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Cinque falsi miti sulle assicurazioni scolastiche

Quando si parla di polizze assicurative scolastiche, circolano false credenze e miti che possono portare a decisioni sbagliate o addirittura dannose. Le false leggende sulle polizze assicurative scolastiche possono portare a sottovalutare l’importanza di questa protezione finanziaria.
Analizziamo insieme le 5 più diffuse:

1. Le polizze assicurative sono tutte uguali

Uno dei miti più diffusi riguarda la standardizzazione delle polizze assicurative nella scuola. In realtà, come esistono diverse tipologie di Istituti, con necessita assicurative differenti, anche le polizze assicurative possono essere strutturate con specifiche caratteristiche e coperture. Una copertura adeguata esclude contratti standard, ogni contratto va valutato attentamente in base alle singole esigenze.

2. L’assicurazione non paga mai!

Luogo comune dice che le assicurazioni o non paghino mai il danno, oppure risarciscano in maniera limitata. Entrambe le affermazioni sono palesemente false. L’assicurazione è un contratto stipulato tra l’assicurato e l’assicuratore. Come in ogni contratto sono previste clausole e condizioni, sottoscritte da entrambi i soggetti, a tutela di ognuno. A fronte di un sinistro, al fine di evitare false aspettative, è necessario verificare sempre con attenzione quanto stabilito dall’accordo.

3. Le assicurazioni sono solo una spesa inutile

Ancora oggi troppe persone vedono nell’assicurazione scolastica una spesa, inutile, non necessaria, a volte vessatoria. Questa percezione tuttavia, cambia radicalmente quando si verifica un imprevisto. In questi casi, la polizza assicurativa crea la differenza tra un disagio e una grave difficoltà anche finanziaria. È inutile nasconderlo, le attività scolastiche, per quanto tutelate, non sono prive di rischi, alcuni anche gravi che, in assenza d’adeguate coperture ricadono sulle famiglie.

4. La polizza, più è economica, meglio è

Il prezzo è un fattore importante, anche nella polizze assicurative, ma l’aspetto economico non dovrebbe essere l’unico criterio di scelta. Occorre sempre tenere presente che l’assicurazione non è un Ente benefico ma una società di lucro. Condizioni, garanzie e massimali sono sempre rapportate al premio pagato. Una polizza economica normalmente offre coperture limitate che potrebbe rivelarsi inadeguate in caso di bisogno. È essenziale bilanciare il costo con il livello di protezione offerto.

5. La scuola è già assicurata per legge

Quest’affermazione è vera ma la portata dell’assicurazione obbligatoria offerta dall’INAIL è parziale. L’assicurazione obbligatoria garantisce esclusivamente l’infortunio e, all’interno di questo, soltanto la morte e l’invalidità permanente superiore al 6° punto di invalidità. Restano escluse tutte le spese mediche e le diarie da ricovero o immobilizzazione. Inoltre l’assicurazione obbligatoria non prevede la Responsabilità Civile, i viaggi di istruzione o la tutela legale.

Esiste una soluzione?

In un ambito così complesso come quello delle assicurazioni scolastiche non tutti gli Istituti hanno la competenza tecnica specifica per poter personalizzare il piano assicurativo. L’intervento del broker diventa quindi un aiuto fondamentale in questo senso.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle polizze scolastiche o come personalizzare la polizza per il tuo Istituto, contattaci qui.

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Cos’è l’assicurazione scolastica?

Quando parliamo di assicurazione, la maggior parte delle persone entra in un ambito non immediatamente comprensibile, fatto di luoghi comuni, spesso condivisi in maniera inconsapevole. Lo stesso approccio regola anche l’assicurazione scolastica. Cerchiamo, quindi, di fare un po’ di chiarezza.

I rami assicurativi

Le assicurazioni operano per rami di rischio. Per ramo assicurativo s’intende la gestione della forma assicurativa corrispondente a un determinato rischio o a un gruppo di rischi simili tra loro. Il ramo che più colpisce l’immaginario collettivo e, conseguentemente, più preso in esame nella scuola, è quello dell’infortunio. Se uno studente o un dipendente della scuola sono vittime di un infortunio, chi e come indennizza la polizza assicurativa? Un ulteriore ramo, a volte sottovalutato, riguarda la Responsabilità Civile. Se un alunno, un docente o l’Istituto scolastico stesso, causassero colposamente un danno, chi è tenuto a risarcirlo?

