Otto anni e tre gradi di giudizio, è durata la vicenda che ha visto coinvolta un’alunna infortunata a scuola per colpa delle scarpe rotte. Lo riporta un articolo de “La Repubblica”.
Il fatto
La vicenda risale al 2016, quando l’alunna frequentava la seconda elementare di un Istituto Comprensivo in provincia di Milano.
L’alunna era arrivata a scuola con la fibbia degli stivaletti spezzata. La docente accortasi dell’inconveniente aveva provato ad aggiustarla con un paio di graffette che sembravano servire allo scopo.
Tuttavia, nel pomeriggio, poco prima del termine delle lezioni, l’alunna inciampava cadendo in classe, procurandosi la frattura scomposta del gomito. Nonostante le cure mediche e la lunga riabilitazione, la scolara riportava comunque 8 punti di invalidità permanente.
La famiglia portava in causa la scuola addossando all’Istituto la responsabilità dell’accaduto e chiedendo 33.000 euro di risarcimento per i danni sofferti.
I primi due gradi di giudizio avevano dato torto alla famiglia. In modo analogo i giudici avevano rilevato come l’alunna fosse giunta a scuola con le scarpe rotte, la colpa sarebbe quindi imputabile alla disattenzione dei genitori. In seconda istanza non c’era prova che la caduta fosse stata provocata dallo stivaletto danneggiato. Da qui il ricorso dei legali della famiglia in cassazione. Anche i giudici della suprema corte hanno ribadito l’analogo concetto già espresso nei precedenti gradi di giudizio.
Nessuno ha visto cadere l’alunna per cui, osserva il giudice non è possibile determinare: «la precisa modalità della caduta». Non è neppure appurabile: «se l’apposizione della graffetta sulla fibbia dello stivaletto da parte dell’insegnante abbia determinato, o abbia contribuito a cagionare la caduta indicata».
Per questi motivi le richieste della famiglia sono state respinte e, ai genitori, sono state addebitate le spese legali, pari a 8.000 euro.
L’assicurazione scolastica
Le polizze integrative scolastiche, di norma, risarciscono tutte le spese mediche direttamente collegate all’infortunio. Nel caso in questione quindi l’alunna sarebbe stata risarcita in relazione a tutte le spese sostenute dalla famiglia sia per le cure che per la riabilitazione. Anche le invalidità permanenti direttamente legate al sinistro sono rimborsate attraverso specifiche tabelle.
Inoltre qualora fosse provata la responsabilità dell’Istituto nella vicenda, la polizza andrebbe ad indennizzare la famiglia per il danno non patrimoniale, quello biologico.
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