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Agenzia delle Entrate: Comunicazione delle spese scolastiche

Annualmente, gli Istituti scolastici sono tenuti a inviare all’Agenzia delle Entrate la Comunicazione delle spese scolastiche con l’importo degli importi ricevuti dalle singole famiglie.
La norma è prevista ai sensi dell’Art. 1 del Decreto del Ministero dell’Economia e finanze del 10 agosto 2020. Tutti i riferimenti normativi e le modalità di comunicazione sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

La detraibilità delle spese per l’istruzione

L’articolo 15, comma 1, lett. e)-bis, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), prevede la detraibilità delle spese legate all’istruzione nella dichiarazione dei redditi.
Le famiglie potranno beneficiare di una detrazione delle spese sostenute per l’istruzione fino a un massimo di 800 euro per ciascuno dei figli a carico.

Semplificazione fiscale

Il provvedimento è in applicazione del D. Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, teso alla semplificazione fiscale e all’invio della dichiarazione dei redditi precompilata.
L’invio della comunicazione delle spese scolastiche, facoltativo per gli anni 2020 e 2021, è diventato obbligatorio a partire dal 2022. Le scuole dovranno quindi trasmettere, in via telematica, entro il 16 marzo di ogni anno, i dati con riferimento all’anno precedente.

I dati oggetto della comunicazione

Le scuole dovranno trasmettere gli importi relativi alle spese sostenute dalle singole famiglie riguardanti:

  1. Tasse scolastiche;
  2. Contributi obbligatori, contributi volontari e erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica;
  3. Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici non deliberate dagli organi scolastici e finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica nonché all’ampliamento dell’offerta formativa.

Nell’apposita comunicazione è prevista anche la comunicazione relativa ai rimborsi riferiti alle spese sostenute.
Se un alunno quindi non partecipa ad un attività scolastica e la famiglia fosse stata rimborsata dell’eventuale spesa sostenuta, l’importo è oggetto di comunicazione.

I viaggi di istruzione

Un esempio tipico, in questo senso è quello relativo all’annullamento del viaggio di istruzione. Qualora l’alunno non potesse partire per infortunio, malattia o per uno dei casi previsti e la famiglia fosse rimborsata, la somma risarcita andrà comunicata all’Agenzia delle Entrate. Nei casi di annullamento del viaggio quindi, la scuola dovrà provvedere a richiedere all’assicurazione e/o all’Agenzia di Viaggio l’importo del rimborso effettuato al netto delle penali.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative per i casi di annullamento dei viaggi di istruzione, contattaci qui.

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Viaggio di istruzione: rottura dello specchio dell’albergo

Un nostro alunno, durante un viaggio di istruzione all’estero, ha inavvertitamente rotto uno specchio della camera d’albergo in cui era alloggiato. L’albergatore ci ha contattato telefonicamente chiedendoci il risarcimento del danno e minacciando di trattenere la cauzione. La polizza assicurativa stipulata dalla scuola paga il danno?

Le polizze assicurative scolastiche, di norma, garantiscono gli eventuali danni diretti da Responsabilità Civile imputabili all’Istituto o ai soggetti assicurati.

Le polizze assicurative viaggi

La scuola può tutelare i partecipanti al viaggio, attraverso la polizza scolastica o quella proposta dall’agenzia di viaggio, per imprevisti di carattere medico o sanitario. Occorre tuttavia prendere anche in considerazione che gli studenti e i loro accompagnatori sono responsabili degli eventuali danni provocati alla struttura ospitante. In questi casi la polizza assicurativa operante è quella di Responsabilità Civile.

Il contratto con l’albergo e il deposito cauzionale

Il contratto di albergo è un contratto atipico per cui si applica, in via analogica, la disciplina prevista per il contratto di locazione. Nel contratto di locazione, l’affittuario è tenuto a custodire le cose a lui consegnate utilizzando la diligenza del buon padre di famiglia. Analogamente i clienti di un albergo o di una struttura ricettiva possono essere chiamati a risarcire i danni causati alla camera nella quale alloggiano.
L’albergatore al momento della stipula del contratto di albergo, potrebbe chiedere al cliente un deposito cauzionale. Anche quest’aspetto andrà definito precisamente tra la scuola e l’agenzia di viaggio in fase di selezione della struttura ospitante. Il deposito cauzionale dovrà essere restituito al momento del check-out quando, effettuati i controlli, non si riscontri alcun danno alle cose presenti all’interno della camera.

