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Vigilanza del personale fuori dall’orario scolastico

In caso di infortunio di uno studente presente a scuola fuori dall’orario scolastico, il personale non docente può essere ritenuto responsabile di mancata vigilanza? L’Assicurazione copre il sinistro?

In relazione alla vigilanza del personale fuori dall’orario scolastico, per anni, la giurisprudenza è stata incline a non considerarlo nel novero dei soggetti responsabili. Si riteneva infatti che collaboratori, personale tecnico-amministrativo, custodi, e personale di servizio non potessero svolgere attività di sorveglianza sugli studenti al pari degli insegnanti,  in quanto non considerabili precettori ai sensi  dell’Art. 2048 del Codice Civile.

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro nella scuola

Un chiarimento in questo caso è introdotto nel Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 2006/2009.
Ai sensi del contratto, il personale ATA risulta sempre impegnato nel processo di vigilanza della scuola.
Il testo ne precisa i compiti, ricomprendendo l’ordinaria vigilanza sugli alunni e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche. Non solo, anche nei casi di particolare necessità, quali ad esempio, l’assenza momentanea dell’insegnante, il personale è tenuto alla vigilanza.

Il fatto

Risulta significativa a tal proposito la pronuncia della Cassazione n. 14701 del 19 luglio 2016.
La vicenda trae origine da un infortunio occorso ad un studente delle scuole elementari all’interno del plesso scolastico, prima che squillasse la campanella di inizio delle lezioni.
L’alunno, della terza elementare, mentre stava percorrendo il corridoio principale che portava alla sua classe, venne spinto da alcuni alunni, suoi coetanei. Cadendo malamente a terra subiva la rottura parziale di due denti. A fronte del contenzioso scaturito, i primi due giudici avevano ritenuto che non sussistesse la responsabilità dell’Istituto e del MIUR. Secondo i giudici, infatti, l’evento dannoso era avvenuto prima dell’inizio delle lezioni. I genitori del minore decidono quindi di rivolgersi alla Corte di Cassazione.

La sentenza della Cassazione

La suprema Corte ha ribaltato i primi due gradi di giudizio.
Secondo la Cassazione infatti, le lesioni riportate da un alunno minore all’interno dell’istituto, derivano dalla condotta colposa del personale scolastico.
L’evento è avvenuto al di fuori dell’orario delle lezioni, tuttavia la scuola ha: «il dovere di organizzare la vigilanza degli alunni, sin dal loro ingresso nella scuola e per tutto il tempo in cui gli stessi si trovino legittimamente nell’ambito dei locali scolastici».
I giudici hanno preso in esame l’aspetto relativo all’estensione della responsabilità anche per gli eventi dannosi accaduti fuori dall’orario di lezioni. La responsabilità di diligenza e di vigilanza grava infatti sui precettori ai sensi del Codice Civile.
La responsabilità riguarda tutte le manifestazioni connesse alla prestazione scolastica e si estende all’intero periodo in cui l’allievo si trova all’interno dell’Istituto scolastico.
Questo prevede anche il periodo dopo la fine delle lezioni o, come nel caso in esame, prima del suono della campanella.
Nel caso specifico si riscontrerebbe la responsabilità per la condotta negligente del personale scolastico: L’allievo infatti si stava dirigendo nella sua classe in presenza dei bidelli, sui quali gravava quindi l’obbligo di vigilanza. Per la Corte, quindi: “la responsabilità della scuola scatta dal momento in cui il minore si reca all’interno della scuola dove c’è del personale addetto proprio al controllo (collaboratori scolastici) degli studenti la cui giovanissima età doveva indurre il personale ad adottare le opportune cautele preventive, indipendentemente da qualsiasi segnalazione di pericolo da parte degli stessi”.

Il profilo assicurativo

Nel merito della copertura assicurativa, questa prevede la copertura e il conseguente risarcimento nel ramo Infortuni per i danni diretti derivanti dall’evento.
Tuttavia la sentenza della Cassazione, in questo caso, coinvolge anche il Ramo di Responsabilità Civile dell’Istituto è assicurato.

Se desideri maggiori informazioni sulla vigilanza del personale fuori dall’orario scolastico, contattaci qui.

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Smartphone danneggiato: l’assicurazione non copre il danno!

