Per l’organizzazione di un viaggio di istruzione all’estero, il nostro Istituto ha acquistato i biglietti aerei con una compagnia Low Cost e, attraverso un’Agenzia di Viaggio, il pernottamento in un albergo. Il giorno della partenza per il ritorno, il volo è annullato. La Compagnia aerea ci ha proposto la riprotezione su due voli successivi ma, alla luce del fatto che ci trovavamo in presenza di un unico accompagnatore e di studenti minori, abbiamo preferito acquistare nuovi biglietti. Il volo è così riprogrammato 4 giorni dopo. Oltre al costo del nuovo biglietto, abbiamo dovuto sostenere anche le spese di pernottamento in una nuova struttura. Questo inconveniente è costato alle famiglie più del doppio dell’intero viaggio di istruzione. La Società assicuratrice con cui è assicurata la scuola ci fa sapere che la polizza non copre questi eventi. A noi non sembra corretto.
Circa l’organizzazione dei viaggi di Istruzione abbiamo già trattato l’argomento in occasione di un nostro articolo precedente.
La risposta della Società assicuratrice trova ragione nelle Condizioni Contrattuali. I contratti stipulati con la scuola, di norma, prevedono esclusivamente il rimborso in caso di annullamento per infortunio o malattia del singolo partecipante.
Eventi come quelli segnalati sono quindi da considerarsi esclusi.
Quanto accaduto, tuttavia, ci dà la possibilità di fare un po’ di chiarezza sulla questione.
Il Codice del Turismo
Il Codice del Turismo, D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, all’Art. 33 definisce due soggetti specifici: l’Organizzatore e l’Intermediario.
L’Organizzatore del viaggio è quel soggetto che: “[…] si obbliga, in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici”.
L’Intermediario è quel soggetto che: “[…] anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende, o si obbliga a procurare a terzi pacchetti turistici”.
L’Art. 34 chiarisce che per pacchetto turistico s’intende la: “[…] combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio”.
È certamente possibile assicurare questo tipo di rischio, tuttavia, occorre prendere in considerazione due aspetti.
Di norma non esiste una tariffa forfettaria. Le Società assicuratrici quotano il rischio in funzione del volume d’affari, polizze di questo tipo potrebbero costare svariate migliaia di euro all’anno.
In seconda istanza, l’Istituto scolastico non può istituzionalmente assumere il ruolo, di organizzatore o intermediario di viaggi. Questa è un’attività tipica delle Agenzie o dei Tour Operator, motivo per cui la sottoscrizione di una polizza specifica potrebbe essere considerata un danno erariale.
Le Agenzie di Viaggio
La soluzione del problema è molto semplice. L’organizzazione dei viaggi di Istruzione dev’essere integralmente appaltata attraverso avviso o gara pubblica agli operatori professionalmente demandati a questo tipo di attività.
In questi casi, i costi legati e conseguenti alla soppressione del volo sono rimborsati integralmente dall’Agenzia di Viaggio o dal T.O. che ha organizzato e/o intermediato il viaggio. A questo soggetto spetta infatti, per legge, l’obbligo della riprotezione.
Se desideri maggiori informazioni circa le polizze assicurative per i viaggi di istruzione, contattaci qui.