Una famiglia straniera, nei giorni scorsi, ha richiesto al nostro Istituto comprensivo di iscrivere i propri due figli in qualità di uditori. Gli alunni, per essere coperti in caso di sinistro, dovranno pagare la polizza assicurativa integrativa?
Con l’entrata in vigore del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, la scuola ha assunto la più ampia autonomia didattica e organizzativa. Le strategie educative adottate saranno, quindi, funzionali alle esigenze specifiche del territorio, fermo restando le priorità individuate a livello nazionale.
Gli obiettivi primari mirano, in questo senso, alla prevenzione della dispersione scolastica, ma anche ad offrire sostegno e orientamento negli studi, permettendo un’esperienza di scolarizzazione.
L’iscrizione dell’uditore esterno
Previa valutazione del casi, la scuola potrà iscrivere uno studente in qualità di uditore esterno. Di norma, l’autorizzazione viene concessa attraverso una delibera del Consiglio di classe, anche in relazione alla capienza delle aule e al numero complessivo degli alunni. Un aspetto di particolare importanza, infatti, è la stretta applicazione della normativa riguardante la sicurezza sui posti di lavoro. Per tutti questi aspetti l’Istituto scolastico esercita il proprio potere discrezionale sull’ammissione dello studente uditore. L’accordo formale tra l’Istituto e la famiglia disciplinerà, non solo le modalità di accesso alla scuola, ma anche tempi e modi delle attività frequentate.
All’iscrizione verrà fornita copia del Regolamento di Istituto e tutte le informazioni circa le norme di comportamento da tenere nei casi di emergenza.
Se il regolamento lo prevede, alla famiglia sarà richiesto il contributo volontario, nella stessa misura richiesta agli studenti iscritti alla stessa classe. Il contributo, qualora fosse previsto, potrebbe includere la quota per la copertura assicurativa per gli Infortuni e la Responsabilità Civile.
La presenza in Istituto
Lo studente uditore frequenterà le lezioni secondo l’orario di lezione o, eventualmente, secondo gli accordi presi col Consiglio di Classe sulla base dell’accordo stipulato. Come accade per tutti gli studenti, anche l’uditore è obbligato a rispettare il Regolamento d’Istituto e le istruzioni impartite dal docente della classe durante le lezioni. In caso di provvedimenti disciplinari, il Consiglio di Classe potrà valutare la sospensione dalle lezioni. In relazione alla gravità dell’evento potrà essere deliberata la definitiva esclusione dello studente uditore dalle lezioni.
Le tutele assicurative
All’atto dell’iscrizione, come per tutti gli studenti, anche per lo studente uditore sono operanti tutte le garanzie assicurative obbligatorie erogate dall’INAIL nei casi di sinistro. È bene, comunque, ricordare che le tutele INAIL per gli studenti sono operanti solo per l’infortunio avvenuto in ambiti particolari e con le disposizioni previste. In tutti gli altri casi, la copertura assicurativa è demandata alla polizza scolastica integrativa.
Le migliori soluzioni attualmente disponibili sul mercato scolastico prevedono la gratuità dell’assicurazione per gli studenti uditori, tuttavia, quest’aspetto non è scontato. Altre soluzioni, pur prevedendo la copertura, ne riducono la portata e gli indennizzi. È opportuno, quindi, fare sempre un’attenta valutazione delle condizioni contrattuali.
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