Nel nostro Istituto Superiore un docente ha ritirato smartphone e cellulari ai propri studenti all’inizio della lezione. Nel riconsegnarli ne ha fatto accidentalmente cadere uno, danneggiandolo. Il sinistro è stato respinto dalla Società Assicuratrice. La famiglia chiede il pagamento della riparazione alla scuola, è corretto? Perché la copertura di Responsabilità Civile non copre il danno?

La questione dello smartphone danneggiato dal docente è abbastanza controversa. Risulta difficile rispondere in modo esaustivo alla domanda poiché manca la dettagliata dinamica dell’evento. Possiamo tuttavia fare alcune considerazioni di massima.

L’uso dello smartphone in classe è vietato

L’indicazione di riferimento per l’utilizzo degli smartphone in classe è la Circolare MIUR n. 30 del 15 marzo 2007.
Fermo restando che il Docente possa concederne l’uso in caso di urgenza, in linea generale, l’uso dei cellulari in classe è vietato, poiché potrebbero rappresentare una distrazione.
Il divieto, tuttavia non legittima l’Istituto o il personale scolastico a ritirare i dispositivi in possesso agli studenti. I cellulari, infatti, in quanto oggetti personali, non possono essere sequestrati o requisiti dagli insegnanti.
La situazione, come nel caso in questione, si complica ulteriormente in quanto lo smartphone è stato danneggiato dal docente.
Nondimeno, lo studente che infrangesse le regole, potrà essere sanzionato disciplinarmente, anche alla luce del rapporto di corresponsabilità tra l’Istituto e la famiglia.

Smartphone e privacy

Le Linee Guida del Garante della Privacy sulla scuola fissano fino a che punto l’Istituto può spingersi. Non può essere impedito agli alunni di portare il cellulare in classe, ma il suo utilizzo può essere vietato se utilizzato in modo improprio o reca disturbo al resto della classe. La scuola ha nel suo diritto quello di proibire l’utilizzo degli smartphone all’interno delle classi, ma questo non comporta la possibilità di ritirare gli oggetti in questione, potere che è concesso solo alle forze dell’ordine in presenza di reati o su richiesta del giudice. Infrangere questa norma potrebbe far nascere contenziosi tra le famiglie e l’Istituto scolastico.

Il rispetto delle libertà personali

Di fatto se un docente sequestra lo smartphone di uno studente, compie un illecito e il suo comportamento potrebbe essere segnalato sia al Preside che al MIUR.
Secondo l’Authority, l’utilizzo di telefoni cellulari come di tutti gli apparecchi per la registrazione di suoni e immagini è in genere consentito, solo per fini personali e sempre nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone coinvolte (siano essi studenti o professori), in particolare della loro immagine e dignità.

Il profilo assicurativo

Circa il mancato pagamento del danno da parte della Società assicuratrice, occorre evidenziare due aspetti.
La quasi totalità delle polizze esistenti nel mercato scolastico, escludono il danneggiamento delle cose in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione.
Anche le polizze dei beni, di norma, escludono smartphone e/o cellulari dalle coperture assicurative. Ne deriva che la polizza assicurativa scolastica non tutela questo tipo di danno.

Se desideri maggiori informazioni sulle polizze assicurative scolastiche in relazione ai beni danneggiati da un docente, contattaci qui.

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Benvenuta Michela!

Diamo il nostro più caloroso benvenuto a bordo alla nuova collega Michela Tedesco che, da qualche mese, ha iniziato a lavorare con noi.

Michela da più di un decennio si occupa di intermediazione assicurativa negli Istituti scolastici della Campania, offrendo consulenza specifica ai Dirigenti Scolastici e ai Direttori S.G.A., nei contratti assicurativi.

Facciamo a lei, e a tutte le sue scuole clienti, i nostri migliori auguri per questa nuova sfida professionale.

Michela è disponibile al numero telefonico 348 5445344 oppure alla mail: michela.tedesco@abint.it

Puoi contattare Michela Tedesco anche attraverso il suo l’account Linkedin

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L’azione di rivalsa dell’Amministrazione scolastica. La procedura da seguire

L’azione di rivalsa da parte dell’Amministrazione scolastica è un obbligo inderogabile.
Alcune scuole a fronte di infortuni del personale scolastico causate per responsabilità di terzi, omettono di effettuare azione di rivalsa nei confronti dei responsabili.
Negli anni gli USR, hanno fornito precise indicazioni, circa le procedure da seguire nel caso di recupero degli emolumenti corrisposti al personale assente.

