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Computer del docente danneggiato

Nel nostro Istituto, un docente di educazione fisica ha subito il danneggiamento del proprio PC portatile in palestra. Nel corso di un esercizio, un pallone lanciato da uno studente ha colpito il dispositivo rompendone lo schermo. L’assicurazione, a cui abbiamo denunciato il danno in Responsabilità Civile, ha respinto il sinistro. È corretto?

La vigilanza del docente, durante l’attività didattica, non è legata esclusivamente agli studenti, ma anche ai beni, siano questi di proprietà della scuola o di terzi.

La Responsabilità Civile

In relazione all’evento occorso si fa riferimento alla responsabilità extracontrattuale.
Parliamo di responsabilità extracontrattuale quando un soggetto, come in questo caso l’alunno, causa un danno a un terzo. La responsabilità extracontrattuale è precisamente identificata all’Art. 2043 del Codice Civile. «Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno».
Questo tipo di responsabilità si basa su alcuni elementi: il comportamento illecito, il danno ingiusto, il dolo o la colpa. Il danneggiato, inoltre, deve provare il nesso di causalità tra il comportamento e il danno.
Nel caso in questione sembra non esserci nessun comportamento illecito: lo studente, infatti, stava effettuando un esercizio disposto dal docente. Allo stesso modo sembra escludibile il dolo: infatti non pare esserci nessuna volontarietà nel danneggiare il bene. Anche la colpa, ovvero l’infrazione di norme o regolamenti o mancata osservanza delle regole di condotta suggerite dalla prudenza, dalla diligenza, dalla perizia, sembra esclusa. Esiste, infatti, una notevole probabilità che, durante un esercizio fisico con un pallone, quest’ultimo possa prendere una traiettoria imprevedibile.
A nostro parere, quindi, la Responsabilità Civile dell’Istituto appare esclusa e conseguentemente la posizione dell’assicuratore appare corretta.

Incuria, negligenza o trascuratezza

Un ulteriore aspetto per meglio inquadrare il livello di responsabilità, deriva dall’Art. 2051 del Codice Civile. «Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito».
Il fatto colposo potrebbe essere, quindi, costituito dall’aver omesso la protezione del bene.
Alla luce della norma si potrebbe anche rilevare che il danno è stato causato dalla condotta imprudente (quindi colposa) dello stesso danneggiato.
Allo stesso modo, lo studente che ha commesso il danno può liberarsi da ogni responsabilità, dimostrando che il sinistro s’è verificato per caso fortuito. D’altronde, quest’aspetto, anche alla luce della dinamica dell’evento, sembra assodato.

L’assicurazione dei beni

Se la strada della Responsabilità Civile risulta impercorribile, un altro modo per recuperare il danno è quello della polizza Property.
Le coperture Property tutelano il patrimonio della scuola da tutta una serie di eventi dannosi. Tra questi sono tutelati: l’incendio, il furto, i danni accidentali, gli eventi sociopolitici, dai quali possono derivare la perdita o il danneggiamento del bene.
Le migliori formule assicurativa tutelano anche i beni di proprietà di terzi, sempre che questi siano formalmente autorizzati a utilizzarli all’interno dell’Istituto.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alle polizze per l’assicurazione dei beni all’interno della scuola, contattaci qui.

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Aumento degli infortuni dei dipendenti pubblici

Gli infortuni dei dipendenti pubblici sono in deciso aumento, il 20% dei casi riguarda il personale scolastico. Lo riporta un articolo nella sezione News del sito dell’INAIL.

I dati forniti dall’INAIL

Il quinquennio 2018-2022 il bilancio degli infortuni registrati dall’INAIL, con riferimento ai dipendenti pubblici si è chiuso mostrando una tendenza in crescita.
Nel 2022, i dati riportano un incremento degli infortunio rispetto all’anno precedente.
Il numero delle denunce è infatti aumentato del 14,1% rispetto al 2018 e del 35,1% rispetto al 2021. Incrementi significativi anche se occorre evidenziare come l’incremento del dato tra il 2021 e 2022 è causato principalmente dall’interruzione forzata dell’attività dovuta al Covid-19.
I soggetti maggiormente colpiti, 71,5% degli infortuni e 57,6% dei casi mortali, sono donne anche in relazione alla maggioranza di quote femminili impiegate.
È interessante notare come, nonostante la percentuale maschile degli infortunati sia fortemente minoritaria (28,5%), l’incremento rispetto al 2018 sia del 25,4%.
La fascia d’età più colpita è quella compresa tra i 45 e i 64 anni con il 66,5% degli infortuni denunciati.