L’assicurazione obbligatoria

L’infortunio, come abbiamo visto, è l’aspetto che maggiormente catalizza l’attenzione, non solo del singolo, ma anche dell’opinione pubblica. Le conseguenze traumatiche di un sinistro, anche quando non particolarmente grave, potrebbero incidere sulla qualità della vita dell’infortunato. Per questo motivo, fin dalla metà degli anni ’60 del secolo scorso, lo Stato ha previsto la tutela assicurativa obbligatoria per tutti i lavoratori. La tutela è prevista dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. Dipendenti della scuola e studenti, in caso di infortunio, sono, quindi, tutelati dall’INAIL con una specifica formula di gestione per conto dello Stato. Tuttavia, se per i dipendenti la tutela assicurativa è integrale, per gli alunni è operante solo in casi limitati, ritenuti potenzialmente pericolosi. Inoltre, la tutela INAIL, per tutti i soggetti, non prevede il pagamento delle spese mediche, in quanto, di norma, prestate gratuitamente dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Le tutele INAIL si riducono, quindi, esclusivamente alla morte e all’invalidità permanente e, in quest’ultimo caso, prevedono delle franchigie per i primi punti.

L’assicurazione integrativa

Proprio per far fronte alla limitazione delle garanzie e all’accrescimento della sensibilità generale, a partire dalla metà del 1980, sono apparse le prime assicurazioni integrative.
L’istituto scolastico che stipula una polizza con una compagnia assicurativa privata integra, quindi, le garanzie INAIL obbligatoriamente previste.
Un iniziale nucleo prevedeva unicamente estensioni nel ramo infortunio. Le polizze integrative hanno, in seguito, progressivamente ridotto le franchigie e previsto il pagamento delle spese mediche.
Col passare del tempo, si sono aggiunti rami diversi e più specifici tagliati sulle particolari esigenze della scuola.
Al ramo Infortuni s’è dapprima aggiunto quello di Responsabilità Civile. L’assicurazione della Responsabilità Civile tutela il patrimonio dell’assicurato da quanto questi sia costretto a risarcire a terzi a causa di eventi commessi con propria colpa.
Con l’avvento del nuovo millennio, le polizze integrative scolastiche si sono ulteriormente evolute. Ai Rami Infortunio e Responsabilità Civile, s’è aggiunto quello di Assistenza, legato ai viaggi di Istruzione. Le migliori formule assicurative prevedono anche il ramo Tutela Giudiziaria, finalizzato al pagamento delle spese legali e peritali nel caso di vertenze giudiziarie o extragiudiziarie.

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Assicurazione per conto altrui

L’assicurazione scolastica integrativa è un classico esempio di Assicurazione per conto altrui.
Il Codice Civile, all’Art. 1891 definisce precisamente il significato di questo tipo di tutela.
Nell’Assicurazione per conto altrui non c’è coincidenza tra il soggetto che materialmente stipula il contratto assicurativo e le persone per cui il contratto è concluso.
Il contraente (la scuola) agisce senza rappresentanza del soggetto assicurato (lo studente o l’operatore). Il primo deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’assicurato.
Nell’assicurazione scolastica integrativa gli obblighi dell’Istituto contraente sono sostanzialmente: la stipula del contratto di assicurazione ed il pagamento del premio. Gli obblighi dell’assicurato riguardano, essenzialmente, l’esercizio del diritto all’indennizzo.

Gli interessi del contraente e quelli dell’assicurato

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 17 gennaio 2022 n. 1166, afferma che «l’assicurazione per conto altrui esige la sussistenza di un duplice interesse: l’interesse dell’assicurato, che è il tipico interesse contrario all’avverarsi del sinistro di cui all’art. 1904 c.c.». A questo si aggiunge: «L’interesse del contraente, che non necessariamente deve avere carattere di giuridicità, ma può anche essere solo morale o di fatto».
Nel primo caso, quindi, si tratta di un interesse giuridicamente rilevante, ai sensi dell’Art. 1904 del Codice Civile. L’interesse del contraente, invece, non dev’essere necessariamente giuridico o patrimoniale, ma può consistere anche soltanto in un interesse etico o di immagine.

