Dopo la sentenza di Milano che ha visto condannare una delle due docenti e il collaboratore scolastico, in relazione a quanto accaduto allo studente rimasto vittima nell’Istituto Comprensivo di Milano, molti docenti esprimono forti preoccupazioni su come gestire l’accesso ai bagni a scuola e sulla mancata vigilanza, anche in relazione alla tutela della privacy degli alunni. La polizza assicurativa stipulata cosa prevede in questo senso?
Quanto accaduto nell’ottobre 2019 nella scuola primaria Pirelli di Milano è certamente un evento di eccezionale gravità. Le cui motivazioni, come riporta la sentenza, evidenziano un elevato livello di imprevidenza e inosservanza delle regole.
Senza entrare nel merito delle motivazioni, appare comunque chiaro che le imprudenze commesse sono molteplici e le responsabilità, anche penali, riguardano più di un soggetto.
L’importanza del contesto e delle dinamiche specifiche
È importante, tuttavia, evidenziare alcuni passaggi.
Innanzitutto, l’evento accaduto, per quanto grave e di forte impatto sull’immaginario collettivo, non può assumere valore universale.
Va infatti inserito in un contesto ben determinato.
Ogni evento infortunoso, infatti, ha dinamiche specifiche, proprie e peculiari, spesso irripetibili. Trarre, quindi, conclusioni generalizzate e assolute potrebbe indurre ad un errore di sopravvalutazione del rischio, analogo a quello dato dalla sottovalutazione.
L’assicurazione scolastica
In seconda istanza, per quanto concerne l’aspetto assicurativo, ai sensi dell’Art. 1882 del Codice Civile: “L’assicurazione è il contratto col quale l’assicuratore […] si obbliga a rivalere l’assicurato, […] del danno ad esso prodotto da un sinistro […]”.
Non è quindi compito della polizza indicare gli standard operativi, ma esclusivamente delimitare le eventuali aree di rischio ricomprese nel contratto.
Da ultimo è opportuno evidenziare come il risarcimento, di 1.500.000,00 euro, riconosciuto ai genitori dell’alunno dal MIUR, tramite l’assicurazione dell’Istituto, potrebbe far ripensare alla politica di tariffazione messa in atto, fino ad ora, dalle Società assicuratrici a tutela di questo genere di eventi.
Il protocollo operativo e il diritto dello studente
Nel merito della domanda, è impossibile predisporre un protocollo comune a tutti gli Istituti ma anche ai singoli plessi in virtù dei diversi livelli di istruzione.
La vigilanza non implica procedure assolute ma dev’essere sempre connaturata all’età e al grado di maturità dell’alunno. Un conto è vigilare su uno studente di un Istituto Superiore, un altro, su un alunno della Scuola dell’Infanzia.
L’accesso ai bagni a scuola rientra, naturalmente, tra i diritti dello studente, il compito del Docente sarà distinguere tra uso e abuso del diritto.
Circa la privacy nei bagni, fermo restando il contemperamento dei contrapposti interessi tra il diritto alla riservatezza del minore ed il dovere di vigilanza che fa capo al personale, questo potrebbe essere un falso problema. Certamente non può essere utilizzato come giustificazione alla mancata o insufficiente vigilanza: compito primario e fondamentale dell’Istituto è mettere in atto tutte le azioni finalizzate a prevenire il danno.
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