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INAIL chiarimenti per la denuncia di infortunio nei casi di Covid19

La circolare 3159 del 17 marzo 2021 l’INAIL fornisce i necessari chiarimenti in relazione alla denuncia di infortunio nei casi di Covid19 nella scuola.
La circolare riveste una particolare importanza soprattutto alla luce del rientro a scuola, nelle forme e con le modalità previste, il 26/04/2021.
Strutturata nella forma domanda-risposta diventa particolarmente agevole nella consultazione. La Circolare viene incontro ai quesiti di maggiore frequenza che in questi mesi sono stati rivolti all’INAIL da parte delle scuole.

L’elevato rischio di contagio

Rilevante risulta il passaggio in cui gli Operatori Scolastici, nel caso di prestazione lavorativa resa in presenza, sono soggetti ad “elevato rischio di contagio”. Nell’ipotesi di contagio in occasione di lavoro, la responsabilità del Dirigente Scolastico non è conseguenza automatica del contagio del lavoratore. Essa “può derivare soltanto dall’accertata inosservanza delle prescrizioni contenute nei protocolli nazionali di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro”.

L’obbligo di denuncia per i dipendenti

Un secondo passaggio è relativo all’obbligo di denuncia per personale e studenti.
L’INAIL, in questo caso, precisa che la denuncia, in via telematica, dev’essere inoltrata solo “nei casi in cui il personale scolastico risulti positivo al Covid19, […] esclusivamente in presenza della prescritta certificazione medica di infortunio”.
Tuttavia l’INAIL è tenuto ad istruire il caso di infortunio, “anche su segnalazione del lavoratore, dei patronati che li assistono, nonché dell’Inps, nei casi in cui emerga che l’evento lesivo è da configurare come infortunio-malattia avvenuto in occasione di lavoro e non come semplice malattia”.
Nei casi suddetti, l’INAIL chiederà ai dirigenti scolastici, di presentare la denuncia di infortunio per il proseguimento dell’istruttoria.
Fuori da questi due casi, non è c’è alcun obbligo di denuncia/comunicazione in capo ai dirigenti scolastici.

L’obbligo di denuncia per gli studenti

In relazione agli Studenti, l’INAIL richiama la limitazione della tutela esclusivamente gli ambiti specifici:

  1. Esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro;
  2. Attività di educazione fisica nella scuola secondaria;
  3. Attività di scienze motorie e sportive, nonché attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l’ausilio di laboratori nella scuola primaria e secondaria;
  4. Viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo.

Per gli studenti è sempre escluso l’itinere.
Il Dirigente Scolastico, come per tutti gli altri casi, dovrà effettuare la denuncia di infortunio all’INAIL solo a fronte dell’emissione di certificato medico di infortunio, fermo restando che, l’istruttoria in merito all’ammissione a tutela del caso denunciato spetterà esclusivamente all’INAIL.

La Didattica a Distanza

Un ultimo passaggio di particolare rilievo assume l’aspetto legato alla DaD (o DDI).
L’INAIL afferma che tutte le attività a scolastiche a distanza rientrano nel campo della tutela assicurativa sia per gli Studenti che per i docenti. A questo proposito, risulta di particolare importanza il passaggio in cui anche le attività di Educazione Fisica erogate in DaD rientrano nella tutela assicurativa. Questo passaggio sembra “smentire” la nota del MIUR dello scorso novembre, i cui si impediva di effettuare l’attività motoria a distanza.
È tuttavia bene ricordare che l’INAIL non ha nessuna competenza o autorità sulle attività messe in atto dall’Amministrazione scolastica, le cui indicazioni operative restano di competenza esclusiva del MIUR.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alla denuncia INAIL in caso di Covid19 nella scuola, contattaci qui.

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Risarcimento e indennizzo

Nella vita di tutti i giorni può capitare che le persone intendano risarcimento o indennizzo come sinonimi.
Anche se nella maggior parte dei casi portano a risultati analoghi, si sta parlando di due istituti completamente diversi. La questione è tutt’altro che banale alla luce delle particolari caratteristiche di ciascuno dei due.

Cos’è il risarcimento?

