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Obbligo di vigilanza sugli alunni

La questione relativa all’obbligo di vigilanza sugli alunni, imposto al personale scolastico ai sensi del comma 2, dell’Art. 2048, del Codice Civile, è stato, nel corso degli anni, oggetto di svariate sentenze giurisprudenziali.
La questione assume particolare rilevanza anche in virtù dell’introduzione, nella scuola, di nuove dinamiche didattiche, come all’alternanza scuola lavoro o la recentissima diffusione della DaD.

Il rapporto contrattuale

Alla luce del rapporto extracontrattuale che si viene ad instaurare con l’iscrizione, la scuola è responsabile del danno causato al minore nel tempo in cui questi è sotto la propria vigilanza.
Occorre altresì precisare che l’obbligo di vigilanza sugli alunni, non ha carattere assoluto.
La vigilanza infatti è proporzionale al tipo di attività, all’età e al grado di maturazione degli alunni.
Non serve quindi, la costante presenza dell’insegnante, ma resta l’obbligo di mettere in atto di tutte le misure organizzative per la sicurezza degli allievi.
Anche nel caso di alunno maggiorenne, la potestà disciplinare della scuola verso l’allievo rimane immutata, esattamente come i doveri dell’allievo nei confronti dell’Istituto.

Le attività potenzialmente rischiose

Occorre anche considerare che all’interno delle scuole si svolgono attività potenzialmente rischiose. La stessa INAIL sul proprio sito ha definito un elenco di attività tutelate.
Le statistiche rilevano che più del 50% degli infortuni scolastici avvengono in palestra, o comunque durante l’attività motoria.
In questi casi è necessario verificare che siano state predisposte tutte le misure per consentire che: «l’insegnante sotto la cui guida il gioco si svolge, sia stato in grado di evitare il fatto». (Cass. 2003, n. 15321).
Analogamente, dovranno essere predisposte tutte le misure di contenimento del danno anche in occasione delle attività potenzialmente dannose come le attività di laboratorio .
Bisognerà inoltre considerare l’età dell’alunno, se questo è capace di intendere e di volere. “Considerando anche lo sviluppo intellettivo del soggetto, quello fisico, l’assenza di malattie, la forza del carattere, la capacità del minore di rendersi conto dell’illeceità del suo gesto, la capacità di volere con riferimento all’attitudine di autodeterminarsi” (Cass. 1975, n. 1642).

La Culpa in educando

Infine, oltre alla possibile culpa in vigilando del personale scolastico e alla culpa in organizzando dell’Istituto, c’è da tenere in considerazione anche la possibile culpa in educando dei genitori (Comma 1, dell’Art. 2048 del Codice Civile).
La famiglia è la prima deputata a impartire ai figli una corretta educazione atta a prevenire fatti illeciti e/o dannosi.
La questione relativa alla responsabilità di vigilanza sugli alunni, quindi non è banale.
Nel merito delle coperture assicurative, prevede una accurata analisi delle dinamiche per capire, non solo come il sinistro è avvenuto, ma anche per definire le eventuali responsabilità dei soggetti coinvolti e l’eventuale trasferimento all’assicuratore.

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Perché quest’anno ci meritiamo Natale

Come al termine di ogni anno è il momento dei bilanci.
In questi giorni, ci siamo fermati a riflettere sul motivo per cui quest’anno, forse più di ogni altro, ci meritiamo Natale.
Quanto è accaduto quest’anno, per le generazioni che non hanno mai vissuto nulla di simile, è stata una prova impegnativa, mai capitata prima.
Per molti versi il 2020 è stato un anno straordinario, a volte sorprendente, spesso scioccante che non dimenticheremo facilmente. Farci gli auguri per le imminenti festività, quindi non è una cosa né semplice né scontata.
«Nessun male viene per nuocere» diceva Sigmund Freud. Lui affermava di essere un uomo fortunato perché nella vita niente gli fu facile: «i problemi e le battute d’arresto sono anche e soprattutto un’opportunità di crescita».

