Qualche attimo di preoccupazione hanno vissuto le famiglie degli alunni di un Istituto superiore piemontese per un incidente al bus che riportava a casa gli studenti dopo un viaggio di istruzione. Ne dà notizia un articolo de “La Stampa”.
Il fatto
45 studenti e 5 insegnanti del Liceo “Govone” di Alba (CN) stavano rientrando da una gita scolastica a Vienna. In autostrada, in prossimità di Venezia, il pullman su cui erano trasportati, ha perso una coppia di pneumatici posteriori. L’incidente non ha impedito all’autista di mantenere il controllo del mezzo, di fermare il veicolo in una delle piazzole di emergenza e di dare l’allarme.
Gli agenti della Polstrada, intervenuti con gli ausiliari della viabilità, hanno messo in sicurezza il luogo del sinistro. Studenti e docenti sono stati fatti uscire dalla corsia di emergenza nella quale si trovavano e indirizzati verso le aree verdi adiacenti l’autostrada.
La società proprietaria del pullman, a sua volta ha chiesto il supporto di un’azienda veneta per inviare un bus sostitutivo consentendo il rientro dei passeggeri.
Il profilo di responsabilità
L’amministratore delegato della Società di trasporti precisa che il veicolo è relativamente recente e sempre correttamente manutenuto dai tecnici incaricati della sicurezza dei mezzi. Sembra che la colpa sia una fatalità ascrivibile a un guasto imprevedibile, al disco di una delle ruote.
Il trasferimento in pullman, essendo a titolo oneroso, è soggetto alla disciplina della responsabilità contrattuale ai sensi dell’Art. 1678 del Codice Civile.
Il contratto obbliga quindi il vettore non solo al trasporto dei passeggeri e dei loro bagagli ma anche l’assunzione di responsabilità in caso di danno.
Anche il passeggero, dal canto proprio è obbligato rispettare tutte le misure di sicurezza previste e comunicate dal conducente durante il trasporto. Uno di questi aspetti è legato all’uso delle cinture di sicurezza sui pullman ai sensi del comma 6, dell’Art. 172 del Codice della Strada.
In caso di danno fisico, al passeggero senza la cintura di sicurezza, potrebbe essere imputato un concorso di colpa relativamente alle maggiori lesioni riportate. Pertanto, nel caso di incidente al trasportato senza la cintura di sicurezza il risarcimento dell’eventuale danno potrebbe avvenire in misura ridotta.
L’assicurazione scolastica
Gli studenti e il personale accompagnatore, durante i viaggi di istruzione, godono della copertura assicurativa obbligatoria prestata dall’INAIL. Il passaggio è riportato nell’Istruzione operativa del 31 Marzo 2003. «Si ritiene – riporta la circolare – che i viaggi di istruzione o di integrazione della preparazione di indirizzo debbano essere assimilati alle esercitazioni di lavoro e, quindi, rientrare nel novero delle attività protette». In caso di infortunio quindi è obbligatoria la denuncia all’INAIL.
Anche le polizze scolastiche integrative, di norma, ricomprendono anche i sinistri e gli infortuni nel corso dei viaggi. Nei casi di infortunio sui mezzi di trasporto tuttavia, di regola, la polizza opera a secondo rischio, ovvero ad integrazione della polizza RCA del vettore.
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