L’Art. 2043 del Codice Civile, obbliga colui che ha provocato un danno ingiusto ad un altro soggetto, a risarcire il pregiudizio causato.
Possiamo quindi dire che il risarcimento deriva da un fatto illecito che lede un interesse altrui, trasgredendo il principio del neminem laedere (non arrecare danno a nessuno).
Facciamo un esempio: uno studente, nel corso dell’attività, provoca un danno ad un compagno, colposamente o dolosamente. Per l’Istituto della Responsabilità Civile, il danneggiante è tenuto al rimborso delle spese sostenute dal danneggiato a causa del danno subito. In questo caso parleremo di risarcimento del danno che potrà essere trasferito alla Società assicuratrice qualora il contratto lo preveda.

Quando parliamo di indennizzo?

Può tuttavia accadere che il danno sia conseguenza di un fatto lecito, consentito dalla legge o addirittura imposto, parleremo in questo caso di indennizzo. L’indennizzo quindi non si origina da una Responsabilità Civile, ma da un fatto che non costituisce una violazione di un adempimento.
Facciamo un esempio anche in questo caso: la scuola organizza un viaggio di istruzione. La famiglia dell’alunno paga la quota della gita. Il giorno prima della partenza, lo studente si infortuna o è affetto da una malattia, motivo per cui non potrà partire. Qualora il contratto con la Società assicuratrice lo preveda, la famiglia sarà indennizzata per la quota di penale che le sarà addebitata dall’organizzatore del viaggio.

La differenza tra risarcimento e indennizzo

Il risarcimento ha lo scopo di riparare a un danno ripristinando la situazione antecedente allo stesso e l’importo da corrispondere deve essere proporzionale al danno arrecato. Si ha diritto ad un risarcimento quando il danno viene provocato ingiustamente dalla condotta di un terzo soggetto.
L’indennizzo ha una funzione riparatoria ma non necessariamente proporzionale – in termini economici – al disservizio subìto. Assicurativamente parlando, l’indennizzo è erogato all’assicurato al verificarsi di un infortunio, una malattia, l’annullamento di un viaggio, un incendio, o uno degli eventi previsti dalle clausole del contratto.
Indipendentemente dalla differenza tra le due formule di refusione del danno è bene valutare con estrema attenzione l’operatività delle condizioni contrattuali. Garanzie che prevedano massimali inadeguati, esclusioni, franchigie o scoperti potrebbero non essere tutelanti per l’assicurato. In caso di sinistro, potrebbero far scaturire un contenzioso tra l’Amministrazione scolastica e il soggetto danneggiato.

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La responsabilità della scuola negli atti di bullismo

Il fenomeno del bullismo e le modalità della sua prevenzione sono tema dibattuti da lungo tempo in ambito scolastico. Minore attenzione, forse, è dedicata alla responsabilità diretta dell’Istituto in questi casi. A questo proposito ci sembra quindi opportuno segnalare la Sentenza n .380 del 12 aprile 2021, con cui il Tribunale di Potenza ha condannato il MIUR a risarcire uno studente aggredito da un allievo di un’altra classe.

Il fatto

Nel 2010, un genitore portava in giudizio il MIUR per i danni patrimoniali e non patrimoniali occorsi al figlio. Il minore era stato aggredito, durante l’orario scolastico, da un’altro allievo.
Alla scuola era contestata la mancata vigilanza, la tardiva conoscenza dell’accaduto e l’intempestiva comunicazione alla famiglia. L’insegnante aveva autorizzato l’alunno a recarsi da solo nei bagni dell’Istituto, senza aver verificato che fosse entrato nella sfera di vigilanza di altri preposti (bidelli o insegnanti).
Inoltre, la docente era venuta a conoscenza dell’accaduto solo dopo 45 minuti dalla fine della ricreazione. Non vedendo rientrare in classe lo studente, lo aveva trovato con evidenti contusioni e graffi.
Gli insegnanti, infine, avevano avvisato i genitori solo all’uscita dalla scuola.

