Una collaboratrice scolastica del nostro Istituto nello svuotare il cestino dell’immondizia, nel locale infermeria s’è punta con una lancetta pungidito per l’esame glicemico. Il dispositivo non era stato inserito nell’apposito contenitore ma gettato nel cestino della spazzatura indifferenziata. Questo sinistro è coperto dall’assicurazione?
L’esposizione non protetta con sangue infetto, aghi o strumenti contaminati, nelle pratiche mediche e nelle trasfusioni di sangue, potrebbe essere causa di infezioni o malattie. Le principali patologie sono le epatiti (B e C) e il virus dell’Immunodeficienza Umana (HIV).
Il personale medico e sanitario è quello maggiormente esposto, ma non è l’unica categoria a rischio biologico, come dimostra il caso specifico.
Il profilo normativo
Il Titolo X del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, tratta in maniera dettagliata il tema del rischio biologico.
L’aspetto preventivo è fondamentale e si attua innanzitutto con la corretta valutazione del rischio e l’adozione di misure adeguate.
Nel caso, all’interno dell’Istituto scolastico, sia presente un’infermeria, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) dovrà prevederne la corretta gestione.
Al personale preposto dovrà quindi essere impartita l’adeguata formazione oltre a essere dotato dei necessari Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).
In caso di infortunio il dipendente deve conoscere la procedura da adottare come l’informazione tempestiva al proprio responsabile, i provvedimenti profilattici e l’accesso alla strutture medica qualora ritenuta necessaria.
Il profilo assicurativo
La polizza obbligatoria prestata dall’INAIL rimborsa l’eventuale danno patito dal dipendente in occasione del rapporto di lavoro anche in relazione al rischio biologico. Di norma anche la polizza scolastica integrativa tutela l’infortunio del collaboratore a patto che questo risulti in regola con il pagamento del premio.
Alcune polizze assicurative limitano o escludono il risarcimento nel caso il dipendente infortunato non sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge.
L’assicurazione nel ramo di Responsabilità Civile, potrebbe anche essere estesa al rischio delle malattie professionali indicate nelle tabelle allegate al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
L’estensione, in questi casi, ha effetto in conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell’assicurazione.
La garanzia prevedere l’estensione anche alla Responsabilità Civile del personale dipendenti all’Amministrazione assicurata per danni involontariamente cagionati terzi, o fra di loro, nello svolgimento delle mansioni professionali.
È bene evidenziare che, in relazione alla polizza integrativa, i massimali di risarcimento previsti saranno comunque esclusivamente quelli indicati nelle tabelle allegate alla polizza.
Per questo motivo è sempre consigliabile prendere visione delle Condizioni contrattuali per verificare la presenza e l’operatività delle garanzie specifiche.
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