Infortunio non denunciato

A tal proposito è interessante evidenziare il caso di una scuola che aveva stipulato un’assicurazione contro gli infortuni in favore dei propri allievi. Verificatosi un sinistro, i genitori del minore infortunato non provvedevano a denunciare l’infortunio nei termini dal contratto, perdendo così il diritto all’indennizzo.
I genitori dell’alunno portavano in giudizio l’Istituto, sostenendo che la polizza assicurativa non poteva ritenersi un contratto a favore di terzo. La scuola infatti non aveva alcun interesse e di fatto l’assicurazione era un contratto di responsabilità civile dell’Istituto stesso.  Conseguentemente l’obbligo di denuncia del sinistro gravava sulla scuola, e non sull’infortunato. Ne sarebbe derivato che, se la famiglia aveva perduto il diritto all’indennizzo, la responsabilità era della scuola.
La Corte di Cassazione ha negato che, quello in questione, fosse un contratto di assicurazione della responsabilità civile della scuola. Aggiungendo, inoltre, come la scuola avesse un effettivo interesse nell’assicurazione degli alunni. La scuola infatti: «nel ruolo pubblico dell’istituzione didattica», effettua «una forma di tutela patrimoniale dei rischi attinenti la persona dei piccoli scolari». (Cass. 20 agosto 1997, n. 7769).

La validità del contratto

Ancora più esplicita è una più recente motivazione della Suprema Corte (Cass. 4 maggio 2005 n. 9284), ove si afferma che, ai fini della validità del contratto, nell’assicurazione per conto altrui, anche il contraente dev’essere titolare di un interesse alla stipula. Tale interesse, tuttavia, a differenza di quello dell’assicurato, non necessariamente deve avere natura giuridica, ma può essere puramente morale o solo d’immagine.

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Frattura delle dita delle mani

Come opera la polizza assicurativa nei casi di frattura delle dita delle mani? Questo tipo di danno è ricompreso in tutte le polizze assicurative per il rischio scolastico? Qualche anno fa abbiamo visto l’assicurazione del nostro Istituto, negare il rimborso perché l’apparecchio di immobilizzazione non è stato rimosso dal medico.

La frattura delle dita delle mani, tra gli infortuni in ambito scolastico è uno tra i più diffusi, ma anche quello tra i più sottovalutati. I danni più comuni alle dita della mano comprendono le fratture da avulsione e quelle da compressione. In ambito scolastico, prevalentemente, sono tra gli infortuni più frequenti accaduti durante le attività di educazione fisica.

Il profilo medico

Apparentemente la frattura delle dita delle mani può apparire come un danno di secondaria importanza. Statisticamente le dita che si fratturano più spesso sono il pollice, l’indice e il medio, mentre le fratture delle altre dita sono meno frequenti. A scuola è abbastanza comune la frattura di un dito durante una partita di pallone, basket o pallavolo, se la palla provoca una distorsione.
La lesione va sempre trattata da un medico competente perché il processo di guarigione dipende dalla gravità della frattura. Nei casi più complessi potrebbe comportare anche l’intervento chirurgico per ridurre il danno, in quelli più gravi potrebbe addirittura residuare un’invalidità permanente.
Di norma, la frattura di un dito viene trattata con una copertura protettiva immobilizzante o un tutore digitale. È molto rara l’applicazione di bende gessate anche se non insolita.
L’immobilizzazione prescritta dal ortopedico non dura più di 2/3 settimane. Dopo questo periodo, la frattura dovrebbe essere completamente guarita.
Il problema più frequentemente riscontrato dopo il trattamento delle fratture alle dita è la rigidità articolare. Molti soggetti quindi hanno bisogno di una serie di trattamenti fisioterapici per recuperare il normale movimento.

