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Occupazione degli Istituti scolastici

Il 19 aprile scorso è terminata l’occupazione degli studenti dell’Istituto Enrico Fermi di Bologna. Dopo 5 giorni di presa di possesso dell’immobile scolastico, l’ammontare dei danni causati da furti e vandalismi, a detta del Dirigente, sembra essere cospicua. Lo riporta un articolo de “Il Resto del Carlino”.
Da gennaio ad oggi, sono più di una decina gli Istituti superiori occupati dagli studenti, quasi tutti nel Nord Italia. Gli studenti manifestano per ragioni diverse, dalla scarsa o nulla manutenzione degli immobili, alla gestione dei PCTO, alla solidarietà al popolo palestinese. Sotto accusa ci sarebbe anche un sistema scolastico che non risponderebbe alle reali esigenze degli studenti.

Occupazione e Autogestione

Diverse sono le forme di protesta che gli studenti delle superiori possono mettere in atto le più diffuse sono l’autogestione e l’occupazione della scuola.
L’autogestione scolastica è la formula più morbida. Normalmente concordata e autorizzata dal Dirigente, in collaborazione con il corpo Docente, consiste nella realizzazione di un programma alternativo alla classica attività didattica. Gli studenti gestiscono autonomamente i programmi scolastici durante le normali ore di lezione.
L’occupazione invece è una forma di protesta in cui gli studenti occupano la struttura scolastica e, diversamente dall’autogestione, è illegale.

Il profilo penale

Nel caso di occupazione il rischio di incorrere in un reato è concreto. Ai sensi dell’Art. 633 del Codice Penale infatti, l’occupazione di terreni o edifici è un reato comune passibile di pene pecuniarie o detentive. È bene ricordare che l’occupazione non deve necessariamente avvenire attraverso il ricorso alla violenza fisica, ma sussiste in tutti i casi quando viene effettuata senza autorizzazione.
Un secondo profilo di reato, che potrebbe ipotizzarsi, è quello di violenza privata ed interruzione di pubblico servizio. E’ quello che, in un caso analogo, ha stabilito la sentenza della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione del 23 febbraio 2016, n. 7084.
Un ultimo profilo di reato è quello legato al vandalismo e/o danneggiamento degli arredi e delle attrezzature della scuola. Ai sensi dell’Art. 639 del Codice Penale: «Chiunque […] deturpa o imbratta cose mobili altrui è punito, a querela della persona offesa con la multa fino a euro 309». Il giudice inoltre potrà: «disporre l’obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero […] l’obbligo di sostenerne le spese o di rimborsare quelle a tal fine sostenute».

La nota ministeriale

Sul tema dell’occupazione scolastica e dei possibili reati conseguenti s’espresso anche il Ministro dell’Istruzione nello scorso 5 febbraio con la nota n. 458. «L’occupazione – ricorda il Ministero – espone gli studenti a possibili reati, anche legati al danneggiamento di beni pubblici». I dirigenti scolastici, in questi casi sono tenuti alla denuncia dei responsabili. «Dovranno essere poste a carico degli studenti responsabili – chiude il Ministero – le spese per le pulizie straordinarie che si siano rese necessarie e per il ripristino o la sostituzione di arredi […] e ogni altra attrezzatura di proprietà della scuola».

Il profilo assicurativo

Nei casi di autogestione la polizza integrativa, di norma copre gli infortuni degli studenti e del personale. Essendo attività concordata e autorizzata rientra infatti tra quelle scolastiche a tutti gli effetti.
Nel caso di occupazione invece la polizza potrebbe non essere operante. L’assicuratore infatti non risarcisce la responsabilità penale, né le sanzioni amministrative o pecuniarie derivanti.
Un discorso a parte merita invece il danneggiamento all’edificio e ai materiali contenuti di proprietà della scuola. Le migliori formule assicurative operanti nel mercato scolastico prevedono anche il danno alle attrezzature scolastiche seppur a fronte di una franchigia o di uno scoperto.
Circa l’imbrattamento dei muri quasi mai questo danno è, al contrario, ricompreso.

