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Proroga dell’utilizzo della PCP ANAC

Con la comunicazione del 28 giugno 2024, l’ANAC ha disposto alcuni differimenti negli adempimenti in materia di digitalizzazione dei contratti.
L’aspetto più interessante è la proroga, fino al 31 dicembre 2024, dell’utilizzo della piattaforma PCP per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.
All’interno del tetto previsto, le Amministrazioni Pubbliche potranno quindi stipulare i contratti, i cui bandi saranno pubblicati entro il 31/12/2024, senza utilizzare le piattaforme certificate.
I contratti interessati saranno quelli relativi ai lavori, forniture e servizi previsti ai sensi della Delibera n. 584 del 19 dicembre 2023.
Il ricorso a piattaforme certificate (PAD) diventerà obbligatorio, anche per le procedure di questo tipo, ma solo a decorrere dal 1° gennaio 2025.

I contratti assicurativi

La proroga dell’utilizzo della PCP ANAC, è bene ricordarlo, riguarderà esclusivamente i contratti il cui importo è inferiore ai 5.000 euro.
Nella scuola, a conti fatti tuttavia, un numero estremamente esiguo di contratti assicurativi è interessato dal provvedimento. Tra questi, i contratti relativi alla RCA dei veicoli, e alcune formule di assicurazione dei beni. L’assicurazione multirischio, quella di Responsabilità Civile e Infortunio di studenti e operatori, anche alla luce della diffusione della poliennalità, ben difficilmente godrà di questa opportunità.
I contratti che invece, nella maggioranza dei casi, potranno godere di questa agevolazione sono quelli relativi al brokeraggio. Gli importi stimati in questo caso, nel comparto scolastico difficilmente superano il tetto stabilito anche nel caso di poliennalità.
Già oggi tuttavia molte Amministrazioni scolastiche, preferiscono stipulare i contratti sulle piattaforme certificate, anche sotto la soglia dei 5000 euro.

Se desideri maggiori informazioni sulla proroga dell’utilizzo della PCP ANAC per la stipula dei contratti assicurativi nella scuola, contattaci qui.

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Crolla il controsoffitto a scuola

Crolla il controsoffitto in una scuola primaria e dell’infanzia toscana. Lo riporta un articolo del TGR Toscana.

Il fatto

L’evento è accaduto nella notte dello scorso 24 giugno in una scuola di Terontola, nel comune di Tortona.
Nella struttura erano in corso i lavori di rimozione della copertura in amianto e l’installazione del nuovo tetto. Le infiltrazioni d’acqua, dovute alle intense precipitazione delle ore precedenti, unite ai lavori di ristrutturazione sarebbero la causa del crollo. I lavori erano iniziati dopo la fine dell’anno scolastico.
I locali interessati dal cedimento sono quelli della scuola primaria posta al primo piano. Al piano inferiore, ancora utilizzato dalla scuola dell’infanzia, si sono verificate solo delle infiltrazioni di acqua.
Il problema comunque è stato riscontrati prima dell’ingresso a scuola e non si lamentano danni alle persone. Dopo il sopralluogo effettuato dai tecnici, l’edificio è stato chiuso con ordinanza, a titolo precauzionale.

La responsabilità della manutenzione degli edifici scolastici

La sicurezza degli immobili ad uso scolastico è un problema ricorrente, costantemente segnalato ma il più delle volte disatteso. All’interno del PNRR, una parte degli stanziamenti nel comparto istruzione, è destinato proprio all’edilizia scolastica.
Rispetto al totale dell’investimento, risorse pari a 3,2 mld di euro, sono già state stanziate e autorizzate.
L’obiettivo è adeguare gli edifici pubblici adibiti a scuole di ogni ordine e grado, per renderli più innovativi, sostenibili, sicuri e inclusivi. Gli interventi riguardano la messa in sicurezza, l’adeguamento sismico, l’efficientamento energetico e, dove necessario, la sostituzione edilizia.
Gli edifici scolastici sono proprietà delle singole amministrazioni locali.
Ai sensi della Legge 11 gennaio 1996, n. 23, spettano all’Ente locale proprietario, oltre alla fornitura, anche la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile.
Il proprietario dell’immobile è responsabile della sicurezza del cantiere e della corretta esecuzione dei lavori di manutenzione anche qualora fossero affidati ad un soggetto esterno.
All’amministrazione scolastica spetta invece l’onere di verifica dello stato di conservazione e fruibilità dell’edificio. Grava sul Dirigente scolastico anche l’onere di tempestiva segnalazione al proprietario in relazione alla sicurezza dell’edificio.