Quest’anno i problemi sono stati molti ma abbiamo anche imparato cose nuove, forse come mai prima.
Abbiamo imparato:

  • Dopo decenni vissuti nell’illusione del controllo assoluto dei processi naturali, che forse non è proprio così: siamo fragili e indifesi.
  • Attraverso la tecnologia, esistono modi diversi di socializzare, comunicare, lavorare e studiare.
  • Quanto sia importante rimettere la scuola al centro degli investimenti, non solo economici, del nostro Paese.

Quest’anno ci meritiamo Natale perché sarà un Natale diverso.
Verosimilmente non sarà possibile riunirci tutti insieme attorno a una tavola. Ma forse proprio in questa forzata lontananza riscopriremo il vero valore di starci accanto, ricordando con tenera nostalgia anche tutte le persone che non saranno più con noi.

Il Natale che ci accingiamo a celebrare sarà con tutta probabilità differente anche perché, forse, abbiamo capito che ogni gesto, anche il più banale, non è mai scontato e che dobbiamo inventare un nuovo modo più responsabile, per prenderci cura degli altri anche sollecitando la nostra immaginazione.

È con questo pensiero che auguriamo a tutti noi un Sereno Natale e un felice Nuovo Anno.  

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Termini di prescrizione

Uno studente di terza media del nostro Istituto, cadendo nel cortile della scuola, durante la ricreazione, riportava la frattura dell’incisivo anteriore. La segreteria, effettuava regolare denuncia alla Compagnia Assicuratrice, comunicava gli estremi del sinistro alla famiglia. A distanza di 6 anni, ci contatta la famiglia evidenziando che il sinistro non era ancora stato liquidato. Sentita la Compagnia Assicuratrice, questa risponde che, essendo scaduti i termini di prescrizione, il sinistro non è più indennizzabile. La famiglia minaccia di rivolgersi ad un legale. Qual è il rischio che può correre l’Istituto?

Dell’aspetto relativo ai danni ai denti avevamo già fatto un approfondimento nel nostro articolo dello scorso novembre. Tuttavia sembra opportuno fare alcune precisazioni sui termini di prescrizione.

La prescrizione

La prescrizione, in materia di assicurazione, è regolamentata dall’Art. 2952 del Codice Civile. «I diritti derivanti dal contratto di assicurazione […] si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda […]».
Questo comma è stato modificato dalla Legge 27 ottobre 2008, n. 166, e dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221. Precedentemente il termine di prescrizione era di un anno.

Assicurazione per conto altrui

Le polizze assicurative scolastiche sono una particolare forma di assicurazione regolamentata dall’Art. 1891 del Codice Civile: Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta. Quando la scuola stipula il contratto assicurativo, pagando il relativo premio, conviene con l’assicuratore che l’indennità verrà corrisposta ad un soggetto terzo (studente o operatore scolastico) già determinato. In questo caso parleremo di assicurazione per conto altrui.
Qualora il terzo danneggiato non fosse determinato a priori ma sarà identificato successivamente, come titolare del diritto, avremo la formula per conto di spetta.
Il Codice Civile evidenzia come: «il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto». Ad esempio: il pagamento del premio o la denuncia di sinistro, come in questo caso. «Salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’assicurato».

Denuncia e gestione del sinistro

A nostro parere, l’Istituto, effettuando denuncia di sinistro, ha adempiuto correttamente a quanto previsto dal contratto, comunicando alla famiglia gli estremi del sinistro.
Allo stesso modo, anche la Società assicuratrice, ha fatto valere il proprio diritto contrattuale.
Chi invece risulta carente è la famiglia dello studente assicurato che ha richiesto il rimborso 4 anni dopo la scadenza dei termini di prescrizione.
Nella fase di comunicazione all’assicurato, o alla sua famiglia, degli estremi di avvenuta denuncia, è sempre opportuno che la scuola sottolinei l’aspetto relativo alla prescrizione.

Interruzione dei termini di prescrizione

L’assicurato, qualora l’infortunio non si fosse risolto entro i due anni previsti dalla norma, potrà sempre effettuare l’interruzione dei termini di prescrizione. Ai sensi dell’ Art. 2945 del Codice Civile, infatti: “Per effetto dell’interruzione s’inizia un nuovo periodo di prescrizione […]”.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alla prescrizione delle polizze assicurative scolastiche, puoi contattarci qui.