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Viaggi di istruzione troppo costosi

Il costo dei viaggi di istruzione è troppo elevato per alcune famiglie. Il tema è stato trattato in un interessate articolo pubblicato, dalla testata giornalistica Open-OnLine.
Preventivi esagerati e tempi d’attesa troppo lunghi hanno portato il Dirigente scolastico di una scuola del trevigiano a chiedere alle famiglie di organizzarsi autonomamente. Ai genitori è stato proposto di effettuare un’assenza di gruppo programmata, organizzando un viaggio per conto proprio.
Una proposta quella del Dirigente scolastico senza dubbio provocatoria perché, oltre ad essere in contrasto con la normativa, non garantisce gli standard tipici dell’attività scolastica.
L’invito tuttavia ha riacceso l’attenzione sulla difficoltà di programmazione e realizzazione di questo tipo di iniziative, tant’è che alcuni genitori l’avrebbero presa in seria considerazione.

La progettazione e programmazione dei viaggi di istruzione

Sulla complessità legata all’organizzazione dei viaggi di istruzione s’era già espresso, lo scorso anno, Giuseppe Ciminnisi, presidente della Federazione italiana associazioni imprese viaggi e turismo (FIAVET). Ciminnisi evidenziava le difficoltà che incontrano le Agenzie viaggi nell’evadere le richieste: «degli istituti scolastici, spesso farraginose, che entrano in conflitto con le esigenze degli alberghi».
Sul tema è tornata, lo scorso febbraio, la Federazione Turismo Organizzato (FTO) realizzando un’indagine sui viaggi di istruzione. Secondo Franco Gattinoni, presidente FTO: «Ci sono nodi che complicano la relazione tra scuole e agenzie e che si ripercuotono sulle famiglie». «I tempi lunghi delle procedure – osserva Gattinoni – fanno lievitare i costi. Altri mercati, beneficiati da maggiore snellezza, arrivano prima su hotel e servizi meno cari». Secondo l’indagine, a questa situazione, si aggiunge anche la debole preparazione degli istituti scolastici sulle procedure del MePa, e le complicazioni create dal nuovo Codice degli appalti.
Il tema della programmazione e progettazione dei viaggi di istruzione infatti è troppo spesso l’anello più debole di tutto il sistema. Ancora troppe scuole non hanno un regolamento interno che consenta loro di pianificare e elaborare precisamente questo tipo di attività. La tempistica tuttavia sembra essere il vero nodo della questione. Procedure messe in atto troppo a ridosso del periodo di esecuzione del viaggio potrebbero gravare duramente sull’economicità del servizio.

Le garanzie assicurative

Il tentativo di trovare delle soluzioni più economiche porta molte scuole a organizzare in proprio i soggiorni, assemblando servizi diversi. Su quest’aspetto, Gabriele Milani, direttore nazionale Fto, in un articolo dello scorso settembre, evidenziava la necessità che le scuole debbano rivolgersi esclusivamente alle Agenzie di Viaggio. «In questo segmento specifico – evidenza Milani – organizzazioni non specializzate non possono fornire le garanzie a livello assicurativo nei casi di insolvenza e fallimento dell’operatore».
Una parte del costo dei pacchetti proposti dalle Agenzie di Viaggio riguarda la stipula delle polizze mediche o di annullamento del viaggio. Molto spesso però questo tipo di copertura è già previsto dalle polizze integrative stipulate dalle scuole. Inoltre i massimali e le prestazioni erogate dalle polizze sottoscritte con le Agenzie di Viaggio sono spesso di gran lunga inferiori a quelli previsti dalle polizze integrative. Una spesa quindi che, per quanto limitata, grava sul costo economico del servizio a carico delle famiglie.

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Alunni ospiti dell’Istituto scolastico

Da qui alla fine dell’anno scolastico il nostro Istituto superiore ospiterà alcune classi di un’altra scuola. Una parte dell’Istituto di provenienza infatti è in fase di ristrutturazione. Oltre agli alunni, saranno nostri ospiti anche il personale docente e quello tecnico, svolgendo attività proprie. Tutti questi soggetti sono coperti dalla nostra assicurazione, nel caso in cui dovesse succedere qualcosa?  

Il passaggio preliminare, in questi casi, è relativo al protocollo d’intesa che dovrà essere sottoscritto tra le due Amministrazioni scolastiche. Il documento dovrà prevedere le date e gli orari di accesso all’Istituto ospitante oltre che il numero e la qualità dei soggetti ospitati. Il protocollo dovrà prevedere infine gli spazi e le eventuali attrezzature messe a disposizione.