Il profilo assicurativo

Le polizze scolastiche normalmente disponibili sul mercato, non coprono i danni all’edificio.
Sul mercato sono comunque disponibile particolari polizze per il Rischio Locativo che tutelano la scuola dai danni causati per un’errata condotta. Questo tipo di polizze tuttavia sono poco diffuse o vengono specificamente richieste qualora l’immobile non sia di proprietà dell’Ente Locale.
La copertura assicurativa per il rischio catastrofale è a carico del proprietario della struttura sia esso pubblico o privato.
In relazione alle polizze scolastiche è tuttavia bene verificare che non esistano limitazioni o esclusioni per gli alunni e gli operatori vittime di eventi catastrofali.
Una specifica attenzione andrà anche posta anche ai beni di proprietà dell’Istituto scolastico che potrebbero essere danneggiati in un evento catastrofale.
Un furto, per quanto grave, nella maggioranza dei casi, crea un danno parziale e limitato. Al contrario, un evento catastrofale potrebbe comportare la perdita o la distruzione di tutti i beni di proprietà dell’Amministrazione scolastica. In questi casi inoltre, al danno economico diretto, esiste il danno indiretto, legato alla perdita del servizio formativo agli studenti.

Se desideri maggiori informazioni sulle polizze assicurative per gli eventi catastrofali nella scuola, contattaci qui.

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Contratti a titolo gratuito

Cosa sono e come funzionano i contratti a titolo gratuito negli appalti pubblici? Ma soprattutto questa tipologia di contratti è prevista dal Codice?
Il quesito appare importante anche alla luce del fatto che il termine gratuito, appare spesso nelle determinazioni legate al servizio di brokeraggio assicurativo.
L’ANAC, con il comunicato ANAC del 5 giugno 2024, offre importanti precisazioni sull’argomento.

Che cos’è un contratto a titolo gratuito?

Il contratto a titolo gratuito è una forma particolare e relativamente sporadica, di contratto. Più semplicemente il contraente, a fronte di una prestazione, non ottiene dall’appaltante un riconoscimento economico, finanziario o patrimoniale. Il contratto a titolo gratuito quindi non è un contratto oneroso.
La questione, almeno dal punto di vista numerico, appare è abbastanza marginale. Risulta infatti difficilmente comprensibile il motivo per cui un professionista o un’impresa, offra un prodotto, una fornitura o una prestazione a titolo gratuito. Un operatore, per svolgere il proprio lavoro, affronta dei costi di esercizio a fronte dei quali si aspetta un differenziale economico di ritorno.
Esistono tuttavia casi, anche all’interno del mondo della scuola, di contratti a titolo gratuito, uno di questi è la donazione liberale. Il donante, per spirito di liberalità, vuole trasferire nel patrimonio del donatario un bene o una qualche utilità, senza ricevere nulla in cambio.
Un secondo caso è quello della pubblicità indiretta. L’affidatario in questo caso, a fronte di una prestazione, non percepisce un corrispettivo economico diretto, ma il suo vantaggio è il ritorno di immagine.

Il Codice dei Contratti

L’Art. 13 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, al comma (2) dispone che il Codice non si applica ai contratti a titolo gratuito. Il Codice non si applica neanche quando il contratto offra al contraente, un’opportunità di guadagno economico, anche indiretto.
Il successivo comma (5) impone tuttavia come tali contratti siano comunque affidati nel rispetti dei principi di risultato, fiducia e accesso al mercato. Fermo restando anche l’obbligo generale di motivazione dei provvedimenti amministrativi di cui all’Art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
Come precisa l’ANAC, l’esclusione dei contratti a titolo gratuito dall’ambito di applicazione del Codice non è incondizionata. Le Pubbliche Amministrazioni dovranno in ogni caso preventivamente verificare la sussistenza di tutte le condizioni di legittimità e opportunità dell’affidamento.
Anche per i contratti a titolo gratuito quindi, l’Amministrazione dovrà verificare che gli operatori non siano esclusi ai sensi degli Artt. 94, 95 e 98 del Codice.
Inoltre, le Amministrazioni appaltanti dovranno considerare attentamente la competenza, l’affidabilità e l’adeguatezza dell’operatore economico per la prestazione richiesta.
Come per i contratti a titolo oneroso, l’Amministrazione appaltante infine dovrà pubblicare in: Amministrazione trasparente tutti i processi effettuati.

