Nell’ultimo periodo la cronaca riporta una serie preoccupante di casi di suicidio e tentato suicidio a scuola.
Lo scorso 30 novembre, una studentessa di 12 anni, di una scuola media di Latina s’è lanciata dalla finestra dopo aver lasciato una lettera di addio sul banco.
Tragedia sfiorata anche a Treviso, il 10 dicembre, quando una studentessa di 18 anni di quinta superiore, ha tentato di gettarsi dal cornicione dell’istituto scolastico.
Numeri in crescita
La Fondazione Veronesi riporta come, secondo l’ISTAT, sono circa 4000 i giovani che ogni anno, in Italia, si tolgono la vita. Dal 2021 più di 200.000 ragazzi, tra i 14 e i 19 anni, si trovano in una condizione di scarso benessere psicologico. A questo stato di cose, legato all’instabilità emotiva tipica dell’età adolescenziale, va sommato l’effetto di fall out, post Covid19, degli ultimi due anni.
I dati diffusi dall’Osservatorio della Fondazione Brf rilevano come i casi di suicidio, ideato o tentato, registrano un incremento del 75%. Nel biennio 2018 – 2019 gli accessi al pronto soccorso per tentato suicidio e autolesionismo erano stati 464, nel 2020 e 2021 sono diventati 752.
Oltre l’80% dei tentativi di suicido è messo in atto da bambine e ragazze con un’età media di circa 15 anni.
A lanciare l’allarme c’è anche la Federazione Italiana Medici Pediatri (Fimp), in occasione del Congresso tenutosi lo scorso 15 ottobre a Riva del Garda.
Il profilo assicurativo
Le polizze assicurative scolastiche di norma escludono, nel ramo infortuni, i casi di suicidio. Tra le esclusioni c’è anche il rimborso delle eventuali spese mediche conseguenti ai casi di tentato suicidio o di autolesionismo.
Un approfondimento tuttavia merita la possibile responsabilità civile dell’Istituto scolastico in questi casi.
La responsabilità della scuola
Con l’iscrizione dell’alunno alla scuola si crea quel vincono contrattuale che obbliga l’Istituto alla vigilanza ai sensi degli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile.
Più volte la giurisprudenza ha rilevato come l’obbligo di vigilanza gravante sulla scuola contempla anche l’obbligo di protezione. Da questo vincolo scaturisce il vincolo a prevenire tutti i rischi potenzialmente presenti anche qualora rientrino nel solo spettro della prevedibilità.
Un minore che quindi provochi danni anche a se stesso per mancata o insufficiente vigilanza, potrebbe coinvolgere la responsabilità diretta dell’Istituto.
La giurisprudenza, tuttavia, evidenzia come la questione non dev’essere incentrata sulla prevedibilità astratta dei comportamenti dell’alunno ma, sullo svolgimento peculiare dei fatti accaduti.
La condotta dell’Istituto e del docente non dovrà essere carente ma neppure eccedente, dovrà essere idonea. Ovvero improntata sulla prudenza necessaria per attuare, in concreto, la vigilanza sull’alunno sottoposto alla custodia.
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