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L’Azione del broker al tempo del Covid19

Lo scorso 25 giugno, il CTS di AIBA (Associazione Italiana dei Broker di Assicurazione) ha pubblicato uno studio circa l’azione del broker al tempo del Covid19.
L’analisi prende in considerazione tutti gli ambiti assicurativi compreso quindi quello tipicamente scolastico. Vediamone insieme i passaggi più rilevanti del documento.

Riduzione e aggravamento del rischio

Il primo aspetto che il Comitato Tecnico Scientifico rileva, è relativo alla riduzione o all’aggravamento del rischio. La riduzione è certamente dovuta all’introduzione massiva dello smart working. L’aggravamento allo svolgimento di alcune professioni e attività con un forte impatto pubblico (trasporti, sanità, scuola, ecc.). Occorrerà tenere in considerazione anche i rischi legati ad incendio e furto in strutture meno presidiate, nonché al delicato tema delle coperture delle responsabilità dirette del Dirigente Scolastico. Tutti questi aspetti andranno presi in considerazione e rimodulati nei nuovi contratti.

Ritardi nella gestione amministrativa

Un ulteriore aspetto di particolare rilievo risiede nell’eventualità che, l’eccezionalità del momento, ritardi in modo significativo il pagamento della polizza o la denuncia dei danni.
Il Codice Civile e le condizioni di polizza infatti, prevedono tempistiche precise. Eventuali ritardi motivati dalle conseguenze dell’emergenza Covid19 non presuppongono profili di dolo o di colpa. Ne consegue che la tardiva gestione amministrativa, senza colpa e senza dolo, non potrà essere utilizzata dall’Assicuratore quale motivo di reiezione, anche parziale, del sinistro.
Un aspetto particolarmente importante riguarda invece, la scadenza dei termini di prescrizione dei sinistri. In assenza, infatti, di un preciso intervento legislativo, alcune tipologie di sinistri complessi, spesso legati al ramo infortuni, che richiedono istruttorie e tempi di liquidazione prolungati, potrebbero diventare alquanto rischiosi. Sarà dunque necessario alzare il livello di attenzione sulla corretta gestione dei termini di prescrizione, per evitare di incorrere nella spiacevole situazione della perdita dei propri diritti.

Il ramo infortunio

Da un primo sommario esame il Ramo infortuni pareva essere escluso o comunque non particolarmente coinvolto dal Covid19.
Il rischio poteva addirittura essere diminuito, vista la minor mobilità imposta e la diminuita possibilità di svolgere la normale attività scolastica in presenza.
L’art. 42 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ha invece equiparato il contagio da Covid19 all’infortunio.
In tal senso si è espresso anche l’INAIL nella Nota Operativa 17 marzo 2020 n. 3675 e nella Circolare 13 aprile 2020 n. 13.
L’INAIL tutela il contagio da Covid19, inserendolo nella categoria degli infortuni sul lavoro: in questi casi, infatti, la causa virulenta è equiparata a quella violenta.
Questa interpretazione evidenzia la volontà di creare una forma di tutela più diretta ed immediata, sotto l’aspetto etico e sociale.
Parificare il contagio da Covid19 all’infortunio sul lavoro, potrebbe comportare conseguenze importanti per le coperture infortuni. Nelle polizze private, l’infortunio è definito come un evento dovuto a causa: «fortuita, violenta ed esterna». Tale definizione, dunque, resta difficilmente conciliabile con un contagio come quello di cui stiamo parlando.
Il contagio virale, di norma, mal si concilia con i requisiti contenuti in polizza. Infatti è molto difficile identificare il momento, il luogo e la modalità di infezione, in particolare nei territori più colpiti dall’epidemia. Il solo fatto che il Decreto abbia esteso e modificato la definizione di sinistro INAIL, non significa che il contratto di assicurazione venga modificato automaticamente.
Se l’Assicuratore avesse voluto prevedere la copertura anche per questi casi avrebbe facilmente utilizzato proprio la descrizione dell’oggetto della polizza. Al contrario eventi come epidemie e pandemie, sono di norma esclusi.
La pretesa che le polizze infortuni operino in caso di contagio da Covid19, in assenza di qualsiasi patto contrattuale solo sulla base l’Art. 42 del Cura Italia, appare insostenibile.

Il ramo di Responsabilità Civile

L’interpretazione, INAIL che equipara il Covid19 ad infortunio sul lavoro, sta creando legittime preoccupazioni nei Dirigenti Scolastici in relazione al profilo di responsabilità.  Occorre infatti ricordare che i presupposti dell’erogazione dell’indennizzo INAIL prevede la responsabilità civile e penale del datore di lavoro.
Va comunque sottolineato che le eventuali responsabilità in capo al Dirigente Scolastico, in quanto Datore di lavoro, debbano sempre essere precisamente individuate e provate.
Si dovrà dimostrare che quest’ultimo, non abbia rispettato le norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro. In sede penale vige il principio di presunzione di innocenza e l’onere della prova è a carico del pubblico ministero. In sede civile è sempre necessario l’accertamento della colpa, causa dell’evento dannoso.
La prova si presenta alquanto difficoltosa, dal momento che ben difficilmente potrà stabilirsi quando e dove il lavoratore abbia contratto l’infezione. È dunque ragionevole pensare che i Dirigenti scolastici potranno essere coinvolti solo nel caso di lacune e carenze evidenti e palesi.
Le responsabilità datoriali sono certamente aumentate a partire da maggio 2020 (c.d. FASE DUE).
Da quel momento sono stati emanati indicazioni ed obblighi più chiari e stringenti, che obbligano a comportamenti preventivi, più cogenti.
Nel merito degli aspetti più tipicamente assicurativi: per quanto attiene all’operatività della polizza di Responsabilità Civile, queste non presentano esclusione di pandemie e epidemie. Non c’è quindi motivo per cui le stesse non possano operare regolarmente.

Ramo di Tutela Legale

Le polizze di Tutela Legale, non sono mai state correttamente valutate nei piani assicurativi delle scuole. Spesso sono state definite superflue, ma in questa fase dimostrano la loro sicura utilità, soprattutto in ambito di difesa penale.
Le garanzie di Tutela Legale potrebbero subire un incremento di utilizzo se passerà il concetto riferito alla responsabilità del Dirigente in qualità di Datore di lavoro.
L’emergenza Covid19 potrebbe poi comportare un incremento della litigiosità contrattuale per inadempimento e si potrebbero aprire controversie tra l’Amministrazione scolastica e il personale dipendente.
Se così fosse, oltre a dover aprire i sinistri di Responsabilità Civile, al ricevimento delle rivalse INAIL, sarà opportuno aprire contestualmente il sinistro sulla polizza di tutela legale.
L’emergenza Covid19 ha evidenziato che nel prossimo futuro sarà necessario, anche per il Dirigente Scolastico, valutare con massima attenzione la stipula di queste coperture.
Sarà indiscutibile compito del Broker individuare le migliori soluzioni disponibili sul mercato.

Il ramo Assistenza

In relazione alle polizze o ai rami di Assistenza, l’insorgere del Covid19 ha evidenziato che queste garanzie escludono le conseguenze derivanti da pandemia.
Fa notare l’AIBA, che, proprio recentemente, alcune Compagnie stanno modificando i loro testi, inserendo la possibilità di coprire anche i casi di epidemia e pandemia. Questo potrebbe essere particolarmente importante in vista della ripresa della mobilità sia lavorativa che turistica e, nelle scuole, ai Viaggi di Istruzione.
Le spese sanitarie, conseguenti al contagio, sono a carico del Sistema Sanitario Nazionale. Per questo motivo le Compagnie stanno immettendo sul mercato servizi alla persona. Tra questi: Diarie da ricovero, indennità da convalescenza ed servizi di assistenza, variamente modulati.
Alcune prestazioni, possono essere l’invio del medico generico, il trasporto in autoambulanza, il trasporto dal pronto soccorso al domicilio, ecc.

