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Infortunio in itinere, che fare?

Un nostro alunno, nel rientrare a casa in bicicletta, è caduto e ha riportato una lesione al ginocchio per la quale dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico.
Qual è la documentazione da presentare alla società assicuratrice?
In relazione all’INAIL occorre fare denuncia?

L’infortunio in itinere, almeno dal punto di vista statistico, è un evento poco frequente. Purtroppo è tra quelli con le conseguenze fisiche ed economiche più gravi.
Più dell’80% dei sinistri mortali nella scuola avvengono in itinere, ma anche i casi meno gravi, di norma, potrebbero determinare postumi potenzialmente rilevanti.
Di fronte ad eventi virtualmente molto seri, predisporre una denuncia di assicurazione completa ed esaustiva snellisce il processo amministrativo e velocizza le pratiche di rimborso.

La comunicazione dell’infortunio

Il primo fondamentale passaggio è la comunicazione di infortunio da effettuare alla scuola. L’assicurato infortunato, o la sua famiglia, in caso di studente minorenne, dovranno fornire alla segreteria dell’Istituto la dettagliata dinamica dell’evento: data, ora, luogo e il preciso svolgimento dell’evento.
La dinamica è un aspetto fondamentale perché consente alle Società assicuratrici coinvolte di stabilire con precisione i livelli di responsabilità e di ripartire eventuali indennizzi o risarcimenti.
In questi casi sarebbe opportuno che fosse trasmessa alla segreteria della scuola anche la dichiarazione testimoniale di uno o più soggetti che hanno assistito al fatto. Le testimonianze non sono obbligatorie, tuttavia, tenderanno a evitare eventuali richieste ulteriori di chiarimento che la Società assicuratrice potrebbe richiedere successivamente.

Il verbale dell’autorità di Pubblica Sicurezza

Nei casi di incidente stradale per cui è intervenuta l’Autorità di Pubblica sicurezza (Polizia Locale, Carabinieri, ecc.) occorrerà produrre anche il Verbale relativo. Per gli incidenti con lesioni lievi o solo danni alle cose, il rilascio del verbale avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Nel caso di incidente con feriti gravi, il verbale sarà rilasciato entro 120 giorni dalla data del sinistro.
In entrambi i casi, l’Autorità di Pubblica Sicurezza rilascia, su richiesta, entro 3 giorni, un “estratto” (cd.: scambio di generalità) in cui sono riportati i dati dei veicoli e delle persone coinvolte. Questo documento consentirà di poter ottemperare immediatamente all’apertura delle pratiche assicurative.
Oltre alla documentazione di cui sopra, dovrà essere consegnata alla scuola anche tutta la documentazione medica di Pronto Soccorso.

La denuncia all’INAIL

Nel merito della denuncia INAIL occorre fare due precisazioni.
La denuncia è sempre obbligatoria quando l’itinere vede coinvolto il personale scolastico (corpo docente e non docente). Non è necessaria se coinvolti risultano essere gli alunni.
Unica eccezione sono le attività di alternanza scuola-lavoro, ma solo per gli spostamenti tra casa, o l’Istituto, e l’Azienda in cui si svolge l’attività e viceversa. I dettagli relativi alle tutele per quest’aspetto sono riportati nella Circolare 21 novembre 2016, n. 44 dell’INAIL.

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Pulmino dell’Istituto scolastico

Il nostro Istituto scolastico ad indirizzo alberghiero possiede un pulmino utilizzato per il trasporto di cose e persone, prevalentemente alunni in stage o percorsi formativi. Nell’ultimo periodo è sorto il dubbio che il conducente debba possedere la Carta di Qualificazione del Conducente (CQC). Inoltre l’Istituto deve provvedere alla Sorveglianza Sanitaria obbligatoria, è vero?
Gli studenti e il personale che utilizzano il mezzo sono coperti dalla polizza assicurativa scolastica?  

Il primo aspetto da prendere in considerazione per il pulmino o per qualsiasi altro veicolo di proprietà dell’Istituto Scolastico è l’immatricolazione del veicolo. Nel libretto di circolazione sono riportati precisamente tutti i termini. Qualora il veicolo è omologato per un massimo di 9 posti e il suo peso sia inferiore alle 3,5 tonnellate, può essere condotto con patente B. Il conducente dovrà avere un’età superiore a 21 anni e possedere la patente da almeno 12 mesi.
In questo caso non siamo in presenza di particolari necessità o impedimenti. La scuola potrà trasferire gli alunni, con il proprio personale (docente o non docente), dalla sede dell’Istituto ai luoghi in cui si svolgono gli stage e viceversa. Il trasporto assume carattere privato, non professionale per cui è previsto il pagamento del servizio.