Distribuzione territoriale e attività interessate

Dal punto di vista geografico non si rilevano particolari differenze. Ciascuna delle quattro aree: Nord-Ovest, Nord-Est, Centro e Sud raccoglie, ognuna uniformemente, circa il 22% dei casi. Unica eccezione sono le isole con l’11% dei casi totali.
La percentuale maggiore, nei 33.118 infortuni denunciati nel 2022, è accaduta durante lo svolgimento dell’attività lavorativa (75,6%). Solo il 24,4% degli infortuni totali, è avvenuta nel tragitto di andata e ritorno tra la casa e il luogo di lavoro.
Una buona notizia invece riguarda gli infortuni con esisti mortali. Gli eventi fatali hanno interessato il genere maschile per 42,4% dei casi e quello femminile nel restante 57,6%. In termini di andamento i casi fatali hanno comunque subito una riduzione il -48,1% per i lavoratori e il -36,7% per le lavoratrici.

Incremento delle malattie professionali

Gli effetti legati alla pandemi, con la sospensione delle attività in presenza, sia d’ufficio che didattiche hanno portato ad una decisa riduzione delle malattie professionali. La ripresa delle attività in presenza nel 2022 ha portato ad un nuovo incremento, inferiore ai livelli pre-Covid ma comunque in crescita del 10,3%.
Quasi il 40% delle malattie riguarda il sistema osteomuscolare e il tessuto connettivo, il 33,0% il sistema respiratorio e il 13,1% i tumori.

Il settore scolastico

Relativamente al comparto scuola, nei cinque anni analizzati, i dipendenti coinvolti sono mediamente oltre il 20% rispetto al complesso dei dipendenti statali. Un dato particolarmente virtuoso alla luce che, i dipendenti pubblici nella scuola, sono circa il 40% di tutti i dipendenti pubblici statali.
Dal punto di vista geografico si evidenzia una maggiore concentrazione dei casi nelle aree del Centro, del Sud, del Nord-Ovest e del Nord-Est. Il trend invece rileva un alleggerimento nelle Isole.
Tra il personale docente le malattie accertate a carico del sistema respiratorio hanno rappresentato la quota più importante (77,2%). Fra i lavoratori maschi, le patologie più comuni colpiscono soprattutto il sistema respiratorio (38,1%), i tumori (33,3%) e il sistema osteomuscolare (23,8%). Al contrario le insegnanti le malattie del sistema respiratorio sono l’84,3% del totale.

Le polizze integrative

Anche in relazione alle polizze integrative, gli assicuratori evidenziano un andamento analogo. Dopo una riduzione degli infortuni dovuta al fenomeno pandemico, con la riduzione dell’attività in presenza, il numero dei sinistri è tornato sui livelli del 2018.
Occorre tuttavia sottolineare come le polizze integrative risarciscono la totalità degli infortuni e delle spese direttamente derivanti. L’INAIL, dal canto proprio, risarcisce esclusivamente i casi mortali e le invalidità permanenti sopra il 6% escludendo le spese mediche, in quanto gratuite all’interno del SSN.
Le polizze integrative tuttavia non ricomprendono le malattie professionali ma esclusivamente gli infortuni nel corso delle attività didattiche.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative del personale scolastico, contattaci qui.

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Amianto a scuola

L’esposizione all’amianto (asbesto) è un problema da tempo al centro del dibattito pubblico.
Le inalazioni delle polveri sottili di amianto sono la causa di una forma molto aggressiva di cancro ai polmoni (mesotelioma).
La maggior parte dei mesoteliomi interessa persone che sono entrate direttamente in contatto con l’amianto sul posto di lavoro. Tuttavia, anche l’esposizione ambientale all’asbesto e ad altre analoghe fibre minerali, aumenta il rischio di mesotelioma.
Nelle scuole, la cosa assume una particolare rilevanza alla luce dei possibili rischi per la salute degli studenti e del personale.

L’emergenza amianto negli edifici scolastici

La questione non è da sottovalutare, soprattutto alla luce dei dati prodotti dall’Osservatorio Nazionale Amianto (ONA) nel convegno del 23 novembre 2023.
L’Osservatorio, alla luce delle segnalazioni, ha identificato che, alla data 2021, ancora 2.292 scuole risultano non bonificate.
L’osservatorio stima anche che il numero degli studenti esposti è di 356.900, a cui vanno aggiunti 50.000 operatori scolastici tra docenti e non docenti.
Il rischio non è solo quello legato ai rivestimenti dei tetti, ma anche agli impianti elettrici e alle pavimentazioni in linoleum presenti all’interno degli edifici.
L’amianto, stando ai rilevamenti dell’osservatorio, è presente all’interno delle strutture scolastiche in modo particolare nel Nord Italia (6,9%) e nelle isole, in particolare la Sardegna. La Regione che conta il maggior numero di strutture a rischio è il Piemonte (15%), seguita dalla Liguria (13%). Scarse, invece, le segnalazioni nel Centro e Sud Italia, dove la percentuale delle scuole interessate potrebbe, però, essere superiore alla media emersa. Le Regioni più virtuose sulla bonifica sono state Abruzzo, Sardegna e Umbria.