La necessità di una funzionale gestione del rischio

Il CTS di AIBA in chiusura della sua relazione evidenzia ancora due passaggi.
L’Azione del broker al tempo del Covid19 deve mirare ad allargare il concetto di Risk Management.
Questo aspetto ancora poco conosciuto è purtroppo quasi assente nelle Istituzioni scolastiche, anche in quelle che si avvalgono della consulenza di broker.
La pandemia ci ricorda che anche per i rischi esiste una precisa gerarchia: prima dei “rischi economici” (bilancistici) esistono dei “rischi sistemici” (politica, salute, ambiente etc.) che interessano tutta la comunità.
I rischi sistemici si ripercuotono direttamente su quelli economici, smettere di gestirli o far finta che non esistano, non li risolve, ma anzi ne aumenta la magnitudo.
Per il Comitato Tecnico Scientifico di AIBA diventa: «Auspicabile, quindi, recuperare un approccio più ampio alle tematiche di risk management: sia in fase d’identificazione, analisi e valutazione; sia nella definizione delle strategie di trattamento […] Le azioni future dovranno essere volte ad accorciare e controllare meglio le supply chain [gestione della catena di distribuzione n.d.r.] e rivedere i criteri della loro impostazione, come nei contratti della PA il metodo del “prezzo più basso”, può dar luogo a successive cocenti delusioni».
Da ultimo, in relazione all’attività del broker assicurativo, il Comitato Tecnico Scientifico evidenzia come, in tema di responsabilità professionale: «[…] di qui in avanti i Broker dovranno essere molto attenti nelle attività di mappatura, analisi dei rischi e nel presentare i vari piani assicurativi. Occorrerà aumentare l’attenzione ad una proposizione più ampia ed articolata, dove emerga che le eventuali scoperture o carenze sono dovute non ad una inadeguata ed incoerente presentazione del progetto assicurativo da parte del Broker ma alla volontà del Cliente di non stipularle. […] L’Azione del broker al tempo del Covid19 dovrà sempre più agire in modo proattivo, segnalando l’evoluzione dei profili di rischio (e le eventuali conseguenti scoperture) derivanti dalla nuova situazione».

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Alternanza scuola-lavoro. Quali tutele assicurative per gli studenti?

L’alternanza scuola-lavoro, è un processo didattico introdotto in modo sperimentale nel 2003. Finalità dell’alternanza è favorire l’orientamento degli studenti, affiancando la formazione teorica, con un periodo di esperienza pratica presso un’Azienda pubblica o privata.
Nel 2015 l’alternanza scuola-lavoro è stata resa obbligatoria, per tutti gli studenti frequentanti gli ultimi tre anni della scuola secondaria di secondo grado.

Le coperture assicurative INAIL

Nel 2016, l’INAIL ha fornito un chiarimento, in relazione all’assicurazione obbligatoria. In caso di infortunio, gli studenti impegnati nell’attività di alternanza scuola-lavoro, sono tutelati dalla copertura assicurativa obbligatoria.
La circolare INAIL 44/2016, ripresa anche dal MIUR, chiarisce che l’alternanza è: “sostanzialmente assimilata a quella dei lavoratori presenti in azienda. Gli studenti infatti: “sono esposti ai medesimi rischi lavorativi che incombono su tutti i soggetti presenti in quest’ultima. Ne consegue che tutti gli infortuni occorsi in “ambiente di lavoro”, sono indennizzabili.”
Per l’INAIL inoltre: “Sono inoltre da ammettere a tutela anche gli infortuni occorsi durante il tragitto tra la scuola presso cui è iscritto lo studente e il luogo in cui si svolge l’esperienza di lavoro. Non è invece tutelabile l’infortunio che accada nel percorso dal luogo di abitazione a quello in cui si svolge l’esperienza di lavoro e viceversa”.
È bene inoltre evidenziare che i percorsi ricompresi nell’assicurazione INAIL prevedono, oltre alla tradizionale modalità in presenza, anche e-learning. Questo aspetto in attuazione dell’accordo di partenariato sottoscritto con il Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca.

La denuncia di infortunio all’INAIL

L’obbligo della denuncia di infortunio o di malattia professionale degli studenti impegnati nell’alternanza scuola-lavoro ricade sul Dirigente Scolastico in qualità di datore di lavoro. Conseguentemente, lo studente vittima del sinistro è tenuto a comunicare tempestivamente alla scuola l’infortunio occorsogli o la malattia professionale da cui è stato colpito.
Nella convenzione stipulata tra l’Istituto scolastico e l’Azienda dovrà essere precisamente specificato questo passaggio. Qualora lo studente desse notizia dell’infortunio o della malattia professionale esclusivamente al responsabile dell’Azienda ospitante, quest’ultimo dovrà notificarlo immediatamente al Dirigente Scolastico. Tutto ciò al fine di assicurare, con la dovuta immediatezza, la comunicazione delle assenze per infortunio o per malattia professionale, consentendo al contempo alla scuola di effettuare le relative denunce entro i termini di legge.

Le coperture assicurative integrative

Anche le polizze integrative stipulata dall’Istituto scolastico, di norma, prevedono la tutela per le attività di Alternanza scuola-lavoro.
E’ importante tuttavia che l’Istituto scolastico verifichi, direttamente anche attraverso un broker assicurativo, la tipologia di copertura e le garanzie presenti nella polizza.
Inutile sottolineare che questo tipo di garanzie devono essere sottoscritte esclusivamente dagli Istituti coinvolti in questo tipo di rischio, in caso contrario sarebbero un aggravio di spesa di nessuna utilità.
Le polizze integrative dovrebbero contenere, per gli Istituti Superiori, specifiche e adeguate coperture che compensino le prestazioni non erogate dall’INAIL.
La polizza integrativa dovrà anche riconoscere l’infortunio in itinere ma estendere i rimborsi delle prestazioni attraverso un adeguato indennizzo economico. L’indennizzo dovrà prevedere sia il danno biologico, legato alle menomazioni, che l’integrità psicofisica. L’INAIL infatti riconosce solo i danni residuati pari o superiori al 6% e nelle rendite per menomazioni solo se il grado risulta superiore al 16%.

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L’obbligo di evidenza pubblica per l’affidamento al broker

Alcune Amministrazioni scolastiche non rispettano l’obbligo di evidenza pubblica per l’affidamento al broker. La motivazione addotta è che l’incarico di brokeraggio assicurativo è rilasciato in modo fiduciario.

Incarico fiduciario

L’istituto dell’incarico fiduciario, ai sensi dell’Art. 17 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50Codice dei Contratti Pubblici è riservato esclusivamente ai servizi legali.
L’affidamento dell’incarico di intermediazione assicurativa, al contrario, rientra nell’appalto di servizi e come tale dev’essere gestito.

La mancata ricognizione è contraria al Principio di Trasparenza

La mancanza di evidenza pubblica nella selezione del broker non è conforme ai più elementari principi di trasparenza, pubblicità.
L’infrazione potrebbe comportare una serie di conseguenze per l’Amministrazione scolastica appaltante.
Sul piano giurisdizionale e amministrativo potrebbe portare all’annullamento e inefficacia del contratto. Sul piano della responsabilità contabile potrebbe configurarsi il reato penale di danno alla concorrenza.

