È di qualche giorno fa la notizia di un alunno, di 11 anni che si è allontanato dalla scuola, senza che nessuno se ne accorgesse. Il ragazzo, colpito dalla sindrome di Down, è stato trovato dopo un’ora e mezza da un vigile del fuoco che aveva notato il ragazzino vagare confuso e intimorito.
Abbandono di minori o incapaci
Sull’importanza della vigilanza abbiamo pubblicato un articolo specifico. Il caso in questione tuttavia appare più grave poiché, a differenza della mancata vigilanza, potremmo trovarci di fronte ad un reato di cui all’Art. 591 del Codice Penale – Abbandono di persone minori o incapaci.
Il codice riporta: “Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, […] di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. […] La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte. Le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore […], dal tutore […].
L’omessa custodia
Appare chiaro come l’omessa custodia sia un evento di particolare gravità che presuppone la responsabilità diretta dell’Istituto (Dirigente scolastico e/o Direttore S.G.A.), del personale docente e/o educativo o dei collaboratori e che potrebbe avere conseguenze importanti e imprevedibili.
La responsabilità diretta della scuola deriva, tra gli altri, dall’Art. 2043 e dall’Art. 1218 del Codice Civile, in relazione alla responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale, che viene ad instaurarsi con l’iscrizione del minore a scuola.
Il profilo assicurativo della Responsabilità Civile
Sul piano strettamente assicurativo, l’eventuale danno diretto è risarcito dalla Società assicuratrice nel ramo infortunio.
Una maggiore attenzione va invece posta in relazione alla Responsabilità Civile.
L’Art. 1900, comma 2, del Codice Civile, dispone che sussiste l’obbligo dell’assicuratore anche se il sinistro è avvenuto per dolo o colpa grave di un soggetto di cui l’assicurato deve rispondere anche nel caso che si tratti di un terzo, come il dipendente, legato contrattualmente all’assicurato.
Per quanto riguarda il reato penale, in linea generale, questo non è mai previsto nelle coperture assicurative. Inoltre il dolo non è assicurabile perché contrario ai principi generali di ordine pubblico e, in quanto tale, sanzionato dalla legge penale.
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