La Carta di Qualificazione del Conducente (CQC)

Le case automobilistiche, al fine di raggiungere la maggior clientela potenziale, tendono a produrre e commercializzare veicoli con le caratteristiche di peso e numero di posti sopra descritti. Se, al contrario, il veicolo è omologato oltre le 3,5 tonnellate e fino alle 7,5 tonnellate o sia registrato come “Autocarro” e/o ecceda il numero massimo di 9 soggetti trasportabili, il conducente dovrà possedere almeno della patente C o superiore.
Circa la Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), questa, fino al luglio 2021, era richiesta esclusivamente per i soggetti che svolgevano professionalmente le mansioni di autista abilitato al trasporto di merci o persone. Dal 31 luglio 2021, con l’introduzione del DECRETO 30 luglio 2021Disposizioni in materia di qualificazione iniziale e formazione periodica per conducenti professionali ai sensi della direttiva 2003/59/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/645, l’obbligo è esteso a tutti i possessori di patente superiore alla B.

La sorveglianza sanitaria obbligatoria

Circa la sorveglianza sanitaria obbligatoria che attesti gli obblighi in capo al Datore di Lavoro, traslati al Medico Competente, al fine di prevenire i rischi da assunzione di alcolici o di sostanze stupefacenti, come stabilito dall’Art. 41, comma 4 del D. Lgs. 9 aprile 2008 , n. 81, questa riguarda esclusivamente i conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E. Va da sé che, in tutti i casi in cui al conducente fossero riscontrate, alterazioni dello stato di coscienza per l’assunzione di alcool o sostanze stupefacenti, scattano le sanzioni amministrative e penali. Le sanzioni sono ad esclusivo carico del conducente del veicolo, ai sensi del codice della strada. Il Datore di lavoro potrà essere sanzionato solo qualora risulti non aver ottemperato alla normativa vigente.

La polizza RCA

Nel merito dell’aspetto assicurativo, la normativa vigente in materia di Responsabilità Civile Auto (RCA) obbliga la Società Assicuratrice a tutelare tutti i soggetti trasportati. Nel caso del pulmino dell’Istituto scolastico, sarebbe tuttavia opportuno che l’Amministrazione, in fase di stipula della polizza, prevedesse la specifica estensione per gli infortuni conducente. La polizza scolastica per RC/Infortuni, già prevede questa copertura. Non bisogna però dimenticare che la sottoscrizione della polizza, per i dipendenti è facoltativa. Potrebbe quindi accadere che un operatore scolastico, alla guida del veicolo, sia tutelato solo dalla copertura INAIL che prevede limitazioni anche sensibili.

Se desideri avere avere maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa dei mezzi di trasporto di proprietà dell’Istituto scolastico, contattaci qui.

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La tutela INAIL negli Istituti scolastici

Un ricorrente chiarimento che ci viene sottoposto è relativo alla tutela INAIL negli Istituti scolastici.
La tutela assicurativa, trae origine dall’applicazione del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, all’Art. 4, comma 5: «Sono compresi nell’assicurazione: gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro […]».

La differenti tutele tra Studenti e Operatori scolastici

Gli operatori scolastici – corpo docente e non docente – rientrano nella copertura assicurativa obbligatoria come ogni altro lavoratore dipendente. Per gli operatori la tutela assicurativa è integrale e prevede, oltre al rischio specifico sul luogo di lavoro anche l’itinere. Gli studenti al contrario, sono una particolare categoria di soggetti che, non avendo un formale rapporto di lavoro, sono assicurati in via eccezionale, solo nel corso di particolari attività che l’INAIL considera pericolose. La tutela assicurativa si limita esclusivamente a questi casi:

  • Esperienze tecnico – scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro (Attività di laboratorio);
  • Attività di educazione fisica nella scuola secondaria;
  • Attività di scienze motorie e sportive, nonché attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l’ausilio di laboratori nella scuola primaria e secondaria;
  • Viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo (Viaggi di istruzione, uscite di didattiche, stage formativi, PCTO).

I progetti di PTCO (ex alternanza scuola-lavoro)

In virtù dell’introduzione del D. Lgs. 15 aprile 2005, n. 77, l’attività svolta dagli studenti, durante i periodi di apprendimento svolti nell’ambito dei progetti di PCTO (ex alternanza scuola-lavoro), è assimilata a quella dei lavoratori presenti in azienda. Gli studenti infatti sono esposti ai medesimi rischi lavorativi che incombono su tutti i soggetti presenti in quest’ultima. Conseguentemente tutti gli infortuni occorsi in “ambiente di lavoro”, sono indennizzabili. Esclusivamente in questo caso è garantita anche la tutela nel percorso tra l’Istituto e il luogo di lavoro in cui si tiene l’attività e viceversa (itinere).