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Obbligo di denuncia all’INAIL per Covid19

Il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Cura Italia), all’Art. 42 comma 2, equipara il contagio da Covid19, in occasione di lavoro, ad infortunio sul luogo di lavoro. Pertanto il contagio è assoggettato all’assicurazione obbligatoria INAIL.
In relazione al Covid19, l’INAIL ha emesso due circolari: la n. 13 del 03 aprile 2020 e la successiva n. 22 del 20 maggio 2020.

Gli ambiti di tutela INAIL

L’ambito di tutela INAIL non si limita esclusivamente al luogo di lavoro in quanto tale, ma ricomprende anche tutte attività accessorie o strumentali. Tra queste gli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare al proprio domicilio (itinere).
Affermare quindi che la denuncia non dev’essere effettuata in quanto non è accertabile se il contagio sia avvenuto nel luogo di lavoro appare francamente un’affermazione debole.
Data la peculiarità dell’infezione, infatti, è impossibile stabilire con certezza dov’è avvenuto il contagio. contratta. Tuttavia l’evidenza clinica della presenza del virus (certificato medico e tampone), a nostro parere, meriterebbe, almeno a un approfondimento di indagine.
Come richiamato nelle circolari INAIL, non sussiste alcun onere in capo all’Operatore scolastico contagiato, a fornire la prova di dov’è avvenuta l’infezione.

La responsabilità del Dirigente scolastico

Allo stesso modo, la denuncia di sinistro non presuppone automaticamente la responsabilità del Dirigente scolastico in qualità di datore di lavoro.
Su quest’aspetto la circolare INAIL n. 13 è particolarmente chiara: «[…] ove l’episodio che ha determinato il contagio non sia noto o non possa essere provato dal lavoratore, né si può comunque presumere che il contagio si sia verificato in considerazione delle mansioni/lavorazioni e di ogni altro elemento che in tal senso deponga, l’accertamento medico-legale seguirà l’ordinaria procedura privilegiando essenzialmente i seguenti elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale».
Spetterà quindi all’INAIL stabilire, attraverso l’accertamento medico-legale, se esistano i presupposti di indennizzo dell’infortunio.
Il solo certificato medico e la presunzione di contagio, in assenza del risultato del tampone, qualifica l’evento come malattia comune e, a nostro avviso, non dev’essere denunciato.

Le indicazioni operative di INAIL

Nel caso di dubbio è sempre opportuno verificare con la sede INAIL di competenza o direttamente con il Contact Center nazionale, la procedura da seguire. Alcuni Istituti hanno verificato in questo senso e le risposte pervenute consigliano sempre di effettuare la denuncia almeno dal punto di vista precauzionale e cautelativo.

Approfondimenti in materia

Per completezza di informazione segnaliamo l’Approfondimento disponibile sul sito di CISL – Scuola che, richiamando la circolare INAIL n. 13, ricorda come sia: «[…] opportuno adottare ogni misura proattiva per l’acquisizione delle denunce da parte dei datori di lavoro, con l’eventuale documentazione sanitaria allegata, evitando comportamenti improntati al rigore letterale delle disposizioni normative».
Sempre sullo stesso tema segnaliamo anche l’articolo dello scorso 8 dicembre 2020 apparso sul quotidiano ItaliaOggi a firma di Antimo Di Geronimo rilanciato dal sito web Assinews.it circa la controversa questione malattia/infortunio.

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Covid19 e trasporto scolastico

Lo scorso 4 dicembre, l’IIS e l’INAIL hanno pubblicato un documento sulla gestione del contagio da Covid19 nelle attività correlate all’ambito scolastico con particolare riferimento al trasporto scolastico. Il documento è stato condiviso con il Comitato tecnico scientifico per l’emergenza Coronavirus. 