La responsabilità

Il risarcimento del danno di un bene di proprietà altrui è prevista ai sensi dell’Art. 2043 del Codice Civile. Al danneggiato spetta provare l’onere della colpa oltre alla quantificazione del danno.
Diventerà quindi opportuno che gli accompagnatori, prima di accedere alle camere e dopo averle lasciate, verifichino con un incaricato della struttura la condizione delle stesse.
Questi passaggi precauzionali eviteranno contestazioni o contenziosi successivi.
In caso di danneggiamento accidentale la scuola potrà denunciare l’accaduto alla propria assicurazione e il danneggiato ottenere il risarcimento.

La polizza di assicurazione scolastica

Le polizze assicurative scolastiche, di norma, prevedono una sezione di Responsabilità Civile a tutela dell’Istituto e degli assicurati. Questa solitamente risulta operante per tutte le attività scolastiche, quindi anche per i viaggi di istruzione.
Il ramo di Responsabilità Civile protegge l’assicurato nel caso in cui provoca involontariamente un danno a terzi. La garanza quindi tiene indenne l’assicurato di quanto deve pagare a un terzo per un fatto illecito.
Ne deriva che, quando il cliente ha sottoscritto questo tipo di tutela il proprietario della struttura ricettiva, è tutelato per i danni cagionati.
Le migliori polizze assicurative operanti nel mercato scolastico prevedono anche un ramo per tutela giudiziaria e legale. Qualora ad esempio, l’albergatore cercasse di farsi pagare un danno non provocato dall’assicurato, quest’ultimo può utilizzare questa garanzia per difendersi dalla richiesta incongrua.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative di Responsabilità Civile nei viaggi di istruzione, contattaci qui.

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Recupero emolumenti INAIL nell’azione di rivalsa

L’azione di rivalsa da parte dell’Amministrazione scolastica per i infortuni del personale scolastico causate per responsabilità di terzi sono un atto dovuto.
L’azione diretta al risarcimento infatti compete esclusivamente all’Amministrazione interessata la quale, di conseguenza, ha l’obbligo di proseguirla.
Fin dal 2010 gli USR, hanno fornito indicazioni circa le procedure da seguire nel caso di recupero degli emolumenti corrisposti al personale assente.
Sull’argomento torna l’USR della Lombardia con la Circolare 39290 del 15/12/2023 per effettuare alcune precisazioni.

La Circolare dell’USR-Lombardia

L’Ufficio Scolastico rileva come le assenze dal lavoro dei dipendenti, imputabili ad un terzo responsabile stiano diventando: «significativamente frequenti».
In questi casi il Ministero dell’Istruzione diviene titolare del diritto al risarcimento del danno al dipendente a cui è comunque dovuta la retribuzione.
«Riconoscere le assenze che comportano attività di recupero nei casi d’infortunio sul lavoro – prosegue la Circolare – risulta abbastanza semplice». È infatti l’interesse dello stesso dipendente a fornire tutti gli elementi utili ad aprire l’infortunio ed a effettuare la denuncia all’INAIL.
Più complesso, al contrario, potrebbe essere se il danno, imputabile ad un terzo responsabile, avvenisse al di fuori dell’orario di servizio. Anche in questo caso tuttavia l’Amministrazione conserva il diritto al risarcimento. «A tal fine – sottolinea l’Ufficio Scolastico – è indispensabile sensibilizzare i dipendenti circa l’obbligo di comunicare, contestualmente all’assenza, l’eventuale esistenza di un terzo responsabile».
Resta quindi in capo all’Amministrazione scolastica il dovere di formalizzare una richiesta risarcitoria, con la quantificazione del danno al terzo responsabile. La richiesta dovrà prevedere anche l’importo relativo alle spese generali di amministrazione, medico-legali ed integrative generali di amministrazione spettanti all’INAIL.