L’aspetto giurisprudenziale

Se dal punto di vista sanitario non ci sono più dubbi sulla pericolosità di questo materiale, gli aspetti giuridici sono, invece, ancora controversi. Il problema maggiore è legato alla dimostrazione del nesso causale tra l’esposizione all’amianto e la malattia o il decesso dei soggetti esposti.
Un deciso cambio di rotta, tuttavia, è portato dalla sentenza n. 838/2021 del Tribunale del lavoro di Bologna. Il giudice ha condannato il Ministero dell’Istruzione al risarcimento del danno, per la somma di 930.258 euro, per la morte da mesotelioma di una docente.
All’insegnate era stato diagnosticato, nel 2002, il mesotelioma pleurico per l’esposizione all’asbesto nei laboratori di chimica e fisica della scuola media dove insegnava. Nel corso della malattia, la professoressa aveva ottenuto dall’INAIL il riconoscimento di malattia professionale. Nel 2007 aveva avviato la procedura giudiziaria per ottenere il risarcimento dei danni.
Si tratta di una sentenza molto importante per diversi aspetti, sia pratici che teorici. Anzitutto, è provata la presenza di percentuali rischiose di amianto all’interno di una scuola. In secondo luogo, è la prima volta che il Ministero dell’Istruzione risulta soccombente in questo tipo una causa. Da ultimo il Tribunale bolognese apre la possibilità di risarcimento per tutti i casi simili.

La responsabilità della scuola

Gli edifici non sono di proprietà dell’Istituto scolastico ma dell’Ente Locale. I lavori di manutenzione ordinaria a straordinaria spetteranno, quindi, a questi ultimi, tra questi anche la bonifica in relazione all’amianto. La scuola, comunque, non è sollevata dalla verifica della salubrità degli edifici in cui si svolgono le attività. Se l’amianto viene trovato in una scuola, il Dirigente Scolastico è tenuto a richiedere tempestivamente il monitoraggio e l’eliminazione dell’amianto al proprietario dell’immobile. Il ritardo nella richiesta, esattamente come non mettere in sicurezza l’area interessata, potrebbe comportare una responsabilità diretta della scuola.

Il profilo assicurativo

Come abbiamo visto, l’INAIL tutela il personale scolastico, riconoscimento la malattia professionale nei casi la patologia sia stata contratta sul posto di lavoro. Inoltre, la Legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevede l’istituzione, presso l’INAIL, di un Fondo per le Vittime dell’Amianto erogando una prestazione economica aggiuntiva alla rendita.  Tale intervento allinea la legislazione italiana con quella dei principali paesi europei nei quali sono presenti analoghe tipologie di Fondo.
Sul versante delle assicurazioni integrative, queste ultime non prevedono garanzie per questo tipo di evento. Di norma, sono esplicitamente esclusi risarcimenti o indennizzi sia nel ramo infortunio che in quello di Responsabilità Civile e di assistenza per danni originati da esposizione all’amianto.

Se desideri maggiori informazioni in relazione agli indennizzi e ai risarcimenti delle polizze assicurative scolastiche, contattaci qui.

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Studentessa violentata in crociera

Incubo per una studentessa romana diciottenne, in gita scolastica su una nave da crociera: la giovane avrebbe subito uno stupro da quattro giovani francesi. Lo riporta un articolo di “Sky tg24”.

Il fatto

La studentessa, insieme alla classe, era partita dal porto di Civitavecchia per una breve crociera sul Mediterraneo su una nave da crociera di MSC.
Nella tappa a Marsiglia tre ragazzi francesi si uniscono alla navigazione. Nelle ore successive, la studentessa avrebbe fatto amicizia con uno di loro. In serata, secondo quanto afferma la ragazza, confermato dai compagni e dai video delle telecamere, l’alunna e il ragazzo sarebbero entrati nella cabina di quest’ultimo. Lì sarebbero stati raggiunti dagli altri due giovani e da un terzo minorenne e si sarebbe consumata la violenza.
Una volta riuscita a liberarsi la ragazza ha trovato il coraggio di raccontare l’accaduto ai docenti accompagnatori che si sono rivolti al Comandante.
La nave viene fatta fermare al porto di Genova. Qui la polizia di frontiera raccoglie la denuncia del Comandante e la ragazza viene ricoverata all’ospedale Galliera. I medici dopo la visita hanno confermato la violenza sessuale. I giovani identificati dal personale di sicurezza della nave sono stati consegnati alla polizia di frontiera di Genova.

