Il rimprovero dell’insegnante per l’uso dello smartphone in classe ha scatenato una reazione estrema: un salto da una rampa di scale alta tre metri. Lo riporta un articolo del “Messaggero Veneto”.
Il fatto
L’episodio si è verificato in una scuola media della Bassa friulana il 10 gennaio scorso intorno alle 13:00.
Lo studente, rimproverato da un insegnante per aver usato lo smartphone, s’è precipitato verso le scale e, scavalcando il corrimano, si è lanciato nel vuoto.
L’impatto è avvenuto sul prato bagnato dalla pioggia, che fortunatamente ha attutito la caduta sulle ginocchia.
Presenti in Istituto, anche la madre dell’alunno oltre al personale scolastico, sono stati immediatamente prestati i primi soccorsi. Il ragazzo era vigile ma non riusciva ad alzarsi.
Intervenuto l’elisoccorso, lo studente è stato subito trasportato all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo, per i necessari accertamenti medici.
Sul luogo dell’incidente è anche intervenuta la polizia locale per condurre i rilievi e chiarire le dinamiche dell’accaduto.
Con il passare delle ore, le condizioni del ragazzo sono migliorate, permettendo di far rientrare l’allarme e tranquillizzare sia la scuola che i genitori.
La norma
Il divieto dell’utilizzo dei telefoni cellulari negli Istituti comprensivi fa seguito alla Circolare dell’11 luglio scorso emanata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.
La circolare segue l’invito del ministro Giuseppe Valditara, che nel febbraio 2024 aveva sconsigliato l’uso dello smartphone, anche per scopi didattici, nelle scuole primarie.
La comunicazione aveva suscitato qualche più di qualche perplessità proprio dal presidente regionale friulano dell’Associazione nazionale presidi (ANP), Luca Gervasutti. «La circolare – a parere del Presidente regionale – non tiene conto dell’autonomia delle scuole, né delle sue potenziali finalità inclusive. Questo strumento può interagire con le dotazioni digitali che le istituzioni scolastiche hanno acquistato spendendo oltre 2 milioni di euro previsti dal piano Scuola 4.0».
La responsabilità
L’episodio, così come accaduto, potrebbe anche sollevare qualche dubbio circa il profilo di responsabilità.
Ai sensi dell’Art. 2047 del Codice Civile, in caso di danno cagionato da persona incapace: «il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza». La responsabilità diretta dell’Istituto, potrebbe tuttavia non sussistere qualora la scuola: «provi di non aver potuto impedire il fatto».
Nella vicenda, parallelamente all’eventuale responsabilità della scuola, potrebbe palesarsi anche la responsabilità della famiglia che non ha vigilato sull’introduzione del dispositivo vietato.
Il profilo assicurativo
Il fatto potrebbe racchiudere qualche controversia dal punto di vista assicurativo.
Qualora il danno infatti sia conseguenza diretta di un’azione deliberata, l’assicuratore potrebbe non risarcirlo, fermo restando l’eventuale profilo di responsabilità dell’Istituto e della famiglia.
A questa norma generale attiene sia l’assicurazione obbligatoria prestata dell’INAIL che quella integrativa prestata dalle polizze private.
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