Il parere dell’AGCM

Su quest’aspetto s’è chiaramente espressa l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).
L’Autorità, con il parere n. AS623, del 2009, evidenzia come: «[…] Occorre in primo luogo precisare, quale pre-condizione essenziale per affrontare le problematiche seguenti, che i servizi di brokeraggio assicurativo devono essere affidati mediante procedure di evidenza pubblica nel rispetto delle normative, nazionali e comunitarie, che regolano la fornitura di servizi alla Pubblica Amministrazione. Sul punto l’Autorità ha rilevato che […], permangono alcuni sporadici casi in cui il servizio di brokeraggio viene affidato sulla base di una scelta fiduciaria e confermato con successive delibere di proroga, senza ricorrere a procedure di gara.

Questa prassi determina forti pregiudizi concorrenziali in quanto, oltre a porsi in contrasto con l’attuale normativa e con le indicazioni amministrative, impedisce un adeguato confronto tra i vari broker presenti sul mercato. Sul punto l’Autorità ha già più volte segnalato che le procedure di evidenza pubblica devono essere considerate lo strumento principe per perseguire l’interesse pubblico e, allo stesso tempo, rispettare le dinamiche di mercato: al fine di garantire il raggiungimento dei massimi obiettivi di efficienza, occorre, infatti, assicurare che il servizio sia affidato in seguito ad un pieno e ampio confronto competitivo […]».

La Determinazione dell’ANAC

Più recentemente l’ANAC con la Determinazione n. 2 del 13 maggio 2013, evidenzia come: «[…] le stazioni appaltanti, nella ricerca del broker, valorizzino in modo adeguato le capacità tecniche di consulenza a scapito della pura intermediazione, considerato, peraltro, che la sua attività, diversamente da quanto avviene nel settore privato, non può spingersi alla ricerca della controparte assicurativa, rimessa dal Codice dei contratti in esclusiva alle stazioni appaltanti».

Le Linee Guida del MIUR

In modo assolutamente analogo il MIUR, con il Quaderno n. 4 – “Istruzioni per l’affidamento dei Servizi Assicurativi nelle Istituzioni Scolastiche” messo in visone nel novembre 2021 esprime lo stesso concetto: «Per ciò che concerne la procedura di affidamento dei servizi di brokeraggio, […] l’affidamento di tali servizi è assoggettato al rispetto delle regole dell’evidenza pubblica».

L’obbligo del Codice Identificativo di Gara (CIG)

Un ulteriore aspetto in relazione all’obbligo di procedure selettive per il servizio di brokeraggio assicurativo è presente nella FAQ A11 dell’ANAC.
L’autorità richiama precisamente la necessità di trasmettere il CIG con: «[…] l’ammontare presunto ed indicativo delle commissioni o di altre forme di remunerazione del broker, inclusi gli oneri posti a carico di soggetti diversi dall’amministrazione».

L’obbligo di onere motivazionale

Le doverose semplificazioni delle procedure selettive, introdotte al Codice dei Contratti Pubblici, di fatto non aboliscono l’onere motivazionale della scelta.
L’articolo 3, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, impone che la motivazione riporti i presupposti e le ragioni giuridiche che hanno indotto la Pubblica Amministrazione ad adottare una determinata decisione, rispetto ad altre soluzioni possibili, in relazione alle risultanze dell’istruttoria.
Anche l’ANAC nelle Linee Guida n. 4 sottolinea come più semplice sia la procedura adottata, più stringente diventi l’onere motivazionale.

Deroga all’obbligo di evidenza pubblica

Il Codice dei Contratti Pubblici prevede diverse ipotesi in cui l’Amministrazione appaltante ha la possibilità di affidare direttamente il contratto, in deroga all’obbligo dell’evidenza pubblica.
Tuttavia quest’opportunità è legata è precise soglie economiche indicate dall’ANAC nelle Linee Guida n. 4.
Ad esempio per gli appalti sotto i 1.000,00 euro, le cui modalità di acquisto possono essere contenute nei regolamenti interni.
I singoli regolamenti tuttavia devono essere conformi ai principi dettati dal Trattato UE a tutela della concorrenza.
Un ulteriore aspetto in relazione alla deroga all’obbligo di evidenza pubblica, riguarda i servizi che, che per loro natura, sono definiti infungibili.
La giurisprudenza tuttavia, considera di stretta interpretazione le deroghe all’obbligo di gara, richiedendo particolare rigore nell’individuazione dei presupposti giustificativi.
La possibilità di non effettuare ricognizione dev’essere debitamente accertata e motivata nella determina a contrarre, nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia e trasparenza.

Annullamento del contratto

Il mancato espletamento delle procedure ad evidenza pubblica, comporta il rischio di annullamento giudiziale del contratto affidato.
L’impugnazione può essere avanzata dai soggetti potenzialmente interessati oppure delle Autorità amministrative preposte alla tutela della concorrenza.

Risarcimento del danno e reato penale

In assenza di procedure ad evidenza pubblica, il Giudice potrebbe dichiarare inefficace il contratto stipulato e condannare la stazione appaltante al risarcimento del danno in favore dei soggetti interessati.
Nelle procedure per gli affidamenti al broker senza evidenza pubblica, potrebbe configurarsi il reato penale ai sensi dell’Art. 323Abuso di atti di ufficio” e dell’Art. 353bisTurbata libertà del procedimento di scelta del contraente”.
Il mancato espletamento di procedure pubbliche potrebbe anche comportare l’intervento della Corte dei Conti per la responsabilità contabile a carico dell’Amministrazione appaltante.

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Garanzie assicurative Covid19 per gli Istituti Scolastici

Nell’ultimo periodo, dalle scuole, ci giungono richieste circa le garanzie assicurative Covid19 per gli Istituti Scolastici. Facciamo il punto della situazione.

L’11 marzo 2020, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato il nuovo Coronavirus SARS-CoV-2 una pandemia a livello globale. Da quella data le imprese di assicurazione hanno cominciato ad interrogarsi su come coprire il rischio specifico.

Le nuove polizze con rischio Covid19

In ambito privato, alcune Compagnie Assicurative, per prime hanno colto l’esigenza di mercato e hanno creato e messo in commercio prodotti assicurativi ad hoc.
Altre hanno integrato le polizze sanitarie con prestazioni specifiche per il Coronavirus.
In questa direzione si sono mosse imprese come Generali, UnipolSAI, AXA, ma anche fondi contrattualistici che operano nella sanità integrativa.
Occorre precisare subito che le garanzie offerte dalle polizze non riguardano direttamente le cure da prestare a chi s’è ammalato di Covid19. Queste infatti sono integralmente a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Le polizze offrono prestazioni accessorie come: riconoscimento di diarie in caso di ricoveri, convalescenze, visite mediche specialistiche, bonus in denaro, ecc.

L’analisi dell’IVASS

L’istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), nel mese di marzo ha redatto una specifica analisi di mercato. L’IVASS ha analizzato tutti gli interventi messi in campo dalle compagnie per rispondere alla pandemia, non solo quelli di natura sanitaria.
«Alcune compagnie – si legge nel rapporto – hanno esteso, gratuitamente e in via temporanea, garanzie e servizi presenti nelle polizze sanitarie, per riconoscere agli assicurati colpiti dal virus diarie giornaliere in caso di quarantena domiciliare e indennizzi in caso di ricovero in terapia intensiva. Sono state immesse sul mercato polizze a sostegno degli esercizi commerciali costretti alla chiusura obbligatoria. Nel settore viaggi, in alcuni casi, sono state ampliate le garanzie per il rimborso di costi e penali per la perdita del viaggio. Alcune compagnie hanno anche messo in campo misure diverse dall’offerta di polizze assicurative come ad esempio l’istituzione di teleconsulto medico e sportello legale».
Come appare evidente, da questa possibile necessità non è escluso neanche il comparto scolastico. L’interesse non riguarda tanto per il periodo pregresso, ma soprattutto in previsione della riapertura delle scuole nel prossimo mese di settembre.