Il profilo penale e la responsabilità

Ai sensi dell’Art. 609 bis del Codice Penale la violenza sessuale è un reato che prevede la reclusione da sei a dodici anni. La pena, ai sensi dell’Art. 609 ter può essere aumentata di un terzo se concorrono circostanza aggravanti come l’uso di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti.
Nel caso in questione infatti si ipotizza che i ragazzi avessero consumato alcol prima dell’aggressione e che anche la ragazza sia stata indotta a bere.
Il PM ha disposto gli arresti e per i tre maggiorenni. La posizione del minorenne, che nel racconto della ragazza, avrebbe partecipato alla violenza invece resta al vaglio degli inquirenti.
Sotto il profilo della responsabilità penale non ci sono dubbi. Ai sensi dell’Art. 27, comma 1, della Costituzione la responsabilità penale è personale. Non è quindi possibile la sostituzione della persona che deve rispondere di un illecito penale.
Meno definita, al contrario, potrebbe essere la responsabilità dei Docenti accompagnatori nella vicenda. Non è nostra competenza, né intenzione esprimere un giudizio in questo senso. Resta tuttavia inteso che, nonostante la maggior età, la vittima stava svolgendo un’attività scolastica la cui tutela è garantita dal rapporto contrattuale stabilitosi all’atto dell’iscrizione.

Il profilo assicurativo

Occorre premettere che l’assicurazione non risarcisce la responsabilità penale, né le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie, derivanti.
La polizza integrativa scolastica tuttavia risarcisce il danno fisico o psicologico patito dall’alunno, salvo, in caso di comportamento doloso come nel caso in questione, la possibilità di rivalsa sui soggetti responsabili.
La polizza integrativa, inoltre, nel ramo di Responsabilità Civile, tutela anche l’Istituto scolastico in relazione ad eventuali responsabilità dirette relative all’evento occorso.

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Studente aggredisce il docente con un pugno

Il docente supplente di un Liceo di Bari avrebbe riportato il distacco della retina di un occhio dopo un pugno sferrato da uno studente. Lo riporta un articolo de “la Repubblica”.

Il fatto

Secondo quanto riporta la stampa locale, il fatto s’è verificato lo scorso 22 aprile, in una classe durante un’ora di supplenza. Il Docente, si trovava sulla porta dell’aula parlando con un collega, quando lo studente lo ha colpito in pieno volto, facendogli perdere i sensi.
Contattati subito i soccorsi, l’insegnante è stato trasportato immediatamente in ospedale. Il pugno aveva infatti provocato un distacco della retina, tanto che il docente è stato sottoposto a un immediato trattamento medico. Contestualmente della vicenda, è stata informata anche la polizia locale.
A suscitare un certo clamore tra le famiglie, è la notizia secondo, la quale, nei confronti dell’alunno non sia stato preso alcun provvedimento disciplinare.
Da quanto si apprende, si tratterebbe di un alunno diversamente abile. Per questo motivo la scuola si sarebbe limitata a mettere una nota sul registro elettronico senza tuttavia prendere particolari provvedimenti disciplinari. «Parliamo di un ragazzo disabile, con un percorso differenziato – spiega il Dirigente Scolastico. L’alunno, oltre ad avere un docente di sostengo ha anche un educatore, presente soltanto in caso di gravità».
Nell’istituto barese vi sarebbero circa un centinaio di studenti diversamente abili su una popolazione scolastica di 1200 tra ragazzi e ragazze.
«Non è facile gestire ragazzi con problemi comportamentali – afferma ancora il Dirigente – che arrivano perfino a lanciare le sedie».

La responsabilità

Ai sensi del Codice Civile e di quello Penale il soggetto senza capacità d’intendere e volere non è responsabile e conseguentemente non punibile. L’alunno con una disabilità psichica potrebbe quindi rientrare a tutti gli effetti in quest’area.
Il rapporto contrattuale che s’instaura tra la famiglia e la scuola all’atto dell’iscrizione, obbliga l’Istituto scolastico a prevedere e prevenire il possibile rischio. La mancanza di intendere e volere infatti non limita la responsabilità del soggetto che, per legge, è tenuto a vigilare sul disabile.
Quest’aspetto si integra alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, in relazione al Diritto all’educazione e istruzione dei disabili. La scuola dovrà quindi ad adottare “Linee guida per l’integrazione degli alunni con disabilità”, diramate con nota ministeriale del 4 agosto 2009.

