Il nostro istituto ha effettuato una denuncia di sinistro oltre il termine previsto dalle condizioni contrattuali. La società assicuratrice ci ha comunicato che il danno non è indennizzabile per tardiva denuncia. La famiglia minaccia un’azione legale nei confronti della scuola. Cosa possiamo fare?
I termini per effettuare la denuncia di sinistro sono stabiliti dall’Art. 1913 del Codice Civile. “L’assicurato – riporta il testo dell’articolo – deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuta conoscenza”. Il codice stabilisce il termine di tre giorni, ma le parti possono accordarsi per un termine diverso. I testi contrattuali delle polizze assicurative scolastiche infatti, di norma derogano a questo articolo prevedendo tempistiche più lunghe, solitamente 30 giorni.
Cosa rischia la scuola in caso di tardiva denuncia
La norma stabilisce che l’assicurato, nel caso di ritardata denuncia di sinistro, possa perdere il diritto all’indennizzo oppure subire la riduzione dell’importo liquidato.
Non sempre, però, l’inosservanza dell’obbligo di dare tempestivo avviso alla compagnia preclude automaticamente il risarcimento.
La società assicuratrice potrà non erogarlo o ridurlo solo se dimostra di aver subito un danno causato dalla tardiva denuncia.
Ai sensi dell’Art. 1915 del Codice Civile, l’assicurato perde il diritto all’indennità solo se non ha adempiuto all’obbligo in malafede.
L’assicurato potrà quindi pretendere il risarcimento se l’omissione è stata fatta per negligenza e la Società assicuratrice non ha subito un danno economico concreto.
Diverse quindi sono le conseguenze a seconda che l’assicurato abbia agito in malafede (dolo) o con colpa. Nel primo caso l’assicurato perde totalmente il diritto al risarcimento. Se ha agito solo con negligenza potrebbe subire una riduzione del risarcimento in ragione del pregiudizio sofferto dall’assicuratore.
Qualora tuttavia mancasse la prova del danno sofferto, l’assicuratore è tenuto comunque al risarcimento, anche nel caso in cui la denuncia di sinistro sia fuori termine.
La giurisprudenza
Circa i casi di ritardata denuncia di sinistro si è più volte espressa la Cassazione. Recentemente con l’Ordinanza n. 24210/2019 e successivamente con l’Ordinanza n. 8701/2022.
Sia nell’ipotesi di dolo che di colpa nella tardiva denuncia, spetta all’assicurazione dimostrare, l’intento fraudolento dell’assicurato o, in caso di negligenza il pregiudizio sofferto.
Se manca la prova, l’assicuratore dovrà risarcire il danno anche nel caso di denuncia di sinistro fuori termine.
La Cassazione precisa comunque che, ai fini della perdita del rimborso, non occorre lo specifico intento fraudolento, è sufficiente “la consapevolezza dell’obbligo previsto dalla legge e la cosciente volontà di non osservarlo”.
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