Uno studente diciottenne, di un Istituto superiore varesino, è stato ricoverato in ospedale in codice rosso, dopo essere caduto da una parete di arrampicata.
L’alunno stava facendo un esercizio durante le ore di educazione fisica a scuola. Lo riporta la cronaca del La Provincia di Varese.
Impegnato in un esercizio sulla parete di arrampicata ha mancato la presa. Caduto all’indietro mancava il tappetino di protezione e sbatteva fortemente il capo a terra.
I dati relativi agli infortuni in palestra
Le statistiche rivelano come, la larga maggioranza dei sinistri scolastici (62%), avvenga durante le attività di educazione fisica. I soggetti più colpiti sono i maschi (71%). Gli eventi più frequenti sono rappresentati dalle distorsioni/lussazioni (37%), seguono le contusioni (33%) e le fratture (22%).
Non esistono dati precisi in relazione alle invalidità permanenti derivanti dagli infortuni in palestra. La stima delle Società assicurative, per tutti i sinistri scolastici, indica come circa l’80% sia sotto i 5 punti. Complessivamente il 98% di tutte le invalidità permanenti è al di sotto dei 12 punti.
La sicurezza nelle attività di educazione fisica
Nel corso delle attività di educazione fisica, i rischi principali per gli alunni, derivano sia dall’utilizzo di attrezzi che dalle attività a corpo libero. Un’azione imprecisa e non coordinata dinamicamente può provocare un infortunio sull’attrezzo o un urto al suolo.
Come evidenziano le statistiche, proprio la dinamicità tipica, insita nell’attività di educazione fisica, rende elevata la possibilità di sinistro.
Al fine di evitare eventi dannosi è opportuno che l’Istituto e il Docente, adottino tutte le misure necessarie per garantire l’incolumità degli studenti.
Garantire l’incolumità dello studente, pianificando l’attività ed evitando l’uso di attrezzature inidonee o pericolose, rientra tra gli obblighi primari dell’Istituto. In questo senso è opportuno che i docenti impartiscano spiegazioni chiare e precise, con norme operative vincolanti in relazione all’attività motoria.
Inoltre il Docente dovrà verificare la sicurezza degli attrezzi utilizzati ed evitare di far eseguire esercizi in conflitto con le reali capacità degli studenti.
La responsabilità della scuola
In virtù del vincolo negoziale creatosi con l’iscrizione dell’alunno a scuola, l’Istituto è responsabile dell’incolumità dello studente tutto il periodo di permanenza a scuola.
Ne deriva che l’Istituto deve garantire l’incolumità dello studente, pianificando l’attività ed evitando l’uso di attrezzature non idonee o pericolose. L’infrazione a queste elementari norme di cautela obbliga la scuola a risarcire tutti i danni subiti dall’alunno. In questo senso s’è espressa anche la Corte di Cassazione con la Sentenza 35281/2021.
La scuola sarà sollevata dalla responsabile solo proverà di aver adottato un’impeccabile vigilanza e che l’evento non dipende dall’utilizzo di attrezzature pericolose e non idonee.
Il profilo assicurativo
Per legge, ogni istituto scolastico gode dell’assicurazione obbligatoria INAIL. La tutela copre i danni riportati durante le attività di educazione motoria sopra i tre giorni di prognosi. È necessario evidenziare tuttavia come l’INAIL applichi una franchigia sui primi 5 punti di Invalidità Permanente. Inoltre non riconosce il rimborso delle spese mediche, in quanto ricomprese tra quelle erogate gratuitamente dal Servizio Sanitario Nazionale.
La polizza scolastica integrativa non solo supplisce alle carenze della tutela INAIL ma consente anche all’Istituto di tutelarsi nei casi di Responsabilità Civile diretta.
Nei casi di infortunio durante l’attività di educazione fisica a scuola, alunni e docenti possono fruire del rimborso di tutte le spese mediche nei limiti del massimale previsto. Inoltre, nel caso di Invalidità Permanente, otterranno un indennizzo da aggiungere a quello erogato dall’INAIL.
Se l’evento lesivo è causato dalla negligenza della scuola nel garantire l’incolumità dei propri alunni o dall’omissione dell’obbligo di vigilanza da parte del personale scolastico, il danneggiato potrà ottenere il risarcimento in Responsabilità Civile.
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