Il trasporto scolastico

Importante è evidenziare la premessa del documento: «Mettere in sicurezza la scuola e mantenerla in presenza significa pensare, non solo alle misure organizzative di prevenzione e protezione negli edifici scolastici, ma anche a tutte le attività che avvengono fuori del contesto scolastico (in particolare al percorso casa-scuola degli studenti) che in diversa misura possono contribuire alla diffusione del contagio».
Lo studio evidenzia come il rischio di contagio nelle scuole non sia superiore rispetto a quello della popolazione generale. Tuttavia si osserva una maggiore incidenza di casi nelle fasce di età più elevate (>12 anni). L’incidenza riguarda quella porzione di studenti per i quali, le occasioni di rischio risultano essere più elevate. Tra queste l’utilizzo del trasporto pubblico.

Altri luoghi di aggregazione connessi alla scuola

Il documento evidenzia anche altri aspetti correlati. Tra questi, ad esempio, le aggregazioni nei pressi della scuola, in entrata e uscita, o le attività di studio in collaborazione. Questi momenti potrebbero rappresentare un punto di criticità e richiedono l’applicazione di specifiche misure di prevenzione.
ISS e INAIL infine, offrono alcune indicazioni operative nell’ottica della prospettiva concreta di riavvio delle attività didattiche in presenza per tutte le scuole di ogni ordine e grado.

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Somministrazione dei farmaci a scuola

Nel corso degli anni ci sono arrivate richieste di chiarimento in relazione al livello di responsabilità in caso di somministrazione dei farmaci a scuola.

Le linee guida del MIUR

Con la Circolare n. 321 del 10 gennaio 2017, il MIUR ha emanato le linee guida per la somministrazione dei farmaci , in orario scolastico, per gli studenti che ne necessitassero.
La somministrazione dei farmaci durante la permanenza a scuola dovrà essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni. La richiesta dev’essere corredata da certificazione medica attestante lo stato patologico dell’alunno. Il certificato medico dovrà riportare la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, posologia, modalità e tempi di somministrazione).

La richiesta della famiglia

Per attivare il processo di somministrazione del farmaco in orario scolastico la famiglia dovrà presentare:

  1. Formale richiesta al Dirigente Scolastico;
  2. Certificazione medica rilasciata dal Pediatra o dal Medico di Medicina Generale, che indichi lo stato di malattia dell’alunno e la prescrizione specifica dei farmaci da assumere. Il certificato dovrà indicare se si tratta di farmaco salvavita o indispensabile e se possa essere erogata da personale adulto non sanitario. La somministrazione infatti non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né di perizie tecniche da parte dell’adulto che interviene nella somministrazione.

I protocolli operativi della scuola

Il Dirigenti Scolastici, per quanto di competenza, sono tenuti a:

  1. Effettuare una verifica delle strutture scolastiche, ed eventualmente individuare un luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci;
  2. Ove richiesta, concedere l’autorizzazione all’accesso ai locali scolastici durante l’orario scolastico ai genitori degli alunni, per la somministrazione dei farmaci;
  3. Verificare la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori esercitanti la potestà genitoriale o loro delegati.

Gli operatori scolastici possono essere individuati tra il personale docente ed ATA che abbia seguito i corsi di pronto soccorso ai sensi del Testo Unico Sicurezza Lavoro (D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81).

Il profilo assicurativo

Sul piano strettamente assicurativo anche la somministrazione dei farmaci a scuola, di norma, rientra nella copertura assicurativa stipulata dall’Istituto. Resta inteso che in caso di sinistro dovrà sempre essere prodotta la documentazione di cui sopra. Dovrà essere prodotto anche il protocollo operativo circa la somministrazione e l’autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico che dovranno sempre essere tenuti agli atti.

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Il cumulo assicurativo tra risarcimento danni e indennizzo

Un aspetto particolarmente dibattuto nel corso degli anni, anche in relazione alle polizze assicurative scolastiche, riguarda il cumulo tra risarcimento danni e indennizzo assicurativo.

Cos’è il cumulo assicurativo?