La Responsabilità Civile   

In questi casi il ramo assicurativo interessato è quello della Responsabilità Civile diretta di entrambi i soggetti: ospitante e ospitato. Ai sensi dell’Art. 2043 del Codice Civile chiunque, dolosamente o colposamente, cagioni un danno è obbligato a risarcire il danno.
Se ad esempio, a causa di uno scalino rotto, non segnalato, il docente o l’alunno ospite subisse un danno la polizza dell’Istituto ospitante tutelerà il danno.
Il protocollo d’intesa servirà anche a tutelare l’Istituto ospitante. Se un alunno ospitato provocasse un danno alla struttura o alle attrezzature concesse in uso, sarà la polizza dell’Istituto di provenienza a tutelare il danno.

L’infortunio

Se al contrario, nell’infortunio, non fosse rilevabile una responsabilità diretta dell’Istituto ospitante, la polizza scolastica integrativa di quest’ultimo non è operante.
In questi casi il danneggiato sarà tutelato unicamente la polizza eventualmente sottoscritta dell’Istituto ospitato.
Conseguentemente, anche tutti gli adempimenti formali come le denunce all’INAIL e all’assicuratore della polizza integrativa, dovranno essere espletati dall’Amministrazione dell’Istituto ospite.

L’Itinere

Anche per l’eventuale infortunio in itinere valgono le stesse regole. La polizza dell’Istituto ospitante tutelerà esclusivamente gli alunni e il personale iscritto. Studenti e docenti dell’Istituto ospitato saranno tutelati unicamente dalla polizza del proprio Istituto, qualora questa garanzia sia operante.

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Alunno disabile ferisce il docente

Degna di nota è la sentenza 172 emessa dal tribunale di Gorizia il 13/07/2023. Lo riporta un articolo del Dirigente Scolastico Gianluca Dradi, pubblicato su Amministrare la Scuola.

Il fatto

L’episodio si riferisce al ferimento di un docente di sostegno, da parte di un alunno autistico a lui affidato. Dopo l’infortunio, il docente, attraverso i suoi legali, ha chiamato in causa il Dirigente, e il Ministero, per vedersi riconosciuto il danno differenziale.
Per danno differenziale s’intende la differenza tra le spese effettivamente sostenute e quanto risarcito dall’INAIL. Per essere riconosciuto, il dipendente deve dimostrare che il danneggiamento, deriva da un fatto illecito commesso dallo stesso datore di lavoro, o da un terzo, nel corso dell’attività lavorativa. L’INAIL infatti indennizza il danno al verificarsi dell’infortunio o della malattia e ma non sempre risarcisce gli effettivi pregiudizi subiti dal lavoratore.
Il Tribunale di Gorizia, sulla base del principio di ineliminabilità di alcuni rischi, ha negato la responsabilità del Dirigente e del Ministero. Per i giudici, il caso in questione, infatti era caratterizzato dall’imprevedibilità del fatto, stante: «Il gesto repentino ed improvviso dell’alunno».

La responsabilità del Dirigente

Al di là del caso specifico, l’attenzione va posta sulla possibile responsabilità del dirigente scolastico che, in quanto datore di lavoro, è tenuto a garantire la sicurezza dei dipendenti. Quanto è infatti prevedibile la condotta di un alunno, affetto da patologie psichiche, che manifesta un comportamento aggressivo?
In relazione alla tutela del dipendente, l’Art. 2087 del Codice Civile è molto chiaro. Il Datore di lavoro deve adottare tutte le misure: «necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro». Dal punto di vista pratico, la Legge 3 agosto 2007, n. 123 e il successivo D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, definiscono il perimetro normativo in materia di sicurezza sul lavoro.
Anche la giurisprudenza, a più riprese, s’è espressa circa l’obbligo di tutela dell’integrità fisica del lavoratore anche adottando misure atipiche per la sua salvaguardia. (Cass. Civile, Sez. Lav., 06 settembre 1988, n. 5048). La normativa scolastica infine definisce una serie di adempimenti obbligatori utili per ridurre il rischio del lavoratore fermo restando il diritto dell’alunno disabile all’inclusione scolastica.

