Un nostro alunno della nostra scuola ha, inavvertitamente, urtato con lo zaino l’orologio di un compagno, danneggiandolo. L’episodio è accaduto in classe e l’orologio era regolarmente indossato. La polizza assicurativa dell’Istituto prevede il pagamento del danno?
Ai sensi dell’Art. 2043 del Codice Civile chiunque, dolosamente o colposamente, cagioni un danno ingiusto, è obbligato al suo risarcimento.
Nel caso specifico quindi l’alunno, o la sua famiglia, è tenuto a rifondere al compagno per rottura dell’orologio. Nel caso in questione tuttavia l’alunno che ha generato il danno è assicurato, nel ramo di Responsabilità Civile, con la polizza integrativa stipulata dall’Istituto.
È bene premettere che le polizze che assicurano la Responsabilità Civile, subordinano il risarcimento del danno, alla condizione che l’evento dannoso costituisca fatto accidentale.
Fatto accidentale
La giurisprudenza definisce come fatto accidentale l’evento involontario, imprevedibile, circoscritto nel tempo, causato da circostanze estranee all’attività del responsabile, repentino, improvviso e istantaneo.
Sull’involontarietà del danno di basa l’intera struttura dell’assicurazione di Responsabilità Civile. Dal risarcimento del danno sono quindi escluse: la negligenza, la trascuratezza o l’incuria dell’Assicurato nella custodia del bene.
Da ultimo, ai sensi dell’Art. 1900 del Codice Civile, un evento intenzionale e deliberato (doloso), è vietato dalla legge e la relativa assicurazione risulterebbe nulla.
Le polizze assicurative scolastiche
Le migliori polizze integrative stipulate dalle scuole, prevedono una specifica garanzia per i danni agli effetti personali, oltre a quello previsto nel ramo di Responsabilità Civile.
Le definizioni inserite nel contratto riportano un elenco di quelli, che l’assicuratore, definisce come effetti personali. Di norma ricomprendono i capi di vestiario, gli occhiali, le borse e gli zaini ma anche gli accessori o come nel nostro caso gli orologi.
Il valore del risarcimento
Il valore del risarcimento, nel caso di danno da Responsabilità Civile è quello legato al valore di riparazione o di riacquisto del bene danneggiato. A tal fine l’assicurato dovrà produrre il preventivo o la fattura di riparazione o riacquisizione del bene.
Allo stesso modo, anche per la garanzia di danno agli effetti personali, il valore del bene dipenderà dal valore di riparazione o di riacquisto dello stesso. Tuttavia in quest’ultimo caso il risarcimento non potrà superare il massimale che l’assicuratore ha inserito in tabella, fatte salve eventuali franchie o scoperti.
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