Quando un infortunio per responsabilità di terzi provoca un danno, il risarcimento del danno per la Responsabilità Civile si somma all’indennizzo per le spese sanitarie?
In altre parole, dall’ammontare dei danni risarcibili dal danneggiante dev’essere detratta l’indennità assicurativa, derivante da un’eventuale assicurazione infortuni, che il danneggiato abbia già percepito in conseguenza del fatto illecito?
Un primo indirizzo, tradizionalmente seguito dalla giurisprudenza, riteneva che indennità assicurativa e risarcimento del danno fossero cumulabili qualora l’assicuratore non esercitasse la surrogazione.
Difatti, secondo tale orientamento, la somma di indennizzo e risarcimento non è preclusa in quanto entrambi conseguenza immediata e diretta del fatto illecito.

I nuovi orientamenti giurisprudenziali

Un più recente orientamento, sembra esprimere un diverso indirizzo.
Indennità assicurativa e risarcimento del danno assolvono ad un’identica funzione risarcitoria e non possono cumulativamente convivere (Corte di Cassazione 11 giugno 2014, n. 13233).
Sulla questione è intervenuta nuovamente la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza 22 maggio 2018, n. 12565.
Con particolare riguardo alla questione del cumulo tra indennizzo assicurativo e risarcimento, la Corte d’appello precisa tre punti:

  1. Nella liquidazione del danno da illecito aquiliano la somma eventualmente già versata alla vittima dall’assicuratore deve essere detratta dall’ammontare complessivo del danno, in quanto, se fosse consentito al danneggiato di cumulare indennizzo e risarcimento, questi realizzerebbe un ingiusto arricchimento;
  2. Il pagamento del premio assicurativo non può bastare per trasformare il sinistro in una occasione di lucro;
  3. L’ammissibilità del cumulo di indennizzo e risarcimento neppure può darsi nei casi […] in cui l’assicuratore del danneggiato non abbia manifestato la volontà di surrogarsi a quest’ultimo nei confronti del responsabile, ex Art. 1916 c.c.

e ciò sul rilievo che la surrogazione dell’assicuratore non interferisce in alcun modo con il problema dell’esistenza del danno, essendo del tutto irrilevante che sia stato esercitato o meno tale diritto, giacché non può mai essere risarcito un danno non più esistente per essere stato indennizzato, almeno fino all’ammontare dell’indennizzo assicurativo.

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Danni ai denti a scuola

I danni ai denti e più in generale alla bocca, rientrano tra i casi più diffusi di sinistro scolastico.
La maggior parte degli infortuni avviene durante l’attività di educazione fisica, ma le cadute accidentali con conseguenze ai denti non si limitano alla sola attività motoria.

I danni ai denti sono i più frequenti tra gli infortuni a scuola

Recenti statistiche, prodotte dalle Società assicuratrici, rilevano come, in ambito scolastico, le cause più frequenti di danni ai denti sono rappresentate dal gioco (56%) e dalle attività sportive (21%).
I soggetti più colpiti sono di sesso maschile (rapporto 2 a 1) ed il tipo di lesione varia col variare dell’età del soggetto.
I denti più colpiti sono gli incisivi centrali superiori (50%) e laterali superiori (30%), sia decidui che permanenti.

Le polizze assicurative scolastiche

Di norma, le polizze assicurative attualmente operanti sul mercato scolastico tendono a risarcire il danno all’interno del massimale delle spese mediche.
Il rimborso copre le spese occorrenti al primo intervento di ricostruzione delle parti danneggiate (cd.: Intervento di conservativa), ma a non riconoscere l’Invalidità Permanente.
Occorre tenere in particolarmente in considerazione, in fase di stipula della polizza, l’applicazione di possibili franchigie e/o scoperti, oppure eventuali sotto limiti per dente.
Il maggior problema, in relazione ai danni ai denti a scuola, è l’età dell’infortunato. Molti traumi dentali, alla luce dell’evoluzione dell’osso mascellare o mandibolare dell’infortunato, non possono essere trattati definitivamente. Inoltre lo stretto rapporto fra le radici dei denti decidui e i denti permanenti in via di formazione, potrebbero creare danni ai denti definitivi.
Per questi motivi, le migliori formule assicurative, prevedono il pagamento del danno ai denti anche unicamente sulla sola base del preventivo di spesa.
La famiglia dell’assicurato riceve immediatamente il rimborso del danno e potrà effettuare le cure successivamente, alla raggiunta maturità del soggetto.
Verificare o far verificare tutti questi aspetti dal Broker assicurativo specializzato diventa particolarmente utile per la stipula delle migliori condizioni contrattuali.