Il decreto 15 ottobre 2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze

I dipendenti pubblici sono assicurati dall’INAIL con la formula di “Gestione per conto Stato”, ai sensi del Decreto 10 ottobre 1985 del Ministero del tesoro.
Gli importi degli emolumenti relativi alle spese generali di amministrazione per la gestione INAIL sono indicati nel Decreto Interministeriale del 20/12/2019 in vigore dal 08/01/2020.
Gli importi sono aggiornati annualmente attraverso il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, diventa quindi necessario verificare gli aggiornamenti stabiliti anno per anno.

La polizza di assicurazione scolastica

Le polizze assicurative scolastiche rimangono escluse da questo processo che resta di responsabilità diretta dell’Amministrazione scolastica.
Ai sensi della Legge 24/12/2007, n. 244 (Finanziaria 2008) è fatto divieto all’Ente Pubblico di assicurare propri amministratori per i rischi connessi con la carica. Il divieto riguarda la responsabilità per danno cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile.
Per questo motivo risulta opportuno che il Dirigente Scolastico ed eventualmente il Direttore S.G.A. stipulino una polizza autonoma per la Responsabilità Civile Amministrativa e Contabile.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative per la Responsabilità Patrimoniale Amministrativa e Amministrativa contabile con colpa grave, contattaci qui.

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Affidamento dei servizi nelle scuole: proroga

L’ANAC il 29 febbraio, sul proprio sito web ha pubblicato un articolo in relazione alle procedure l’appalto nelle scuole.
La comunicazione tende ad arginare alcune problematicità operative imposte dal nuovo Codice dei Contratti pubblici entrato in vigore, in via definitiva, dal 1° gennaio 2024.
Per consentire alle Istituzioni scolastiche l’acquisizione di servizi, anche in assenza della qualificazione prevista, sarà possibile indire procedure selettive sopra la soglia indicata.

La nota ANAC

L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha stabilito una deroga all’obbligo di qualificazione delle Stazioni Appaltanti e lo sblocco del CIG.
La deroga riguarderà un periodo transitorio, più precisamente dall’8 marzo e fino al 30 settembre 2024.
All’interno di questo periodo, gli Istituti Scolastici, anche senza qualificazione, potranno procedere all’affidamento degli appalti a prescindere dal valore degli affidamenti.
In questo senso, l’Autorità ha trasmesso una nota al Ministero dell’Istruzione.

CPV prevalenti

Nella nota l’ANAC ha identificato una serie di CPV prevalenti per cui le scuole potranno attivare autonomamente il CIG fino alla scadenza della norma ponte:

  • 63500000-4 – Servizi di agenzie di viaggio, operatori turistici e servizi di assistenza turistica;
  • 63510000-7 – Servizi di agenzie di viaggi e servizi affini;
  • 63511000-4 – Organizzazione di viaggi tutto compreso;
  • 63512000-1 – Vendita di biglietti di viaggio e di servizi di viaggio tutto compreso;
  • 63515000-2 – Servizi relativi all’organizzazione di viaggi;
  • 63516000-9 – Servizi di gestione viaggi;
  • 42933000-5 – Distributori;
  • 42933300-8 – Distributori automatici di prodotti.

La circolare del Ministero dell’Istruzione

Nella stessa data, con protocollo 1417, il Ministero dell’Istruzione ha divulgato una circolare a tutte le scuole nazionali in cui rende note le indicazioni dell’Autorità.
La circolare evidenzia comunque: «la necessità di rispettare la normativa in materia di approvvigionamenti digitali». Inoltre: «A partire dal 1° ottobre, il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti troverà piena applicazione anche nei confronti delle Scuole» senza ulteriori deroghe.

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Studente morto in itinere

Un grave incidente stradale ha visto coinvolti due studenti di un Istituto Superiore di Sanremo. Un diciassettenne è morto e la sorella, quindicenne, versa in gravissime condizioni in ospedale. Lo riporta un articolo de “Il Secolo XIX”.

