Alla luce dell’inagibilità temporanea dell’aula magna dell’edificio scolastico, ho deciso di convocare la riunione del Collegio dei Docenti, all’interno del cineteatro parrocchiale. Ho preso accordi in questo senso con il responsabile della parrocchia. Mi chiedo tuttavia: in caso di sinistro occorso ad un docente, la polizza coprirebbe il danno?
La normativa di riferimento in relazione al Collegio dei Docenti è nell’art. 7 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297.
Il decreto ne stabilisce la composizione, le finalità e le modalità esecutive.
La convocazione del Collegio dei Docenti
Ai sensi della normativa in essere, la riunione del Collegio prevede una convocazione formale.
La convocazione viene fatta dal Dirigente Scolastico o da almeno 1/3 dei docenti dell’Istituto.
Ai sensi della Circolare Ministeriale n. 105/1975, la convocazione deve essere disposta, con un preavviso non inferiore a 5 giorni rispetto alla data della riunione, mediante comunicazione formale inviata ai singoli membri e avviso affisso all’albo.
Nulla vieta che l’incontro si svolga fuori dai locali scolastici, anche on-line, come durante la pandemia, tuttavia, la scelta dev’essere motivata. Occorre, infatti, ricordare che il Collegio dei Docenti è un’attività lavorativa a tutti gli effetti ed anche un’eventuale assenza va, quindi, sempre motivata.
Il Dirigente Scolastico è tenuto ad informare precisamente i docenti in relazione ad orari e luogo della riunione, evidenziando, anche sinteticamente, le motivazioni per cui l’incontro si svolge al di fuori dei locali dell’Istituto.
Le coperture assicurative
Il Collegio dei Docenti è a tutti gli effetti, come detto, un’attività lavorativa.
Ne deriva che tutti i soggetti presenti sono in copertura assicurativa, sia in itinere, sia durante la riunione.
In caso di infortunio, trattandosi esclusivamente di dipendenti dell’Amministrazione scolastica, la tutela INAIL è garantita.
Analogamente all’INAIL anche la polizza scolastica integrativa copre il sinistro. In questo caso, tuttavia, essa potrà intervenire esclusivamente a favore dei docenti che hanno pagato il premio.
La tutela, in questa seconda ipotesi, prevede le garanzie e i massimali contemplati in polizza.
Occorrerà verificare la presenza della copertura in itinere, il massimale delle spese mediche e il risarcimento nei casi di invalidità.
La responsabilità del proprietario dell’immobile
Resta inteso che le polizze assicurative escludono dal risarcimento la responsabilità diretta del proprietario dell’immobile.
Nel caso il dipendente fosse vittima di infortunio a causa di uno scalino sbrecciato, di una sedia rotta o del pavimento bagnato e non segnalato, la società assicuratrice potrebbe non pagare il danno chiedendo di aprire il sinistro con la polizza di Responsabilità Civile del proprietario.
In alternativa, potrebbe liquidare il danno e successivamente rivalersi sul proprietario dell’immobile.
Per ovviare a queste problematiche è sempre opportuno stilare un protocollo d’intesa tra l’Istituto e il proprietario dell’immobile che identifichi precisamente i rispettivi ambiti di responsabilità. È sempre utile, inoltre, predisporre una ricognizione del locale prima dell’incontro, per valutare precisamente lo stato della sala.
In tutti questi casi l’intervento del broker assicurativo specializzato diventa particolarmente utile per definire l’aspetto assicurativo del protocollo d’intesa.
Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alla tutela assicurativa degli organi collegiali, contattaci qui.
Salve, vorrei sapere se un insegnante in malattia per infortunio (gamba rotta) può partecipare volontariamente alle riunioni che si svolgono da remoto (collegi, GLO e consigli di classe).
Certa di una risposta, ringrazio anticipatamente