Le polizze assicurative scolastiche

Alla data in cui scriviamo, non sono ancora disponibili le linee guida del MIUR per la nuova apertura dell’Anno Scolastico. Diventa quindi difficile fare qualsiasi ipotesi circa coperture assicurative efficaci.
Appare inoltre evidente che il livello di sensibilità al problema è differente in funzione delle zone geografiche interessate dall’epidemia.
Facendo comunque una rapida analisi delle polizze multirischio scuola attualmente disponibili sul mercato, possiamo affermare, con una certa sicurezza che, ad oggi, in relazione al ramo:

  • Responsabilità Civile – Qualora l’evento “epidemia” non sia esplicitamente escluso, si può considerare compreso;
  • Infortuni – Le polizze in essere non ricomprendono quest’evento. Per le polizze stipulate per il prossimo anno scolastico, in relazione all’andamento del problema, sarebbe opportuno prendere in considerazione anche quest’aspetto. Resta inteso che, a nostro avviso, dovrebbe trattarsi di una formula aggiuntiva alle “normali” condizioni di polizza;
  • Assistenza – Le polizze in essere non ricomprendono quest’evento. Anche in questo caso, all’interno delle polizze che saranno stipulate per il prossimo anno scolastico potrebbe essere opportuno prevedere l’estensione di questa garanzia in forma aggiuntiva, con tariffazioni e coperture diverse;
  • Tutela Legale – Qualora non sia esplicitamente escluso, il rischio si può considerare compreso. In questo caso è bene, tuttavia, evidenziare come le garanzie di tutela legale escludono che i due soggetti che ricorrono alla copertura siano assicurati con la stessa polizza. Se ad esempio nascesse una vertenza tra due soggetti dello stesso Istituto assicurati con la stessa polizza, la garanzia non opererebbe.

In conclusione consigliamo sempre di far controllare, ed eventualmente revisionare da un broker assicurativo professionista del comparto scolastico, i contratti in essere e la relativa documentazione, per stabilire eventuali aree di rischio e responsabilità che, se non adeguatamente coperte dalla polizza, potrebbero ricadere direttamente sull’Istituto.

Cosa prevedere

Vi suggeriamo quattro punti fondamentali per prevenire eventuali contenziosi e rischi di natura legale in un’ottica di adeguata gestione del rischio:

  1. Verificare sempre se l’adempimento delle prestazioni contrattuali sia ricompreso oppure esplicitamente escluso, soprattutto nei rami di Responsabilità Civile e Tutela Legale;
  2. Analizzare ed eventualmente rivedere, senza soluzione di continuità, le disposizioni interne al singolo Istituto soprattutto in relazione alla gestione del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/08) coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106, alla luce delle revisioni apportate nel Gennaio 2020, valutando con attenzione le policy adottate in tema di salute e sicurezza anche in relazione alle coperture previste dalle polizze assicurative, ad esempio monitorando precisamente i flussi all’interno dell’Istituto (Operatori scolastici, Studenti, Famiglie, Soggetti esterni, Fornitori, ecc.), il corretto utilizzo, la disponibilità e l’adeguatezza del materiale di protezione per i dipendenti (es.: mascherine, guanti, disinfettante, ecc.);
  3. Porre estrema attenzione alle modifiche e agli aggiornamenti delle ordinanze regionali e locali e assicurarsi che le policy adottate dall’Istituto siano conformi alle disposizioni in vigore nella propria area di giurisdizione, distinguendo le misure a titolo di raccomandazione da quelle a carattere obbligatorio, all’interno delle informative governative o ministeriali;
  4. Raccogliere tutta la possibile documentazione prodotta dall’Istituto in relazione agli interventi effettuati per contenere la diffusione dell’epidemia, conservando traccia dettagliata di tutti gli eventuali danni subiti e delle operazioni di prevenzione effettuate in vista di future possibili contestazioni.
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Guida al Broker assicurativo nelle Istituzioni scolastiche – Euroedizioni Torino

All’inizio e lo scorso anno scolastico Euroedizioni di Torino ha pubblicato il volume: “Guida al Broker assicurativo nelle Istituzioni scolastiche”. Ne parliamo con gli autori:

Perché una Guida al Broker assicurativo nelle Istituzioni scolastiche?

Vincenzo Casella – Mah, la prima risposta che mi viene spontanea è perché una Guida al Broker assicurativo nelle Istituzioni scolastiche non l’aveva mai scritta nessuno prima.
Battute a parte, la figura del Broker assicurativo è ancora una figura abbastanza sconosciuta nella scuola.
Il Broker assicurativo ha fatto la sua comparsa in Italia negli anni ’50 del secolo scorso. Negli anni è cresciuto man mano con la necessità, delle aziende private, di fruire di un servizio assicurativo personalizzato.
All’inizio degli anni ’80, la necessità di una consulenza professionale taylor made è diventata indispensabile anche in campo pubblico. Questa necessità è stata avvertita prima di ogni altro, in campo medico e successivamente in tutta la Pubblica Amministrazione.
Ad oggi la quasi totalità delle grandi Amministrazioni Pubbliche si serve di una consulenza assicurativa professionale specifica.
Da circa 20 anni, la figura del broker è entrata, seppur con qualche difficoltà, anche nel mondo scolastico.
Nelle grandi Pubbliche Amministrazioni, il Broker assicurativo assume una funzione di consulente tecnico, legato alla gestione specifica del rischio. Nella scuola l’intervento del Broker è spesso inteso più a razionalizzare e a sovrintendere le procedure in fase di selezione delle Società Assicuratrici offerenti.
Questo atteggiamento lascia nella scuola svariate zona d’ombra.

Quali sono, a vostro avviso, queste zone d’ombra?

Valentino Donà – Potremmo davvero fare decine di esempi.
La scuola, soprattutto negli ultimi dieci anni, s’è trasformata radicalmente rispetto a quella che hanno conosciuto le generazioni precedenti.
Oggi, per gli studenti, l’aspetto didattico – formativo non è più relegato solo all’aula. Il processo di apprendimento s’è aperto al mondo esterno, anche a quello dell’impresa. Pensiamo solo alle attività obbligatorie di alternanza scuola-lavoro, agli stage, alle esperienze di interscambio.
Questi progetti, portano gli alunni in giro per il mondo, anche per tempi considerevolmente lunghi: un esempio su tutti è il progetto Erasmus+.
Esistono Istituti scolastici che svolgono attività di interscambio, con High School statunitensi, anche della durata di sei mesi. I titoli di studio in molti di questi casi, sono equiparati sia in Italia che negli USA.
Ma le attività di interscambio avvengo anche in collaborazione con paesi emergenti come la Cina o alcuni Paesi africani.
Ma quello degli interscambi, seppur importante, è solo uno degli aspetti.
Negli ultimi anni il problema del contenzioso è aumentato in modo esponenziale. Fino a qualche anno fa l’intervento del legale a tutela dell’alunno infortunato aveva carattere eccezionale, nell’ultimo quinquennio è più che decuplicato. Non è insolito che a fronte di un sinistro anche con un danno lieve, la famiglia attivi l’intervento di un legale.
Questi nuovi scenari amplificano in modo notevole le responsabilità della Pubblica Amministrazione scolastica. Spesso il Dirigente non ne comprende fino in fondo le possibili minacce.
Prova di quanto affermato sono i costanti e continui richiami ministeriali legati alla vigilanza e alla sicurezza.

In questo contesto come lavora il broker assicurativo?