La polizza integrativa

La stipula e la sottoscrizione di una polizza integrativa in questo senso diventano particolarmente raccomandabili. Com’è noto l’INAIL tutela il sinistro sul lavoro ma la sua tutela si limita ai casi di morte e di invalidità permanente pari o superiore al 6° punto di invalidità. Non sono invece rimborsate all’infortunato le spese mediche, in quanto gratuite, previste dal SSN anzi, nella maggioranza dei casi, queste sono gravate da ticket. Questo stato di cose è molto spesso alla base del contenzioso tra il lavoratore e il datore di lavoro.
L’adesione alla polizza integrativa consente al dipendente infortunato il ristorno di tutte le spese sostenute e l’indennizzo in caso di invalidità fin dal primo punto.
La polizza integrativa inoltre, in caso di Responsabilità Civile, tutela l’Istituto dall’obbligo di risarcimento diretto del danno provocato.

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Celiachia e viaggio di istruzione

La famiglia di uno studente celiaco, frequentante il nostro Istituto Superiore, ha iscritto il ragazzo a un viaggio di istruzione. Alla luce della patologia di cui soffre l’alunno, ha chiesto alla struttura ospitante chiarimenti circa la preparazione dei pasti. L’albergatore, pur garantendo un menù gluten – free, non è stato tuttavia in grado di assicurare l’assenza di contaminazione nel processo di preparazione dei pasti. Per questo motivo la famiglia ha deciso di ritirare lo studente dalla gita, chiedendo alla scuola il rimborso della quota già versata. La polizza assicurativa rimborsa l’annullamento del viaggio?  

Il problema delle intolleranze alimentari è in crescita esponenziale e conseguentemente anche la sensibilità all’argomento. Relativamente alla celiachia, in Italia, i dati ufficiali parlano di 251.000 casi ad oggi diagnosticati. Tuttavia si stima che i soggetti affetti da celiachia, con livelli di gravità e sintomatologie diverse, siano circa 600.000 pari all’1% della popolazione.
I disagi, anche economici, che colpiscono i soggetti affetti da questa patologia sono numerosi. Fin dal 2005 con l’introduzione della Legge 4 luglio 2005, n. 123 lo Stato ha previsto particolari tutele per questi soggetti.

Le linee guida

In applicazione della legge Regioni e ASL locali hanno dettato le linee guida a cui i ristoratori, di competenza, devono attenersi nella preparazione dei pasti.
La maggior parte di queste rimanda ai protocolli AFC elaborati dall’Associazione Italiana Celiachia (AIC). Le indicazioni includono anche la prevenzione della contaminazione crociata. Nella dieta senza glutine la contaminazione crociata rappresenta infatti la maggiore difficoltà da affrontare.

La contaminazione crociata

Tecnicamente si parla di contaminazione crociata quando alimenti che contengono glutine vengono a contatto con cibi senza glutine. Potrebbe esserci contaminazione crociata quando attrezzi, macchinari o macchine di cottura vengono utilizzati indifferentemente per la preparazione di cibi con o senza glutine. Le fonti di contaminazione possono includere utensili da cucina, pentole, padelle, taglieri, tostapane, forni, spugne e persino le mani non pulite dopo aver maneggiato cibi con glutine.
Infatti anche una piccola quantità di glutine può scatenare una reazione negativa nelle persone con celiachia o forte sensibilità al glutine.
In rapida sintesi, per evitare la contaminazione, nella preparazione dei piatti gluten-free, il ristoratore dovrebbe prevedere:

  • Cucina – L’utilizzo, se possibile, di un locale o di uno spazio specifico dedicato alla cucina senza glutine;
  • Utensili – L’uso di pentole, padelle, taglieri e utensili da cucina e posate separati per la preparazione dei cibi senza glutine. Anche le spugne da cucina possono trattenere tracce di glutine se non vengono pulite correttamente;
  • Forni e Tostapane – L’utilizzo di apparecchiature separate o, in alternativa l’utilizzo di fogli di alluminio o carta forno per proteggere il cibo senza glutine quando viene cotto in un forno o in un tostapane condiviso;
  • Dispensa e Contenitori – Sarebbe preferibile l’uso di frigoriferi e dispense separate o almeno etichettare chiaramente i contenitori di alimenti senza glutine in per evitare confusione e contaminazione;
  • Pulizia delle mani – L’obbligo all’utilizzo di guanti diversi per maneggiare cibi con e senza glutine. In alternativa l’accurato lavaggio delle mani quando si passa da una preparazione all’altra;
  • Formazione del personale – Tutti i dipendenti, addetti alla preparazione dei cibi, devono essere formati e a conoscenza delle regole.

