In più occasioni, nel corso degli anni, da parte degli insegnanti ci sono state poste domande sull’opportunità di sottoscrivere una specifica assicurazione del docente.
Prima di provare a rispondere alla domanda è opportuno fare alcune considerazioni di carattere generale.
Il rischio nell’attività docente
L’attività di Docente, come tutte le attività professionali, è potenzialmente sottoposta al rischio di Infortunio. A questo primo rischio si associa il rischio del danno provocato per Responsabilità Civile vale a dire quel danno, causato colposamente o dolosamente, per cui il Docente provoca ad un terzo un danno ingiusto.
L’infortunio
Nel caso di Infortunio il docente è tutelato dall’assicurazione obbligatoria erogata dall’INAIL. Le prestazioni assicurative erogate sono gratuite, tuttavia presentano alcuni limiti importanti. L’invalidità permanente, ad esempio prevede la franchigia per i primi 6 punti e le spese mediche sono esclusivamente quelle riconosciute dal SSN.
La Responsabilità Civile
In relazione alla Responsabilità Civile, la responsabilità giuridica del Docente è disciplinata dall’Art. 61 della L. 11 luglio 1980, n. 312: “La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola […] per danni arrecati direttamente all’amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell’esercizio della vigilanza. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l’amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza.
La surroga
Sempre l’Art. 61 precisa che: “Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l’amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi.“
In altre parole, qualora l’evento che ha causato il danno avvenisse nel corso delle attività scolastiche, il soggetto responsabile è l’Istituto Scolastico e l’Amministrazione Scolastica Centrale (MIUR) in quanto legittimata passiva. L’Amministrazione scolastica può, tuttavia, esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del Docente nel caso di comportamento gravemente colposo o doloso nel causare il danno.
Le polizze assicurative specifiche
Tanto premesso, occorre segnalare che la maggior parte delle associazioni o dei sindacati di categoria comprendono, nella quota di iscrizione, coperture assicurative per i docenti. Queste coperture riguardano sia la Responsabilità Civile che l’Infortunio. Occorre sempre verificare i termini di copertura con particolare attenzione ai massimali, agli scoperti, alle franchigie, alle esclusioni, ai tempi e alle modalità di denuncia.
Sul mercato esistono anche prodotti specifici studiati per gli insegnanti.
Alcune soluzioni prevedono la possibilità di includere nelle garanzie della polizza, oltre all’attività scolastica, anche attività come le lezioni private o le ripetizioni. Per i docenti di educazione fisica, anche l’attività in palestre e circoli sportivi al di fuori dell’orario di lavoro.
La polizza integrativa dell’Istituto
E’ bene tuttavia evidenziare come la polizza integrativa stipulata dall’Amministrazione scolastica sia ancora la migliore soluzione di assicurazione del docente. Le coperture, se ben strutturate, infatti, prevedono, a fronte di un premio davvero contenuto, tutte le tutele necessarie. In aggiunta, le polizze stipulate con le società top leader del mercato prevedono anche il ramo di Tutela Legale, ovvero la possibilità del pagamento delle prestazioni legali e peritali in caso di giudizio.
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