Vincenzo Casella – Compito primario del Broker assicurativo è l’analisi del rischio specifico.
Se guardiamo attentamente, non esistono due scuole italiane con identici livelli di rischio.
Polizze assicurative standardizzate, oggi certamente non sono più sufficienti.
Le Società Assicuratrici propongono polizze contrattualmente analoghe per tutti gli istituti con l’unica differenza legata ai massimali in relazione al premio erogato.
Balza subito all’occhio che il livello di rischio per un Istituto Tecnico Agrario è molto diverso rispetto a quello di in Istituto Comprensivo. Esattamente come è diverso tra un Liceo Classico o Scientifico e un Istituto professionale. In molti Istituti tecnici gli studenti trascorrono una parte importante del proprio tempo in laboratori anche con potenziali livelli di rischio elevati.
Capire perfettamente qual è il livello di pericolo e redigere condizioni contrattuali specifiche, aiuta l’Istituto Scolastico a prevenire i rischi reali privilegiando coperture utili e adeguate.

Tutti i broker assicurativi che operano in ambito scolastico utilizzano questo approccio professionale?

Valentino Donà – Ogni professionista ha strategie operative, capacità e professionalità proprie e distinte.
Affidarsi ad un Broker assicurativo confidando nella sua capacità solo perché è in possesso dei requisiti per poter operare è certamente un errore. Esattamente come scegliere una polizza perché riporta in copertina: “Settore Scolastico”.
Essere iscritto al Registro degli Intermediari Assicurativi è un obbligo ma non è sinonimo di capacità di operare in un settore specifico.
Il mondo in cui viviamo sta privilegiando la specializzazione a discapito del generalismo.
Ce ne accorgiamo in ambito medico dove, per una patologia importante, il medico di famiglia non prende una decisione senza prima consultare uno specialista.
Nel campo assicurativo la situazione è analoga. Esistono Compagnie che si occupano solo di Auto, altre solo di Turismo, altre ancora solo di Cauzioni o del ramo Vita e così via.
Nel brokeraggio assicurativo è uguale.
Ci sono broker che lavorano solo in ambito medico, altri esclusivamente nel ramo trasporti, altri ancora si occupano unicamente di assicurazioni professionali, altri di settori specifici come quelli dei viaggi o del turismo.
Il comparto scuola non è differente. L’improvvisazione è un pericolo più reale di quanto non sembri.   
Il Broker che lavora in ambito scolastico deve avere competenze specifiche. Deve saper coniugare il mondo assicurativo con quello della Pubblica Amministrazione e, all’interno di questa, con la Pubblica Amministrazione scolastica che ha peculiarità proprie.
Un ulteriore aspetto che poche istituzioni scolastiche valutano è come il Broker innova il mercato.

Cosa significa praticamente?

Vincenzo Casella – Attraverso la conoscenza diretta delle esigenze specifiche, il broker elabora e propone alle Compagnie assicurative garanzie particolari. Questo processo modernizza il mercato.
Senza possibilità di smentita posso affermare che le maggiori innovazioni assicurative portate nel mondo della scuola sono frutto del lavoro del broker. La sua capacità di coniugare le esigenze degli Istituti scolastici, traducendole in garanzie accettate dalle Compagnie di assicurazione, rinnova il mercato. Gli esempi in questo senso sono decine. Dal pedibus alla garanzia kasko per gli occhiali sono tutte tutele introdotte con l’ausilio del broker assicurativo.
Un esempio di particolare attualità sono le garanzie che stiamo elaborando in relazione alla pandemia di Covid19.

Come una scuola può valutare la bontà di un professionista?

Valentino Donà – Molte scuole che decidono di dotarsi del Broker assicurativo, spesso e volentieri, non hanno un’idea ben chiara del campo di azione del professionista.
Dalla nostra esperienza diretta rileviamo che la maggioranza degli Istituti “utilizza” il Broker assicurativo solo per la gestione della gara assicurativa. Negli anni, infatti, la litigiosità delle Società assicuratrici ha fatto nascere più di un contenzioso ritardando l’acquisto del servizio.
Quest’aspetto, seppur importante, tuttavia è meno che marginale.
La scuola ha tutti gli strumenti per mettere in atto procedure a norma di legge.
L’utilizzo del professionista solo per quest’aspetto è simile a quello della famiglia che decide di acquistare un camion solo per andare a fare la spesa.
Il broker assicurativo capace, innanzitutto effettua una precisa analisi del rischio.
Ha capacità di intermediazione con le Compagnie assicuratrice e propone capitolati e condizioni contrattuali adeguate. Un contratto adeguato, accettato dalle Società Assicuratrici deve coniugare garanzie adeguate e valori economici accettabili. Da ultimo dovrà assistere la scuola cliente per tutto il periodo di polizza nella gestione dei contratti e dei sinistri.
La maggioranza dei broker assicurativi che prestano servizio in ambito scolastico non operano in questo senso. Si limitano a fare i comparatori di Polizze standardizzate. Per tornare alla metafora precedente non si curano se alla famiglia, per fare la spesa, serva davvero un camion oppure basti un’utilitaria, ma si limitano a comparare il modello e la marca degli camion disponibili sul mercato.
Questo professionista non è utile alla scuola, ma potrebbe diventare un rischio perché opera con dinamiche teoriche scollegate dalle reali esigenze delle scuole.

Qualche consiglio pratico?

Vincenzo CasellaIl Codice dei Contratti impone requisiti standard: idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali.
Fermo restando l’iscrizione all’Albo, la capacità economica dev’essere adeguata al valore dell’appalto. Inutile quindi chiedere fatturati milionari per appalti di poche migliaia di euro.
L’attenzione tuttavia dev’essere posta soprattutto sull’aspetto tecnico e professionale.
Per usufruire di un professionista preparato la scuola dovrà porre in essere selezioni che non privilegino solo il COSA ma soprattutto il COME viene fatto.
Il professionista come effettua l’analisi del rischio nella scuola cliente?
Quali e quante personalizzazioni vengono apportate al Capitolato che verrà sottoposto a selezione?
Le Società assicuratrici accettano il capitolato redatto dal Broker? In quale percentuale?
Le Società assicuratrice che rispondono alle selezioni sono specializzate nel rischio scolastico?
Come viene gestita la Polizza e quale assistenza viene data in caso di sinistro?
Questo è quello che serve realmente all’Amministrazione scolastica.
Nella quasi totalità dei casi le scuola non è in grado di assolvere a questi compiti autonomamente senza la consulenza del professionista. Lo sentiamo quotidianamente nelle telefonate delle scuole clienti.
Il volume: “Guida al Broker assicurativo nelle Istituzioni scolastiche” pubblicato da Euroedizioni di Torino, affronta queste tematiche in modo chiaro ed esaustivo.
All’interno sono presenti anche una serie di schemi di selezione per il broker in linea con la normativa, un certo numero di tabelle riassuntive e una serie di rimandi normativi aggiornati alla ultime disposizioni legislative e giurisprudenziali.
Per altri eventuali e ulteriori approfondimenti, potete contattarci direttamente via telefono o mail a questi indirizzi:
Vincenzo Casellacasella.broker@gmail.com – 340 6946334
Valentino Donàgvalentino.dona@gmail.com – 349 1562487

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Nel mezzo delle difficoltà nascono le opportunità

In questi giorni di blocco forzato, mi è tornata in mente una frase di Albert Einstein: “Nel mezzo delle difficoltà nascono le opportunità”.