Il profilo assicurativo

La sottoscrizione della polizza integrativa da parte del personale scolastico, in questi casi, diventa particolarmente raccomandabile.
Il distacco della retina potrebbe prevedere un danno da invalidità permanente anche grave. Questo tipo di sinistro, accaduto sul lavoro, prevede la tutela assicurativa da parte dell’INAIL. Non sono invece rimborsate all’infortunato le spese mediche, in quanto gratuite, previste dal SSN anzi, nella maggioranza dei casi, queste potrebbero essere gravate da ticket.
Il mancato risarcimento integrale del sinistro (danno differenziale), è una della cause alla base del possibile contenzioso tra il lavoratore e il datore di lavoro.
L’adesione alla polizza integrativa consente al dipendente infortunato il ristorno di tutte le spese sostenute oltre all’indennizzo, in caso di invalidità, fin dal primo punto.
La polizza integrativa inoltre, in caso di Responsabilità Civile, tutela l’Istituto dall’obbligo di risarcimento diretto del danno provocato.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alle polizze assicurative per gli alunni con disabilità fisica o psichica, contattaci qui.

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Nuove tutele per la sicurezza del personale scolastico

Le violenze nei confronti del personale scolastico, docente e non docente, negli ultimi anni hanno subito un peggioramento preoccupante.
Le violenze nei confronti del personale scolastico si contano con una frequenza allarmante. Ultimi, solo in ordine di tempo, sono quelli riportati in un articolo de “la Stampa” e da un articolo della “Gazzetta del Sud”.
Nel primo caso un 14enne ha aggredito la Dirigente per un richiamo, nel secondo uno studente 16enne ha preso a calci e pugni, un docente per un voto troppo basso.
Nel tentativo di porre un freno ai fenomeni di violenza nei confronti del personale scolastico è stata introdotta la Legge 4 marzo 2024, n. 25.

L’Osservatorio sulla sicurezza del personale scolastico

La nuova Legge prevede, all’Art. 1, l’istituzione, presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, dell’Osservatorio sulla sicurezza del personale scolastico. Scopo dell’Osservatorio è l’analisi delle segnalazioni di violenza commessa in danno del personale scolastico. Le segnalazioni saranno raccolte direttamente dalle istituzioni scolastiche o dagli uffici scolastici regionali deputati alla raccolta e all’esame delle stesse.
Compito dell’Osservatorio sarà, da un lato, la promozione di studi ed analisi per la formulazione di proposte volte a migliorare la legislazione vigente. Dall’altro, favorire iniziative di collaborazione tra la scuola, gli studenti e le famiglie.
L’Osservatorio dovrà anche promuovere specifici corsi di formazione per il personale scolastico, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto.
L’Osservatorio dovrà essere costituito entro il prossimo 30 giugno e, annualmente, il Ministro dovrà trasmettere alle Camere una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente.
La Legge istituisce inoltre la “Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico”.

La modifica del Codice Penale

L’aspetto più rilevante è quello introdotto dall’Art. 4, il quale modifica l’Art. 61 del Codice Penale. Alle circostanze aggravanti comuni, per i delitti commessi con violenza o minaccia, viene aggiunto l’aver agito in danno di un dipendente della scuola.
L’Art. 5, inoltre, apporta modifiche anche all’Art. 336 del Codice Penale. Dirigenti e docenti, nell’esercizio delle loro funzioni sono Pubblici Ufficiali a tutti glie effetti. Nel caso di violenza o minaccia a uno di loro, la pena aumenta fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore dell’alunno.
Ulteriore circostanza aggravante viene introdotta nell’Art. 6, all’Art. 341-bis del Codice Penale. Analogamente la pena aumenta fino alla metà anche nel caso di oltraggio a Pubblico Ufficiale commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell’alunno.

Il profilo assicurativo

Sul versante assicurativo la nuova Legge non introduce nessuna variazione rispetto all’attuale quadro di riferimento.
L’assicurazione infatti non risarcisce la responsabilità penale del soggetto che ha commesso il reato, né le sanzioni amministrative o pecuniarie derivanti. Di norma sono anche escluse le malattie provocate da molestie morali o psico-fisiche contratte in ambito lavorativo.
Le migliori formule disponibili tuttavia risarciscono il danno fisico o psicologico patito dagli assicurati.
In caso di comportamento doloso è inoltre prevista la rivalsa dell’assicuratore sui soggetti responsabili.

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Studente disabile escluso dalla gita

Uno studente 17enne ipovedente, di un Istituto superiore Torinese, è stato escluso dalla gita organizzata dalla scuola perché non c’era l’insegnante di sostegno. Lo riporta un articolo de “il Sole 24 ore”.

Il fatto

L’alunno sarebbe dovuto partire per una gita di un giorno in Liguria.  Tuttavia, secondo quanto afferma la madre: «Nessuno dei due insegnanti di sostegno ha dato propria disponibilità ad accompagnarlo».
La mamma dello studente aveva proposto al Dirigente di far accompagnare il ragazzo dall’educatrice dell’Istituto di riabilitazione che già assiste l’alunno nel tragitto tra casa e scuola.
Il Dirigente, in questo caso ha negato l’autorizzazione poiché l’accompagnatore «non faceva parte del personale scolastico». Il Preside avrebbe tuttavia concesso l’autorizzazione a patto che ad occuparsi dell’accompagnamento fosse stato uno dei genitori.
«Ho detto di no – afferma la donna – visto che un adolescente non vuole la mamma in gita con lui. Ho anche intenzione di scrivere all’Ufficio scolastico per segnalare la vicenda, perché non c’è stata nessuna inclusione in questo istituto frequentato da altri ragazzi disabili».