La sentenza del Tribunale

Alla luce dell’Art. 2048, comma 2, del Codice Civile: “I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”.
La responsabilità è stata attribuita esclusivamente all’amministrazione scolastica, la quale, non ha potuto dimostrare l’esercizio della sorveglianza, che avrebbe potuto impedire il fatto. Conseguentemente, il Tribunale ha ritenuto che il comportamento omissivo della scuola abbia causato allo studente danni patrimoniali e non patrimoniali. Il MIUR, quindi, oltre al risarcimento, sarà tenuto ad indennizzare sia le spese legali, sia una sanzione per lite temeraria per complessivi 7.697,25 euro.

Le polizze assicurative

Sul piano strettamente assicurativo, le polizze stipulate tutelano la Responsabilità Civile dell’Istituto. E’ sempre escluso il reato penale nei confronti dell’autore del gesto e l’azione disciplinare per il personale inadempiente. Molte coperture presenti sul mercato escludono i danni derivanti da azioni di bullismo (intimidazioni, molestie verbali, azioni violente, aggressioni fisiche, persecuzioni, ecc.) attuate in ambiente scolastico.

Il Cyberbullismo

Il bullismo è classificato come Atti persecutori dall’Art. 612 bis del Codice Penale. Con l’evoluzione tecnologica ha trovato nuova espansione con l’utilizzo degli strumenti digitali (foto, video, chat room, instant messaging, web, ecc.). In questo caso il bullismo diventa quindi cyberbullismo.
Il cyberbullismo, se possibile, è ancora più pervasivo, in quanto può contare sull’assenza di barriere geografiche e fisiche, nonché sull’anonimato. Le conseguenze psicologiche che si riscontrano nelle vittime spaziano dalla paura al rifiuto di andare a scuola fino all’ansia sociale.
Il Rapporto Istat del 2019 sull’argomento, evidenzia una preoccupante diffusione di questo tipo di casi.
Alla luce della possibile responsabilità diretta della scuola negli atti di bullismo, appare assolutamente evidente che una polizza assicurativa scolastica, se ben strutturata, non possa escludere questo tipo di eventi.

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La polizza di Tutela Legale

Prima di entrare nel merito specifico della polizza di Tutela Legale (o Tutela Giudiziaria), occorre fare alcune precisazioni. In tutta la Pubblica Amministrazione, l’Avvocatura dello Stato presta la propria attività di difesa tecnica senza oneri economici per l’amministrazione e per i suoi dipendenti. L’avvocatura tutela l’Ente anche in veste attiva, in quanto titolare di diritti non soddisfatti. Una garanzia di Tutela Legale, inserita all’interno delle polizze assicurative per la Pubblica Amministrazione, compresa quella scolastica, potrebbe quindi sembrare inutile, incongrua o addirittura confliggente con la normativa in essere. Questo ragionamento tuttavia non tiene in considerazione alcuni aspetti.

Perché una polizza di Tutela Legale nella scuola?

La Tutela Legale nella scuola, assicura una platea di soggetti assicurati molto ampia e, di norma, ricomprende tutta una serie di soggetti anche non dipendenti dall’Amministrazione Scolastica (es.: gli studenti e/o le loro famiglie). La polizza quindi consente anche a questi soggetti di poter beneficiare di una serie di prestazioni di tutela sia nella forma attiva che passiva.
Capita anche che i ruoli apicali dell’Amministrazione siano coinvolti in ambiti di responsabilità di carattere personale che esulano dalle prestazioni prestate dall’Avvocatura di Stato.
L’elenco è molto esteso e va dalla difesa penale per reati colposi e per contravvenzioni conseguenti all’inosservanza delle disposizioni previste dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Sicurezza), alla difesa penale per reati colposi in relazione al D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (Privacy). Dalle spese non riconosciute congrue dall’Avvocatura dello Stato per i dipendenti dello Stato, ai casi di giudizi per responsabilità civile, penale ed amministrativa, promossi nei loro confronti in conseguenza di atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento degli obblighi istituzionali, fino alle spese, per competenze ed onorari, relative ai ricorsi avverso le sanzioni per violazioni amministrative.