Un nuovo modo di concepire la vita e il lavoro

Al netto dei problemi che tutti noi abbiamo affrontato in questo periodo, per chiunque sia a capo di un’impresa pubblica o privata, sono giorni difficili.
L’economia dell’intero pianeta ha subito una battuta d’arresto, dovendosi fermare dinanzi un nemico invisibile, che tiene in ostaggio miliardi di persone. Le nazioni più colpite dal Covid19 hanno applicato il lockdown, impedendo alle persone di lasciare la propria abitazione, se non per motivi di stretta necessità. Tutti noi, volenti o nolenti, abbiamo cominciato a cambiare non solo i nostri stili di vita ma anche il nostro modo di concepire e sviluppare il lavoro.
Anche la scuola ha dovuto ripensare, a come coniugare la dinamica formativa alla luce dell’impossibilità di gestire il lavoro direttamente in presenza.
Ognuno di noi, quando pensa alla scuola, si concentra, quasi istintivamente sugli alunni. Spesso dimentichiamo che oltre agli 8.500.000 studenti c’è anche quasi un milione e mezzo di operatori scolastici suddivisi tra Docenti e Personale.

L’online, tra obbligo e opportunità

Mapp è una piattaforma che si occupa di ricerche in campo digitale. In un recente articolo rivela come gli italiani hanno moltiplicato in modo straordinario il proprio tempo online. Le persone hanno più che raddoppiato la consultazione dei portali di informazione per tenersi aggiornati o anche solo per i loro acquisti.
Un articolo pubblicato alla fine di aprile da Cornerstone OnDemand, leader globale nelle soluzioni di sviluppo del personale, che ha annunciato come sia anche esponenzialmente aumentata la domanda di formazione online. Sia i singoli che le imprese si stanno adattando a un nuovo modo di lavorare.
L’uso massivo dello smart working o dell’home working infatti, oltre a diventare una nuova modalità operativa, ha aumentato la richiesta di formazione online.
Una larga parte dei soggetti inseriti nel tessuto produttivo sta ripensando il proprio lavoro cercando di acquisire maggiori competenze. Competenze che consentano di essere più produttivi e flessibili anche lavorando da casa.

E la scuola in tutto questo processo?

La scuola, in larghissima parte, ha reagito più che positivamente.
In un Comunicato stampa Cittadinanzattiva afferma che il 92% delle scuole ha attivato processi di Didattica a Distanza. Per lo più si tratta di lezioni in diretta, su varie piattaforme e una durata media a lezione fra i 40 e i 60 minuti. Buona, per il 60% dei rispondenti, anche la valutazione del lavoro svolto dai docenti. Purtroppo si conferma la grande questione dell’esclusione di troppi studenti che non partecipano alle videolezioni. I motivi, per lo più, sono la mancanza di device, connessioni inadeguate e in parte anche per condizioni familiari economicamente difficili.
Più variegati sembrano invece i risultati relativi alla gestione amministrativa degli Istituti Scolastici con l’introduzione del Lavoro Agile.
Nonostante siano ormai passati 15 anni dall’introduzione del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, relativo al Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), molta della documentazione con cui lavorano le segreterie è ancora “cartacea” e non on line. Inoltre gli attuali software o applicativi non sempre sono adatti all’archiviazione digitale. Spesso consentono di lavorare solo on-site o non sono predisposti per un cloud condiviso e sicuro.
Decisamente migliori sono i metodi e i sistemi adottati per le interazioni con gli organi collegiali (Consiglio di Istituto, Collegio dei docenti, Consigli di classe, ecc.)
La maggioranza degli Istituti scolastici hanno cominciato a svolgere questi incontri in modalità telematica con risultati apprezzabili sotto il profilo economico e funzionale.
L’utilizzo di software e applicativi on-line consente infatti ai partecipanti di non essere presenti fisicamente. Attraverso la “video conferenza”, possono comunque conversare, scambiarsi dati e documenti attraverso una connessione ad Internet.
Risulta evidente che probabilmente, non tutte le riunioni possono svolgersi secondo tale modalità. Tuttavia l’innovazione apportata appare estremamente interessante, sia sotto il profilo economico che funzionale. Nel futuro, c’è già chi ritiene auspicabile utilizzarla anche al di fuori del periodo di emergenza contingente.

Il ruolo delle assicurazioni scolastiche

Nel febbraio 2018, con notevole lungimiranza, l’IVASS, sottolineava come le Società assicuratrici dovessero sviluppare un approccio proattivo nei confronti degli assicurati.
E’ indubbio che la pandemia ha avuto un forte impatto sia sul “sistema Italia” che sull’evoluzione della domanda e della risposta assicurativa.
La pandemia modificherà i comportamenti delle imprese assicuratrici. L’effetto non sarà di breve durata ma è destinato ad incidere sulle scelte di medio e lungo termine delle imprese.
Uno scenario ancora nebuloso in cui anche le assicurazioni scolastiche e i broker specializzati resteranno coinvolti da cambiamenti importanti.

Insomma, quando si dice che non tutto il male viene per nuocere…

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Covid19: per l’INAIL è infortunio

Secondo la recente circolare l’infezione da Covid19 per l’INAIL è infortunio.
Conseguentemente in questi casi dovrebbe scattare la piena tutela dell’INAIL già a partire dal periodo di quarantena.
Anche la società assicuratrice, con la quale la scuola ha stipulato il contratto, riconosce il contagio da Covid19 come infortunio?

Il Decreto “Cura Italia” all’Art.42 comma 2, equipara il contagio da Covid19, in occasione di lavoro, ad infortunio sul luogo di lavoro.
Il contagio viene quindi assoggettato all’assicurazione obbligatoria di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro) e ai successivi aggiornamenti normativi intervenuti al riguardo.

La tutela INAIL nei casi di contagio e il livello di responsabilità

L’INAIL esonera il datore di lavoro dalla Responsabilità Civile per gli infortuni sul lavoro.
Nei casi in cui venga riconosciuta la responsabilità diretta, l’INAIL si riserva il diritto di agire in rivalsa (Art. 10).
È bene inoltre evidenziare che l’INAIL, con la Circolare n. 13 del 3 aprile 2020, ha effettuato alcune precisazioni. Qualora l’episodio che ha determinato il contagio, non sia noto o non possa essere provato, né si può presumere che sia avvenuto durante il periodo di lavoro sarà predisposto l’accertamento medico-legale. L’accertamento seguirà l’ordinaria procedura privilegiando i seguenti elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale.

Le differenze tra l’INAIL e le Assicurazioni private nei casi di contagio

Tra l’infortunio INAIL e quello riconosciuto dalle assicurazioni private dobbiamo osservare come, per l’INAIL, la classificazione dell’evento infortunistico preveda, quale condizione di assicurabilità, la causa violenta in occasione di lavoro (Art. 2 Capo II D.P.R. 1124/1965) e, nei casi di trattazione delle malattie infettive, l’INAIL equipara la causa virulenta a quella violenta.
Nei contratti stipulati con le assicurazioni private, la definizione di infortunio, di norma, recita: “evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un’invalidità permanente o un’inabilità temporanea”.
Ne consegue, in conclusione che, a nostro parere, il contagio da Covid19 non può essere considerato indennizzabile all’interno dei contratti assicurativi stipulati dalle scuole con le assicurazioni private, in quanto non ricorrono contemporaneamente i tre requisiti fondamentali di assicurabilità (fortuita, violenta ed esterna) venendo meno uno di essi, ovvero, la “causa esterna”.

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Tablet in comodato d’uso alle famiglie

In relazione alla recente pandemia di Covid19, al nostro Istituto Scolastico sono stati accreditati, da parte del MIUR, le somme relative all’acquisto di tablet e personal computer destinati agli alunni per la didattica a distanza.
In caso di furto o di danneggiamento di questi beni la copertura assicurativa stipulata dall’Istituto copre il danno anche nel caso in cui questi fossero dati in comodato alle famiglie degli alunni?