Il mandato di brokeraggio assicurativo

Il mandato di intermediazione assicurativa (brokeraggio) non rientra tra i contratti a titolo gratuito.
Il Legislatore, con il D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, all’Art. 120 bis, stabilisce precisamente quest’aspetto definendo le possibili modalità di erogazione del compenso. Sull’onerosità dell’incarico nella Pubblica Amministrazione, nel corso degli anni, si sono espresse a più riprese sia l’A.N.A.C. che l’A.G.C.M. Sulla questione, in ambito scolastico, oltre ai numerosi Uffici Territoriali, lo stesso Ministero dell’Istruzione ha dato un preciso indirizzo attraverso il Quaderno 4 del novembre 2021.
«In ogni caso, – riporta il Ministero –  è da ritenersi ormai superata la tesi della gratuità del servizio in parola, come anche chiarito dalla Determinazione A.N.A.C. n. 2 del 13 marzo 2013».
Il contratto di brokeraggio assicurativo rimane un contratto oneroso anche se l’onere è traslato su un altro soggetto (l’assicuratore) diventando quindi un onere indiretto.
Per questo motivo, in fase di affidamento del servizio di brokeraggio, è necessario stimare l’importo della prestazione e richiedere il Codice Identificativo Gara (CIG). La precisazione è contenuta nella FAQ A11 che l’A.N.A.C. mette a disposizione delle Amministrazioni Pubbliche in relazione all’obbligatorietà dell’acquisizione del CIG.

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Scherzo a scuola finito male, condannati i genitori

È dei giorni scorsi la notizia secondo la quale la famiglia di un’alunna è stata condannata a pagare i danni causati a una compagna. Lo riporta nel dettaglio un articolo de “il Corriere della Sera”.

Il fatto

Gli avvenimenti risalgono al 2013, nella scuola media di Impruneta, a pochi chilometri da Firenze.
A un’alunna, che stava per sedersi al banco, una compagna di classe, per scherzo, spostò improvvisamente la sedia facendola cadere a terra. Per effetto dell’urto, contro il muro e il pavimento, l’alunna riportò un trauma cranico, la rottura degli occhiali e dei denti.
L’assicurazione scolastica pagò 2.800 euro a titolo di risarcimento per le cure ortodontiche, oculistiche e per il trauma cranico. Ciò nonostante la famiglia dell’infortunata decise comunque di dar corso a un’azione giudiziaria contro la scuola, per omesso controllo e contro i genitori della responsabile.
In fase dibattimentale i legali che assistevano l’alunna che ha provocato il danno hanno cercato di dimostrare la non intenzionalità di recare danno. Secondo i legali l’evento sarebbe stato solo conseguenza di una «gioiosa contesa tra due amiche».
Nelle motivazioni della sentenza, il tribunale di Firenze s’è espresso in modo differente. Secondo il giudice la condotta dell’alunna danneggiante è colposa e non può essere giustificata in un’ottica di gioco. L’età delle studentesse, superiore ai 12 anni, era infatti sufficiente a comprendere quali sarebbero state le conseguenze delle proprie azioni.
Secondo il tribunale quindi, i responsabili dell’accaduto sarebbero i genitori, tenuti a educare i figli al corretto comportamento nel contesto scolastico.
L’evento quindi, non è responsabilità della scuola, bensì: «Dimostra l’inadeguatezza dell’azione educativa del genitore e dunque la sua responsabilità».
I genitori dell’alunna responsabile dovranno riconoscere all’alunna danneggiata con 5.000 euro per i danni morali e la sofferenza emotiva.

L’aspetto normativo e il patto di corresponsabilità educativa

L’art. 2048 del Codice Civile elenca una serie di soggetti: «responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati». Tra questi sicuramente la scuola, in qualità di precettore, ma prima di tutti il padre e la madre, o il tutore. Parallelamente al Codice Civile è opportuno anche considerare il D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235 relativo al Patto educativo di corresponsabilità tra scuola e famiglia.
Il Patto di corresponsabilità è il documento che enuclea i principi e i comportamenti che scuola, famiglia e alunni condividono e si impegnano a rispettare.
Il documento, firmato dai genitori contestualmente all’iscrizione a scuola, diventa lo strumento di base dell’interazione scuola-famiglia.
In virtù di quest’aspetto i due soggetti, collaborano all’educazione degli alunni in modo sinergico. Ci troviamo quindi di fronte a un continuum educativo tra il processo di acquisizione delle competenze scolastiche e l’aspetto educativo comportamentale tipico della famiglia.

