Capita che l’Istituto scolastico sia portato in giudizio per la presunta mancata vigilanza su uno studente disattento.
In questo senso appare chiarificatrice la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione II Civile, Sentenza n. 166 del 17/02/2020.
Il fatto
Il legale di un’alunna rimasta vittima di un infortunio occorso in aula, imputava la causa del sinistro alla negligenza del personale docente.
Uno zaino, mal posizionato, avrebbe fatto inciampare la studentessa che ha riportato una prognosi di 47 giorni.
Il legale evidenziava la responsabilità degli insegnanti per avere permesso agli alunni di posizionare gli zaini accanto ai banchi.
La famiglia si era rivolta inizialmente al Giudice di Pace, in seguito al Tribunale, ma entrambi i gradi di giudizio smentirono la ricostruzione dei fatti. Un testimone aveva, infatti, precisato che la ragazza era inciampata nel piede di un compagno, e non in uno zaino.
La giurisprudenza
Dal punto di vista giurisprudenziale, le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 346 del 27/6/2002 avevano già precisato che la presunzione di responsabilità, posta dall’art. 2048, II° comma del Codice Civile, a carico dei precettori, trova applicazione limitatamente al danno cagionato a un terzo dal fatto illecito dell’allievo e non è invocabile per ottenere il risarcimento del danno che l’allievo abbia procurato a sé stesso con la sua condotta.
Nel caso in questione quindi, l’alunna risulta essere caduta inciampando nel piede di un compagno. Il sinistro è quindi ascrivibile alla condotta imprudente della danneggiata e non è imputabile né la scuola, né l’insegnante, bensì il comportamento disattento dello studente.
I motivi del contenzioso
Sotto il profilo assicurativo, le polizze stipulate dalle scuole prevedono il rimborso delle spese relative all’infortunio durante le attività scolastiche. Tuttavia, è bene effettuare un’ulteriore valutazione.
Molto spesso, una delle cause ricorrenti del contenzioso è legata all’esiguità del rimborso e/o dell’indennizzo proposto dalla Società Assicuratrice.
Un rimborso o un indennizzo inadeguato, o troppo distante delle aspettative dell’assicurato o della sua famiglia, potrebbe indurre il danneggiato ad imputare la responsabilità dell’evento all’Istituto scolastico, con conseguente nascita del contenzioso.
L’adeguatezza della polizza assicurativa
La stipula di contratti inadeguati alla tipologia di rischio o dal limitato rimborso economico è spesso generata da una valutazione del rischio insufficiente o ad un premio troppo contenuto che, contrattualmente, si tramutano in indennizzi insufficienti.
L’attività istruttoria legata alla stipula della polizza assicurativa è un processo impegnativo che necessita della conoscenza approfondita non solo delle dinamiche scolastiche, ma anche dei processi legati all’assunzione del rischio da parte delle Società assicuratrici. Per questo motivo, l’intervento di un broker assicurativo specializzato tende ad adeguare i singoli aspetti rendendo la polizza assicurativa corrispondente alle reali necessità dell’Istituto.
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