Il MIUR con il D.M. 26 marzo 2020 n. 187, ha previsto lo stanziamento di 85 milioni di euro per far fronte all’emergenza sanitaria del Covid19 consentendo alle istituzioni scolastiche statali la prosecuzione della didattica tramite la diffusione di strumenti digitali per l’apprendimento a distanza.
In particolare, è prevista l’assegnazione di 70 milioni di euro per mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso gratuito, dispositivi digitali individuali.
Regione Lombardia, con 12 milioni di euro, si pone al primo posto per assegnazione delle risorse; segue la Campania con 10,6 milioni, la Sicilia con 9,1 milioni, il Lazio con 7,3 milioni.

Il consegnatario dei beni della scuola

In relazione ai beni, il D. Interm. 28 agosto 2018, n. 129, all’Art. 30, evidenzia come il Direttore S.G.A., assuma il ruolo di consegnatario dei beni. Il consegnatario è preposto alla conservazione, gestione e manutenzione della strumentazione di proprietà dell’Istituto.
Sempre lo stesso decreto all’Art. 33 evidenzia come: “Il materiale ed i beni mancanti per furto o per causa di forza maggiore (es.: danneggiamento) […] sono eliminati dall’inventario con provvedimento del dirigente, nel quale deve essere indicato l’obbligo di reintegro a carico degli eventuali responsabili ovvero l’avvenuto accertamento dell’inesistenza di cause di responsabilità amministrativa, con adeguata motivazione”.

Le polizze assicurative di Responsabilità Civile e Infortunio non tutelano i beni

Di norma, le polizze sottoscritte dagli Istituti Scolastici, non prevedono i rami Incendio/Furto/Elettronica che garantiscono la copertura dei danni ai beni. In caso di danno, la responsabilità e l’onerosità del reintegro dei dispositivi danneggiati ricadono esclusivamente sul consegnatario del bene stesso.
Unitamente alla Responsabilità Patrimoniale più sopra delineata, è inoltre bene ricordare che la sottrazione e/o il danno dei beni dell’Istituto, compresi quelli dati in comodato d’uso, producono come effetto diretto l’impossibilità da parte degli alunni di fruire del servizio didattico tipico dell’Istituto scolastico.

La polizza assicurativa per la tutela dei beni

Il nostro consiglio, quindi, è quello di valutare con attenzione l’opportunità di garantire il patrimonio della scuola attraverso un’adeguata copertura assicurativa per i beni di proprietà. Due sono le considerazioni da effettuare. Da un lato l’importanza di garantirsi un adeguato indennizzo in caso di eventuali danni alle attrezzature di proprietà dell’Istituto. Dall’altro il costo contenuto dell’assicurazione che, oltretutto, rientra generalmente nei limiti di spesa espressi dal Decreto Interministeriale.
Ulteriori informazioni possono essere richieste direttamente alla nostra casella di posta: info@abint.it

Il contratto di comodato

Un ultimo aspetto riguarda il contratto di comodato che la scuola dovrà stipulare con la famiglia dell’alunno o il personale dell’Istituto. Nel documento, infatti, andranno sempre riportati tutti i passaggi che riguardano la tutela del bene concesso in comodato, compreso, in caso di danno, il reintegro delle somme per la riparazione o la sostituzione dello stesso.

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I viaggi di istruzione durante l’emergenza Covid19

In relazione alla recente pandemia di Covid19, ci giungono svariate richieste in merito al comportamento che la scuola deve mantenere circa l’operatività delle Polizze assicurative in relazione al rimborso dei Viaggi di Istruzione da parte degli operatori economici interessati (Agenzie di Viaggio, Tour Operator, Vettori Aerei, Marittimi e Terrestri). Cerchiamo nel limite del possibile di dare alcune indicazioni di massima, fermo restando che queste non potranno avere carattere esauriente in quanto gli aggiornamenti normativi e le Linee Guida si susseguono con un ritmo incalzante in relazione all’evolversi del problema.

Le polizze assicurative integrative nel mercato scolastico, di norma, prevedono il Ramo Assistenza che comprende la garanzia “Annullamento Viaggio”.

Cosa prevede la garanzia Annullamento Viaggio?

Le condizioni contrattuali di queste polizze riguardano il rimborso della penale applicata dall’Agenzia di Viaggio solo per la mancata partenza a causa di infortunio o di malattia.
Le recenti restrizioni poste a fronte del contenimento dell’epidemia Covid19, non rientrano nella casistica normalmente compresa in polizza.

Il profilo normativo relativo al Covid19

Il primo DPCM del 25.02.2020 all’Art. 1, comma 1, lettera (b), sospendeva i Viaggi di Istruzione, fino alla data del 15 marzo 2020, esclusivamente in alcune Regioni. Queste erano: Emila Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte.
Il documento indicava, nel contempo, l’obbligo degli operatori economici interessati (Agenzie di Viaggio e/o T.O.) al rimborso di quanto percepito, ai sensi dell’articolo 41, comma 4, del D.L. 23 maggio 2011, n. 79 .
Il successivo DPCM del 01 marzo 2020, all’Art. 1, comma 1, lettera (e), estendeva la restrizione a tutte le Istituzioni Scolastiche presenti sul territorio nazionale, fino alla data del 15 marzo 2020.
Il DPCM del 04 marzo 2020, all’Art. 1, comma 1, lettera (e), estende il divieto relativo ai Viaggi di Istruzione su tutto il territorio nazionale fino alla data del 03 aprile 2020.

Il rimborso dei viaggi non goduti

La FIAVET (Federazione Italiana Associazioni Imprese Viaggi e Turismo), l’associazione di riferimento delle imprese turistiche, nonché delle associazioni locali di settore, con le circolari n. 8 del 26 febbraio 2020 e n. 12 del 05 marzo 2020, sottolinea l’obbligo del rimborso alle scuole fino alla nuova data del 03 marzo 2020.
In data 2 marzo 2020 è stato emanato il D.L. n. 9 “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19
L’Art. 28 – Rimborso titoli di viaggio e pacchetti turistici, al comma 9, rimanda al già sopracitato articolo del Codice del Turismo e all’Art. 1463 – Impossibilità totale, del Codice Civile, introducendo l’opportunità, per l’operatore economico, di effettuare il rimborso: “…anche mediante l’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione”.
Il D.L. indica come il rimborso possa essere effettuato “anche” e non “esclusivamente” attraverso l’emissione di un voucher.
Alcuni Istituti Scolastici evidenziano come, proprio in questi giorni, alcune Agenzia di Viaggio stiano già provvedendo al rimborso dei servizi annullati e non godibili esclusivamente attraverso l’emissione di voucher.

Possibili problemi legati al rimborso con i Voucher

Senza entrare nella dinamica giurisprudenziale e/o dell’opportunità, già evidenziata anche dalla stampa nazionale, di accettare, da parte dell’Amministrazione scolastica il rimborso attraverso un documento rilasciato da un’Agenzia di Viaggio come attestazione del diritto a usufruire entro 12 mesi di uno o più servizi già pagati, a nostro parere si presentano almeno tre possibili criticità:

1. Alunni non più iscritti in Istituto

Le famiglie degli alunni, soprattutto quelli delle classi 5°, che il prossimo anno scolastico, con tutta probabilità, non saranno più iscritti all’Istituto, come potranno rientrare in possesso del danaro versato alla scuola e da questa già pagato a titolo di anticipo o di saldo all’Agenzia di Viaggio? Nella stessa situazione si troveranno anche gli alunni delle altre classi che per motivi diversi dovessero non frequentare più l’Istituto. Appare infatti quantomeno improbabile che l’Amministrazione Scolastica possa restituire le somme versate alle famiglie che ne faranno richiesta, sostenendo l’onere col proprio bilancio senza ricadere nel possibile danno erariale.