L’accertamento delle possibili responsabilità

Uno dei rischi maggiori dell’Amministratore e del Dipendente pubblico, è l’apertura di procedimenti giudiziari nei propri confronti per l’accertamento di possibili responsabilità. Anche se non sempre si arriva ad una quantificazione materiale del danno, o ad un accertamento concreto di responsabilità, l’indagato è comunque costretto a sostenere spese legali e peritali, spesso rilevanti.
Queste possono essere trasferite all’Assicuratore, il quale, in forza della polizza di Tutela Legale si accollerà l’onere ed il costo della difesa processuale ed extra processuale fornendo tutta l’assistenza necessaria.

E’ possibile per la scuola stipulare una polizza di Tutela Legale?

Circa l’impossibilità a stipulare questo tipo di polizza nella Pubblica Amministrazione in quanto confliggente con la normativa, questo non corrisponde al vero. L’Art. 18 del D. Lgs. 25.03.1997 n. 67, infatti consente la copertura, con oneri a carico dell’Ente, della tutela legale di Amministratori o Dipendenti pubblici al fine di garantirli anche per le spese di perizia, assistenza, patrocino e difesa, stragiudiziale e giudiziale, a tutela dei propri interessi per i casi di azioni od omissioni posti in essere senza dolo o colpa grave connessi alla funzione svolta per conto dell’Ente di appartenenza. Inoltre, la garanzia consente di accedere alla Consulenza Giuridica sotto forma di pareri scritti nonché chiarimenti su Leggi, decreti e normativa vigente.
A tal proposito ci sembra utile segnalare un articolo dell’Avvocato dello Stato, Dott. Michele Gerardo che a tal riguardo afferma come: «La P.A. provvede a rimborsare le spese legali sopportate per la difesa a mezzo di avvocato nominato dal dipendente o, in alternativa, stipulare polizza assicurativa con la quale assicurare i propri dipendenti contro i rischi conseguenti all’espletamento dei loro compiti».

Per anni la polizza di Tutela Legale, è stata considerata un artificio inutile o addirittura un costo superfluo.
La considerevole crescita del contenzioso in tutta la Pubblica Amministrazione, compresa quella scolastica, tuttavia, ha fatto rivedere questa posizione.
È bene ancora evidenziare, in chiusura, che la copertura assicurativa stipulata dalla scuola, proprio in virtù della tipologia di contratto, esclude la possibilità di risarcimenti per le spese conseguenti a controversie fra Contraente ed Assicurato o comunque fra persone/soggetti assicurati con la stessa polizza e spesso tra le Compagnie di Assicurazione che operano all’interno dello stesso contratto.

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Furto dei beni nella scuola

Il furto dei beni nella scuola, nell’ultimo periodo, sta avendo una ripresa preoccupante. Riceviamo costantemente una serie domande, sia per valutare l’opportunità di sottoscrivere questo tipo di copertura assicurativa, che per assistere direttamente le scuole che sono state interessate dall’evento. Ci sembra quindi il caso di fare alcuni approfondimenti specifici.

Il consegnatario dei beni della scuola

È bene evidenziare, in premessa, che, ai sensi del D. Interm. 28 Agosto 2018, n. 129, la compravendita dei beni di proprietà dell’Istituto dev’essere inserita nel Conto Consuntivo annuale (Art. 22) e che gli stessi devono essere regolarmente inventariati (Art. 31).
Il Direttore S.G.A. è il consegnatario dei beni (Art. 31, comma 8) e in caso di furto o mancanza dei beni sussiste l’obbligo di reintegro a carico degli eventuali responsabili, ovvero l’avvenuto accertamento dell’inesistenza di cause di responsabilità amministrativa, con adeguata motivazione (Art. 33, comma 1).
Risulta quindi evidente come la perdita o la sottrazione dei beni sia una responsabilità diretta del Direttore S.G.A. che può essere efficacemente prevenuta e tutelata attraverso la stipula di un’adeguata polizza assicurativa.

Le polizze assicurative “Property”

Le polizze che tutelano il rischio di furto dei beni nella scuola sono denominate Property e prevedono diverse tipologie di eventi classificabili come furto. Per un maggior dettaglio circa le tipologie di evento vi rimandiamo al nostro articolo dello scorso dicembre.
Obiettivo dei furti, normalmente preceduti da intrusioni con scasso, sono i computer o altri beni informatici solitamente presenti nei laboratori. Capita, tuttavia, che l’oggetto delle attenzioni dei malviventi sia più variegato: dal danaro contenuto nei distributori automatici, ai contanti occasionalmente e imprevidentemente conservati a scuola. Ma anche beni personali distrattamente dimenticati da studenti e personale o elementi di arredo.