Le polizze assicurative scolastiche

Le singole polizze assicurative scolastiche non trattano la frattura delle dita delle mani con le medesime garanzie.
Negli anni, proprio alla luce della frequenza del sinistro, abbiamo visto un susseguirsi di condizioni eterogenee e diverse limitazioni. Nei casi di frattura alle dita, alcune polizze garantiscono esclusivamente un rimborso fisso, indipendente dalla gravità del danno. Altre coprono le spese mediche, ma non erogano diarie. Altre ancora, per erogare la diaria, impongono che la rimozione del tutore sia effettuata direttamente dal medico. Altre, inoltre, in relazione all’importo della diaria, fanno una distinzione tra mancini e destrorsi, limitando il risarcimento nel caso in cui l’arto coinvolto non sia quello preferenziale dell’infortunato.
Inutile dire che queste limitazioni hanno scatenato spesso numerose polemiche tra le famiglie e la scuola o la società assicuratrice. In alcuni casi s’è arrivati anche al contenzioso legale.
Oltre all’aspetto relativo alle diarie, come accennavamo più sopra, nei casi più gravi, la frattura delle dita delle mani, potrebbe comportare un’invalidità permanente.
Questo tipo di menomazione, nella quasi totalità dei casi, rientra tra le invalidità micropermanenti, inferiori ai 9 punti percentuali, solitamente tra il 3% e il 5%.
Anche questo tipo di danno (c.d. danno biologico) non viene risarcito in modo uniforme da tutte le polizze.
Le singole Società adottano tabelle di indennizzo differenziate e spesso tendono a ridurre, anche fortemente, i limiti di rimborso in questi casi.

L’intervento del broker assicurativo

In questi casi l’intervento del broker assicurativo, specializzato in ambito scolastico, risulta determinante in relazione all’adeguatezza della polizza.
Le migliori soluzioni assicurative non devono contenere limitazioni legate alle spese mediche e quindi alle eventuali terapie riabilitative. Allo stesso tempo non devono contenere limitazioni in relazione alla rimozione del dispositivo di contenzione o al fatto che il danneggiato sia destrimane o mancino. Ma l’aspetto più rilevante dev’essere quello relativo alla liquidazione dell’eventuale invalidità permanente che dovrà avvicinarsi il più possibile a quella indicata nelle tabelle in uso nei tribunali.

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Cosa copre la polizza assicurativa scolastica?

Sono la mamma di due ragazzi che frequentano la scuola dell’obbligo. Il più grande frequenta il primo anno della scuola superiore e la più piccola la 5° elementare. Quest’anno ho notato una notevole differenza nel premio relativo alla polizza assicurativa scolastica, richiesto dalle due scuole. Potete chiarirmi cosa copre, quanto risarcisce per infortunio, se è obbligatoria e a cosa è dovuta la differenza di costo?

La polizza assicurativa scolastica è il principale strumento di tutela per gli studenti in caso di infortunio nella scuola. Le conseguenze dei sinistri sono garantite solo se l’Istituto e le famiglie hanno attivato la specifica assicurazione di riferimento. Analizziamo nel dettaglio i singoli aspetti.

Cosa copre la polizza assicurativa scolastica?

Le assicurazioni scolastiche, di norma coprono tutte le attività scolastiche.
Per attività scolastiche s’intendono, in linea di massima, tutte quelle attività didattiche ed educative, teoriche e pratiche, tipiche dell’offerta scolastica.
Il ministero dell’Istruzione fornisce una serie di linee guida e di programmi tipici per ogni tipo di scuola.
Fermo restando questa attività di indirizzo, ogni istituto scolastico declina la propria offerta formativa in maniera autonoma e personalizzata all’interno delle autonomie garantite dalla legge.
Necessariamente, una buona assicurazione scolastica deve ricomprendere tutte le attività messe in atto dalla scuola, senza esclusioni.
Solitamente, le polizze assicurative prevedono anche la copertura in itinere, ovvero negli spostamenti tra l’abitazione e la scuola e viceversa.

Quanto risarcisce la polizza assicurativa scolastica?

Il risarcimento, o l’indennizzo, garantito dalla polizza assicurativa è direttamente legato al massimale previsto. Il primo aspetto da verificare, quindi, è l’adeguatezza del massimale alla luce del rischio potenziale. Ma anche massimali adeguati potrebbero prevedere esclusioni o la presenza di scoperti e franchigie che restano a carico della famiglia o dell’assicurato. Normalmente, le polizze assicurative scolastiche, in caso di infortunio, prevedono sempre il pagamento delle spese mediche.
Alcune polizze, tuttavia, possono prevedere dei sotto limiti.
Il sotto limite rappresenta una porzione del massimale indicato in polizza per uno specifico rischio e non l’intera somma.
Un ulteriore aspetto da tenere in considerazione sono gli indennizzi in caso di invalidità permanente. Massimali pur adeguati potrebbero prevedere tabelle con forti riduzioni di valutazione, soprattutto dei punti di invalidità più colpiti.
Un ultimo aspetto riguarda il danneggiamento dei beni, ad esempio, degli occhiali. Non tutte le polizze prevedono le medesime modalità di copertura.