Le indicazioni normative

La normativa di riferimento è costituita dall’Art. 2043 del Codice Civile e dall’Art. 17, comma 17, del CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007.
L’amministrazione ha diritto al risarcimento del danno nei casi, in cui il lavoratore non sia in grado di eseguire la prestazione lavorativa a causa di un fatto illecito di un soggetto estraneo al rapporto contrattuale di lavoro.

L’obbligo dell’azione di rivalsa da parte dell’Amministrazione scolastica

L’azione di rivalsa dev’essere posta in essere sia che l’infortunio si verifichi durante lo svolgimento del servizio, che al di fuori dell’orario di lavoro.
L’obbligo dell’azione di rivalsa riguarda: l’incidente stradale, l’aggressione fisica, il danno arrecato da animali, ecc.
L’amministrazione scolastica, in tutti i casi, deve denunciare l’accaduto, oltre che alla società assicuratrice con cui è stata stipulata la polizza integrativa, anche all’INAIL.
Nella denuncia dovrà essere riportato il nome del soggetto che ha causato il danno oltre agli estremi della Società assicuratrice, del soggetto stesso.
L’INAIL attiverà l’azione di rivalsa nei confronti dei terzi responsabili per infortuni di dipendenti statali, agendo come mandatario della P.A. e inviando ai soggetti terzi le diffide.
Terminata questa fase, l’INAIL invia il fascicolo alla Scuola interessata per il proseguimento dell’azione di rivalsa.

La quantificazione del danno

Ricevuto il fascicolo, l’Amministrazione scolastica dovrà quantificare il danno tenendo conto:

  1. Delle somme corrisposte a titolo retributivo al dipendente infortunato nel periodo di assenza dal servizio e di quelle corrisposte a titolo previdenziale e fiscale;
  2. Dell’ eventuale maggior costo sostenuto per il pagamento di straordinario ad altri dipendenti per l’espletamento dell’attività del dipendente infortunato;
  3. Degli interessi al tasso legale e della rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di assenza del dipendente;
  4. Degli eventuali importi comunicati dall’INAIL.

La quantificazione del danno, in ogni caso, non dovrà superare i limiti del pregiudizio effettivamente sofferto. Per questo motivo non si terrà conto della retribuzione eventualmente corrisposta al personale supplente assunto in sostituzione. Dovrà invece, tener conto dell’eventuale maggior costo della spesa rispetto a quella del dipendente assente.

Il pagamento del danno

Quantificato il danno, l’Amministrazione scolastica invierà comunicazione all’assicurazione del soggetto che ha causato il danno indicando l’ammontare dei danni da risarcire e gli estremi del versamento.
Le somme eventualmente recuperate dovranno pervenire sul CC della Tesoreria Provinciale dello Stato competente territorialmente.
Qualora non si riesca a recuperare le somme, la Scuola, trascorso un termine di tre/quattro mesi, dovrà inviare il fascicolo all’Avvocatura distrettuale dello Stato, che valuterà l’opportuno o meno di procedere in via giudiziale.
Anche nel caso di infortunio in orario di servizio, occorre operare in modo assolutamente analogo. L’amministrazione, venuta a conoscenza dell’evento dannoso, invierà una diffida al danneggiante, eventualmente alla sua compagnia di assicurazione e al dipendente infortunato.
Nella diffida si dovrà esplicitare una generica richiesta risarcitoria e informare che ci si riserva di comunicare successivamente l’esatto importo del danno. Una volta quantificato il danno, l’Amministrazione invierà una nuova comunicazione e, qualora il tentativo di recupero delle somme non andasse a buon fine, il dirigente dovrà inviare il fascicolo all’Avvocatura Distrettuale dello Stato, come sopra descritto.
Circa l’azione di rivalsa da parte dell’Amministrazione scolastica, è disponibile a questo link, la circolare di riferimento emessa dall’USR Lombardia nel febbraio 2014, n°3206. In allegato alla circolare è disponibile una bozza di modello per la richiesta di risarcimento danni e l’elenco dei nuovi IBAN da utilizzare per il pagamento.

Se desideri maggiori approfondimenti circa la rivalsa nei confronti di terzi nella scuola, contattaci qui.

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Il pagamento della polizza assicurativa è un obbligo per le famiglie?

Il problema dei contributi volontari alle scuole, tra i quali quella dell’obbligatorietà del pagamento delle polizze assicurative integrative, si ripropone all’inizio di ogni anno scolastico.