Il fatto

I due ragazzi sono stati investiti da un TIR dopo essere scesi alla fermata dell’autobus. I due stavano percorrendo uno stretto tratto di strada che porta verso la scuola. Il percorso in cui sono stati travolti i ragazzi, seppur vietato, viene utilizzato abitualmente dagli studenti per arrivare a scuola.
Dalle prime indagini, è emerso che neanche il TIR avrebbe potuto percorrere la stessa bretella. Esiste, infatti, in quel punto, il divieto di transito ai mezzi superiori ai 10 metri di lunghezza e l’autotreno in questione era lungo 15.
Il mezzo stava trasportando tubi in acciaio e l’autista non s’è fermato a prestare soccorso. Rintracciato poco dopo, è stato arrestato dalla polizia locale per omicidio stradale, omissione di soccorso e lesioni stradali colpose. Il conducente ha dichiarato di non essersi accorto di nulla. Il mezzo è stato sequestrato e l’uomo trasferito in ospedale per gli esami tossicologici e alcoltest. Oltre al mezzo è stato sequestrato il cellulare dell’autista: i magistrati stanno verificando se al momento dell’impatto fosse al telefono.
Da tempo i genitori avevano espresso preoccupazione per la pericolosità del percorso che devono affrontare i ragazzi per raggiungere la scuola.
Il giorno successivo, 200 studenti, insieme ai genitori, hanno bloccato, in segno di protesta, il traffico nella bretella stradale in cui è accaduto l’incidente.

Il profilo giuridico

Il risarcimento della morte per incidente stradale, sotto il profilo giuridico, è notevolmente complesso sul piano civilistico e non sempre facilmente comprensibile. Bisogna, innanzitutto, distinguere il danno patrimoniale da quello non patrimoniale. Se la vittima apportava un contributo economico alla famiglia, per avere diritto anche al danno patrimoniale, bisognerà però provarlo e documentarlo.
In questo caso, inoltre, considerato il reato contestato, le aggravanti e le attenuanti connesse, occorrerà aspettare la fine delle indagini e la pronuncia del tribunale.
Le Tabelle di Liquidazione del Tribunale di Milano 2022, in caso di morte di un minore prevedono un importo da € 168.250,00 a € 336.500,00.

Il profilo assicurativo

Anche l’aspetto assicurativo non è facilmente stimabile a priori. Premesso che l’assicurazione del veicolo è tenuta ad indennizzare il danno, ai sensi dell’Art. 2054 del Codice Civile, occorre superare l’ostacolo del concorso di colpa. Il concorso di colpa, in incidente stradale mortale, infatti, è molto frequente.
Nei casi di concorso di colpa, il giudice potrebbe applicare una decurtazione dell’importo dal 10% al 90%, a seconda della responsabilità della vittima nell’incidente.
Da ultimo, occorre tenere in considerazione che l’alunno deceduto e la sorella, con tutta probabilità, godono anche dell’assicurazione integrativa stipulata dalla scuola.
Secondo i più recenti indirizzi giurisprudenziali, l’indennizzo e il risarcimento del danno non sono cumulabili. Tuttavia nel caso, come quello in questione, l’una potrebbe integrare l’altra.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle polizze scolastiche per la morte in itinere, contattaci qui.

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Indumento danneggiato

Un nostro collaboratore scolastico, mettendo in ordine il materiale di pulizia con un collega, ha fatto accidentalmente cadere un flacone di candeggina malchiuso. Il liquido fuoriuscito nell’impatto col pavimento ha rovinato il maglione del compagno di lavoro. E’ possibile aprire un sinistro e ottenere il risarcimento del maglione?

Le polizze assicurative, di norma, garantiscono gli eventuali danni diretti da Responsabilità Civile imputabili all’Istituto o ai soggetti assicurati. Verificato quest’aspetto, l’Istituto potrà effettuare la denuncia di sinistro e il collaboratore vedersi rimborsato il danno. È bene tuttavia tenere in considerazione alcuni aspetti.

I dispositivi di protezione individuale

I Collaboratori scolastici, le cui mansioni sono prettamente manuali, debbano essere dotati e indossare sempre i DPI (dispositivi di protezione individuale). Inoltre la scuola, in qualità di datore di lavoro, deve fornire il collaboratore ogni accessorio per la sicurezza o la salute durante il lavoro. Tutto ciò in applicazione dall’Art. 74 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico Sicurezza Lavoro), in combinato disposto con il D. Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475.
Il contratto assicurativo prevede esplicitamente l’applicazione della normativa scolastica. In caso di disapplicazione, l’assicuratore potrebbe non effettuare o ridurre il rimborso. È quindi opportuno verificare quest’aspetto.