Gli indennizzi

Le tutele INAIL previste per gli operatori scolastici e gli studenti, vittime di infortunio negli ambiti sopra elencati, sono limitate alle seguenti prestazioni:

  • Economiche: indennizzo del danno biologico in capitale per menomazioni integrità psicofisica pari o superiori al 6% e rendita per menomazioni di grado superiore al 16% attraverso assegno per l’assistenza personale continuativa, integrazione della rendita, rimborso spese per farmaci e rimborso viaggio e soggiorno per cure termali e soggiorni climatici;
  • Sanitarie: prime cure ambulatoriali e accertamenti medico-legali;
  • Protesiche con fornitura di protesi, ortesi e ausili;
  • Riabilitative.

Le prestazioni di carattere sanitario, protesico e riabilitativo sono quelle rese disponibili dal Servizio Sanitario Nazionale e/o convenzionato. Inoltre gli studenti non hanno diritto all’indennità per inabilità temporanea assoluta, a meno che non siano studenti lavoratori.
Tutte le precisazioni ulteriori relative alla tutela INAIL negli Istituti scolastici sono disponibili nella sezione FAQ del sito istituzionale.

Se desideri maggiori informazioni sulla tutela INAIL negli Istituti scolastici, contattaci qui.

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Mediazione e Negoziazione assistita

Il nostro Istituto scolastico, nei giorni scorsi, ha ricevuto dallo studio legale che cura, per conto della famiglia, la liquidazione del sinistro, di cui è stato vittima un nostro alunno, l’invito alla procedura di mediazione assistita.
Di quest’aspetto se ne occupa direttamente la Società Assicuratrice con cui la scuola ha stipulato la polizza RC/Infortuni?

L’istituto della Mediazione Assistita è stato introdotto nel nostro ordinamento giuridico con il D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28: “Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”.
Nei primi anni dopo la promulgazione della norma, il provvedimento ha subito più di un fermo tecnico. Le ragioni riguardavano l’obbligatorietà del provvedimento e la costituzionalità dello stesso. Dal 2013, anche in funzione delle raccomandazioni espresse dalla Commissione europea, il testo del decreto è stato in parte rivisto nel D.L. 21 giugno 2013, n. 69 e successivamente convertito con modificazioni nella Legge 9 agosto 2013, n. 98.

Le finalità della Mediazione e della Negoziazione

Il procedimento rientra tra le misure volte a garantire i principi costituzionali in tema di celerità ed effettività della tutela giurisdizionale. Metodi alternativi finalizzati alla prevenzione del contenzioso e alla risoluzione delle controversie (c.d.: ADR – Alternative Dispute Resolution). Nel 2014, all’istituto della Mediazione Assistita è stato affiancato quello della Negoziazione Assistita, introdotto nel nostro ordinamento giuridico dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132 e successivamente convertito con modificazioni dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162, – Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile.

Le differenze tra Mediazione e Negoziazione

Nel caso della Mediazione, è prevista la presenza di un soggetto esterno, terzo, estraneo alla vicenda ed imparziale, qual è il mediatore. Il Mediatore che è chiamato ad agevolare il dialogo tra le parti, ripristinandone la comunicazione e facilitando il raggiungimento di un accordo.
Nella Negoziazione, invece, saranno le parti a confrontarsi direttamente attraverso l’assistenza dei propri legali. Semplificando: entrambi gli istituti sono finalizzati al raggiungimento di un accordo bonario, mediante il quale risolvere in via amichevole una controversia. La negoziazione assistita è un primo approccio alla soluzione negoziale della controversia. Laddove le parti non dovessero raggiungere un accordo, è auspicabile l’intervento di un mediatore prima di passare alla magistratura ordinaria.

Mediazione e Negoziazione sono un obbligo?

In entrambi gli istituti sono previste delle aree di obbligatorietà. Ad esempio nella Negoziazione, il danno da circolazione di veicoli, nella Mediazione, le controversie in materia di condominio. Tuttavia, questi strumenti possono essere utilizzabili anche in via facoltativa dalle parti, sulla base di una loro libera scelta e/o dietro consiglio del legale. L’avvocato è sempre tenuto ad informare il cliente di tale possibilità.