L’assicurazione scolastica

Sul fronte assicurativo all’alunna, fin dalla prima fase del sinistro, è stato riconosciuto il pagamento di tutte le spese mediche derivanti dal sinistro.
Qualora inoltre il giudice avesse rilevato una responsabilità diretta della scuola per carente o mancata vigilanza, la polizza assicurativa avrebbe tutelato l’Istituto anche per quest’aspetto.
L’assicurazione scolastica invece non tutela la famiglia dell’alunna che ha causato il danno in quanto non ricompresa tra gli assicurati nel caso specifico.

Se desideri maggiori informazioni relativamente alle polizze infortuni e responsabilità civile nella scuola, contattaci qui.

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Alunno iperattivo sospeso perché “disturba”

Un alunno di sei anni della Provincia di Roma, affetto da deficit di attenzione (ADHD), è stato sospeso dal Consiglio di Istituto per 21 giorni. Lo riportava un articolo di “Sky TG24” dello scorso mese di marzo.

Disturbo da Deficit di Attenzione Iperattività

L’ADHD (Disturbo da Deficit di Attenzione Iperattività) rientra tra i Disturbi del Neurosviluppo ed è stimata in circa il 5% dei ragazzi in età scolare.
Non sono ancora del tutto chiari i meccanismi alla base dell’insorgenza del disturbo anche se è ipotizzabile la disfunzione biologica di alcuni neurotrasmettitori.
I disturbi si manifestano nel periodo dello sviluppo e si caratterizzano per un deficit che causa una compromissione nel funzionamento personale, sociale e scolastico.
L’ADHD si associa spesso a disturbi Oppositivo-Provocatori e al Disturbo della Condotta.
L’alunno manifesta difficoltà nel mantenere la concentrazione, nella gestione dei propri impulsi e nel controllo motorio. Tali comportamenti possono presentarsi singolarmente o in modo combinato.
L’ADHD è caratterizzato da alti livelli invalidanti di disattenzione, disorganizzazione e/o iperattività-impulsività.

Il fatto

Alla fine dello scorso mese di febbraio, in una scuola del Lazio, un alunno di prima elementare, affetto da ADHD certificata, è stato sospeso per 21 giorni perché iperattivo.
La famiglia si rivolge al Tribunale Amministrativo Regionale che trasmette alla scuola un decreto sospensivo con cui intima di riammettere l’alunno. All’alunno, secondo il TAR, dovrà anche essere garantita la presenza di un docente di sostegno. La scuola nega all’alunno l’accesso poiché non sarebbe stata ancora presa visione della comunicazione dei giudici. La famiglia si rivolge quindi al Ministro e l’alunno viene riammesso a scuola ma qualche giorno dopo viene rimandato a casa. Secondo il Dirigente l’alunno sarebbe ingestibile e la scuola è ancora priva del docente di sostegno.
Il Ministero invia gli ispettori per appurare eventuali comportamenti errati del dirigente che, nel frattempo viene sospeso e al suo posto nominato un reggente.
L’ultimo capitolo della vicenda arriva in questi giorni con la sentenza del Tar che si esprime a favore della famiglia.
Secondo il Tribunale Amministrativo, il provvedimento disciplinare della scuola: «Non era finalizzato a sanzionare il minore bensì a perseguire un altro fine». Secondo il legale della famiglia: «La sospensione era stata motivata dalla difficoltà di non avere ore sufficienti di sostegno».
Il Tribunale Amministrativo impone anche alla scuola il risarcimento alla famiglia di 2 mila euro per le spese legali.

Il profilo assicurativo

La polizza assicurativa integrativa, di norma, non paga il risarcimento delle spese legali. Nell’apposita sezione infatti sono escluse le vertenze tra gli assicurati della stessa polizza.
Le spese non vengono pagate neanche nella sezione di Responsabilità Civile. La famiglia non ha infatti preteso un risarcimento per il “danno” subito.
In questo caso le spese potrebbero essere risarcite dalla polizza di Responsabilità Civile patrimoniale, nei casi previsti, oppure dalla polizza di Tutela Legale del Dirigente.
La polizza infatti prevede le Spese di Soccombenza conseguenti al fatto illecito ai sensi dell’Art. 1917, comma 1, del Codice Civile.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle polizze di Responsabilità Civile Patrimoniale e di Tutela Legale del Dirigente, contattaci qui.