L’importo del risarcimento

L’assicuratore indennizza il danno nei limiti dei massimali previsti.
Trattandosi di responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell’Art. 2043 del Codice Civile, l’onere della colpa e la quantificazione del danno sono a carico del danneggiato. Ferma restando la testimonianza del collega, circa la modalità dell’evento, il valore del bene è stabilito alla documentazione originaria di acquisto: fattura o scontrino fiscale.
Di regola l’assicuratore non prevede riduzioni se il bene è stato acquistato entro i dodici mesi. Al contrario, il valore di rimborso dei beni, acquistati da più di un anno, potrebbe subire una riduzione anche cospicua.
L’assenza di documentazione comprovante la data di acquisto e il valore originario del bene danneggiato potrebbe compromettere o ridurre il risarcimento. In quest’ultimo caso l’assicuratore potrebbe proporre una somma a forfait o prendere in considerazione il deperimento o l’usura del bene. Resta infatti nel diritto dell’assicuratore chiedere la visone del bene danneggiato. Per questo motivo è sempre necessario conservare il bene fino al rimborso.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle polizze di Responsabilità Civile o al danneggiamento dei beni personali a scuola, contattaci qui.

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Benvenuto Bruno!

Diamo con piacere il nostro miglior benvenuto all’interno del nostro gruppo a Bruno Bechis che, dal mese di febbraio, ha iniziato a lavorare con noi.

Bruno opera nel mercato scolastico piemontese e ligure da più di 35 anni. Collaboratore di primarie società, prima nell’ambito dell’editoriale, ora intermedia servizi e forniture nella scuola.

Da circa una decina d’anni, presta la sua collaborazione come intermediario nel mercato assicurativo scolastico. Approda ora in AB-International – ScuolaBroker, dopo aver lasciato un’importante agenzia assicurativa operante nel mondo scuola.

Facciamo a lui, e a tutte le sue scuole clienti, i nostri migliori auguri per questa nuova importante opportunità professionale.

Bruno è disponibile al numero telefonico 3425258342 oppure alla sua mail diretta, all’indirizzo: bruno.bechis@abint.it
Potete contattare Bruno anche attraverso il suo account LinkedIn oppure sulla pagina del nostro sito web.

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Esperti esterni

Il nostro Istituto, con fondi PNRR, sta organizzando, nel pomeriggio in orario extrascolastico, alcune attività gestite da personale esterno alla scuola. La copertura assicurativa è operante anche per questi soggetti? In relazione alla vigilanza, è opportuno far firmare ai genitori una liberatoria o di affiancare un docente della scuola nel corso dell’attività?

Con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Ministero dell’Istruzione ha previsto 6 riforme e 10 linee di investimento. Tutti i dettagli sono reperibili sull’apposita sezione del sito del ministero.
Gli investimenti si articolano tra percorsi di mentoring e orientamento, potenziamento delle competenze di base, coinvolgimento delle famiglie e percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari.

Le attività extracurricolari

L’offerta di attività formative scolastiche extracurricolari, tuttavia non è una particolare novità. Dal 2000 le scuole, pur facendo parte del sistema scolastico nazionale, hanno una propria autonomia amministrativa, didattica e organizzativa.
L’integrazione dell’offerta formativa è previsti dalla normativa, in particolare dal D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, integrato dalla Legge 13 luglio 2015, n. 107. Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), impegna i collegi dei docenti dei singoli Istituti a progettare anche le attività extracurricolari.
Le attività extracurricolari sono facoltative e possono prevedere un contributo economico. La famiglia dell’alunno dovrà quindi essere precisamente informata e rilasciare un’adeguata autorizzazione.
Per questo tipo di attività la scuola potrà avvalersi anche di esperti esterni selezionati e contrattualizzati attraverso uno specifico regolamento.

