Interessante pronuncia della Corte di Cassazione Civile circa la responsabilità dell’Istituto e dei docenti di educazione fisica in un caso di infortunio di un alunno.
Il fatto
Il caso risale al 2012 quando, nella palestra della scuola di un Istituto superiore del Veneto, i docenti avevano organizzato una partita di rugby.
Un’allieva durante l’esecuzione dell’esercizio a seguito di un contrasto di gioco cadeva violentemente all’indietro sbattendo la nuca contro il pavimento.
Alla luce del mancato risarcimento, la famiglia dell’alunna ha citato in giudizio la scuola e il Ministero per ottenere il rimborso delle lesioni fisiche subite. A detta dell’alunna infatti, la studentessa era stata obbligata a partecipare a quella che avrebbe dovuto essere una lezione di educazione fisica.
Alla luce di questo vincolo la famiglia ha ritenuto responsabili i professori, la scuola e il Ministro dell’Istruzione ai sensi dell’Art. 2048 del Codice Civile. Il Codice, infatti prevede la responsabilità dei precettori e dei maestri d’arte per il: «danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza».
L’iter processuale
Il Tribunale di Venezia, con la sentenza n. 2030 del 2019, rigettava la domanda. La Corte di Appello di Venezia, nel 2021 con la sentenza n. 333, si adeguava alla decisione del giudice di primo grado.
La studentessa decideva quindi di ricorrere in Cassazione.
Con la pronuncia n. 20790 pubblicata il 25 luglio 2024, la Corte di Cassazione Civile confermava le sentenze precedenti rigettando le richieste della studentessa. La suprema corte infatti non ravvede le responsabilità asserite, anche perché non adeguatamente provate.
Le motivazioni
A parere della Cassazione per attribuire una responsabilità del Codice Civile ai professori che avevano organizzato la partita, sono necessarie alcune precondizioni. La studentessa doveva infatti provare che l’infortunio di gioco era stato causato da un comportamento dannoso da parte di un altro studente. In altre parole lo studente avrebbe dovuto aver gito con una violenza irrituale e non compatibile alle comuni regole dello sport praticato. In seconda istanza, evidenziano gli Ermellini, occorre provare come la scuola non avesse predisposto tutte le misure idonee ad evitare il fatto.
La Corte di Cassazione inoltre evidenzia come il Ministero dell’Istruzione, nei programmi di educazione fisica per le scuole superiori, includa la pratica sportiva. In questi casi , oltre allo svolgimento di esercizi ginnici, sono anche previste gare tra contrapposte squadre di studenti. Nel caso in questione l’attività dev’essere intesa come esercizio propedeutico alla pratica sportiva del rugby. L’istruttore, inoltre, aveva adeguatamente illustrato l’esercizio agli alunni, ed era rimasto presente durante lo svolgimento dello stesso, unitamente a tre insegnanti.
Da ultimo, relativamente alla responsabilità per cose in custodia, ai sensi dell’Art. 2051 del Codice Civile, è stato accertato che il pavimento della palestra fosse in linoleum. Questo tipo di materiale è normalmente usato nelle sale da ginnastica, proprio in virtù della sua capacità di attutire i colpi.
Il profilo assicurativo
Relativamente all’assicurazione, occorre evidenziare che l’evento è accaduto durante un’attività per cui è normalmente prevista la tutela assicurativa. Il sinistro quindi era tutelato sia dall’INAIL che dall’Assicurazione privata eventualmente stipulata dalla scuola.
Entrambi i soggetti, anche se con modalità diverse, indennizzano eventuale Invalidità Permanente residuata. La polizza assicurativa integrativa inoltre, di norma oltre al danno residuato, prevede anche il rimborso delle spese mediche.
Circa la Responsabilità Civile dell’Istituto, nel caso in questione, i giudici non hanno evidenziato responsabilità nell’accaduto. In caso contrario tuttavia la polizza integrativa prevede anche questa eventualità.
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