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Il docente non comunica l’infortunio

Un docente dipendente del nostro Istituto superiore, nel recarsi a scuola è caduto inavvertitamente dal proprio ciclomotore. Nella caduta ha riportato la frattura di un piede e alcune contusioni al costato. Al Pronto Soccorso, in cui s’è recato, gli sono stati prescritti 30 giorni di prognosi. Il docente tuttavia ha omesso di comunicare che l’evento è avvenuto mentre si stava recando al lavoro. Il giorno successivo l’insegnante è regolarmente rientrato a scuola con le stampelle senza tuttavia produrre alcun certificato medico. Al Dirigente, che gli chiedeva spiegazioni sul suo stato di salute, ha dichiarando che gli adempimenti di fine anno e gli esami di maturità non potevano permettergli l’assenza. La scuola è tenuta a fare comunque denuncia di infortunio all’INAIL? Qualora non lo facesse, il Dirigente Scolastico potrebbe essere sanzionato? La polizza scolastica integrativa tutela il danno?

Le posizioni assicurative in questo specifico caso sono due: all’assicurazione obbligatoria erogata dall’INAIL, si aggiunge la polizza assicurativa stipulata dalla scuola. INAIL e Assicurazione privata hanno gestioni diverse ma il sinistro è lo stesso, per questo motivo e le denunce prevedono processi analoghi.

INAIL

L’infortunio in itinere del dipendente rientra nell’ambito di tutela obbligatoria dell’INAIL e, pur con tutte le specifiche del caso, è considerato infortunio sul lavoro.
Il dipendente che si infortuna, nell’ambito della copertura prevista, dovrà darne immediatamente notizia al datore di lavoro, anche per lesioni di «lieve entità». Questo passaggio è esplicitamente previsto dall’Art. 52 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. Ai sensi della norma quindi, oltre alla dinamica dell’evento il lavoratore dovrà produrre il certificato medico nel quale dovranno essere indicati il numero identificativo del sinistro, la data del rilascio e i giorni di prognosi.
A sua volta il Dirigente Scolastico, acquisita la certificazione, dovrà effettuare, attraverso il SIDI, la denuncia all’INAIL entro le 48 ore dalla data di ricevimento. Non ottemperando a tali obblighi, l’infortunato potrebbe perdere il diritto all’indennizzo e il Dirigente potrebbe subire una sanzione amministrativa pecuniaria.

Assicurazioni integrativa

I migliori prodotti disponibili nella scuola prevedono la tutela assicurativa per i dipendenti, che hanno pagato il premio, anche per l’infortunio in itinere.
Analogamente a quanto previsto per la denuncia all’INAIL, per attivare le garanzie previste dall’assicurazione integrativa, il dipendente dovrà produrre il certificato medico.
Il certificato medico infatti prova come l’infortunio sia accaduto all’interno dell’ambito di tutela prevista dall’assicurazione.
Nel caso della polizza integrativa i termini per l’inoltro della denuncia potrebbero essere meno stringenti, normalmente 30 giorni dalla data dell’evento.

La responsabilità

Ai sensi della normativa sopra richiamata, la denuncia di infortunio è un obbligo per il lavoratore. Il certificato medico è l’elemento indispensabile per effettuare la denuncia sia all’INAIL che, eventualmente, alla Società che gestisce la polizza integrativa. Tecnicamente quindi, il lavoratore che non dichiara come le circostanze dell’infortunio siano riconducibili all’attività lavorativa e non produce certificato medico, compie un’infrazione. La responsabilità della mancata produzione del certificato medico e della dinamica dell’evento grava esclusivamente sul dipendente e non potrà essere addossata al Dirigente.
La domanda di fondo comunque rimane: il dipendente infortunato potrà comunque lavorare?
Ai sensi del Testo Unico, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il datore di lavoro è tenuto a garantire la sicurezza nel posto di lavoro. Il lavoratore infortunato potrà quindi fare richiesta al Dirigente per continuare a lavorare ma sarà quest’ultimo a doverla accordare a due condizioni. Innanzitutto che l’attività non pregiudichi o ritardi la guarigione del sinistro e, in secondo luogo, che esistano tutte le condizioni per operare in piena sicurezza.
A tal fine, il Dirigente potrà anche acquisire un certificato medico contenente le necessarie indicazioni per il reinserimento del lavoratore durante il periodo di prognosi. Per quest’aspetto il Dirigente potrà giovarsi anche del parere del medico competente.

Se desideri maggiori informazioni sulle modalità di denuncia d’infortunio nella scuola, contattaci qui.

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Alunno danneggia la porta del bagno

Un alunno diversamente abile, iscritto al nostro Istituto superiore, colto da una crisi di rabbia ha danneggiato la porta di un bagno. L’alunno era regolarmente vigilato da un educatore dalla Cooperativa sociale, con cui la scuola ha un contratto per il sostegno. L’educatore seppur presente purtroppo non è riuscito a impedire l’evento. La Provincia, proprietaria dell’immobile ci chiede il risarcimento per la riparazione della porta. La polizza assicurativa copre questo tipo di danno?