Le indicazioni ministeriali

La questione è stata da tempo chiarita dal Ministero con le Note ministeriali del 20 marzo 2012, Prot. n. 312 e 7 marzo 2013, Prot. n. 593. Premessa la gratuità connessa all’obbligo e la mancanza di capacità impositiva da parte delle scuole (Artt. 23 e 34 della Costituzione), il contributo delle famiglie a favore delle istituzioni scolastiche è volontario. L’iscrizione non può quindi essere subordinata al contributo volontario e non sono legittime le discriminazioni «sia in termini di valutazione che disciplinari» derivanti dal rifiuto di versamento scolastico.
Le indicazioni, tuttavia, evidenziano altresì: «l’obbligo di rimborsare alla scuola alcune spese sostenute per conto delle famiglie stesse». Ad esempio: «quelle per la stipula del contratto di assicurazione individuale per gli infortuni e la responsabilità civile degli alunni, o quelle per i libretti delle assenze o per le gite scolastiche». In quanto obbligatori, tali importi non dovrebbero quindi essere cumulati con il contributo volontario ma versati distintamente (con relativa causale).

L’interrogazione parlamentare

Analogo concetto è ribadito il 20 ottobre 2016 nell’Interrogazione n. 5-08789 posta all’ordine del giorno della VII° Commissione Cultura Camera. La risposta circa i contributi volontari ribadisce: «l’obbligo per le famiglie di rimborsare alla scuola le spese da questa sostenute per conto delle stesse, tra cui rientrano quelle per l’assicurazione individuale contro gli infortuni e per la responsabilità civile degli alunni».

Contributo volontario e obbligatorio

Il Ministero di fatto separa il contributo volontario da quello obbligatorio.
Il primo, riguardante «lo svolgimento di attività curricolari», dev’essere destinato «esclusivamente ad interventi di ampliamento dell’offerta culturale e formativa e non ad attività di funzionamento ordinario e amministrativo che hanno una ricaduta soltanto indiretta sull’azione educativa rivolta agli studenti».
I contributi obbligatori riguardano, progetti, attività o spese, deliberate dal Consiglio di istituto, prestate per conto delle famiglie. Tra questi rientrano i viaggi di istruzione e le coperture assicurative integrative.
In pratica si individuano così importi obbligatori diversi da imposte o tasse.
Al loro pagamento, come nel caso dei viaggi di istruzione, è subordinata la fruizione del servizio.

Obbligo di informazione e detrazione fiscale

Le note ministeriali affermano inoltre che le famiglie devono essere sempre precisamente informate in relazione all’obbligo o alla volontarietà del contributo. Inoltre le famiglie vanno informate circa la possibilità di avvalersi della detrazione fiscale di cui all’art. 13 della Legge 2 aprile 2007, n. 40.
Dal 30 giugno 2020, le scuole sono dotate del servizio Pago In Rete. Il servizio consente di scaricare anche le ricevute telematiche e le attestazioni valide ai fini fiscali per tutti i pagamenti effettuati.

La polizza assicurativa

Le Società assicurative impegnate nel mercato scolastico, di norma, prevedono margini di gratuità per gli alunni, solitamente dal 5% fino al 15%.
Quest’azione liberale tende a venire incontro a quegli Istituti che, nonostante le indicazioni ministeriali, faticano a raccogliere il premio da tutte le famiglie degli studenti.
Prevedere un elenco nominativo solo per gli alunni paganti potrebbe infatti rivelarsi un problema nel caso di infortunio di uno studente non compreso nell’elenco.

Se desideri maggiori informazioni in relazione all’obbligo di pagamento della polizza assicurativa integrativa e sulle percentuali di tolleranza, contattaci qui.

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Perché la scuola dovrebbe avvalersi del Broker assicurativo?

Il rapporto tra Broker e Pubblica Amministrazione scolastica, ormai dovrebbe essere definitivamente avvalorato in termini di liceità e opportunità dalla normativa vigente.
Un ulteriore elemento di riflessione è che la quasi totalità delle Pubbliche Amministrazioni nazionali, si avvale, ormai da decenni, della figura di un consulente assicurativo.
Perché allora, un numero ancora limitato di scuole ricorre alla consulenza del broker assicurativo?