2. Chiusura dell’operatore

Qualora l’Agenzia di Viaggio, per motivi diversi e indipendenti dalla volontà dell’Amministrazione Scolastica, smettesse di operare nel mercato, l’Istituto Scolastico verso chi e in che modo, potrebbe far valere, in tempi ragionevoli (…entro un anno dall’emissione), il proprio credito?

3. Affidamenti a norma del Codice dei Contratti Pubblici

Un ultimo aspetto, ma non ultimo per importanza è quello di carattere procedurale. Il servizio relativo ai Viaggi di Istruzione è stato acquistato dall’Istituto Scolastico attraverso procedure ad evidenza pubblica, in ottemperanza al Codice dei Contratti (D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50). Il Codice prevede un preciso iter procedurale e sostanziale nel merito del servizio acquistato tra cui l’importo messo a base d’asta. Nel caso in esame, per cui l’esecuzione dell’appalto sia differita nel tempo, proprio per la natura peculiare e mutabile del servizio (es.: costi di biglietteria, degli alberghi, dei servizi ancillari, ecc.), non esiste nessuna certezza per l’Istituto Scolastico che lo stesso servizio possa essere erogato successivamente dall’operatore economico che s’è aggiudicato l’appalto, con lo stesso prezzo e alle stesse condizioni.

Risulta evidente che questo stato di cose, se non chiarito nelle sedi opportune, potrebbe scatenare una serie infinita di contenziosi tra la Pubblica Amministrazione scolastica, le Agenzie di Viaggio e le famiglie degli alunni.

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Lavoro Agile nella scuola

In occasione della recente pandemia di Covid-19, giunge alla segreteria dell’Istituto, la richiesta da parte di un’assistente amministrativa di poter effettuare la propria prestazione lavorativa in forma “agile” presso il proprio domicilio ai sensi della direttiva n. 1/2020 della Funzione Pubblica, della Circolare Prot. 4317 del 4.3.2020 dell’USR Lombardia e della Circolare Prot. 278 del 6.3.2020 del Ministero dell’Istruzione.
La polizza assicurativa integrativa stipulata dall’Istituto copre i casi di infortunio del personale amministrativo qualora venga concessa la possibilità del telelavoro indicata dalle direttive di riferimento?

La Legge 22 maggio 2017, n. 81 ha introdotto nel panorama italiano il lavoro agile (noto anche come smart working o telelavoro) come una modalità di esecuzione del lavoro subordinato, volta a migliorare la competitività delle organizzazioni e a facilitare la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro. La legge ha avuto un impatto significativo anche sulle amministrazioni pubbliche, incluse le istituzioni scolastiche, che possono ora applicare il lavoro agile per il personale amministrativo secondo condizioni specifiche.

Lavoro Agile nelle Pubbliche Amministrazioni

L’art. 18 della Legge stabilisce che il lavoro agile può essere applicato nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, tra cui scuole e istituti di ogni ordine e grado, come specificato dall’art. 1, comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Tale previsione viene estesa al personale scolastico, in linea con l’obiettivo della normativa di promuovere la flessibilità, anche negli enti pubblici, per agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Contenuti dell’Accordo Individuale di Lavoro Agile

L’art. 19 della stessa Legge richiede che il lavoro agile sia formalizzato tramite un accordo individuale scritto, che specifichi:

  • Modalità della prestazione: regola come viene svolto il lavoro fuori dai locali scolastici e come viene esercitato il potere direttivo del datore di lavoro;
  • Durata dell’accordo e tempi di recesso: indica la durata (determinata o indeterminata) e il preavviso in caso di interruzione dell’accordo;
  • Tempi di riposo e diritto alla disconnessione: definisce i periodi di riposo del lavoratore e le modalità per garantire il diritto alla disconnessione;
  • Misure di sicurezza: prevede misure tecniche e organizzative che consentano al lavoratore di svolgere la prestazione in sicurezza, come previsto anche dal Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008).

Potere di Controllo e Disciplina del Datore di Lavoro

L’art. 21 della Legge n. 81/2017 regola le modalità attraverso le quali il datore di lavoro può esercitare il controllo e l’eventuale potere disciplinare sul lavoratore agile. È fondamentale che i controlli siano effettuati nel rispetto della privacy e che le misure disciplinari siano applicate esclusivamente per garantire il corretto svolgimento della prestazione.

Estensione delle Coperture Assicurative

Un aspetto cruciale del lavoro agile è la copertura assicurativa. Secondo la Legge n. 81/2017, il lavoro agile non modifica i requisiti soggettivi e oggettivi che determinano l’obbligo assicurativo per infortuni e malattie professionali, così come specificato nel D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico per l’assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie professionali). Pertanto, anche nel lavoro agile, i lavoratori mantengono la copertura assicurativa per i rischi legati alla prestazione, compresi gli infortuni professionali.
Inoltre, per il personale scolastico che effettua il lavoro agile, è consigliabile richiedere alle compagnie assicuratrici la conferma della copertura assicurativa estesa, inclusa quella per il rischio in itinere, ovvero il rischio di infortunio durante il tragitto tra l’abitazione e un luogo alternativo scelto per lavorare, se diverso dall’abitazione.

Lavoro Agile e la Normativa Emergenziale del 2020

Durante il periodo dell’emergenza sanitaria del 2020, il lavoro agile ha acquisito un ruolo centrale nella gestione del personale scolastico. In particolare, la Direttiva n. 1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e successive disposizioni del Ministero dell’Istruzione hanno previsto il lavoro agile come modalità ordinaria per le pubbliche amministrazioni, derogando in alcuni casi agli accordi individuali richiesti dagli articoli da 18 a 23 della Legge n. 81/2017.

Nello specifico:

  • USR Lombardia Nota Prot. n. 4317 del 04.03.2020: ha chiarito che il personale amministrativo delle scuole può svolgere il lavoro agile come modalità standard, senza necessità di accordi individuali formali.
  • MIUR Nota Prot. n. 278 del 06.03.2020 e Nota Prot. n. 279 del 08.03.2020: hanno fornito indicazioni operative e specifiche applicative delle direttive di emergenza, indicando modalità di organizzazione e misure per la continuità delle attività amministrative e scolastiche.
  • DPCM 11 marzo 2020: ha stabilito che le pubbliche amministrazioni, comprese le scuole, debbano garantire l’utilizzo del lavoro agile come modalità ordinaria per lo svolgimento delle prestazioni lavorative. Le disposizioni erano valide dal 12 al 25 marzo 2020, con possibilità di proroghe, per limitare la presenza fisica e favorire il distanziamento sociale.

In conclusione, la disciplina del lavoro agile introdotta dalla Legge n. 81/2017 rappresenta un’importante innovazione per il lavoro subordinato in Italia. Le scuole possono ricorrere al lavoro agile come modalità per agevolare la conciliazione vita-lavoro del personale amministrativo, rispettando però gli obblighi di sicurezza e controllo previsti dalla normativa.

Durante l’emergenza sanitaria, l’adozione del lavoro agile è stata promossa in via straordinaria per garantire la continuità delle attività amministrative, anche senza accordi individuali formali, a conferma dell’adattabilità di questo strumento. Sul fronte assicurativo, è consigliabile che le scuole verifichino con le proprie compagnie la copertura specifica per i lavoratori in modalità agile, incluse eventuali estensioni per il rischio in itinere.

Se desideri avere maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa dei dipendenti della scuola, contattaci qui.