L’Avvocatura dello Stato

Negli ultimi anni, le richieste di Mediazione e Negoziazione Assistita che pervengono agli istituti scolastici sono in costante aumento. Una delle cause è il crescente ricorso agli studi legali da parte famiglie che hanno visto il proprio figlio infortunato in ambito scolastico.
Le procedure devono svolgersi con l’assistenza degli avvocati delle parti. Nel caso della scuola, l’Istituto, in quanto parte dell’Amministrazione dello stato, dev’essere rappresentato dall’Avvocatura dello stato.
Per questo motivo tutte le richieste di Negoziazione Assistita devono essere inoltrate per conoscenza all’Avvocatura di stato competente per circoscrizione.
Nel caso in cui l’Istituzione scolastica, che ha diretta cognizione dei fatti, ritenga conveniente l’adesione all’accordo transattivo, dovrà riferire all’Avvocatura dello Stato le motivazioni in ordine all’opportunità di tale soluzione.

La polizza assicurativa scolastica

Nella quasi totalità dei casi, avendo l’Istituto Scolastico stipulato polizza assicurativa per i danni da Responsabilità Civile e Infortunio è necessario l’invio della richiesta di mediazione e/o negoziazione alla Società di Assicurazione con la quale sia stata stipulata una polizza.

Le indicazioni dell’USR Lombardia

A questo proposito è disponibile la circolare del 2016, emanata dall’USR Lombardia, con le linee guida da seguire.

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Pagamento della polizza assicurativa scolastica

Un problema che si ripropone tutti gli anni in alcune scuole è quello legato al pagamento della polizza assicurativa scolastica da parte delle famiglie. Negli ultimi due anni, complice la pandemia, sembra che il problema si sia ampliato. Alcune istituzioni scolastiche denunciano non pochi disagi in relazione ai pagamenti delle quote assicurative da parte gli alunni.
Prima di trovare eventuali soluzioni alternative è bene inquadrare il problema nella sua complessità.

Il mancato pagamento del premio assicurativo

Il mancato pagamento del premio entro i termini stabiliti dal contratto è regolamentato dall’Art. 1901 del Codice Civile: «Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto». Inoltre: «[…] il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione».
Il mancato pagamento del premio quindi comporta la sospensione delle garanzie fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga il dovuto. Il mancato pagamento inoltre determina l’insorgere in capo all’assicuratore del diritto di credito nei confronti del contraente. Se, a fronte del sollecito, l’assicurato non provvede al versamento, l’assicuratore potrà attivarsi per il recupero forzoso del credito.

L’elenco nominativo

Resta inteso che la sospensione delle garanzie per la scuola è un evento da scongiurare assolutamente. Oltre all’azione di recupero del premio da parte dell’assicuratore, il rischio più concreto è che un evento dannoso generi un contenzioso con la scuola.
Di norma, le polizze assicurative scolastiche, consentono la possibilità di pagare il premio collegandolo all’elenco nominativo degli alunni che hanno pagato la copertura assicurativa. In tal modo, tutti gli altri alunni che non avranno versato la quota non saranno assicurati sino al versamento della rispettiva quota.
Anche questo caso, sebbene contemplato contrattualmente, la copertura degli alunni dell’Istituto con elenchi nominativi è fortemente sconsigliabile.
Se da un lato infatti genera un aggravio amministrativo, dall’altro la presenza in Istituto di alunni non assicurati diventa un grave rischio per la scuola.
In caso di sinistro o di infortunio la famiglia dell’assicurato, che non vedrà riconosciuto il risarcimento delle spese mediche o l’indennizzo del danno, tenderà a ritenere responsabile la scuola dell’accaduto motivo per cui anche in questo caso la possibilità di contenzioso è elevata.

Il pagamento del premio alla scuola è un obbligo

Come accennato in un nostro articolo precedente, il pagamento del premio assicurativo è un obbligo per le famiglie. La questione è stata affrontata dal Ministero con le Note ministeriali del 20 marzo 2012, Prot. n. 312 e del 7 marzo 2013 n. 593.
Il nocciolo della questione verte tuttavia da un lato sulla premessa la gratuità connessa all’obbligo scolastico e, dall’altro sulla mancanza di capacità impositiva da parte delle scuole.
La tempestiva e corretta comunicazione delle coperture alle famiglie e i rischi derivanti dalla mancata assicurazione, a nostro parere, restano l’unico strumento davvero efficace in questa fase.

Se desideri maggiori informazioni in relazione al pagamento della polizza assicurativa scolastica, contattaci qui.