La sottovalutazione del rischio

Il presupposto secondo il quale esistano differenze tra la grande Pubblica Amministrazione (Regioni, Province, Comuni, ASL, Società partecipate, ecc.) e la Scuola è un errore di sottovalutazione ancor prima che pratico.
Le Pubbliche amministrazioni scolastiche, come tutte le altre amministrazioni pubbliche, si trovano a gestire situazioni di rischio complesso e potenzialmente elevato.
L’unica differenza è rappresentata dall’ammontare dei premi posti a base d’asta nella procedura selettiva.
Il valore dei premi nella quasi totalità delle Amministrazioni Pubbliche si attesta normalmente su importi spesso di gran lunga superiori alla soglia comunitaria (139.000,00 euro).
Nelle Istituzioni scolastiche, invece, difficilmente il costo dei contratti assicurativi, supera la soglia attualmente prevista dal Codice dei Contratti Pubblici per gli Affidamenti Diretti.

La quotazione dei rischi

Un ulteriore elemento differenziante, è il sistema messo in atto relativo alla quotazione dei rischi.
Di norma, nella PA, la quotazione, avviene attraverso la misurabilità del rischio, ovvero mediante estrapolazione di volumi e di sinistrosità pregressa specifica. In questo modo, meritocraticamente, le Amministrazioni più virtuose ottengono anche quotazioni più vantaggiose.
A differenza della scuola, nelle Pubbliche Amministrazioni infatti non è prevista una tariffazione standardizzata. Amministrazioni con caratteristiche dimensionali apparentemente simili possono ricevere offerte economiche differenti, in relazione a precisi parametri statistici.

La standardizzazione dell’offerta

Nel comparto scolastico, al contrario, il sistema di offerta utilizzato dalle Società Assicuratrici è improntato sulla massima standardizzazione.
Le motivazioni sono così riassumibili:

  1. Ridotta diffusione sul territorio (8.300 scuole);
  2. Entità media del premio annuale per Istituto (7.000,00 euro);
  3. Ridotto o inefficace intervento del un consulente specializzato (Broker);
  4. Mancanza di un preciso set informativo prodotto in fase selettiva

Fermo restando questo stato di cose, gli assicuratori, che operano nella scuola, utilizzano, parametri di valutazione economica univoca e condizioni analoghe per tutti gli Istituti.
Le scuole non possono in alcun modo incidere sulla qualità garanzie e sui massimali. L’unica discriminante diventa quindi l’ammontare del premio pro-capite che la scuola è disposta a pagare.
Per questo motivo scuole molto diverse per tipologia, profilo di rischio e sinistrosità pregressa, vengono livellate economicamente e nella tipologia delle garanzie. Il rischio è di avere condizioni, massimali o premi inadeguati o sovrastimati in relazione alle reali necessità.
L’anomalia è palese, nessuna Amministrazione pubblica, infatti, fuori dal comparto scolastico, acquista un servizio assicurativo standardizzato.

Inadeguatezza e perdita di efficacia

I rischi nella scuola che sottoscrive polizze standardizzate sono due. Da un lato, l’inadeguatezza del servizio acquistato, richiamata non solo dalla norma relativa al buon andamento della Pubblica Amministrazione ma anche dal Codice delle Assicurazioni. Dall’altro, la potenziale perdita di efficacia del servizio.
Facciamo solo due esempi concreti: Le polizze scolastiche standardizzate prevedono garanzie e premi analoghi per tutte le scuole. In relazione ai viaggi di Istruzione, ad esempio, esiste una grande differenza tra gli Istituti Superiori e quelli Comprensivi. Nei primi questa attività, ha spesso come meta anche paesi extraeuropei, gli Istituti Comprensivi si limitano spesso a viaggi nazionali o, al limite in Europa. Le Direzioni Didattiche invece organizzano spostamenti solo all’interno del Comune, della Provincia o, al massimo, nella Regione.
Analogamente le attività di Alternanza scuola-lavoro sono oggetto esclusivo degli Istituti Superiori, attività come il pedibus o il servizio mensa sono tipiche degli Istituti Comprensivi.
Le Società assicuratrici estendono queste garanzie a tutti gli Istituti scolastici, indipendentemente dal fatto che queste attività vengano svolte o meno. Questo stato di cose, com’è facilmente intuibile, si traduce in un notevole spreco di risorse economiche limitando l’efficacia assicurativa.