Il tariffario ANDI

Alcuni assicuratori, inoltre, fanno riferimento al Tariffario minimo emanato dall’Associazione Nazionale Dentisti Italiani (ANDI) fino al 2008.
Ad oggi, è bene sottolineare, che l’utilità del tariffario è ritenuta superata non solo dagli iscritti all’associazione, ma anche a seguito dell’abrogazione del Tariffario Minimo Ordinistico, in ottemperanza al D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (Decreto Bersani).

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L’Affidamento Diretto del servizio di brokeraggio assicurativo

Alcune ricognizioni di mercato evidenziano come alcuni Istituti Scolastici rilascino il mandato di intermediazione assicurativa (brokeraggio) senza l’applicazione di nessuna selezione.
La motivazione addotta è che il servizio è stato rilasciato tramite Affidamento Diretto.

L’Affidamento Diretto è una procedura selettiva

L’Affidamento Diretto, come delineato dall’art. 36, comma 2, lett. a) e b) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 è una procedura selettiva finalizzata a consentire l’acquisizione di un bene o di un servizio.
La differenza, rispetto alle altre gare è il valore, inferiore ad uno specifico tetto di spesa. Per questo motivi l’appalto può essere affidato senza necessità di dover ricorrere a un percorso strutturato come una gara.

Le indicazioni dell’ANAC

L’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), nelle Linee Guida n. 4, indica le norme con le quali procedere all’Affidamento Diretto. Le Linee guida precisano (punto 4.3.) che l’onere motivazionale, può essere soddisfatto mediante la valutazione comparativa di preventivi.
Non solo: “il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza”.
L’ANAC, quindi non limita l’uso dell’Affidamento Diretto, ma evidenzia che la congruità della scelta effettuata può essere ottenuta solo attraverso la comparazione tra preventivi.
I dati essenziali per il processo di scelta possono essere individuati:

  • nel fabbisogno particolare dell’Amministrazione tradotto in un quadro di sintesi delle specifiche tecniche e prestazionali;
  • nel correlato valore di prezzo, che deve essere comunque analizzato in termini di congruità, al fine di garantire il rispetto del principio di economicità.

In genere l’intero percorso è denominato attività istruttoria richiamata all’Art. 44 comma 2, del D. Interm. 28 agosto 2018, n. 129.

Le indagini di mercato

Le indagini di mercato, finalizzate alla valutazione dell’operatore economico potranno essere effettuate attraverso:

  • Siti internet o da listini ufficiali comunque reperiti dall’Amministrazione;
  • Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) gestito da Consip S.p.a.;
  • Altre Amministrazioni che abbiano recentemente affidato servizi analoghi o equiparabili;
  • La richiesta diretta di preventivi a due o più operatori economici presenti nel settore di interesse;

Le indagini di mercato potranno essere svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante. Le modalità di ricognizione dovranno assicurare un confronto progressivamente più ampio in ragione della maggiore rilevanza dell’importo o della maggiore complessità del servizio da acquisire.
Il passaggio può essere formalizzato con una richiesta inoltrata dall’Amministrazione Scolastica mediante posta elettronica certificata, eventualmente con l’invio del preventivo tramite PEC.
L’intero processo volto all’individuazione dell’operatore economico con cui procedere all’Affidamento Diretto deve essere riportato nelle motivazioni all’interno della Determinazione di affidamento.

La deroga all’evidenza pubblica

Il Codice dei contratti pubblici prevede anche alcune ipotesi in cui l’Amministrazione ha la possibilità di affidare il contratto pubblico in deroga all’obbligo della evidenza pubblica.
I casi sono limitati a quelli con un importo inferiore alle soglie indicate dall’ANAC (es.: appalti sotto i 1.000,00 euro) attraverso la disciplina contenuta nei regolamenti interni
Un ulteriore caso riguarda quei servizi, per loro natura, infungibili.

