Alla fine dello scorso mese di settembre, la comparsa di un cinghiale nel cortile di una scuola di Catanzaro ha obbligato il Dirigente scolastico a chiudere l’Istituto per due giorni.
Anche se apparentemente l’episodio può far sorridere, nella scuola questo genere di episodi non è insolita e non mancano casi di infortunio.
Nel 2018, in un caso analogo, è rimasto ferito un operatore scolastico in una scuola di Palermo, nel 2015, una collaboratrice di una scuola di Trieste.
I danni provocati dalla fauna selvatica
Pur essendo gli episodi citati, quelli di maggior impatto mediatico, i cinghiali non sono gli unici animali selvatici che possono, potenzialmente, provocare danni nella scuola. Nello scorso mese di settembre uno sciame di vespe ha aggredito gli alunni di una scuola elementare di Milano. L’anno precedente, un caso simile fece intentare una causa contro una docente di una scuola di Grosseto.
Secondo stime approssimative, i danni provocati dagli animali selvatici in Italia, ammonterebbero a 60 milioni di euro all’anno.
Tra gli effetti del lockdown, legato alla pandemia, c’è anche l’aumento della presenza di cinghiali all’interno delle zone urbane e dei centri abitati. Negli ultimi 40 anni, i cinghiali selvatici sono passati da 50.000 a 2 milioni e ogni anno causano circa 10.000 incidenti, i più comuni sono quelli stradali.
A chi spetta il risarcimento dei danni?
La responsabilità del risarcimento del danno, nell’ultimo decennio, è stata oggetto di dibattito giuridico, con una serie di pronunciamenti spesso discordanti.
Il nuovo orientamento della Corte di Cassazione (Sez. III Civile, sentenza n. 7969/2020), ha stabilito che sono le Regioni ad avere in carico questa responsabilità. Il loro ruolo è infatti assimilabile a quello del proprietario di un animale. In passato i danni provocati dagli animali selvatici erano considerati non indennizzabili e quindi restavano a carico di chi li subiva. Col passare degli anni, si sono spesso verificate sovrapposizioni di competenze locali (regionali, provinciali, enti locali, ecc.), con responsabilità non sempre precisamente identificabili. Per uscire da questa situazione farraginosa, la Corte di Cassazione ha deciso di rivedere tutto il precedente impianto normativo. La responsabilità passa quindi da: Risarcimento per fatto illecito (Art. 2043 del Codice Civile), a Responsabilità per danni cagionati da animali (Art. 2052 del Codice Civile) e il soggetto pubblico responsabile è la Regione. La Regione, per evitare il risarcimento, dovrà dimostrare di aver messo in atto tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Le polizze assicurative scolastiche
Nel caso di sinistro provocato da aggressione da parte di animali selvatici, le polizze assicurative scolastiche prevedono sempre il rimborso delle spese mediche. La copertura infortuni tutela gli alunni e gli operatori in regola con il pagamento della polizza.
La Società assicuratrice, tuttavia, avrà il diritto di rivalersi nei confronti del soggetto che non ha adottato le misure di prevenzione del danno.
Se desideri maggiori informazioni sulle garanzie delle polizze assicurative scolastiche, contattaci qui.