Il nostro Istituto ha ricevuto una richiesta di risarcimento all’AST per sinistro occorso a uno studente durante l’ora di educazione fisica. La richiesta riguarda le somme erogate dal SSN. L’assicurazione integrativa scolastica copre quest’eventualità?
L’art. 2043 del Codice Civile italiano stabilisce un principio fondamentale della responsabilità civile: chiunque cagioni ad altri un danno ingiusto, con dolo o colpa, è tenuto a risarcire il danno. Questo principio trova applicazione anche nel contesto della Pubblica Amministrazione, che può avvalersi dell’azione di rivalsa per recuperare i costi sostenuti a seguito di danni causati da terzi. Un esempio pratico di questa azione si osserva nell’ambito delle Aziende Socio Sanitarie (AST/ASL), che possono richiedere risarcimenti relativi alle prestazioni sanitarie erogate a seguito di incidenti o infortuni in ambiente scolastico.
La Rivalsa dell’Azienda Socio-Sanitaria
Quando un sinistro coinvolge uno studente, l’ASS ha il diritto di chiedere un risarcimento, ma solo se il danno è riconducibile a fatti illeciti commessi da terzi. In tal caso, l’onere del risarcimento spetta alla persona responsabile dell’evento dannoso o alla compagnia assicurativa che copre il responsabile. Questo meccanismo permette all’ASS di recuperare gli emolumenti versati per le prestazioni sanitarie che ha fornito, liberando così l’ente pubblico dall’onere finanziario di un danno causato da altri.
La Responsabilità della Scuola
È essenziale che l’Istituto Scolastico valuti con accuratezza la dinamica dell’infortunio prima di riconoscere una propria responsabilità o procedere al pagamento verso l’ASS. La scuola deve verificare se l’incidente possa essere attribuito a una propria condotta colposa, come ad esempio:
- Inadeguatezza della struttura scolastica: se l’ambiente non rispetta le normative di sicurezza o presenta difetti strutturali che aumentano il rischio di incidenti.
- Mancata vigilanza: il personale scolastico ha l’obbligo di sorvegliare gli studenti durante le attività e può essere ritenuto responsabile in caso di inosservanza.
- Ordine di eseguire attività pericolose: assegnare agli studenti attività potenzialmente rischiose senza le dovute precauzioni può costituire colpa dell’istituto.
- Utilizzo di attrezzature inappropriate: dare in uso strumenti o materiali non idonei o pericolosi aumenta il rischio di danni e può implicare una responsabilità diretta.
- Sottovalutazione dei rischi: ogni attività dovrebbe essere valutata in termini di potenziale pericolo e, se necessario, prevenuta.
L’Istituto non sarà responsabile solo se l’evento si è verificato per caso fortuito, ovvero in modo del tutto imprevedibile e improvviso, nonostante il rispetto di tutte le norme di diligenza.
Il Concetto di Fatto Illecito
Un fatto illecito si configura quando un comportamento doloso o colposo provoca un danno ingiusto. Nell’ambito scolastico, tuttavia, non è sufficiente che uno studente si faccia male durante un’attività per configurare un illecito. La scuola deve dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie per prevenire incidenti e garantire la sicurezza degli studenti. In caso contrario, si può supporre una responsabilità della scuola e, di conseguenza, un obbligo risarcitorio.
La Procedura di Accertamento dei Fatti
In caso di infortunio scolastico, l’Istituto deve:
- Accertare i fatti: ricostruire la dinamica dell’incidente per capire se l’evento era prevedibile o inevitabile;
- Verificare la vigilanza: appurare se un docente era presente e ha esercitato la dovuta vigilanza sull’attività svolta dagli studenti;
- Documentare la non imputabilità: raccogliere tutta la documentazione necessaria per dimostrare che l’evento lesivo non è riconducibile a un comportamento doloso o colposo della scuola o del personale.
Se l’Istituto dimostra che l’incidente non è stato causato da una propria negligenza, può trasferire la responsabilità sul soggetto direttamente responsabile e sulla sua compagnia di assicurazione, nel caso quest’ultimo fosse coperto da una polizza di Responsabilità Civile.
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