Cosa rimborsa la polizza Property?

La garanzia Furto rimborsa i danni materiali e diretti di danneggiamento o perdita delle cose assicurate derivanti da furto, a condizione che l’autore si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate mediante rottura o scasso dei mezzi di chiusura esterni. Un ulteriore aspetto relativo a questa copertura assicurativa riguarda il fatto che, di norma, essa preveda, con somme o percentuali variabili, anche alla copertura dei costi per il ripristino dei danni causati dall’effrazione.
Prima della stipula dell’assicurazione, è sempre bene valutare le condizioni assicurative specifiche, con particolare attenzione alle esclusioni, poiché alcune polizze potrebbero limitare o escludere alcune coperture.
L’opportunità di stipulare una polizza che tuteli dal furto dei beni nella scuola appare quanto mai evidente, infatti, se da un lato questa limita il danno diretto, dall’altro evita la sospensione dell’attività formativa.

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Responsabilità dei genitori per fatti illeciti del figlio

L’aspetto relativo alla responsabilità dei genitori per fatti illeciti del figlio, ai sensi degli Artt. 2047 e 2048 del Codice Civile, è sempre molto attuale.
Alla luce della culpa in educando, i genitori possono essere chiamati a rispondere dei danni causati dai figli. La responsabilità riguarda i minori considerati capaci d’intendere e di volere, sia in caso contrario.
I genitori, infatti, rispondono dei danni provocati se non hanno educato correttamente o se non provano di non aver potuto impedire il fatto.

Il patto di corresponsabilità educativa

Proprio su questa ragione è nato il Patto di Corresponsabilità Educativa tra scuola e famiglia: un insieme di regole e norme di comportamento che la scuola, la famiglia e gli alunni condividono e si impegnano a rispettare, alla luce del D.P.R. 21.11.2007 n. 235.
Su questa linea s’è espresso il Tribunale di Sondrio con la recentissima Sentenza n. 63/2021.
Il giudice ha condannato al risarcimento dei danni morali, materiali e delle spese legali, la famiglia di uno studente, ritenuto responsabile di reati di violenza privata, minacce e ingiuria nei confronti di un docente. Il risarcimento stabilito dal magistrato ammonta a 14.500 euro per il docente e 4.000 euro per spese legali.
Il giudice, nella motivazione, ha sottolineato la necessità di: “Ingenerare l’interesse anche economico, dei genitori a impartire ai propri figli la giusta educazione per spingerli a percepire concretamente il disvalore sociale di certi comportamenti unitamente all’impegno dei minori stessi a tenere ben a mente la comprensibile reazione dei genitori chiamati a rispondere di loro danni a terzi”.

La responsabilità genitoriale

In relazione alla responsabilità dei genitori per fatti illeciti del figlio, già nel 2008 la Corte di Cassazione III sez. civile con sentenza n. 7050 affermava che: «I criteri in base ai quali va imputata ai genitori la responsabilità per gli atti illeciti compiuti dai figli minori consistono, dunque, sia nel potere-dovere di esercitare la vigilanza sul comportamento dei figli stessi […] e sia anche e soprattutto nell’obbligo di svolgere adeguata attività formativa, impartendo ai figli l’educazione al rispetto delle regole della civile coesistenza, nei rapporti con il prossimo e nello svolgimento delle attività extrafamiliari. In quest’ultimo ambito rientrano i danni provocati dalle manifestazioni di indisciplina, negligenza e irresponsabilità».

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Incendio dell’Istituto scolastico

Negli ultimi mesi le cronache riportano tre casi di incendio dell’Istituto scolastico.
Il primo è accaduto proprio in prossimità della fine dell’anno in un Istituto Comprensivo di Milano.
In questo caso l’incendio, che ha reso inagibile l’intero Istituto è scaturito, con tutta probabilità, nei locali di segreteria della scuola.
Il 20 febbraio scorso un incendio, probabilmente di origine dolosa, è stato appiccato in un’aula in un altro Istituto Comprensivo a pochi chilometri da Roma.
Il 19 marzo, un terzo incendio, anche questo probabilmente di origine dolosa, ha distrutto l’archivio di un Istituto Agrario nel piacentino.