La progettazione del viaggio di istruzione

La corretta progettazione, è fondamentale anche in relazione alle intolleranza alimentari. Nel caso, tra i partecipanti al viaggio ci fossero soggetti con celiachia, non è sufficiente richiedere un generico menù gluten-free. In fase di selezione, dovrà essere richiesto all’Agenzia di viaggio, che la struttura ospitante adotti le specifiche linee guida proposte da AIC.

La polizza assicurativa

Le polizze assicurative, di norma, non ricomprendono questa tipologia di rischio. L’annullamento del viaggio infatti è previsto esclusivamente nei casi di infortunio o malattia ed escludono gli stati patologici pregressi. Nel caso specifico quindi la responsabilità potrebbe gravare sulla famiglia che non ha comunicato lo stato di salute prima dell’iscrizione al viaggio oppure sulla scuola che non ha chiaramente comunicato all’Agenzia questa necessità. Da ultimo la responsabilità potrebbe essere dell’Agenza di Viaggio che, in fase di offerta, non ha ricompreso quest’aspetto tra quelli necessari.

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Scarpe rotte

Otto anni e tre gradi di giudizio, è durata la vicenda che ha visto coinvolta un’alunna infortunata a scuola per colpa delle scarpe rotte. Lo riporta un articolo de “La Repubblica”.

Il fatto

La vicenda risale al 2016, quando l’alunna frequentava la seconda elementare di un Istituto Comprensivo in provincia di Milano.
L’alunna era arrivata a scuola con la fibbia degli stivaletti spezzata. La docente accortasi dell’inconveniente aveva provato ad aggiustarla con un paio di graffette che sembravano servire allo scopo.
Tuttavia, nel pomeriggio, poco prima del termine delle lezioni, l’alunna inciampava cadendo in classe, procurandosi la frattura scomposta del gomito. Nonostante le cure mediche e la lunga riabilitazione, la scolara riportava comunque 8 punti di invalidità permanente.
La famiglia portava in causa la scuola addossando all’Istituto la responsabilità dell’accaduto e chiedendo 33.000 euro di risarcimento per i danni sofferti.
I primi due gradi di giudizio avevano dato torto alla famiglia. In modo analogo i giudici avevano rilevato come l’alunna fosse giunta a scuola con le scarpe rotte, la colpa sarebbe quindi imputabile alla disattenzione dei genitori. In seconda istanza non c’era prova che la caduta fosse stata provocata dallo stivaletto danneggiato. Da qui il ricorso dei legali della famiglia in cassazione. Anche i giudici della suprema corte hanno ribadito l’analogo concetto già espresso nei precedenti gradi di giudizio.
Nessuno ha visto cadere l’alunna per cui, osserva il giudice non è possibile determinare: «la precisa modalità della caduta». Non è neppure appurabile: «se l’apposizione della graffetta sulla fibbia dello stivaletto da parte dell’insegnante abbia determinato, o abbia contribuito a cagionare la caduta indicata».
Per questi motivi le richieste della famiglia sono state respinte e, ai genitori, sono state addebitate le spese legali, pari a 8.000 euro.

L’assicurazione scolastica

Le polizze integrative scolastiche, di norma, risarciscono tutte le spese mediche direttamente collegate all’infortunio. Nel caso in questione quindi l’alunna sarebbe stata risarcita in relazione a tutte le spese sostenute dalla famiglia sia per le cure che per la riabilitazione. Anche le invalidità permanenti direttamente legate al sinistro sono rimborsate attraverso specifiche tabelle.
Inoltre qualora fosse provata la responsabilità dell’Istituto nella vicenda, la polizza andrebbe ad indennizzare la famiglia per il danno non patrimoniale, quello biologico.

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Avvelenamento alimentare

Una recente notizia di particolare interesse, è quella relativa alla condanna di un albergatore trentino, reo di lesioni colpose. Secondo i giudici la responsabilità dell’albergatore è: «per aver distribuito sostanze alimentari pericolose per la salute pubblica che hanno provocato disturbi gastro alimentari». Lo riporta un articolo di “la Repubblica”.