L’intervento del Broker assicurativo

L’intervento di un broker assicurativo specializzato, circoscrive in larga parte i rischi di inadeguatezza.
Un broker efficace predispone un programma assicurativo basato sulle effettive esigenze dell’Istituto.
In tutte le Amministrazioni Pubbliche, come abbiamo visto, le garanzie e, di conseguenza, le quotazioni economiche offerte dalle Società assicuratrici avvengono a fronte di specifici elementi dimensionali, della sinistrosità pregressa alle reali necessità assicurative.
Il broker che presta la propria consulenza nella scuola, deve effettuare un’analisi del rischio specifico, ovvero “fotografare” le esigenze peculiari della singola scuola.
In seconda istanza dovrà approntare capitolati e massimali ad hoc, escludendo garanzie generiche, eccessive o totalmente inutili in relazione alle reali necessità del singolo Istituto.
Attraverso la corretta analisi del rischio e della sinistrosità pregressa, la scuola otterrà condizioni più performanti e una più realistica quotazione dei premi da erogare.
Da ultimo potrà affiancare l’Istituto in tutti i processi selettivi, fino alla comparazione delle offerte.
Resta inteso che non potrà mai sostituirsi all’Amministrazione nella scelta o nella sottoscrizione dei contratti.

I broker sono tutti uguali?

Fatte queste premesse di carattere generale che definiscono il contesto generale, occorre precisare che non tutti i broker, operano con la stessa capacità e gli stessi risultati.
Una buona parte dei broker che offrono il servizio di consulenza nelle scuole non opera o non è in grado di operare in questo modo.
La maggior parte dei broker operanti in ambito scolastico non fa, o non è in grado di fare, una precisa valutazione del rischio. Questo si traduce in capitolati inadeguati e insufficienti. L’assenza di una corretta definizione del set informativo, rende le coperture carenti sia sotto il profilo specifico, e conseguentemente in relazione al premio.
Ancora troppi operatori si limitano a comparare le condizioni standardizzate offerte dalle Società assicuratrici.
Appare evidente che questo atteggiamento non ha nessuna utilità.
Non giova alla scuola che stipulerà contratti inadeguati alle reali necessità, ma non giova neanche alle Società assicuratrici che continueranno a proporre garanzie sproporzionate.

Il parere dell’Autorità

Quest’aspetto è stato precisamente richiamato dall’ANAC nella Determinazione n. 2 del 13 marzo 2013.
«In un periodo, quale quello attuale, caratterizzato da una crescente esposizione ai rischi delle amministrazioni pubbliche a fronte di limitate risorse economiche, l’attività del broker tende sempre più a non esaurirsi nella mera individuazione della controparte assicurativa, ma a qualificarsi alla stregua di una collaborazione di ampio respiro con l’amministrazione, tesa alla prevenzione ed alla gestione dei rischi. In questo senso, sembra opportuno che le stazioni appaltanti, nella ricerca del broker, valorizzino in modo adeguato le capacità tecniche di consulenza a scapito della pura intermediazione, considerato, peraltro, che la sua attività, diversamente da quanto avviene nel settore privato, non può spingersi alla ricerca della controparte assicurativa, rimessa dal Codice dei contratti in esclusiva alle stazioni appaltanti».

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Le polizze Covid19 nella scuola. Facciamo il punto della situazione.

A pochi giorni dal rientro a scuola ci sembra opportuno fare il punto della situazione sulle polizze scolastiche per il rischio Covid19.
Secondo un recente articolo del Sole24ore, sono più di 400 le scuole colpite dall’infezione, di queste 75 sono già chiuse.
I casi positivi nel 76% dei casi sono studenti, nel restante 24% è personale scolastico.
La domanda che molti Istituti si stanno ponendo in questi giorni è: conviene sotto scrivere polizze assicurative per il rischio Covid? Sono realmente efficaci e cosa coprono?

Il rischio pandemico è assicurabile?

In questo clima di incertezza dobbiamo evidenziare come alcuni consulenti operanti nel settore scolastico affermano che il rischio Covid19 non sia assicurabile.
La dichiarazione non trova riscontro nella realtà. Ad oggi infatti la maggior parte degli operatori specializzati in ambito scolastico ha approntato e propone specifiche coperture o integrazioni alla polizze già in essere oppure propone polizze peculiari. Nell’ultimo periodo, inoltre si aggiunti nuovi operatori con polizze specifiche.
Fare un riassunto di tutte le coperture assicurative disponibili diventa oltremodo complicato e certamente non esaustivo.