La sottovalutazione del rischio incendio

Spesso la copertura assicurativa Incendio viene sottovalutata dall’Istituto scolastico. Le motivazioni sono almeno due. Innanzitutto, la tipologia di evento appare abbastanza remota. In secondo luogo, perché l’immobile non è mai di proprietà dell’Istituto, ma sempre dell’Ente Locale (Comune, Provincia, Città Metropolitana) o di un soggetto privato che già dovrebbe stipulare questo tipo di polizza.
Come abbiamo purtroppo visto più sopra, remota, però, non significa impossibile.
Circa la copertura assicurativa stipulata dal soggetto proprietario dell’immobile invece, è bene ricordare che questa copre il fabbricato ed eventualmente il contenuto del proprietario. La polizza però non garantisce mai il contenuto di proprietà della scuola.

I livelli di responsabilità

L’aspetto più importante è sempre legato alla responsabilità dell’evento.
Qualora l’incendio fosse scaturito per responsabilità della scuola, la società assicuratrice e il proprietario, potrebbero rivalersi sulla scuola per tutti i danni subiti.
Su questo aspetto un approfondimento a parte meriterebbero le polizze legate al rischio locativo.
Può capitare che un Istituto prenda in affitto, in toto o in parte e per un periodo più o meno lungo, un immobile magari di valore artistico o storico rilevante, ad esempio per organizzare una serie di manifestazioni o di eventi. In questi casi la stipula di una polizza di rischio locativo metterebbe al riparo l’Istituto da possibili danni arrecati all’immobile o al suo contenuto.

La polizza incendio tra esclusioni, franchigie e scoperti

La garanzia incendio, di norma, rientra nelle polizze Property per l’assicurazione dei beni di proprietà. Nella scuola si contemplano premi normalmente accessibili e comunque proporzionali ai massimali assicurati ma tutte comunque prevedono esclusioni, franchigie e/o scoperti.
L’esclusione è un rischio non tutelato dalla polizza. Alcune esclusioni possono essere derogate, con la sottoscrizione di apposite clausole, come, ad esempio, per i danni causati da fenomeni sismici, altre, come il caso di dolo dell’assicurato non prevedono la derogabilità.
La franchigia è una cifra stabilita a priori, che, in caso di sinistro, resta a carico del proprietario. Ad esempio, se la franchigia ammonta a 100 euro, un danno da 1.000 euro, avrà un rimborso di 900 euro.
Lo scoperto invece è una percentuale da sottrarre al totale da risarcire. Non può essere calcolato preventivamente, ma solo dopo che l’evento negativo si è verificato.
Ipotizzando uno scoperto del 10%, in caso di danno da 3.000 euro, la compagnia ne rimborserà solo 2.700.
Qualora la polizza presenti entrambe le clausole, sarà applicata quella che considera l’importo maggiore. Questo è un aspetto particolarmente importante nelle polizze Incendio. Le percentuali di scoperto, ad esempio nei danni di carattere doloso ad opera di ignoti, potrebbero arrivare fino al 50%.

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Il brokeraggio assicurativo non è un servizio ancillare alla polizza

Alcune ricognizioni di mercato, in ambito scolastico, evidenziano come il mandato di intermediazione assicurativa sia affidato senza selezione. La motivazione starebbe nel fatto che il mandato di brokeraggio sarebbe un servizio ancillare alla polizza assicurativa.

