Nel litigio tra due alunni quindicenni di un Istituto Superiore di San Lazzaro di Savena, uno ha colpito il compagno con uno storditore elettrico. Lo riporta un articolo della cronaca locale di “La Repubblica”.
Il fatto
Da una prima ricostruzione fatta dai carabinieri sembra che i due avessero discusso per futili motivi all’uscita da scuola. A questo punto uno dei due avrebbe estratto dallo zaino un taser e lo avrebbe scaricato sul gluteo del compagno. Da qui l’intervento di un insegnate, del Dirigente e dei carabinieri.
L’alunno aggredito non ha riportato conseguenze, ha rifiutato l’intervento dell’ambulanza e di sporgere denuncia nei confronti del compagno. L’aggressore, invece, è stato denunciato alla Procura per i minorenni prima di essere riconsegnato ai genitori.
Il taser è un’arma
Il taser, o storditore elettrico, è uno strumento che genera scariche in grado di stordire o immobilizzare la vittima. La scossa provoca una contrazione muscolare che paralizza i movimenti del soggetto colpito.
L’Art. 4 della Legge 18 aprile del 1975 n. 110, include il taser tra le armi e gli oggetti atti ad offendere e, in quanto tale, è fatto divieto portarlo in un luogo pubblico. Il singolo cittadino potrà dotarsene solo per difesa personale, previo permesso d’utilizzo e specifica autorizzazione (porto d’armi).
Esiste anche una versione di storditore elettrico denominato “stun gun”, si tratta di uno strumento che necessita di essere materialmente posto a contatto con il soggetto che s’intende colpire.
Gli storditori elettrici a contatto sono di libera vendita in quanto assimilabili agli strumenti di autodifesa non letali. Questo tipo di strumenti è acquistabile anche on-line nei più diffusi siti di shopping, in nessun caso tuttavia è consentito il porto fuori dalla propria abitazione.
Il profilo di responsabilità
L’introduzione di armi, proprie o improprie, nella scuola, in assenza di giustificato motivo, esattamente come il loro, utilizzo è un reato. Per il colpevole, la conseguenza potrebbe essere l’incriminazione per porto d’armi abusivo ai sensi dell’Art. 699 del Codice Penale.
Sotto un profilo penale, il minorenne è responsabile a partire dal compimento del quattordicesimo anno, età dopo la quale subisce le sanzioni per i reati commessi. Né gli insegnanti, né i genitori, possono essere puniti per un reato commesso da un minore, anche se sottoposto alla loro custodia.
Circa la Responsabilità Civile, invece, saranno la famiglia o il tutore a subire le conseguenze civili dei danni commessi, in quanto esercenti la potestà sul minore.
Anche la scuola potrebbe essere, in toto o in parte, ritenuta responsabile del danno eventuale, qualora non potesse dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Il profilo assicurativo
È necessario premettere che le assicurazioni, anche quella integrativa scolastica, non risarciscono le responsabilità penali, né le sanzioni amministrative pecuniarie derivanti.
Nel caso di sinistro provocato da armi e accaduto all’interno dell’Istituto, la polizza integrativa scolastica opera in due direzioni. Da un lato risarcisce le spese mediche dell’infortunato, fatta salva, in caso di dolo, la rivalsa sul responsabile del gesto o sulla sua famiglia. Dall’altro, tutela la responsabilità civile della scuola qualora venga dimostrata la colpa diretta nell’evento. Come per tutti i casi di responsabilità, la scuola dovrà, infatti, provare di aver predisposto tutte le misure idonee ad evitare il danno. Dovrà, inoltre, dimostrare che il danno s’è verificato per una causa non prevedibile, né superabile con la normale diligenza adeguata alle circostanze concrete.
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