Il profilo di responsabilità

Tra la scuola è la famiglia, all’atto dell’iscrizione dell’alunno si crea un rapporto contrattuale, ai sensi degli Artt. 1175, 1218, 1375 del Codice Civile. La scuola è quindi tenuta a vigilare sull’incolumità dell’alunno anche evitando il crearsi di situazioni dalle quali possano, prevedibilmente, derivare pregiudizi per l’alunno.
Al contempo viene ad instaurarsi anche una responsabilità di tipo extracontrattuale, ai sensi degli Artt. 2047 e 2048 dello stesso Codice Civile. In questo secondo caso, l’obbligo della scuola è legato alla vigilanza affinché ciascun allievo minorenne non arrechi danno agli altri allievi o ad altri soggetti.
Al Codice Civile si affianca tutta la normativa legata al T.U. sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Il combinato disposto normativo fa sì che sul Dirigente Scolastico gravino tutte le responsabilità organizzative e operative legate alle attività scolastiche. Tra queste l’obbligo di valutare l’idoneità del singolo studente a partecipare o svolgere in sicurezza una determinata iniziativa.
Qualora il Dirigente valutasse che la partecipazione alla gita di uno o più alunni, non garantisse, per lo stesso soggetto o per altri, sufficienti livelli di sicurezza, potrebbe impedirne la partecipazione. La valutazione dovrà essere oggettiva, ovvero calata sull’età, sulla maturità e sul livello di indipendenza del singolo soggetto.
In caso contrario, al verificarsi di un evento dannoso, la responsabilità ricade esclusivamente sul Dirigente che ha autorizzato la partecipazione all’uscita.

Il profilo assicurativo

Le migliori soluzioni assicurative, disponibili sul mercato scolastico, prevedono anche la tutela assicurativa degli accompagnatori estranei all’organico scolastico in occasione dei viaggi di istruzione.
Qualora quindi questi soggetti si infortunassero durante il viaggio la polizza garantirebbe il primo soccorso e tutte le spese derivanti dal sinistro. L’estensione, di norma è prestata a titolo gratuito senza integrazione di premio.
Va da sé che la partecipazione di uno o più soggetti esterni, dovrà essere formalmente inoltrata al Dirigente con la necessaria motivazione. Per rendere operativa la garanzia occorrerà la formale autorizzazione del Dirigente e tutta la documentazione dovrà essere tenuta agli atti.
L’accompagnatore esterno potrà essere chiesto esclusivamente l’assistenza nel corso dell’attività mentre la vigilanza resterà sempre in capo al personale scolastico.   

Se desideri avere maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa dei soggetti esterni alla scuola, durante i viaggi di istruzione, contattaci qui.

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Intossicazioni alimentari

All’inizio di maggio, 132 alunni e 7 insegnanti di alcune scuole della provincia di Modena si sono sentiti male dopo aver mangiato pomodorini a scuola. Lo riporta un articolo de “Il Resto del Carlino”.

Il progetto “Frutta e Verdura a scuola”

Da quanto si apprende dai media, il cibo è stato fornito direttamente dal Ministero dell’Agricoltura, nell’ambito del progetto alimentare: Frutta e Verdura a Scuola.
L’iniziativa, completamente gratuita e rivolta agli alunni delle scuole primarie di età compresa tra i 6 e gli 11 anni, era partita nel 2017.
L’obiettivo è quello di incoraggiare il consumo di frutta e verdura, diffondendo l’educazione al consumo di alimenti sani, prevenendo gli sprechi alimentari.
L’iniziativa prevede la realizzazione di specifiche iniziative di formazione degli insegnanti su temi di educazione alimentare. Gli alunni sono coinvolti nella realizzazione di specifiche giornate a tema e visite alle fattorie didattiche e alle aziende agricole.
Il Programma, negli anni, ha coinvolto circa 1 milione di alunni e, a detta dei promotori, ha evidenziano una crescente propensione al consumo dei prodotti ortofrutticoli.