Cosa sono i servizi “ancillari”

I servizi ancillari sono tutte quelle prestazioni facoltative, non obbligatorie e onerose vendute unitamente ad una prestazione diversa da quella a cui fa riferimento il servizio ancillare.
Gli esempi sono molteplici: nell’acquisto di un biglietto aereo, la priority d’imbarco è un servizio ancillare. Sempre in ambito turistico, la garanzia assicurativa contro l’annullamento del viaggio è un servizio ancillare. Un altro esempio di servizio ancillare, in relazione al mutuo della casa, è la polizza assicurativa volta a tutelare il mutuatario in caso di perdita del lavoro, morte o invalidità permanente del mutuante.
Com’è facilmente intuibile il servizio di brokeraggio assicurativo non può essere considerato un servizio ancillare alla polizza. Con il servizio di brokeraggio l’Amministrazione scolastica acquista una prestazione professionale, separata e indipendente dalla polizza.

La determinazione ANAC

Proprio l’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), nella Determinazione 13.03.2013, n. 2, evidenzia come, nel settore pubblico, i due servizi (brokeraggio e polizza) debbano essere svincolati a partire dalla fase di selezione. Afferma l’ANAC: “La possibilità di affidare congiuntamente l’incarico di consulenza assicurativa e di ricerca della polizza assicurativa è stigmatizzata anche dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in quanto ritenuta idonea ad escludere dal confronto concorrenziale imprese che potrebbero presentare offerte concorrenziali per uno solo dei due servizi”.
Allo stesso modo, il parere di precontenzioso dell’ANAC, 30.01.2014 n. 18, definisce: “Illegittima commistione tra scelta del broker e della compagnia assicuratrice, in quanto vanno affidate a due differenti ed autonome procedure selettive, ordinate in sequenza logica ed entrambe improntate ai criteri di trasparenza e parità di trattamento, che impongono la previa definizione dei criteri di aggiudicazione e della commissione di brokeraggio“.

L’utilità della scuola

Inutile quindi sottolineare come la mancata selezione del broker assicurativo non è di nessuna utilità per la scuola. Oltre a essere carente dell’aspetto competitivo, non è conforme ai più elementari principi di trasparenza, pubblicità ed evidenza pubblica. La mancata selezione potrebbe comportare una serie di conseguenze per l’Amministrazione scolastica appaltante, sia sul piano giurisdizionale amministrativo che su quello della responsabilità penale.

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La responsabilità nel caso di rifiuto a vaccinarsi

In qualità di Dirigente Scolastico volevo chiedervi a quali responsabilità potrei andare incontro se alcuni docenti rifiutassero di vaccinarsi, nonostante il formale invito ricevuto da parte dell’ATS.
La polizza assicurativa scolastica copre quest’eventualità?

I dubbi circa la sicurezza dei vaccini è un problema antico. I dubbi hanno preso maggiore vigore alla luce delle problematiche insorte col vaccino antiCovid-19 di AstraZeneca. Alcuni Paesi membri dell’Unione, infatti, ne hanno sospeso la somministrazione.
Questa presa di posizione, rientrata dopo il parere espresso il 18 marzo scorso dal Comitato di Farmacovigilanza (PRAC) dall’EMA (l’Agenzia europea dei medicinali), ha, tuttavia, portato molti cittadini a disdire le prenotazioni vaccinali.

Incremento dei contagi di origine professionale

In data 23 marzo, con una Nota Ufficiale, il servizio statistico dell’INAIL evidenziava un costante incremento delle infezioni da Covid-19 di origine professionale. Le denunce superano quota 150.000, con un incremento, nel mese di febbraio, di quasi 9.000 in più rispetto al mese precedente.
Premesso tutto ciò e senza entrare nelle scelte individuali del singolo, occorre evidenziare che la libertà di scelta, rispetto ad un trattamento sanitario, è garantita dall’Art. 32 della Costituzione. Il testo riporta come: “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.
L’opzione di vaccinarsi o meno rientra quindi nella sfera decisionale della persona. E’ tuttavia opportuno soffermarsi sulle eventuali conseguenze che questa scelta può generare in ambito assicurativo.

