Un alunno del nostro Istituto, provocava la rottura degli occhiali di un compagno durante l’educazione motoria. In fase riscaldamento, svolta sul campo di atletica, lo studente inavvertitamente calciava un sasso presente sulla pista. Il sasso andava a colpire il volto di un compagno, facendogli cadere gli occhiali che si rompevano. L’assicurazione, alla luce della vetustà degli occhiali, ci comunica che non provvederà alla completa liquidazione del danno e la famiglia chiede all’Istituto la differenza. È corretto?
Il danneggiamento degli occhiali è uno degli eventi più ricorrenti e spesso più controversi in ambito scolastico. Proviamo a fare qualche considerazione alla luce della domanda
La prevenzione del rischio
Più volte la giurisprudenza ha ribadito che, in caso di danno, è sempre necessario dimostrare di aver adottato, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo.
La Corte di Cassazione, sezione I° civile, con sentenza n. 9337 del 9 maggio 2016 si pronunciò circa un evento assolutamente analogo accaduto a Roma qualche anno fa. Il giudice in quel caso decretò che: “Alla luce di tali risultanze, il giudicante ritiene che la responsabilità dell’evento sia da ascriversi alla omissione del dovere di vigilanza incombente sull’insegnante preposto. Durante l’espletamento dell’attività didattica non ha svolto quella sorveglianza correlata alla prevedibilità di quanto può accadere con la diligenza diretta ad impedire il fatto”.
Il Docente incaricato, prima dell’inizio della lezione, deve accertarsi che gli spazi in cui si terrà l’attività siano adeguati, anche sotto il profilo della sicurezza. Ovvero che non siano presenti “componenti” che possano considerarsi rischiose durante l’esecuzione dell’attività stessa.
La garanzia per la rottura degli occhiali nelle polizze scolastiche
Per far fronte a questo tipo di eventi, le società assicuratrici specializzate in ambito scolastico prevedono la copertura degli occhiali degli studenti e/o degli operatori.
Le condizioni migliori prevedono la tutela anche in assenza di infortunio, con una formula kasko.
Le coperture, nondimeno, possono trovare un limite di massimale, una franchigia o uno scoperto anche in funzione della vetustà del bene danneggiato.
La responsabilità civile dell’Istituto
Nel caso in questione, a nostro parere, il sinistro dev’essere aperto ed istruito in Responsabilità Civile.
La rottura degli occhiali durante l’educazione motoria, infatti, così come è stato descritto, è ascrivibile alla Responsabilità Civile diretta dell’Istituto che non ha vigilato sulla presenza di oggetti potenzialmente pericolosi sul percorso in cui si svolgeva l’attività.
In questo caso l’indennizzo del danno potrà essere integrale.
Se desideri maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa di Responsabilità Civile della scuola o sulla garanzia kasko degli occhiali, contattaci qui.
Sono un insegnante di Educazione Fisica durante una mia lezione sulla pallavolo trovandomi in campo per guidare gli alunni ad assumere la giusta posizione di gioco involontariamente un alunno mi colpiva in viso con una gomitata non subivo danni fisisici solo dei piccoli tagli al sopracciglio dx ma i miei occhiali si rompevano. Faccio la denuncia ma la segreteria mi riferisce che per mia dimenticanza (in quanto la modalità di pagamento era cambiata con bonifico da circolare digitalizzata da me purtroppo non visionata in tempo) non ero più coperto. Mi domando la mia specifica attività a scuola soggetta per il lavoro che faccio può risultare utile per risolvere l’accaduto?