Le garanzie per il rischio pandemico nelle scuole

Possiamo comunque a grandi linee affermare che le garanzie attualmente disponibili sono esclusivamente di carattere indennitario (diaria giornaliera per ricovero e convalescenza).
A questo primo genere di copertura, alcuni operatori, affiancano garanzie di assistenza, riconfermando a grandi linee quanto avevamo già espresso nel nostro articolo dello scorso giugno.
Una novità appare comunque evidente, una parte degli operatori, in modo molto prudente, “limita” la copertura solo nel caso l’infezione è riconosciuta come contratta in ambito scolastico.
Altri invece riconoscono la copertura alla diagnosi, senza entrare nel merito se l’infezione sia avvenuta all’interno dell’attività scolastica o in altro luogo.
Appare evidente come in questo secondo caso gli importi delle diarie e le prestazioni di assistenza sono ridotte anche sensibilmente.
Gli Istituti quindi che stanno prendendo in considerazione questo tipo di copertura è bene che valutino con estrema attenzione quest’aspetto al fine di non generare errate aspettative nelle famiglie degli alunni o il personale.

Quanto costano le polizze Covid19 nelle scuole?

Un ultimo aspetto è legato al premio da erogare.
Alcuni operatori propongono un premio unico, altri un premio differenziato in relazione agli importi delle diarie o dei servizi di assistenza. Alcuni operatori propongono un premio unico sia per studenti che il personale, altri un premio diversificato. Inutile dire che anche in questo caso l’intervento del broker assicurativo specializzato diventa quanto mai opportuno al fine di vagliare la soluzione che meglio si adatta alle specifiche necessità.
A nostro parere è comunque necessario evidenziare che le coperture non assumono carattere di obbligatorietà ma sono demandate esclusivamente alla sensibilità espressa nei confronti del problema.

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Pago in Rete, il nuovo servizio online per le famiglie

Con la Nota Ministeriale del 5 maggio scorso, tutte le scuole italiane, a far data del 30 giugno 2020, dovranno dotarsi di Pago In Rete, il nuovo servizio online per le famiglie.
Il servizio Pago In Rete consente alle famiglie di pagare, tramite pagoPA, le tasse scolastiche e tutti i contributi richiesti legati alla frequenza.

Cos’è possibile fare con Pago In Rete?

Il servizio consente alle famiglie degli alunni, di pagare telematicamente non solo le tasse scolastiche ma anche tutti i contributi richiesti. Si potrà pagare l’assicurazione integrativa degli alunni, le attività per l’ampliamento dell’offerta formativa, la mensa, le visite didattiche e viaggi di istruzione, nonché di eseguire il versamento di contributi volontari.
Per accedere al servizio è necessario possedere l’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure la Carta d’Identità Elettronica (CIE).
In quest’ultimo caso l’utente dovrà dotarsi anche di un lettore della Carta d’Identità Elettronica (CIE 3.0), compatibile con i software ufficiali del Ministero.

Area personale e ricevute valide ai fini fiscali

Le famiglie disporranno di una propria area personale, sempre aggiornata, relativa a i tutti i pagamenti richiesti per le tasse ed i contributi scolastici. Le famiglie inoltre potranno prendere visione delle contribuzioni volontarie. Tutti i pagamenti saranno eseguibili in modalità elettronica. Il sistema inoltre informa tempestivamente i genitori di ogni nuovo contributo da versare attraverso l’inoltro di una e-mail.
Il servizio consente infine di scaricare la ricevute telematiche e le attestazioni valide ai fini fiscali per tutti i pagamenti effettuati.
Pago in Rete, il nuovo servizio online per le famiglie è completamente gratuito. Gli istituti di credito tuttavia potrebbero richiedere un costo aggiuntivo per le transazioni di pagamento, in relazione alle proprie politiche commerciali e alle condizioni contrattuali dell’utente. L’eventuale commissione applicata viene comunque esposta all’utente dal servizio, in modo trasparente, prima di ogni transazione.

Se desideri maggiori informazioni sull’obbligatorietà del pagamento della polizza scolastica, contattaci qui.

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ScuolaBroker inaugura la sua nuova sede nel cuore di Bergamo

Nello scorso mese di luglio, esattamente a 4 anni dalla sua fondazione, ScuolaBroker compie un altro importante passo, spostando la propria sede nel cuore di Bergamo. La nuova sede è sita all’interno del Centro Regus, situato nel prestigioso palazzo Rezzara, in viale Papa Giovanni XXIII n.106, nel pieno centro della città.

