La scadenza della polizza assicurativa RC/Infortuni del nostro Istituto è prevista per il prossimo mese di settembre. Purtroppo non abbiamo effettuato il passaggio all’interno del Consiglio di Istituto, inoltre il piano ferie del nostro personale non consente la piena operatività della segreteria. Da ultimo il nostro attuale Dirigente Scolastico andrà in pensione il prossimo 1° settembre e, anche in un’ottica di “rispetto” per il nuovo Dirigente, preferisce non effettuare la selezione per la nuova polizza. È possibile, alla luce delle motivazioni addotte, effettuare la proroga del contratto assicurativo in essere per un anno?
Della proroga dei contratti pubblici ce ne siamo già occupati in un nostro precedente articolo, alla luce della situazione emergenziale causata dalla pandemia.
Circa la proroga del contratto assicurativo proviamo a fare qualche un approfondimento specifico.
La normativa vigente
L’istituto della proroga è regolamentato all’interno del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, all’Art. 106 – Modifica di contratti durante il periodo di efficacia.
Il comma 11 chiarisce precisamente i termini secondo i quali si può ricorrere alla proroga.
In prima istanza, il bando e i documenti di gara devono prevedere, e contabilizzare, l’opzione di proroga. Inoltre il periodo di proroga dev’essere limitato al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente.
Da ultimo la Società assicuratrice dovrà garantire che le prestazioni, nel periodo di proroga, avvengano agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario oppure a condizioni più favorevoli per la scuola. Ne deriva che, qualora mancasse uno di questi tre elementi, la proroga, non potrà essere richiesta.
L’onere motivazionale
Come per tutti i provvedimenti di carattere amministrativo, anche quello della proroga, prevede l’obbligo motivazionale. Questo aspetto è precisamente indicato nell’Art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
A nostro parere, le motivazioni proposte per richiedere la proroga del contratto assicurativo, nel caso in questione, appaiono prive di fondamento.
Ai sensi dell’Art. 45 del D. Interm. 28 agosto 2018, n. 129, al Consiglio di Istituto, spettano esclusivamente le delibere per i contratti di carattere pluriennale (comma 1, lettera d). Spetta al Consiglio di Istituto anche la delibera per i contratti, il cui valore superi il tetto della soglia prevista per l’affidamento diretto (comma 2, lettera a). In assenza dei questi requisiti la delibera del Consiglio di Istituto è superflua.
Circa l’indisponibilità del personale occorre evidenziare che la mancata programmazione è esclusiva responsabilità dell’Amministrazione appaltante e non può essere addotta come motivazione di proroga. In fase di stipula, infatti, la scuola conosceva perfettamente la data di scadenza del contratto.
Non trova neanche motivazione il pensionamento del Dirigente. L’avvicendamento della dirigenza non può impedire il fermo delle attività proprie dell’Amministrazione. La stipula della polizza assicurativa non è un’azione che rientra in nell’ambito discrezionale e privatistico del Dirigente scolastico, ma una precisa azione di tutela nei confronti dell’Amministrazione.
Periodo emergenziale
Gli unici aspetti che potrebbero essere presi in considerazione, in questi casi, sono quelli eventualmente legati all’introduzione delle diposizioni normative emergenziali legate alla pandemia.
Il Codice dei Contratti le definisce: varianti in corso d’opera, ed sono contenute nell’Art. 106, comma 1, lett. c) n.1. Il dispositivo indica: “circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice” e come “tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti”.
La stessa A.N.A.C. evidenzia nel Vademecum del 22 aprile 2020, al punto 9, come, in taluni casi, è possibile non indire una nuova gara ma si possa mantenere in vita il precedente rapporto.
Un ultima possibile soluzione, qualora la Stazione Appaltante non abbia previsto sin dall’origine l’opzione di proroga tecnica, è contenuta nell’Art. 63, comma 2, lett. c), del Codice. Si tratta di una procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara che, congruamente motivata, può far portare avanti il rapporto fino a che non si addivenga alla stipula del contratto.
Anche in questo caso è fondamentale l’onere motivazionale: “Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici”.
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