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Pet Therapy a scuola

Il nostro Istituto ha organizzato un servizio di Pet Therapy a scuola, finalizzato a migliorare diverse condizioni di difficoltà di comunicazione degli alunni diversamente abili.
Il servizio Educazione Assistita con gli Animali (EAA) è organizzato, ai sensi di legge, in accordo con l’Ente Locale e un Centro specializzato a cui l’Ente Locale ha affidato l’appalto.
In caso di sinistro e/o di infortunio la Compagnia Assicuratrice garantisce la copertura assicurativa?

Gli Interventi assistiti con gli animali (IAA), e tra questi l’Educazione assistita con gli animali (EAA) sono regolamentati ai sensi degli Art. 2, comma 1, lettera b) e 4, comma 1 del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 recante “Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)”.

Che cos’è la Pet Therapy nella scuola?

Con il termine di Pet Therapy, s’intende un sistema terapeutico dolce con l’ausilio di animali da compagnia. In ambito scolastico, la Pet Therapy viene utilizzata in progetti finalizzati a migliorare il benessere degli alunni soprattutto nella scuola dell’infanzia e primaria.
Nella scuola, i progetti di EAA sono in larga diffusione. L’utilizzo di animali nelle attività scolastiche favorisce l’inserimento, stimola il linguaggio, ma anche uno strumento per lo sviluppo motorio attraverso le attività di gioco e movimento.
Nel marzo 2015, il Ministero della Salute ha emanato delle dettagliate Linee Guida legate a questo tipo di attività.

Attività con animali nella scuola

Come per tutte le attività scolastiche, anche la Pet Therapy prevede la delibera del Consiglio di Istituto e l’inserimento nel PTOF. Qualora, come in questo caso il servizio fosse erogato da un terzo, diventa necessario un protocollo d’intesa tra l’erogatore del servizio, l’Ente Locale e la Scuola.

Le coperture assicurative

Sotto l’aspetto assicurativo, occorrerà stabilire se gli animali sono proprietà dell’Istituto Scolastico o del soggetto che eroga il servizio.
Nel primo caso, è sempre bene che l’Istituto stipuli una polizza specifica per il rischio connesso all’attività con gli alunni e/o il personale. La polizza della scuola, normalmente esclude quest’aspetto. Anche in questo caso, la consulenza del broker assicurativo specializzato è particolarmente utile.
Qualora invece gli animali siano di proprietà del soggetto che eroga il servizio è bene verificare che quest’ultimo sia in possesso di una polizza assicurativa di Responsabilità Civile per tutti i danni che dovesse causare a terzi.

La vigilanza

Un ultimo aspetto riguarda l’obbligo di vigilanza da tenere durante tutte le attività, comprese quelle con gli animali.
In caso di danno, infatti, dovrà essere sempre ben chiara, ai fini della Responsabilità Civile, sia alle famiglie degli alunni, che all’Istituto Scolastico, non solo la dinamica dell’evento, ma, soprattutto, il soggetto che, in quel momento, era tenuto alla vigilanza.

Se desideri avere avere maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa degli animali utilizzati nelle attività scolastiche, contattaci qui.

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Alunno con il gesso

Un alunno del nostro Istituto, che ha subito un incidente sportivo, si è presentato a scuola con il gesso, accompagnato dal genitore. Può frequentare le attività scolastiche, anche senza certificazione medica? In caso di sinistro, la Compagnia assicuratrice risponde dell’eventuale danno?

L’accesso all’Istituto scolastico per gli alunni in relazione ai servizi di medicina scolastica è regolamentato dal D.P.R. 22 dicembre 1967, n. 1518.

La prognosi dei dipendenti e degli alunni

Per il personale scolastico (corpo docente e non docente), la prognosi assume un valore interdittivo assoluto all’attività lavorativa. Nel caso degli studenti infortunati invece, la frequentazione delle lezioni nel periodo di prognosi, è demandata alla formale richiesta della famiglia e all’accettazione dell’Istituto.

La richiesta di ammissione

Qualora, la certificazione medica non disponga incompatibilità con l’attività scolastica, la famiglia potrà effettuare formale richiesta di ammissione alla Segreteria della scuola. La famiglia autocertifica l’idoneità alla frequenza scolastica nonostante l’infortunio subito e l’eventuale impedimento conseguente (es.: ingessatura, fasciatura, dispositivi di immobilizzazione, stampelle, sedie a rotelle, ecc.). La richiesta dovrà essere accompagnata dalle certificazioni mediche rilasciate dagli enti ospedalieri o, in alternativa, dal medico di famiglia. La certificazione dovrà attestare la non sussistenza di ostacoli alla frequentazione delle lezioni. Nella certificazione medica, potrebbe essere richiesto l’eventuale esonero per talune attività specifiche (es.: attività motoria, educazione fisica, laboratori, ecc.).