Il rischio di nullità del contratto

In tutti i casi, comunque, la procedura deve rispettare i principi dettati dal Trattato UE a tutela della concorrenza. Il mancato espletamento delle procedure selettive al di fuori delle ipotesi consentite dal Codice, comporta il rischio di annullamento giudiziale del contratto affidato senza selezione.
Il Giudice potrebbe quindi non solo, annullare il detto affidamento e dichiarare inefficace il contratto eventualmente stipulato, ai sensi dell’art. 1421 del Codice Civile, ma anche condannare la stazione appaltante al risarcimento del danno in favore dei soggetti interessati all’espletamento delle procedure selettive.

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Infortunio 𝑖𝑛 𝑖𝑡𝑖𝑛𝑒𝑟𝑒. Cosa garantisce l’assicurazione scolastica?

La questione dell’infortunio in itinere è un tema ricorrente nelle richieste di copertura delle polizze assicurative scolastiche.
L’infortunio in itinere rientra nelle modifiche al “Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”, del DPR, 30 giugno 1965 n. 1124, introdotte con l’Art. 12 del D. Lgs. 23.02.2000 n. 38.

Cos’è l’infortunio in itinere?

Per infortunio in itinere s’intende quindi il normale percorso che il lavoratore compie spostandosi:

  • dalla sua abitazione al luogo di lavoro e viceversa;
  • da un primo luogo di lavoro ad un secondo, qualora il lavoratore sia impegnato in più rapporti lavorativi;
  • dal luogo di lavoro a quello di consumazione dei pasti e viceversa qualora non fosse disponibile una mensa all’interno dell’azienda.

Queste indicazioni valgono esclusivamente per il personale scolastico. Per l’INAIL, docenti e operatori godono di una copertura assicurativa in relazione del rapporto contrattuale che li lega alla scuola. Gli studenti sono considerati: “[…] una particolare categoria di soggetti che non hanno un rapporto di lavoro e che sono assicurati in via eccezionale, solo per gli infortuni che accadano nel corso delle esperienze tecnico-scientifiche e delle esercitazioni pratiche e di lavoro di cui alla specifica disposizione del Testo Unico, con esclusione degli infortuni, come quelli in itinere, non connessi alla specifica attività per la quale sussiste l’obbligo di legge” (Circolare INAIL 24.04.2003, n. 28).

Il normale percorso

La norma, parlando di normale percorso, intende quello più breve e diretto, quello abitualmente compiuto dal lavoratore. Qualora non abituale, sia tuttavia giustificato da una concreta situazione che impone di percorrerlo in quella determinata situazione.
Eventuali variazioni effettuate al di fuori del normale percorso, se non in  diretta conseguenza di necessità improrogabili, non rientrerebbero nella tutela assicurativa.
L’infortunio in itinere non viene risarcito neanche quando il lavoratore si trova alla guida della propria auto. Tuttavia, secondo la giurisprudenza, è possibile rientrare nell’ambito della tutela quando non ci sono mezzi pubblici o questi non consentono di arrivare in orario sul lavoro, oppure se l’uso dei mezzi pubblici è particolarmente disagevole o ancora, se l’uso dei mezzi pubblici è troppo gravoso in relazione alle esigenze di vita familiare del lavoratore.
Nel corso degli anni, tuttavia, la giurisprudenza ha in qualche modo esteso la tutela assicurativa per gli infortuni che si verificano durante le soste avvenute nel normale tragitto, purché siano brevi e motivate.

L’assicurazione scolastica integrativa

Sul fronte delle assicurazioni integrative, di norma, le coperture in relazione all’infortunio in itinere, oltre che al personale scolastico pagante, si estendono anche agli studenti e spesso sono integrate con particolari coperture per gli spostamenti attraverso pedibus o bicibus.
È tuttavia importante richiamare la recentissima Sentenza, 25.02.2020, n. 5119 della Cassazione Civile, sezione VI, secondo la quale, qualora la polizza assicurativa copra l’infortunio in itinere, ma non lo definisca, le parti devono fare riferimento alla normativa INAIL.