Il pagamento della polizza è obbligatorio?

Nella scuola, in caso di infortunio, gli alunni sono coperti dalla polizza obbligatoria stipulata con l’INAIL.
È bene ricordare che l’INAIL tuttavia non copre le spese mediche, in quanto a carico del SSN.
L’INAIL prevede l’indennizzo solo nei casi di morte o invalidità permanente applicando comunque delle franchigie.
Proprio per questo motivo, la stipula della polizza integrativa appare più che opportuno.
Circa il pagamento del premio, il Ministero s’è più volte espresso nel corso degli anni. Il pagamento del premio è un dovere, in quanto risponde all’obbligo di rimborsare alla scuola alcune spese sostenute per conto delle famiglie stesse. Tra le spese sostenute per conto delle famiglie rientrano anche i viaggi di istruzione e le spese per l’acquisto dei libretti delle assenze o per la gestione del Registro Elettronico.
Il pagamento del premio non va, quindi, confuso con il contributo volontario che gli Istituti chiedono alle famiglie degli alunni.

Quanto costa la polizza assicurativa scolastica?

È facile intuire, anche alla luce delle considerazioni precedenti, che il massimale previsto è strettamente collegato al premio pagato: un premio più elevato prevede massimali maggiori.
Tuttavia, il massimale, seppur importante, non è l’unico elemento che contribuisce alla determinazione del premio. Ulteriori elementi sono il numero, il tipo delle garanzie e la sinistrosità pregressa.
Le necessità assicurative differiscono da Istituto a Istituto in relazione al tipo di attività programmata. Normalmente un Istituto superiore ha necessità assicurative diverse rispetto ad un Comprensivo. Ma l’importo del premio è anche legato alla sinistrosità pregressa. Istituti più virtuosi, con un numero di sinistri più contenuto, normalmente hanno un premio più favorevole rispetto a quelli con sinistrosità maggiore.
Stabilire il premio corretto, come le condizioni contrattuali adeguate alle necessità dell’Istituto, non è un processo semplice; per questo motivo, l’intervento del broker assicurativo specializzato diventa particolarmente importante. Per le famiglie è sempre fondamentale conoscere nei dettagli ogni singola garanzia inserita in polizza, così come i massimali previsti. Le clausole contrattuali e le tabelle dei massimali possono sempre essere richieste alla segreteria dell’Istituto.

Se desideri avere avere maggiori informazioni circa la copertura assicurativa nella scuola, contattaci qui.

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Sette cose che devi sapere prima di stipulare la polizza di assicurazione scolastica

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno scolastico, in molte scuole nasce la necessità del rinnovo delle coperture assicurative.
Le polizze non sono tutte uguali, ne abbiamo parlato in più occasioni.
Le singole Società assicuratrici, in fase di proposta commerciale, spesso puntano sull’impatto emotivo. In fase di scelta, il Dirigente Scolastico deve però valutare se, all’interno del contratto, non sono presenti limitazioni che potrebbero inficiare l’azione assicurativa.
Sette cose (+ un bonus) che devi sapere prima di stipulare la polizza di assicurazione scolastica.

1 – OGGETTO

Le garanzie devono essere valide per tutte le attività inserite e previste nel PTOF. Le garanzie devono tutelare anche le attività non previste, che tuttavia rientrino tra quelle organizzate o autorizzate dalla scuola.

2 – PRIMO RISCHIO

Le garanzie devono operare sempre a primo rischio, a prescindere dall’esistenza di altre polizze assicurative. Negli anni sono state proposte e sottoscritte dalle scuole, polizze operanti, in toto o in parte, a secondo rischio. In questo caso se l’assicurato ha due polizze sullo stesso rischio, quella scolastica interviene solo in seconda battuta per le somme eccedenti. Un’ulteriore limitazione riguarda quelle polizze con garanzia infortuni operative esclusivamente al di fuori delle prestazioni obbligatorie offerte dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