Il fatto

I fatti sono accaduti in due diversi momenti: il 28 gennaio e il 9 febbraio 2020. Complessivamente 130 persone, tra cui tre scolaresche emiliane in settimana bianca, sono rimaste vittime dell’intossicazione alimentare. Subito dopo aver mangiato studenti e docenti accompagnatori hanno accusato malessere, nausea, vomito e crampi addominali. Alcuni ragazzi sono stati portati al pronto soccorso, ma alla luce dell’enorme numero di soggetti coinvolti, s’è preferito organizzare un ospedale da campo davanti all’hotel. Il ristoratore, come si legge nel capo d’imputazione, avrebbe permesso «la proliferazione dell’infezione». La presenza di due agenti patogeni, lo “Staphylococcus aureus” e il “Bacillus cereus”, negli alimenti ha causato la: «l’insorgenza di un episodio epidemico».
La struttura alberghiera, a titolo di risarcimento, ha emesso un assegno di 230 euro per ciascun ospite colpito dai disturbi gastrointestinali durante il soggiorno. A questa cifra iniziale il giudice ha ordinato un ulteriore risarcimento di 200 euro. L’importo complessivo è stato considerato tuttavia insufficiente dai rappresentanti legali delle vittime. Solo il costo della settimana bianca infatti, ammonta a 300 euro per ogni studente. A questo danaro andrebbe aggiunto il costo che le famiglie hanno dovuto sostenere per raggiungere e assistere i figli in ospedale.
Il giudice ha anche accolto la richiesta del titolare della struttura, di svolgere un servizio di pubblica utilità per 80 giorni. In questo modo l’imprenditore potrà ottenere l’estinzione di tutti i reati per i quali è finito sotto indagine dal 2020, tra cui le lesioni colpose.

Il livello di responsabilità

L’episodio, per quanto disdicevole, è arrivato agli onori delle cronache, esclusivamente per il numero di soggetti coinvolti. In realtà, i casi di intossicazione alimentare che coinvolgono alunni e operatori, soprattutto in occasione dei viaggi di istruzione, non sono tutt’altro che infrequenti. Proprio in questi giorni è stato segnalato un caso analogo che ha coinvolto 70 studenti siciliani in gita in Puglia, lo riporta un articolo di “MessinaToday”.
La responsabilità oggettiva dell’albergatore, come ha anche stabilito il tribunale trentino, è innegabile, tuttavia qualche riflessione andrebbe fatta anche in relazione alla progettazione del viaggio.
Appare evidente che troppo spesso, costi esageratamente contenuti mal si associano ad elevati standard di qualità. Offerte economiche anormalmente basse, rispetto alle tariffe comunemente applicate, dovrebbero alzare il livello dell’attenzione e richiedere una valutazione più accurata.
In presenza di un’offerta che appaia anormalmente bassa la scuola dovrebbe richiedere per iscritto all’operatore economico le spiegazioni sul prezzo e sui servizi proposti.

Il profilo assicurativo

Le polizze assicurative scolastiche, di norma, tutela i sinistri anche in questi casi.
Resta inteso che, qualora uno studente o un accompagnatore subisca un danno a seguito di responsabilità diretta dell’albergatore, dovrà, in prima istanza, rivalersi su quest’ultimo.
La polizza scolastica potrà inoltre intervenire con tutte le garanzie accessorie non risarcite in responsabilità civile dall’albergatore fatto salvo il diritto alla rivalsa sul danneggiante.

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Pullman perde le ruote

Qualche attimo di preoccupazione hanno vissuto le famiglie degli alunni di un Istituto superiore piemontese per un incidente al bus che riportava a casa gli studenti dopo un viaggio di istruzione. Ne dà notizia un articolo de “La Stampa”.

Il fatto

45 studenti e 5 insegnanti del Liceo “Govone” di Alba (CN) stavano rientrando da una gita scolastica a Vienna. In autostrada, in prossimità di Venezia, il pullman su cui erano trasportati, ha perso una coppia di pneumatici posteriori. L’incidente non ha impedito all’autista di mantenere il controllo del mezzo, di fermare il veicolo in una delle piazzole di emergenza e di dare l’allarme.
Gli agenti della Polstrada, intervenuti con gli ausiliari della viabilità, hanno messo in sicurezza il luogo del sinistro. Studenti e docenti sono stati fatti uscire dalla corsia di emergenza nella quale si trovavano e indirizzati verso le aree verdi adiacenti l’autostrada.
La società proprietaria del pullman, a sua volta ha chiesto il supporto di un’azienda veneta per inviare un bus sostitutivo consentendo il rientro dei passeggeri.