L’accettazione formale del Dirigente Scolastico

La documentazione, regolarmente assunta al protocollo della Segreteria, come la frequenza dello studente dovrà essere sempre formalmente avvallata dal Dirigente Scolastico.
Nel rispetto delle vigenti norme sulla sicurezza nei luoghi pubblici, la richiesta di riammissione all’Istituto, per gli alunni infortunati, non sarà automatica ma dovrà essere valutata caso per caso.

Le misure preventive

Se nulla impedisce la presenza dell’alunno infortunato, il Dirigente Scolastico, adotterà misure preventive e organizzative per garantirne la permanenza a scuola. Tra queste l’eventuale spostamento di aula, l’utilizzo di ascensori e/o montacarichi, ecc. La valutazione potrà essere fatta anche con l’ausilio del preposto di plesso e/o del medico competente.
Il Dirigente Scolastico potrà, inoltre, decidere di anticipare o posticipare l’ingresso a scuola dello studente interessato, riducendo la possibilità di rischi in ambienti ad alto affollamento, come quelli scolastici. Allo stesso modo, potrà assegnare un banco adeguatamente posizionato, dando istruzioni al personale per facilitare spostamenti, ridurre rischi, garantendo comunque la necessaria vigilanza all’interno della scuola.

Il profilo assicurativo

Sul versante strettamente assicurativo, le polizze attualmente disponibili in ambito scolastico, di norma, non pongono limitazioni di garanzie per questi soggetti. Tuttavia, è sempre bene verificare le condizioni contrattuali.
Da ultimo tutta la documentazione di riferimento, di cui sopra, dovrà essere regolarmente e tenuta agli atti. Nel malaugurato caso che un nuovo sinistro interessasse l’alunno presente a scuola, durante il periodo di prognosi, la Società assicuratrice o l’INAIL potrebbero chiederne copia.

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Le concessioni legate all’Edilizia scolastica

Le concessioni rilasciate dagli Enti Locali legate all’Edilizia scolastica, se non strutturate ed aggiornate, potrebbero essere causa di rischio per l’Istituto scolastico.

Fornitura e manutenzione degli edifici

La Legge 11 gennaio 1996, n. 23 regolamenta quest’aspetto. All’Art. 3 – Competenze degli Enti Locali, si evidenzia come gli stessi debbano provvedere: “alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici”.
I passaggi relativi alla concessione d’uso dei locali, sono contenuti all’interno dell’Art. 8 – Trasferimento ed utilizzazione degli immobili, della stessa Legge. Gli Enti Locali sono tenuti a fornire al singolo Istituto, in quanto espressione del Ministero della Pubblica Istruzione, un contratto di comodato ad uso gratuito.
Qualora intervenissero modifiche in relazione alla fornitura dei locali (es.: cambio di destinazione d’uso, lavori di ampiamento, costruzione di nuovi edifici, ecc.), dovrà essere adeguato anche il contratto di comodato.

La conduzione dell’immobile

Questi aspetti assumono una particolare rilevanza sotto l’aspetto gestionale e assicurativo. Il Dirigente scolastico, infatti, dovrà strutturare il relativo servizio di sorveglianza in relazione agli spazi, con particolare attenzione alla vigilanza agli ingressi.
L’aspetto assume ancora più rilevanza nel periodo attuale, alla luce della pandemia in corso e della necessità di verifica dei requisiti per poter accedere agli edifici in sicurezza.

La polizza assicurativa

Anche dal punto di vista assicurativo, la responsabilità in relazione agli spazi di competenza è una necessità primaria. La Compagnia Assicuratrice, infatti, per poter erogare un eventuale rimborso a fronte di un danno, ha l’esigenza di stabilire con precisione non solo la dinamica del fatto, ma anche il soggetto responsabile della conduzione dei locali e delle relative pertinenze al momento dell’evento.
Un fatto, emblematico in questo senso, è accaduto, nel 2019, in un Istituto Superiore lombardo. La Provincia aveva dato in concessione a più Società Sportive, la palestra dell’Istituto, nelle serate, dopo la chiusura della scuola.
In una di queste, all’uscita, gli addetti della società sportiva non inserivano l’antifurto. Alcuni malintenzionati potevano in questo modo avere accesso all’Istituto e sottraevano materiale elettronico per qualche decina di migliaia di euro. La scuola, che aveva stipulato una regolare polizza assicurativa contro il furto dei beni, s’è vista rigettare il sinistro in quanto l’onere del pagamento del danno ricadeva sulla Società sportiva che non aveva ottemperato all’inserimento dell’antifurto o in seconda istanza sulla Provincia che aveva dato la palestra in concessione.

