Un alunno del nostro Istituto, che ha subito un incidente sportivo, si è presentato a scuola con il gesso, accompagnato dal genitore. Può frequentare le attività scolastiche, anche senza certificazione medica? In caso di sinistro, la Compagnia assicuratrice risponde dell’eventuale danno?
L’accesso all’Istituto scolastico per gli alunni in relazione ai servizi di medicina scolastica è regolamentato dal D.P.R. 22 dicembre 1967, n. 1518.
La prognosi dei dipendenti e degli alunni
Per il personale scolastico (corpo docente e non docente), la prognosi assume un valore interdittivo assoluto all’attività lavorativa. Nel caso degli studenti infortunati invece, la frequentazione delle lezioni nel periodo di prognosi, è demandata alla formale richiesta della famiglia e all’accettazione dell’Istituto.
La richiesta di ammissione
Qualora, la certificazione medica non disponga incompatibilità con l’attività scolastica, la famiglia potrà effettuare formale richiesta di ammissione alla Segreteria della scuola. La famiglia autocertifica l’idoneità alla frequenza scolastica nonostante l’infortunio subito e l’eventuale impedimento conseguente (es.: ingessatura, fasciatura, dispositivi di immobilizzazione, stampelle, sedie a rotelle, ecc.). La richiesta dovrà essere accompagnata dalle certificazioni mediche rilasciate dagli enti ospedalieri o, in alternativa, dal medico di famiglia. La certificazione dovrà attestare la non sussistenza di ostacoli alla frequentazione delle lezioni. Nella certificazione medica, potrebbe essere richiesto l’eventuale esonero per talune attività specifiche (es.: attività motoria, educazione fisica, laboratori, ecc.).
L’accettazione formale del Dirigente Scolastico
La documentazione, regolarmente assunta al protocollo della Segreteria, come la frequenza dello studente dovrà essere sempre formalmente avvallata dal Dirigente Scolastico.
Nel rispetto delle vigenti norme sulla sicurezza nei luoghi pubblici, la richiesta di riammissione all’Istituto, per gli alunni infortunati, non sarà automatica ma dovrà essere valutata caso per caso.
Le misure preventive
Se nulla impedisce la presenza dell’alunno infortunato, il Dirigente Scolastico, adotterà misure preventive e organizzative per garantirne la permanenza a scuola. Tra queste l’eventuale spostamento di aula, l’utilizzo di ascensori e/o montacarichi, ecc. La valutazione potrà essere fatta anche con l’ausilio del preposto di plesso e/o del medico competente.
Il Dirigente Scolastico potrà, inoltre, decidere di anticipare o posticipare l’ingresso a scuola dello studente interessato, riducendo la possibilità di rischi in ambienti ad alto affollamento, come quelli scolastici. Allo stesso modo, potrà assegnare un banco adeguatamente posizionato, dando istruzioni al personale per facilitare spostamenti, ridurre rischi, garantendo comunque la necessaria vigilanza all’interno della scuola.
Il profilo assicurativo
Sul versante strettamente assicurativo, le polizze attualmente disponibili in ambito scolastico, di norma, non pongono limitazioni di garanzie per questi soggetti. Tuttavia, è sempre bene verificare le condizioni contrattuali.
Da ultimo tutta la documentazione di riferimento, di cui sopra, dovrà essere regolarmente e tenuta agli atti. Nel malaugurato caso che un nuovo sinistro interessasse l’alunno presente a scuola, durante il periodo di prognosi, la Società assicuratrice o l’INAIL potrebbero chiederne copia.
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