Il profilo di responsabilità

L’amministratore delegato della Società di trasporti precisa che il veicolo è relativamente recente e sempre correttamente manutenuto dai tecnici incaricati della sicurezza dei mezzi. Sembra che la colpa sia una fatalità ascrivibile a un guasto imprevedibile, al disco di una delle ruote.
Il trasferimento in pullman, essendo a titolo oneroso, è soggetto alla disciplina della responsabilità contrattuale ai sensi dell’Art. 1678 del Codice Civile.
Il contratto obbliga quindi il vettore non solo al trasporto dei passeggeri e dei loro bagagli ma anche l’assunzione di responsabilità in caso di danno.
Anche il passeggero, dal canto proprio è obbligato rispettare tutte le misure di sicurezza previste e comunicate dal conducente durante il trasporto. Uno di questi aspetti è legato all’uso delle cinture di sicurezza sui pullman ai sensi del comma 6, dell’Art. 172 del Codice della Strada.
In caso di danno fisico, al passeggero senza la cintura di sicurezza, potrebbe essere imputato un concorso di colpa relativamente alle maggiori lesioni riportate. Pertanto, nel caso di incidente al trasportato senza la cintura di sicurezza il risarcimento dell’eventuale danno potrebbe avvenire in misura ridotta.

L’assicurazione scolastica

Gli studenti e il personale accompagnatore, durante i viaggi di istruzione, godono della copertura assicurativa obbligatoria prestata dall’INAIL. Il passaggio è riportato nell’Istruzione operativa del 31 Marzo 2003. «Si ritiene – riporta la circolare – che i viaggi di istruzione o di integrazione della preparazione di indirizzo debbano essere assimilati alle esercitazioni di lavoro e, quindi, rientrare nel novero delle attività protette». In caso di infortunio quindi è obbligatoria la denuncia all’INAIL.
Anche le polizze scolastiche integrative, di norma, ricomprendono anche i sinistri e gli infortuni nel corso dei viaggi. Nei casi di infortunio sui mezzi di trasporto tuttavia, di regola, la polizza opera a secondo rischio, ovvero ad integrazione della polizza RCA del vettore.

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La scuola in ospedale

I primi esempi di scuola in ospedale, in Italia, nascono nel 1925. Nel 1939 venne anche elaborata una proposta di Legge al fine di estendere la Scuola pubblica all’interno degli ospedali. Con l’inizio della guerra, il progetto non ebbe più seguito.

L’inquadramento normativo

Le prime scuole ospedaliere nascono nel secondo dopoguerra. Nel 1950 presso il Policlinico Umberto I di Roma e a Bologna nel 1954.
Tuttavia la mancanza di un progetto organico durò fino all’introduzione della Legge 30 marzo 1971, n. 118, che con l’Art. 29 istituzionalizza la scuola ospedaliera.
Il 13 maggio 1986 viene approvata dal Parlamento europeo la Carta dei diritti dei bambini degenti in ospedale. Nel 1986, con la Circolare Ministeriale n. 345 del 2 dicembre, il MPI permette l’apertura delle sezioni scolastiche all’interno delle strutture ospedaliere.
La successiva C.M. n. 353 del 1998 definisce che l’obiettivo della scuola in ospedale è: «riconoscere ai piccoli pazienti il diritto–dovere all’istruzione».

Modello educativo

La scuola in ospedale oggi è diventata una realtà, facilmente identificabile e realmente inquadrata nel contesto educativo. Attualmente è diffusa in tutti gli ordini e gradi di scuola dei principali ospedali e reparti pediatrici del territorio nazionale.
La caratteristica principale delle sezioni scolastiche ospedaliere è la modalità di erogazione del servizio, che tiene conto delle condizioni fisiche e psicologiche degli alunni ospedalizzati.
In un contesto tendenzialmente delicato operatori sanitari e insegnanti si integrano col fine di promuovere il benessere fisico e la crescita culturale del soggetto. Non ultima tra le finalità del progetto è la prevenzione della dispersione scolastica tendenzialmente per gli alunni lungodegenti o con malattie croniche.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito

Il Ministero, sul proprio sito istituzionale, ha messo a disposizione il portale nazionale per la scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare. All’interno sono reperibili tutte le informazioni sul servizio che garantisce istruzione e formazione agli studenti ricoverati in ospedale o degenti a casa.