La sospensione del progetto

Il caso di Modena sembra non sembra essere il solo. Negli stessi giorni, analoghi casi di intossicazioni alimentari hanno colpito anche gli alunni di altre scuole emiliano-romagnole come: Faenza, Forlì e Rimini. Segnalazioni di sintomi gastrointestinali arrivano tuttavia anche da fuori regione, come ad esempio da Udine.
Fortunatamente, secondo quanto riferito dalla stampa, non si sarebbero registrati casi di particolare gravità.
I Comuni coinvolti, evidenziano che il problema non è dipeso dalla refezione scolastica, in quanto gli snack arrivano impacchettati direttamente dall’appaltatore del Ministero dell’Agricoltura. Lo stesso ministero dopo le segnalazioni ha disposto, in via cautelativa, la sospensione del progetto nelle scuole.
Contestualmente, il responsabile del settore prevenzione della Regione Emilia Romagna ha annunciato l’avvio degli accertamenti analitici sui cibi distribuiti per la merenda.

Il profilo assicurativo

Di norma, le migliori polizze assicurative prevedono il risarcimento anche nel caso di avvelenamento o intossicazione alimentare legato a cibi e bevande avariate.
In questi casi la garanzia è operativa solo se la somministrazione è avvenuta durante l’attività scolastica e se la responsabilità è ascrivibile direttamente all’Istituto scolastico. La scuola tuttavia è tenuta a vigilare sulla qualità del cibo fornito, fermo restando la responsabilità del fornitore.
Resta quindi inteso che, qualora un alunno o un docente subissero un danno per responsabilità diretta del gestore del servizio, dovranno, in prima istanza, rivalersi su quest’ultimo.
La polizza scolastica potrà inoltre intervenire con tutte le garanzie accessorie non risarcite in responsabilità civile dall’appaltatore del servizio fatto salvo il diritto alla rivalsa.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa scolastica, nei casi di intossicazione alimentare, contattaci qui.

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Rottamazione dei banchi a rotelle

Più volte abbiamo parlato della polizza di Responsabilità Civile Patrimoniale del Dirigente Scolastico e del Direttore S.G.A. e dell’opportunità della sua sottoscrizione. Un esempio concreto è dato dalla sentenza circa l’impropria rottamazione dei banchi a rotelle e mascherine chirurgiche fatta da una Dirigente del Veneto. Lo riporta un articolo de “il Gazzettino”.

I banchi a rotelle

Nel 2020, a seguito della pandemia di Covid 19 si pose il problema della trasmissione del virus in ambiti di relativo affollamento come quello scolastico. Il tavolo tecnico creato dal Ministero della sanità indicò nel distanziamento degli studenti in aula, il mezzo più adeguato per contrastare la diffusione del virus.
I banchi più diffusi nelle scuole italiane, quelli biposto, mal si prestavano all’applicazione delle indicazioni degli esperti. Nel tentativo quindi di garantire la salute di studenti e operatori, senza tuttavia affrontare l’onere per il completo rinnovo dell’arredamento scolastico, furono valutate soluzioni alternative.
Il Ministero dell’Istruzione mise a disposizione delle scuole i fondi per dotarsi di banchi monoposto oppure di sedute di tipo innovativo: i celebri “banchi a rotelle”. Le nuove sedute avevano anche come obiettivo quello di promuovere la diffusione di un nuovo tipo di didattica orientata al lavoro di gruppo in classe. Questo nuovo tipo di didattica troverà ampio spazio nel futuro Piano Scuola 4.0 previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Per i nuovi arredi furono spesi complessivamente 206 milioni di euro per 2.100.000 banchi tradizionali e 119 milioni di euro per 430.000 banchi a rotelle.

Il danno erariale

La Dirigente di un Istituto superiore veneziano, nell’ottobre del 2021, decise di non utilizzare più le nuove sedute, ritenendole inadeguate e rottamandole. Le immagini dei banchi a rotelle smaltiti su una chiatta tra i canali della laguna, andarono virali sul web, divenendo terreno di scontro politico.
L’opposizione, a più riprese accusò più volte il Ministero di sperperare i fondi pubblici.
Sul caso in questione l’Ufficio scolastico regionale del Veneto intervenne direttamente, sollevando dall’incarico la Dirigente. Contemporaneamente fu anche avviata un’indagine circa la condotta dell’ex Preside. La donna si giustificò dicendo di non aver mai richiesto la dotazione dei banchi a rotelle. Tuttavia, in un comunicato, il commissariato per l’emergenza Covid, smentì la Dirigente dimostrando come quest’ultima avesse firmato il: «certificato di regolare fornitura e verbale di collaudo». A questo aspetto si aggiunge che i banchi non erano stati riportati nell’inventario: «Ledendo – secondo la Corte dei conti – il principio di veridicità dei documenti di gestione, impedendo di avere un quadro così fedele e corretto nei dati contabili. Responsabilità sia della dirigente scolastica, sia della direttrice dei Servizi generali e amministrativi».
La Dirigente aveva inoltre disposto lo smaltimento di quasi 90.000 mascherine, ritenute non conformi alle normative, e la donazione di gel igienizzante a un’associazione di volontariato.
Dell’inizio di maggio scorso la sentenza. Secondo la Corte dei Conti la rottamazione dei banchi e lo smaltimento delle mascherine sono avvenuti in violazione delle norme sulla gestione dei beni pubblici.
Secondo la Corte dei Conti, le condotte adottate dalla Dirigente e dal Direttore S.G.A. sono illegittime e le imputate hanno agito con “colpa grave”. Per questi motivi le due sono state condannate a risarcire il danno erariale di 30.000 euro, 15.000 ciascuna.