La vigilanza degli esperti esterni

Il contratto che la scuola deve stipulare con gli esperti esterni, oltre ai dettagli specifici dell’attività, dovrà prevedere i passaggi relativi alla vigilanza degli alunni.
Due sono le possibilità in questo senso. Nel primo caso l’esperto esterno affianca il docente nel corso dell’attività. In questo modo l’onere della vigilanza non ricade sull’esperto ma è garantita dal personale della scuola. Nel secondo caso l’esperto esterno gestisce l’attività in autonomia senza la presenza del docente. La scuola che prevedesse questa modalità dovrà informare la famiglia che l’attività non è gestita direttamente dall’Istituto e che l’onere della vigilanza è demandato all’esperto esterno.

Il profilo assicurativo

Le migliori soluzioni assicurative prevedono la tutela assicurativa degli esperti esterni anche nel ramo infortunio a fronte di regolare contratto o protocollo d’intesa. Tutte le polizze prevedono l’assicurazione nel caso il danno, riportato dall’esperto esterno, sia direttamente imputabile all’Istituto scolastico.
Le più diffuse polizze integrative operanti nelle scuole prevedono, di norma, la copertura degli alunni nel ramo infortunio. La Responsabilità Civile, nel caso l’attività sia gestita unicamente dall’esperto esterno, in caso di danno per la mancata o inadeguata vigilanza, resterà a carico di quest’ultimo.
Per questo motivo è sempre necessario specificare, sia all’interno del contratto stipulato con l’esperto esterno, che nell’informativa rilasciata alla famiglia dell’alunno, questo passaggio.

Se desideri avere maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa nelle attività extracurricolari, contattaci qui.

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Cinque falsi miti sulle assicurazioni scolastiche

Quando si parla di polizze assicurative scolastiche, circolano false credenze e miti che possono portare a decisioni sbagliate o addirittura dannose. Le false leggende sulle polizze assicurative scolastiche possono portare a sottovalutare l’importanza di questa protezione finanziaria.
Analizziamo insieme le 5 più diffuse:

1. Le polizze assicurative sono tutte uguali

Uno dei miti più diffusi riguarda la standardizzazione delle polizze assicurative nella scuola. In realtà, come esistono diverse tipologie di Istituti, con necessita assicurative differenti, anche le polizze assicurative possono essere strutturate con specifiche caratteristiche e coperture. Una copertura adeguata esclude contratti standard, ogni contratto va valutato attentamente in base alle singole esigenze.

2. L’assicurazione non paga mai!

Luogo comune dice che le assicurazioni o non paghino mai il danno, oppure risarciscano in maniera limitata. Entrambe le affermazioni sono palesemente false. L’assicurazione è un contratto stipulato tra l’assicurato e l’assicuratore. Come in ogni contratto sono previste clausole e condizioni, sottoscritte da entrambi i soggetti, a tutela di ognuno. A fronte di un sinistro, al fine di evitare false aspettative, è necessario verificare sempre con attenzione quanto stabilito dall’accordo.

3. Le assicurazioni sono solo una spesa inutile

Ancora oggi troppe persone vedono nell’assicurazione scolastica una spesa, inutile, non necessaria, a volte vessatoria. Questa percezione tuttavia, cambia radicalmente quando si verifica un imprevisto. In questi casi, la polizza assicurativa crea la differenza tra un disagio e una grave difficoltà anche finanziaria. È inutile nasconderlo, le attività scolastiche, per quanto tutelate, non sono prive di rischi, alcuni anche gravi che, in assenza d’adeguate coperture ricadono sulle famiglie.

4. La polizza, più è economica, meglio è

Il prezzo è un fattore importante, anche nella polizze assicurative, ma l’aspetto economico non dovrebbe essere l’unico criterio di scelta. Occorre sempre tenere presente che l’assicurazione non è un Ente benefico ma una società di lucro. Condizioni, garanzie e massimali sono sempre rapportate al premio pagato. Una polizza economica normalmente offre coperture limitate che potrebbe rivelarsi inadeguate in caso di bisogno. È essenziale bilanciare il costo con il livello di protezione offerto.

5. La scuola è già assicurata per legge

Quest’affermazione è vera ma la portata dell’assicurazione obbligatoria offerta dall’INAIL è parziale. L’assicurazione obbligatoria garantisce esclusivamente l’infortunio e, all’interno di questo, soltanto la morte e l’invalidità permanente superiore al 6° punto di invalidità. Restano escluse tutte le spese mediche e le diarie da ricovero o immobilizzazione. Inoltre l’assicurazione obbligatoria non prevede la Responsabilità Civile, i viaggi di istruzione o la tutela legale.