L’Art. 2043 del Codice Civile dispone che chi, con colpa o dolo, cagiona ad altri un danno ingiusto è tenuto a risarcirlo.

La Responsabilità Civile extracontrattuale

È su quest’articolo del Codice che si basa il principio di Responsabilità Civile extracontrattuale. La Responsabilità Civile prevede quindi all’obbligo di risarcire i danni subiti da un terzo a causa di un comportamento negligente, scorretto o illecito.
Nella Responsabilità extracontrattuale l’onere della prova è a carico del soggetto che subisce il danno. Il danneggiato avrà quindi il dovere di provare la colpa del soggetto che ha commesso l’azione e che doveva comportarsi nel rispetto delle norme dell’ordinamento giuridico.

La vigilanza

A questo primo aspetto si associa quanto disposto dagli Artt. 2047 e 2048 del Codice Civile relativi alla vigilanza. In caso di danno, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo provare di non aver potuto impedire il fatto.

La Responsabilità Civile contrattuale

Per il caso in questione, inoltre occorre tener presente anche quanto previsto dall’Art. 2018 del Codice Civile circa la possibile responsabilità dell’educatore della Cooperativa. L’educatore dovrà provare che il danno è stato provocato da causa a lui non imputabile, ovvero da aver messo in atto quanto possibile per evitarlo.

La polizza assicurativa scolastica

Appurati questi tutti questi aspetti, la polizza integrativa stipulata dalla scuola, rimborsa il danneggiato per il danno subito. Al fine del risarcimento la scuola dovrà produrre all’assicuratore:

  • Copia della richiesta del soggetto danneggiato unitamente alle fotografie del bene danneggiato e preventivo o alla fattura di spesa per la riparazione;
  • Dichiarazione testimoniale del soggetto vigilante in cui si attesta la precisa dinamica dell’evento nonché tutte le azioni intraprese al fine di evitare il danno;
  • Il contratto di prestazione d’opera sottoscritto tra l’Amministrazione scolastica e la cooperativa.

In relazione all’entità del danno, l’assicuratore potrà anche incaricare un perito al fine di verificare la congruità di quanto dichiarato con le condizioni contrattuali.

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Fine anno con intossicazione alimentare

Otto persone, tra docenti e studenti, sono stati ricoverati in ospedale dopo aver bevuto del tè durante la festa di fine anno scolastico. L’episodio risale al 30 maggio scorso, come riporta un articolo de “il Giorno”.

Il fatto

L’evento s’è verificato in un Istituto professionale paritario della provincia di Monza e Brianza. Un docente e sette studenti minorenni, dopo aver bevuto da una bottiglia confezionata la bevanda, hanno accusato crampi allo stomaco, finendo al pronto soccorso. Secondo l’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU), si tratterebbe di una: «verosimile intossicazione alimentare da sostanza imprecisata».
I carabinieri hanno sequestrato le bottiglie e sono partite le indagini per fare luce sull’accaduto e accertarne le cause.

Cibi e bevande a scuola

La somministrazione di alimenti e bevande negli Istituti scolastici coinvolge più aspetti: la sicurezza alimentare, il diritto all’istruzione e la libera scelta alimentare.
Per far fronte a possibili problemi di sicurezza, molte scuole, hanno elaborato appositi regolamenti. Alcuni di questi, prevalentemente negli Istituti comprensivi, vietano l’introduzione e il consumo di cibi e bevande in maniera collettiva all’interno della scuola. Il divieto tende a tutelare il crescente numero di studenti e operatori allergici o intolleranti a sostanze presenti negli alimenti. Ma il veto tende anche a garantire la sicurezza e la salubrità degli alimenti prodotti in ambienti casalinghi e/o domestici in applicazione delle norme “igienico-sanitarie”. Infine i regolamenti tendono a tutelare la scuola sull’oggettiva difficoltà di distribuire gli alimenti (anche di provenienza certa) a fronte di possibili allergie e/o intolleranze. Sono anche previste eventuali deroghe ma solo relativamente a cibi e bevande “tracciabili” oltre che confezionati nel rispetto della norma. Questo tipo di regolamentazione tuttavia, pur tutelando la sicurezza, non terrebbe in considerazione il principio di autodeterminazione individuale.
Sul tema, anche la giurisprudenza, non s’è sempre espressa in modo univoco. Con riferimento agli Istituti comprensivi, con la sentenza n. 20504/2019, a Sezioni Unite, la Corte di Cassazione stabiliva, l’obbligo di: «condivisione dei cibi forniti dalla scuola». Pochi mesi dopo il TAR del Lazio, con la sentenza n. 14368/2019, si pronunciava in maniera opposta. Secondo il Tribunale Regionale è diritto delle famiglie autodeterminarsi, decidendo autonomamente l’alimentazione dei figli a scuola.
Sul tema s’era espresso anche il Ministero dell’Istruzione con la Circolare 348 del 2017.  Per il ministero nulla vieta all’alunno di portarsi il cibo da casa. Il Dirigente scolastico, in questo caso, dovrà però mettere in campo una serie di misure a tutela dell’igiene degli alimenti e degli studenti.
Regole diverse riguardano gli Istituti superiori, anche in virtù dell’età e della maturità dei soggetti coinvolti, ma il problema, come abbiamo visto, rimane attuale.