3 – ESCLUSIONI

Prima di sottoscrivere una polizza è fondamentale controllare quali esclusioni sono eventualmente presenti. Ai sensi dell’Art. 2048 del Codice Civile, quando un Alunno è affidato alla Scuola, in virtù del rapporto contrattuale stabilitosi, la responsabilità dell’Istituto scolastico è completa. Polizze quindi che escludano: contagi da malattie, scomparse, aggressioni, atti violenti, bullismo o cyberbullismo, molestie ed abusi sessuali o il crollo degli edifici, non sono tutelanti per gli studenti. La loro inefficacia potrebbe inoltre spingere il danneggiato, o la sua famiglia, ad azioni di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione scolastica;

4 – MASSIMALI

L’adeguatezza dei massimali è certamente, tra tutti, uno dei punti che necessita maggior attenzione. In linea generale un massimale di Responsabilità Civile inferiore a 20.000.000,00 di euro potrebbe non essere sufficiente neanche per un ridotto numero di studenti. Nel caso di un evento catastrofale, un massimale di 10.000.000,00 di euro ad esempio, con tutta probabilità, non sarebbe sufficiente a garantire un adeguato risarcimento se vi fossero coinvolti anche solo una cinquantina di Alunni.
Maggiore è quindi il numero dei soggetti assicurati, maggiore dovrà essere il massimale disponibile.
Un discorso analogo riguarda il rimborso delle spese mediche a seguito di infortunio. Se massimali spropositatamente elevati (es. 1.000.000,00 di euro) incidono inutilmente sull’ammontare del premio, di contro, massimali troppo contenuti (es. 1.500,00 euro) non consentono di coprire tutte le spese mediche prevedibili. Entrambi, pertanto, non sono adeguati alle reali necessità. 

5 – FRANCHIGIE, SCOPERTI E SOTTOLIMITI

Spesso nelle polizze scolastiche sono occultate franchigie, scoperti o sotto limiti. Franchigie e scoperti sono somme o percentuali che restano a carico dell’Assicurato, in caso di risarcimento o indennizzo. Il sotto limite è un massimale ridotto riferito ad alcuni casi specifici, ad esempio: in relazione alle cure fisioterapiche o all’accesso a strutture sanitarie private in alternativa al Servizio Sanitario Nazionale. È importante prendere atto di queste limitazioni, che, se da un lato consentono una riduzione del premio assicurativo, dall’altro possono non essere pienamente tutelanti per l’Assicurato o per l’Istituto.

6 – DIRITTO DI RIVALSA

La rivalsa è l’azione con cui la Compagnia Assicurativa richiede all’assicurato il risarcimento per gli importi liquidati in seguito a un sinistro di cui l’assicurato si è reso responsabile. La rivalsa, di norma, viene applicata in caso di dolo o colpa grave. La Compagnia che ha risarcito il danneggiato può poi rivalersi sull’assicurato che, a quel punto, dovrà rimborsare quello che la Compagnia ha pagato al terzo. Clausole che comprendano la rivalsa vanno attentamente valutate e possibilmente evitate.

7 – DIARIE

In caso di infortunio che provochi un’abilità temporanea, le Compagnie Assicurative riconoscono generalmente un indennizzo su base giornaliera (detto Diaria). La Diaria ha lo scopo di rimborsare, per un numero di giorni predeterminato, l’assicurato o la sua famiglia per il disagio quotidiano dovuto all’inabilità forzata. Molte polizze assicurative prevedono, nelle diarie da gesso, limitazioni all’indennizzo, distinguendo tra arti superiori, inferiori o dita delle mani. Altre distinguono i risarcimenti tra destrorsi o mancini, variando anche la prestazione a seconda che l’Assicurato sia stato presente o assente dalle lezioni. Queste clausole sono fortemente limitative;

BONUS

Molte scuole affidano il processo di redazione dei capitolati di polizza al broker assicurativo, confidando nella sua competenza in materia. Accade troppo spesso tuttavia, che le Società Assicuratrici, a fronte di capitolati favorevoli alla scuola ma non adeguati sotto il profilo del rischio, decidano di non accettare il capitolato proposto, presentando un proprio schema di condizioni contrattuali. Non è raro in questi casi trovarsi di fronte a polizze non rispondenti alle aspettative, inadeguate o inefficaci a causa delle limitazioni contenute. La verifica delle condizioni contenute nella polizza prima della sottoscrizione diventa quindi assolutamente necessaria.

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