Le tutele INAIL

La Circolare INAIL n. 13/2020 equipara l’infezione da Covid-19 ad infortunio sul lavoro ai sensi del D.P.R. n. 1124/1965 (T.U. dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).
Fatta salva quindi l’ipotesi di infortunio doloso o di infortunio conseguente a rischio elettivo, l’INAIL tutela il lavoratore per tutti gli infortuni sul lavoro, anche quelli derivanti da colpa.
La scelta del lavoratore di non vaccinarsi non può essere considerata dolo. Il contagio non può considerarsi previsto e/o voluto come conseguenza diretta della scelta di non immunizzarsi.
Non può neanche essere considerata rischio elettivo, in quanto il contagio non è certamente voluto dal lavoratore.
Resta quindi inteso che anche in considerazione della nota INAIL del 01.03.2021: “il rifiuto di vaccinarsi […] non può costituire una ulteriore condizione a cui subordinare la tutela assicurativa dell’infortunato”.
Il rifiuto di vaccinarsi, configurato come comportamento colposo del lavoratore, può, ad ogni modo, ridurre oppure escludere la responsabilità del datore di lavoro. La colpa non impedisce il diritto dell’infortunato al risarcimento del danno nei suoi confronti. L’INAIL quindi non potrà esercitare azione di regresso nei confronti del datore di lavoro.

Le polizze scolastiche integrative

Non c’è responsabilità nel caso di rifiuto a vaccinarsi del lavoratore. Con riferimento alla polizza assicurativa scolastica, non ci sarà quindi neanche necessità dell’intervento della garanzia RCO.
Stante l’assenza di responsabilità , in capo al Dirigente Scolastico, la garanzia non è operativa. Allo stesso modo, come abbiamo visto, la conseguente rivalsa da parte dell’INAIL.

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L’indipendenza del Broker

Nel panorama assicurativo scolastico, il broker è un consulente che affianca l’Amministrazione cliente nell’analisi delle proprie necessità, interfaccia le Società assicuratrici del mercato di riferimento e promuove le coperture più idonee.

I requisiti del broker

Professionalità e indipendenza sono le caratteristiche fondamentali che rendono il broker un partner indispensabile dell’assicurato. Professionalità per assistere l’Amministrazione scolastica nell’analisi, nella stipula e successiva gestione delle polizze e nella definizione dei sinistri. Indipendenza per esaminare, senza alcun vincolo e in piena libertà, le offerte e le disponibilità delle varie Società di Assicurazioni.
L’art. 1 della legge 28 novembre 1984 n. 792 definiva broker il professionista che mette in relazione diretta un terzo con le Compagnie di Assicurazione. Il broker con le società assicuratrici non dev’essere: «vincolato da impegni di sorta».
Analogo concetto è espresso nel Codice delle Assicurazioni Private, D. Lgs. 07 settembre 2005 n. 209. L’Art. 109, comma 2, lett. (b) definisce i Broker: “mediatori di assicurazione o di riassicurazione, in qualità di intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione”.
Per esercitare l’attività di broker la normativa richiede severi requisiti di onorabilità, di professionalità, di formazione e aggiornamento professionale. La norma prevede l’obbligo di stipula di un’idonea polizza di Responsabilità Civile Professionale per negligenze ed errori professionali. Il broker, da ultimo dovrà aderire anche all’apposito Fondo di Garanzia gestito da CONSAP.

Come stabilire l’indipendenza del broker

Il Broker quindi, per definizione, non è legato a nessuna società assicuratrice. A maggior ragione se il suo intervento professionale è rivolto nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Tuttavia, questo non risolve il problema di fondo: com’è possibile stabilire a priori l’indipendenza dell’intermediario assicurativo quando i requisiti sopra esposti sono comunque rispettati?
Il numero delle amministrazioni scolastiche gestite, o gli anni di presenza sul mercato, da un lato appaiono assolutamente inutili per stabilirne l’indipendenza. Dall’altro risultano perfino fuorvianti: un intermediario infatti non è più indipendente in relazione al numero di scuole gestite e neppure in funzione del numero di anni in cui opera.

Un buon sistema per verificare l’indipendenza del broker è il numero di Compagnie di Assicurazione con cui il professionista intermedia i contratti di assicurazione.
Le società specializzate operanti in ambito scolastico sono poche e molto qualificate.
Quando un broker intermedia i contratti scolastici con un solo operatore, oppure con un ridotto numero di operatori non specializzati, pur rispettando formalmente i presupposti di indipendenza, di fatto o non li applica. Inoltre la sua capacità di intermediazione è fortemente limitativa per l’Amministrazione scolastica.