La questione relativa all’obbligo di vigilanza sugli alunni, imposto al personale scolastico ai sensi del comma 2, dell’Art. 2048, del Codice Civile, è stato, nel corso degli anni, oggetto di svariate sentenze giurisprudenziali.
La questione assume particolare rilevanza anche in virtù dell’introduzione, nella scuola, di nuove dinamiche didattiche, come all’alternanza scuola lavoro o la recentissima diffusione della DaD.
Il rapporto contrattuale
Alla luce del rapporto extracontrattuale che si viene ad instaurare con l’iscrizione, la scuola è responsabile del danno causato al minore nel tempo in cui questi è sotto la propria vigilanza.
Occorre altresì precisare che l’obbligo di vigilanza sugli alunni, non ha carattere assoluto.
La vigilanza infatti è proporzionale al tipo di attività, all’età e al grado di maturazione degli alunni.
Non serve quindi, la costante presenza dell’insegnante, ma resta l’obbligo di mettere in atto di tutte le misure organizzative per la sicurezza degli allievi.
Anche nel caso di alunno maggiorenne, la potestà disciplinare della scuola verso l’allievo rimane immutata, esattamente come i doveri dell’allievo nei confronti dell’Istituto.
Le attività potenzialmente rischiose
Occorre anche considerare che all’interno delle scuole si svolgono attività potenzialmente rischiose. La stessa INAIL sul proprio sito ha definito un elenco di attività tutelate.
Le statistiche rilevano che più del 50% degli infortuni scolastici avvengono in palestra, o comunque durante l’attività motoria.
In questi casi è necessario verificare che siano state predisposte tutte le misure per consentire che: «l’insegnante sotto la cui guida il gioco si svolge, sia stato in grado di evitare il fatto». (Cass. 2003, n. 15321).
Analogamente, dovranno essere predisposte tutte le misure di contenimento del danno anche in occasione delle attività potenzialmente dannose come le attività di laboratorio .
Bisognerà inoltre considerare l’età dell’alunno, se questo è capace di intendere e di volere. “Considerando anche lo sviluppo intellettivo del soggetto, quello fisico, l’assenza di malattie, la forza del carattere, la capacità del minore di rendersi conto dell’illeceità del suo gesto, la capacità di volere con riferimento all’attitudine di autodeterminarsi” (Cass. 1975, n. 1642).
La Culpa in educando
Infine, oltre alla possibile culpa in vigilando del personale scolastico e alla culpa in organizzando dell’Istituto, c’è da tenere in considerazione anche la possibile culpa in educando dei genitori (Comma 1, dell’Art. 2048 del Codice Civile).
La famiglia è la prima deputata a impartire ai figli una corretta educazione atta a prevenire fatti illeciti e/o dannosi.
La questione relativa alla responsabilità di vigilanza sugli alunni, quindi non è banale.
Nel merito delle coperture assicurative, prevede una accurata analisi delle dinamiche per capire, non solo come il sinistro è avvenuto, ma anche per definire le eventuali responsabilità dei soggetti coinvolti e l’eventuale trasferimento all’assicuratore.