Il profilo assicurativo

Come tutte le attività scolastiche, anche la scuola in ospedale è coperta dalla polizza integrativa dell’Istituto. Per rendere efficace la copertura, le attività devono essere deliberate e approvate dagli organismi scolastici attraverso protocollo d’intesa con la struttura sanitaria interessata.
Le linee guida sono dettate dalla nota MIUR 28 aprile 2015, AOODGSIP 2939.

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Smarrimento del bagaglio in viaggio

In occasione del rientro aereo da un viaggio di istruzione, i bagagli di alcuni nostri studenti sono stati danneggiati e uno è stato smarrito. La polizza di assicurazione scolastica indennizza il danno?

Il danneggiamento o lo smarrimento del bagaglio, è prevista nella dei Carta Diritti del Passeggero in applicazione della Convenzione di Montreal del 1999.

Bagaglio smarrito

In aeroporto, in fase di accettazione e registrazione, il bagaglio consegnato per l’imbarco, è dotato di un “Talloncino di Identificazione Bagaglio”. All’arrivo a destinazione, in caso di mancata riconsegna del bagaglio, il passeggero dovrà denunciare la mancata riconsegna compilando l’apposito Modulo P.I.R. (Property Irregularity Report). La denuncia dovrà essere fatta prima di lasciare l’area riconsegna bagagli, presso gli Uffici Lost and Found dell’aeroporto di arrivo.
Successivamente, il processo è gestito direttamente dall’Ufficio Relazioni Clientela e/o Assistenza Bagagli della Compagnia Aerea con la quale si è viaggiato.
Molte Compagnie aeree mettono a disposizione, all’interno del proprio sito un’applicazione attraverso la quale è possibile tracciare lo stato della denuncia.
Se entro 21 giorni dalla compilazione del P.I.R. il bagaglio viene ritrovato, il passeggero sarà contattato dal vettore che gli fornirà le indicazioni per rientrane in possesso.
Se invece, entro lo stesso periodo, il bagaglio non sarà ritrovato si considera smarrito e occorrerà dare l’avvio della pratica di risarcimento, contattando il vettore.
Qualora la Compagnie aerea risieda in un Paese che ha aderito alla Convenzione di Montreal, nel caso di smarrimento, il viaggiatore ha diritto ad un risarcimento che potrà arrivare fino a 1.335 euro.
Il diritto di risarcimento si prescrive nel termine di due anni.

Bagaglio danneggiato

Anche nel caso il bagaglio sia riconsegnato danneggiato, per ottenere il rimborso, il passeggero deve denunciare l’accaduto attraverso il P.I.R. Come per lo smarrimento, il reclamo d’essere presentato anche alla Compagnia Aerea entro 7 giorni dalla data del reclamo in forma scritta. La mancata presentazione della segnalazione, nei termini indicati, potrebbe comportare la decadenza di ogni diritto sul rimborso del danno.
Ai fini del risarcimento del danno subito, è necessario conservare tutti i documenti riguardanti il volo, il P.I.R., il talloncino identificativo bagaglio. È importante conservare anche gli scontrini degli effetti personali riacquistati in sostituzione di quelli danneggiati oltre al rimborso del valore della valigia.
Anche nel caso di danneggiamento, il diritto di risarcimento si prescrive nel termine di due anni.

La polizza assicurativa scolastica

Le migliori formule assicurative operanti in ambito scolastico prevedono, nel ramo assistenza anche la copertura per lo smarrimento o il danneggiamento del bagaglio.
In questi casi tuttavia, è opportuno evidenziare che la polizza opera esclusivamente a secondo rischio, ovvero successivamente o a integrazione del risarcimento del vettore.
La polizza potrebbe inoltre prevedere delle esclusioni in relazione all’incuria o alla negligenza dell’assicurato. Sono di norma esclusi anche il danaro contante o i preziosi e gli orologi. La polizza infine potrebbe prevedere un limite massimo per ciascun singolo oggetto smarrito o danneggiato.

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