La polizza di Responsabilità Civile Patrimoniale

Ai sensi degli Art. 28 e 97 della Costituzione, i funzionari pubblici rispondono dei danni causati nell’esercizio delle proprie funzioni sia verso terzi che verso l’Amministrazione di appartenenza.
Il danno eventuale consiste nella violazione di norme imperative di leggi e/o di norme di comune diligenza o prudenza.
Le conseguenze di una condotta lievemente colposa accertata in giudizio restano sempre a carico della Pubblica Amministrazione e dunque del bilancio pubblico.  Al contrario la responsabilità amministrativa dei funzionari rimane a carico di questi ultimi per i danni commessi, come in questo caso, con dolo o colpa grave.
Se, come in quest’evento, i responsabili hanno stipulato una polizza assicurativa di Responsabilità Civile Patrimoniale, sarà l’assicuratore a risarcire il danno.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alla polizza di Responsabilità Civile Patrimoniale e Amministrativa Contabile dei dipendenti pubblici, contattaci qui.

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Uscita didattica in bicicletta

Il nostro Istituto superiore sta organizzando, con un’associazione cicloturistica, un’uscita didattica sul territorio. Gli studenti saranno dotati di biciclette con pedalata assistita messe a disposizione dall’associazione stessa. L’associazione tuttavia non ci fornirà i caschi. In caso di sinistro che coinvolgesse i partecipanti la polizza sottoscritta dall’Istituto copre il danno?

Le uscite didattiche in bicicletta sono una realtà da qualche anno. Numerose associazioni sono convinte che, per vincere la sfida della mobilità sostenibile, serva investire strategicamente sulla scuola. Le iniziative in questo senso quindi non mancano. L’arrivo sul mercato delle biciclette elettrice, e-bike e a pedalata assistita, ha ulteriormente incrementato l’interesse nei confronti di questo mezzo di trasporto.

Il Codice della strada

Le biciclette elettriche sono divise in due categorie: le bici a pedalata assistita e le biciclette elettriche.
L’Art. 50 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 definisce precisamente la differenza tra i due veicoli. Le biciclette a pedalata assistita, per il movimento sfruttano la forza muscolare ma sono dotate di un motore elettrico ausiliario che agevola la pedalata. Le e-bike, al contrario, funzionano soltanto a motore, hanno cioè un funzionamento autonomo con un acceleratore che attiva il motore a prescindere dall’azione della pedalata. In quanto tali, le e-bike, sono considerate ciclomotori a tutti gli effetti e la normativa applicata è quella tipica dei motocicli.
Per entrambi i veicoli è obbligatorio il rispetto del codice della strada. Il conducente dovrà quindi rispettare sempre la segnaletica semaforica e gli eventuali divieti come i tratti in controsenso e la guida in stato di ebbrezza.
A differenza di altri Paesi europei, il Codice della Strada non prevede l’obbligo del casco, per le biciclette a pedalata assistita come per quelle tradizionali. L’obbligo non è previsto neanche per i minori di 14 anni. Resta tuttavia inteso che l’utilizzo di questo strumento di protezione è vivamente raccomandato.
Vige invece l’obbligo di indossare giubbotto o bretelle riflettenti ma solo fuori dei centri abitati dal tramonto all’alba, o in galleria.

Il profilo assicurativo

L’assicurazione per la Responsabilità Civile di biciclette tradizionali e a pedalata assistita non è obbligatoria.
Certo è che la sicurezza, anche alla luce del numero crescente di incidenti che coinvolgono mezzi di micromobilità, è sicuramente l’obiettivo delle riforme annunciate. A breve termine potremmo quindi avere delle novità in questo senso.
Circa le assicurazioni scolastiche, le migliori formule presenti sul mercato, tutelano questo tipo di sinistro sia nel ramo Infortunio che in quello di Responsabilità Civile.
L’attività, per entrare nella tutela assicurativa, dovrà comunque essere regolarmente deliberata e approvata dagli organi scolastici competenti.
Resta inteso che qualora l’infortunio sia accaduto a seguito di un incidente derivante dalla circolazione stradale, l’assicuratore potrà rivalersi sul soggetto responsabile del danno.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle polizze assicurative scolastiche in occasione delle uscite didattiche, contattaci qui.