La scelta della nuova sede risponde all’esigenza di innovare il nostro modo di lavorare con una soluzione flessibile e innovativa, in linea coi tempi e le nuove sfide professionali di questi anni. Il Centro Regus infatti dispone di connessioni veloci, uffici e sale riunioni legate alle effettive necessità delle nostre scuole clienti.

Oggi, con l’apertura della nuova sede di Bergamo, abbiamo di fronte nuove sfide e nuove orizzonti, ma il percorso che ci ha portato fino a qui ci rende fiduciosi di poter continuare a dare il nostro contributo per la crescita dei nostri clienti, delle persone con cui collaboriamo e in parte del mondo della scuola con cui lavoriamo.

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Fatturazione elettronica delle polizze assicurative scolastiche

Una delle questioni più controverse, legate alla Polizza Assicurativa stipulata della scuola, riguarda l’aspetto legato alla fatturazione elettronica.
Molti operatori del settore (Compagnie, Società e Broker assicurativi), affermano che le società assicuratrici sono esenti dall’emissione di fattura e come questo passaggio non solo sarebbe superfluo, ma rappresenterebbe un ulteriore aggravio burocratico.
Nel tentativo di dipanare la questione abbiamo chiesto un parere al Dott. Stanislao Copia in qualità di Revisore Legale incaricato dal MIUR
che ci inoltra questa nota.

La normativa relativa alla fatturazione elettronica

La stratificazione legislativa inerente la fatturazione elettronica ha esposto gli operatori degli Istituti scolastici a confrontarsi con un groviglio normativo non sempre facile da dipanare. Infatti da un regime specialistico, previsto dall’articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge n. 244/2007, si è passati ad un regime generale di fatturazione elettronica, articolo 4 del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225, con lo scopo di contrastare l’evasione fiscale.
Normativa mitigata successivamente per quei regimi fiscali semplificati, di cui sono destinatari i soggetti di cui all’Art. 2229 del Codice Civile, categorie di professionisti ampiamente utilizzati dalle Istituzioni scolastiche per la realizzazione del proprio PTOF.
Altro aspetto che merita una valutazione particolareggiata sono i servizi assicurativi previsti dall’Art. 43 comma 7 del Decreto 28 agosto 2018, n. 129. Il contendere in questo caso è costituito dalle prerogative dell’operatore assicurativo che invoca l’Art. 36-bis D.P.R. 633/72 rubricato “Dispensa dagli adempimenti per le operazioni esenti (ex art.10 decreto Iva)” il quale prevede, fra l’altro, l’esonero degli obblighi di fatturazione e la possibilità, prevista dal medesimo articolo, di richiedere l’emissione della fattura da parte del cliente (in questo caso la scuola).
Questa breve analisi ci dà già il senso di come la normativa in merito alla fatturazione elettronica sia molto complessa e a tratti forviante. Ma facciamo chiarezza.

L’obbligo della fatturazione elettronica

La normativa di riferimento per tutte le Pubbliche Amministrazioni di cui all’Art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, fra cui la scuola, è come abbiamo già detto la Legge Finanziaria 2008, che fissa l’obbligo della fatturazione elettronica per le operazioni poste in essere nei confronti della Pubblica Amministrazione, e il Decreto 3 aprile 2013, n. 55, che fissa i termini di decorrenza di tale obbligo. Tale normativa non prevede esoneri né per i regimi semplificati né per gli operatori assicurativi.
In particolare, quest’ultimi, in un’ottica di collaborazione saranno informati, fin dalla fase endoprocedimentale, della richiesta di emissione della fatturazione elettronica per la liquidazione dei compensi di loro spettanza, quindi anche quando la Compagnia Assicurativa ritenga di essere esonerata sarà obbligata alla fatturazione elettronica delle polizze assicurative scolastiche purché richiesta dal cliente/scuola che spesso esprime la richiesta già dall’ordine. Le scuole, o i broker assicurativi di conseguenza, in rappresentanza delle Istituzioni scolastiche, dovranno prevedere la fatturazione elettronica delle polizze assicurative scolastiche, già nella fase precedente all’assegnazione del servizio, inserendo quest’aspetto, quindi, già nella Lettera d’invito alla presentazione delle offerte.


Dott. Stanislao Copia

Revisore LegalePresidente Regionale per la Lombardia ANQUAP
stanislao.copia@gmail.com