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Bullismo: condanna di un Istituto scolastico

Il problema del bullismo torna nuovamente alla ribalta dopo la recente condanna di un Istituto Scolastico da parte del Tribunale di Pescara.

Il fatto

Il dettaglio dei fatti è riportato in cronaca.
Alla luce delle testimonianza prodotte, il giudice Patrizia Medica, ha: «accertato che l’istituto scolastico non ha dimostrato di essersi attivato al fine di impedire il protrarsi della condotta vessatoria [dello studente autore dei fatti], da questi platealmente assunta davanti all’intera classe, può ritenersi sussistente la responsabilità della scuola, tenuta al risarcimento del danno provocato dall’omessa adozione di tutte le misure idonee a tutelare l’alunna» e inoltre: «È evidente che, se l’istituto scolastico avesse posto in essere tutte le cautele necessarie a tutelare l’incolumità dell’alunna, la condotta vessatoria sarebbe stata adeguatamente arginata».
Il giudice, per ragioni di economia processuale e contenimento delle spese, s’è reso disponibile a valutare un’ipotesi transattiva. Sulla base dei primi calcoli, la transazione si aggira intorno ai 35mila euro.

La responsabilità della scuola nei casi di bullismo

Dei danni derivanti dagli atti di bullismo ci siamo già occupati in un nostro precedente articolo, vale tuttavia sottolineare alcuni aspetti.
L’Istituto scolastico ha dei doveri ben precisi per contrastare il fenomeno del bullismo.
Il Docente, come ha stabilito la Cassazione, riveste il ruolo di pubblico ufficiale. Il ruolo non riguarda solo l’esercizio delle sue funzioni ma anche tutte le attività preparatorie, contestuali e successive, compresi gli incontri con i genitori.
Il Docente ha quindi l’obbligo di denunciare all’autorità giudiziaria qualsiasi episodio che comporti un reato procedibile d’ufficio di cui sia venuto a conoscenza o a cui abbia assistito. Non sporgere denuncia, anche quando la persona che ha commesso gli atti di bullismo non è identificata, è, a sua volta, reato ai sensi degli Artt. 361, 362 e 365 del Codice Penale.
Il Docente dovrà anche fare una relazione da consegnare al Dirigente Scolastico sull’accaduto o su quanto gli è stato riferito. Sarà la scuola a decidere quali provvedimenti disciplinari adottare nei confronti del bullo. La responsabilità di prevenzione infatti non grava soltanto sul Docente ma su tutta la scuola.

Il profilo assicurativo

Sul piano strettamente assicurativo, tutte le polizze stipulate dalle scuole tutelano la Responsabilità Civile dell’Istituto. Resta sempre escluso il reato penale nei confronti dell’autore del gesto e l’eventuale azione disciplinare nei confronti del personale inadempiente.
Tuttavia, molte coperture presenti sul mercato escludono i danni diretti ed indiretti derivanti da azioni di bullismo (intimidazioni, molestie verbali, azioni violente, aggressioni fisiche, persecuzioni, ecc.) attuate in ambiente scolastico.
Nel caso di specie, la famiglia della studentessa, per il protrarsi della condotta vessatoria del bullo, ha chiesto il trasferimento dell’alunna che ha perso l’anno scolastico.
Anche la perdita dell’anno scolastico è un danno che potrebbe prevedere una quantificazione da parte del giudice e un rimborso.
L’incremento di frequenza con cui accadono questo tipo di episodi dovrebbe portare la scuola a prestare una particolare attenzione a questo tipo di rischio anche in fase di stipula della polizza.
La consulenza del broker assicurativo specializzato, in questi casi è particolarmente efficace nella tutela dell’Istituto.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative per i casi di bullismo a scuola, contattaci qui.

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La proroga dei contratti pubblici

In questi mesi alcune scuole ci stanno chiarimenti in relazione alla possibilità di proroga dei contratti pubblici. Il riferimento specifico riguarda i contratti di noleggio (es.: fotocopiatrici, strumenti informatici, ecc.) e alle concessioni (es.: servizi di piccola ristorazione, bar, distributori automatici). E’ possibile effettuare una proroga soprattutto alla luce dell’emergenza pandemica in atto?