Esiste una soluzione?

In un ambito così complesso come quello delle assicurazioni scolastiche non tutti gli Istituti hanno la competenza tecnica specifica per poter personalizzare il piano assicurativo. L’intervento del broker diventa quindi un aiuto fondamentale in questo senso.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle polizze scolastiche o come personalizzare la polizza per il tuo Istituto, contattaci qui.

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La polizza proposta dall’Agenzia di viaggio

Un’Agenzia, interpellata per formulare un preventivo relativo a un viaggio di istruzione, ci ha inviato la proposta di un “pacchetto” comprensivo della polizza assicurativa. La copertura prevede l’annullamento del viaggio e l’assistenza medico sanitaria. A fronte della nostra richiesta di chiarimento ci è stato risposto che l’assicurazione e non è scorporabile. Anche qualora volessimo rinunciare all’assicurazione il prezzo del viaggio non cambierebbe. È davvero così?

Come ogni attività turistica, anche i viaggi di istruzione sono regolamentati dal D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, conosciuto come Codice del Turismo.

L’assicurazione: annullamento-medico-bagaglio

L’Art. 34 del Codice, prevede che l’Agenzia di viaggio fornisca al viaggiatore, prima dell’acquisto del pacchetto turistico, una serie di informazioni precontrattuali. Ai sensi del comma 1, lett. (h), il viaggiatore dev’essere informato circa la possibilità di stipula di polizza assicurativa che prevede il: «recesso unilaterale dal contratto […], le spese di assistenza […], il rientro, in caso d’infortunio, malattia o decesso». Questa tutelerà il viaggiatore nel caso di annullamento del viaggio ma anche nei casi d’infortunio, malattia o di smarrimento del bagaglio durante il viaggio.

Obbligatorietà della stipula

Il Codice non impone al viaggiatore nessun obbligo di stipula. Il partecipante al viaggio, opportunamente informato dei rischi, potrà valutare l’opportunità di sottoscrivere o meno una polizza assicurativa. Nel caso il viaggiatore decidesse per la stipula, questa potrà avvenire attraverso l’Agenzia di viaggio che vende il servizio turistico oppure con un altro soggetto abilitato.
In fase di richiesta del servizio turistico, la scuola è tenuta a chiedere il costo separato dei singoli servizi e quindi anche il costo dell’assicurazione.
La polizza assicurativa è un servizio ancillare (accessorio) al viaggio, conseguentemente ha un costo separato. La mancata stipula della polizza assicurativa di norma comporta la riduzione del costo del pacchetto.

Il danno erariale

Le modalità di stipula della polizza assicurativa si applicano anche ai viaggi di istruzione organizzati dalla scuola. Qualora l’Istituto abbia sottoscritto una polizza integrativa e questa preveda le garanzie necessarie, la stipula della polizza con l’Agenzia di Viaggio è inutile. Al contrario, l’acquisto di un ulteriore copertura assicurativa potrebbe configurarsi come danno erariale conseguente all’acquisto di doppie coperture per lo stesso rischio.

L’annullamento del viaggio e l’assistenza

Assicurare i partecipanti al viaggio di istruzione è un passaggio più che auspicabile. L’Art. 41 Codice del Turismo da facoltà al viaggiatore di recedere dal viaggio prima dell’esecuzione. L’annullamento tuttavia comporterà il pagamento della penale per le spese già sostenute dall’Agenzia di viaggio in qualità di organizzatore. Qualora, infatti, la compagnia aerea, o l’albergatore, applichino una penale, ovvero non retrocedano integralmente l’importo versato, il viaggiatore è tenuto a pagare quanto richiesto. A queste somme potrebbero essere aggiunte le spese, adeguate, giustificabili e motivate, per l’istruzione e la gestione della pratica, applicate dall’Agenzia di viaggio.
Analogamente qualora il viaggiatore s’infortunasse o si ammalasse nel corso del viaggio, in assenza di assicurazione, dovrà far fronte direttamente a tutte le spese necessarie.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative per i viaggi di istruzione, contattaci qui.