Il profilo assicurativo

Le migliori formule assicurative disponibili sul mercato scolastico tutelano la distribuzione di cibi e bevande nella scuola nel ramo infortunio. In caso di avvelenamento o intossicazione, l’infortunio sarà risarcito a termini di polizza, fermo restando la possibilità per l’assicuratore di rivalsa nei confronti del responsabile.
La polizza tutela anche l’eventuale Responsabilità Civile dell’Istituto sempreché la responsabilità sia ascrivibile al contraente/assicurato. È invece esclusa la tutela nel caso di responsabilità diretta del gestore del servizio.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alle polizze assicurative per i casi di intossicazione alimentare a scuola, contattaci qui.

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Alunno aggredito, perde l’anno scolastico

Un alunno 15enne, affetto da disabilità intellettiva, frequentante un’Azienda speciale pavese, ha perso l’anno scolastico dopo essere stato aggredito a scuola da un compagno. Lo riporta un articolo del quotidiano “il Giorno”.

Il fatto

L’alunno disabile, frequentante una scuola professionale con indirizzo nel settore della ristorazione, è stato vittima di un’aggressione in classe, lo scorso novembre.
Il trauma cranico riportato, per cui è stato necessario un ricovero ospedaliero, ha lasciato strascichi fisici e psicologici tali da impedirne il ritorno in classe.
Lo studente, a seguito della violenza, è stato sottoposto a terapia farmacologica e obbligato a seguire un percorso psicologico per superare i traumi subiti.
La famiglia, oltre a denunciare l’accaduto, avrebbe anche richiesto alla scuola di attivare la didattica a distanza per permettere al ragazzo di proseguire gli studi. Sembra, tuttavia, che la richiesta non abbia avuto riscontro da parte della scuola, da qui la perdita dell’anno scolastico.
Il Dirigente scolastico, dal canto proprio, afferma di aver fatto il possibile per agevolare il rientro del ragazzo a scuola. Inoltre, il Dirigente non avrebbe mai ricevuto una richiesta formale per la didattica a distanza che, comunque, sarebbe stata attuabile solo per un periodo limitato.
La famiglia dell’alunno, determinata a fare chiarezza sull’accaduto, ha affidato il caso a un legale e ventila una denuncia contro l’istituto.

I profili di responsabilità

L’episodio, sfortunatamente non isolato, riporta alla luce la piaga del bullismo nelle scuole. Un fenomeno che purtroppo continua a mietere vittime, lasciando ferite fisiche e psicologiche.
Ai sensi del rapporto contrattuale che viene a stipularsi tra la scuola e la famiglia con l’iscrizione dell’alunno, l’Istituto deve garantire l’incolumità dello studente.
Occorrerà, quindi, capire se e quali sono le eventuali responsabilità della scuola nell’aggressione, ovvero se sono state messe in atto tutte le azioni preventive per evitare l’accaduto.
Bisognerà, anche, stabilire se sono state messe in atto tutte le opportune azioni di reinserimento dello studente che gli avrebbero permesso di terminare l’anno scolastico.