La proroga è un istituto di carattere eccezionale

A questo quesito risponde la Deliberazione 8 ottobre 2020 n. 124/2020 della Corte di Conti, Sezione di controllo Siciliana: “La proroga del contratto è un istituto di carattere eccezionale, che non può essere utilizzato fuori dai casi e i limiti previsti dalle singole norme. In mancanza di una regola che legittimi l’applicazione generale di questo istituto, la preferenza deve essere per istituti che  risultino compatibili con i principi a tutela della concorrenza. […] La preferenza espressa dal legislatore va verso istituti che preservano e risultano compatibili con i principi a tutela della concorrenza, mentre la proroga resta sempre un istituto di carattere eccezionale”.

La differenza tra proroga e rinnovo

Rinnovo e proroga sono strumenti tesi ad estendere nel tempo gli effetti di un contratto d’appalto finalizzati ad evitare il blocco dell’azione amministrativa. Comunque, sono istituti che costituiscono un’eccezione al principio d’immodificabilità del contratto.
Il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici, prevede due istituti specifici la proroga tecnica e il rinnovo del contratto.
La differenza tra proroga e rinnovo è determinata dalla scadenza contrattuale. Nel primo caso viene spostata in avanti, quando il contratto non è ancora scaduto. Nel secondo caso, il contratto, ormai scaduto, viene rinnovato con una nuova manifestazione di volontà.

Il limite temporale della proroga

Il legislatore, benché la preveda all’interno del Codice (Art. 106 – Modifica di contratti durante il periodo di efficacia), non guarda con favore a quest’aspetto. Prevede infatti che l’eventuale proroga debba essere prevista nei documenti iniziali di gara, sia motivata, e sia: “limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente”.
Già il comma 2 dell’art. 23 della Legge 18 aprile 2005 n. 62 si era occupato della proroga, disciplinando in via transitoria che “I contratti per acquisti e forniture di beni e servizi, già scaduti o che vengano a scadere nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica a condizione che la proroga non superi comunque i sei mesi […]”.
Più recentemente la giustizia amministrativa, con riferimento alla durata del periodo oggetto di proroga tecnica ha osservato come quest’ultima dovrà: “[…] avere la durata strettamente necessaria per l’espletamento della gara volta all’affidamento della sua concessione, non potendosi ex ante fissare una data lontana nel tempo, che presumibilmente supera la chiusura della gara medesima, in violazione del necessario obbligo di affidamento solo a seguito di procedura selettiva comparativa” (TAR Lazio – Roma, sez. II, sentenza 22 luglio 2019, n. 9784).
Anche l’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) guarda alla proroga tecnica in modo sfavorevole, ritenendola “un ammortizzatore di inefficienze di programmazione […] che legittima qualsiasi impresa del settore a far valere dinanzi al giudice amministrativo il suo interesse legittimo all’espletamento di una gara” (comunicato del 18 novembre 2019).

Divieto di tacito rinnovo e di rinnovo espresso

Nella Pubblica Amministrazione resta quindi vietato il rinnovo tacito o espresso.
L’avvento della pandemia di Covid-19 ha, in qualche modo, cambiato lo scenario, accelerando e snellendo alcune procedure in attesa dell’aggiornamento complessivo del Codice dei contratti.
Ai decreti semplificazione si aggiunge un ulteriore meccanismo, illustrato dal Consiglio di Stato nella Sentenza n. 6326 del 23 settembre 2019. Il Giudice amministrativo ha ritenuto infatti che, in assenza dei presupposti di operatività della norma eccezionale sulla proroga tecnica, sia ugualmente possibile affidare il contratto al medesimo operatore quando ricorrano le circostanze di cui all’art. 106, comma 1 lett. (c), qualora la: “necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice […]. In tali casi le modifiche all’oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d’opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti”.

Le normative emergenziali legate alla pandemia

L’introduzione quindi delle diposizioni normative emergenziali legate alla pandemia, rende possibile il ricorso alla proroga dei contratti pubblici. Il riferimento è contenuto nell’art. 106 comma 1 lett. c) n.1.
Anche il Vademecum dell’A.N.A.C del 22 aprile 2020, al punto 9, evidenzia come, in taluni casi, non è necessario indire una nuova gara ma si possa mantenere in vita il precedente rapporto. 
Un ulteriore soluzione, qualora la Stazione Appaltante non abbia previsto sin dall’origine l’opzione di proroga tecnica, è contenuta nell’Art. 63, comma 2, lett. c), del Codice. Si tratta di una procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara che, congruamente motivata, può far portare avanti il rapporto fino a che non si addivenga alla stipula del contratto. È tuttavia bene evidenziare l’importanza dell’onere motivazionale. In questo caso infatti: “Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici”.
Da ultimo è bene evidenziare che la situazione di urgenza, connessa alla crisi da COVID-19, non legittima la Stazione appaltante all’applicazione generalizzata della proroga.

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