Il profilo assicurativo

La polizza assicurativa integrativa tutela l’infortunio dello studente durante lo svolgimento delle attività scolastiche a condizione che siano svolte sotto il controllo di personale scolastico.
Qualora si evidenziasse una responsabilità diretta nell’accaduto, ad esempio per mancata o insufficiente vigilanza, l’eventuale risarcimento è previsto nel ramo di Responsabilità Civile.
Le migliori formule assicurative prevedono un indennizzo anche nei casi di perdita dell’anno scolastico a seguito di infortunio. In questo caso, tuttavia, la garanzia potrebbe essere sottoposta ad alcune limitazioni. Tra queste l’accadimento nel corso degli ultimi mesi di scuola, oppure la mancata partecipazione alle lezioni per un numero stabilito di giorni consecutivi.
Un ulteriore aspetto da sottolineare è quello della tutela legale. Nel caso specifico la scuola è un’Azienda Speciale e, in quanto tale, le vertenze legali non sono tutelate d’ufficio dall’Avvocatura di Stato. Ne deriva che le spese per la difesa legale dell’Istituto ricadono esclusivamente sullo stesso. Le formule assicurative più adeguate rispondono anche a quest’esigenza, garantendo il pagamento delle spese legali e peritali nei casi di controversia giuridica.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle polizze infortunio per atti di bullismo, perdita dell’anno scolastico e Tutela Legale, contattaci qui.

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Attività ispettiva del Garante Privacy nella scuola

Con il provvedimento del 29 dicembre 2023, il Garante della Privacy ha reso noto che l’attività ispettiva riguarderà anche le istituzioni scolastiche. L’attività ispettiva riguarderà i trattamenti di dati personali svolti attraverso le “piattaforme di registro elettronico e suite digitali”.
Il potere d’indagine, riconosciuto all’Autorità, fa riferimento all’Art. 58 del GDPR e agli Artt. 157 e 158 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Fino a luglio le scuole potranno essere oggetto di ispezioni disposte dallo stesso Garante, anche col supporto del nucleo ispettivo della Guardia di Finanza.
Come previsto dallo stesso Garante, le scuole dovranno conservare ed esibire la documentazione inerente il registro elettronico ed eventuali suite digitali.

Registro elettronico

In fase di controllo la scuola dovrà esibire i seguenti documenti:

  • Nomina del fornitore quale responsabile del trattamento, ai sensi dell’Art. 28 del GDPR;
  • Copia del contratto stipulato con il fornitore del servizio per la gestione dei dati di studenti, genitori, docenti, amministrativi e altro personale per conto della scuola;
  • Le misure tecniche e organizzative adottate dal fornitore per la sicurezza del servizio;
  • Copia dell’informativa privacy relativa al trattamento dei dati personali degli alunni e degli operatori scolastici;

All’interno dell’informativa privacy, dovrà essere evidenziata la comunicazione dei dati all’impresa fornitrice del registro elettronico. Dovrà, inoltre, essere indicato che le finalità di trattamento sono limitate esclusivamente al perseguimento dei compiti istituzionali della scuola.

Suite digitali

In merito alle suite digitali, su richiesta degli ispettori, dovranno essere prodotti i segunenti documenti:

  • Informativa privacy relativa alle attività didattiche digitali;
  • Regolamenti per la Didattica Digitale Integrata (DDI)
  • Nomina del fornitore quale responsabile del trattamento, ai sensi dell’Art. 28 del GDPR;
  • Valutazione del rischio con parere del responsabile della protezione dei dati;
  • Autorizzazione al trattamento e istruzioni per l’amministratore della piattaforma

Le linee guida relative alla DDI, sono contenute nel vademecum “La scuola a prova di privacy”, reperibile nella pagina tematica del sito del Garante.

Il reato penale

Il trattamento illecito di dati è un reato previsto dall’Art. 167 del Codice della privacy.
Occorre, tuttavia, precisare che, per definire reato l’illecito trattamento, occorrono tre elementi essenziali e contestuali. Per prima cosa il trattamento dev’essere effettuato non conformemente ai fini istituzionali della P.A. A questo primo aspetto vanno aggiunti volontà di procurare ad altri un danno, o trarne profitto, e l’effettivo danno all’interessato. Per questo reato sono previste sanzioni amministrative anche molto rilevanti.
Per la mancata osservanza dei provvedimenti del garante è prevista, invece, una sanzione penale ai sensi dell’Art. 170 del Codice della privacy.

Il profilo assicurativo

Le polizze assicurative escludono sempre il caso di dolo, come anche il rimborso delle sanzioni.
Le migliori formule assicurative operanti nella scuola prevedono, tuttavia, nel ramo di tutela legale, il rimborso delle spese dell’avvocato e del perito per la difesa.
Qualora dalla mancata protezione dei dati scaturisse un danno a un terzo, il risarcimento potrà essere tutelato dalla specifica polizza di responsabilità patrimoniale del Dirigente

Se desideri maggiori informazioni sulle polizze di Responsabilità Civile Patrimoniale e di tutela legale nella scuola, contattaci qui.