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Bullismo e responsabilità educativa

Scuola e famiglia condannate per un atto di bullismo in un Istituto superiore toscano. Lo riporta un articolo di cronaca de “la Repubblica”.

Il fatto

L’episodio che coinvolse due alunne all’epoca quattordicenni, avvenne in un Istituto superiore di Pistoia nell’aprile 2019.
Le ragazze, dopo un litigio in classe, chiesero di uscire per andare agli armadietti al piano inferiore della scuola. Nei pressi di una rampa di scale, una delle due spinse l’altra con entrambe le mani, facendola cadere di schiena.
La ragazza andò a sbattere con la testa contro una colonna in cemento, riportando un trauma cranico e un taglio di 12 centimetri sul volto. Trasportata in pronto soccorso, le fu assegnata una prognosi di 20 giorni.
La famiglia richiese un risarcimento per i danni subiti sia ai genitori della compagna che all’Istituto scolastico, accusato di mancata vigilanza.
Dal canto proprio, l’Amministrazione scolastica sostenne che l’incidente avvenne in un’area priva di particolari profili di pericolosità, in un’uscita autorizzata dall’insegnante. La scuola dichiarò, inoltre, che le studentesse erano sotto la sorveglianza di una collaboratrice scolastica, che le aveva richiamate per aver corso.

La decisione del Tribunale

Nella sentenza, il Tribunale ha riconosciuto la “culpa in educando” della famiglia, accusata di non aver impartito alla figlia un’adeguata educazione.
Ai sensi dell’Art. 147 del Codice Civile, i genitori hanno l’obbligo di: «istruire ed educare la prole».
Secondo il giudice, la famiglia non ha fornito all’alunna: «un’istruzione adeguata al rispetto delle regole fondamentali della civile convivenza», definendo la spinta «grave e immotivata».
Il tribunale ha anche stabilito un concorso di responsabilità della scuola nell’episodio. L’istituto non avrebbe correttamente vigilato sulle studentesse, oltre a non aver limitato la pericolosità dell’ambiente in cui si è verificato l’incidente.
Rilevante l’importo del risarcimento: 85.000 euro, superiore a quanto chiesto dalla famiglia dell’alunna che aveva avanzato una richiesta di 53.000 euro, più le spese mediche.
Il consulente tecnico del tribunale ha riconosciuto, nella quantificazione degli importi, anche i danni estetici temporanei e permanenti per l’alunna danneggiata.

Il profilo assicurativo

L’assicurazione integrativa scolastica, di norma, tutela l’Istituto in relazione alla Responsabilità Civile per la carente o mancata vigilanza del personale scolastico. In alcuni casi, la polizza tutela anche la responsabilità derivante all’Istituto Scolastico dalla mancata o parziale applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro.
Circa l’infortunio, la polizza risarcisce anche le spese mediche sostenute dell’alunno danneggiato. Le migliori formule assicurative risarciscono, all’interno del massimale previsto, anche i costi per gli interventi di chirurgia plastica ed estetica.
Un discorso a parte merita, invece, il risarcimento richiesto alla famiglia. Se confermata la dinamica degli eventi, questo non potrà trovare applicazione nella polizza scolastica integrativa. Il danno infatti, per stessa ammissione dell’alunna che ha spinto la compagna, è stato provocato con dolo. Quest’aspetto escluderebbe di fatto il risarcimento delle spese da parte della polizza.   

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Alunno aggredito, perde l’anno scolastico

Un alunno 15enne, affetto da disabilità intellettiva, frequentante un’Azienda speciale pavese, ha perso l’anno scolastico dopo essere stato aggredito a scuola da un compagno. Lo riporta un articolo del quotidiano “il Giorno”.

Il fatto

L’alunno disabile, frequentante una scuola professionale con indirizzo nel settore della ristorazione, è stato vittima di un’aggressione in classe, lo scorso novembre.
Il trauma cranico riportato, per cui è stato necessario un ricovero ospedaliero, ha lasciato strascichi fisici e psicologici tali da impedirne il ritorno in classe.
Lo studente, a seguito della violenza, è stato sottoposto a terapia farmacologica e obbligato a seguire un percorso psicologico per superare i traumi subiti.
La famiglia, oltre a denunciare l’accaduto, avrebbe anche richiesto alla scuola di attivare la didattica a distanza per permettere al ragazzo di proseguire gli studi. Sembra, tuttavia, che la richiesta non abbia avuto riscontro da parte della scuola, da qui la perdita dell’anno scolastico.
Il Dirigente scolastico, dal canto proprio, afferma di aver fatto il possibile per agevolare il rientro del ragazzo a scuola. Inoltre, il Dirigente non avrebbe mai ricevuto una richiesta formale per la didattica a distanza che, comunque, sarebbe stata attuabile solo per un periodo limitato.
La famiglia dell’alunno, determinata a fare chiarezza sull’accaduto, ha affidato il caso a un legale e ventila una denuncia contro l’istituto.

I profili di responsabilità

L’episodio, sfortunatamente non isolato, riporta alla luce la piaga del bullismo nelle scuole. Un fenomeno che purtroppo continua a mietere vittime, lasciando ferite fisiche e psicologiche.
Ai sensi del rapporto contrattuale che viene a stipularsi tra la scuola e la famiglia con l’iscrizione dell’alunno, l’Istituto deve garantire l’incolumità dello studente.
Occorrerà, quindi, capire se e quali sono le eventuali responsabilità della scuola nell’aggressione, ovvero se sono state messe in atto tutte le azioni preventive per evitare l’accaduto.
Bisognerà, anche, stabilire se sono state messe in atto tutte le opportune azioni di reinserimento dello studente che gli avrebbero permesso di terminare l’anno scolastico.

Il profilo assicurativo

La polizza assicurativa integrativa tutela l’infortunio dello studente durante lo svolgimento delle attività scolastiche a condizione che siano svolte sotto il controllo di personale scolastico.
Qualora si evidenziasse una responsabilità diretta nell’accaduto, ad esempio per mancata o insufficiente vigilanza, l’eventuale risarcimento è previsto nel ramo di Responsabilità Civile.
Le migliori formule assicurative prevedono un indennizzo anche nei casi di perdita dell’anno scolastico a seguito di infortunio. In questo caso, tuttavia, la garanzia potrebbe essere sottoposta ad alcune limitazioni. Tra queste l’accadimento nel corso degli ultimi mesi di scuola, oppure la mancata partecipazione alle lezioni per un numero stabilito di giorni consecutivi.
Un ulteriore aspetto da sottolineare è quello della tutela legale. Nel caso specifico la scuola è un’Azienda Speciale e, in quanto tale, le vertenze legali non sono tutelate d’ufficio dall’Avvocatura di Stato. Ne deriva che le spese per la difesa legale dell’Istituto ricadono esclusivamente sullo stesso. Le formule assicurative più adeguate rispondono anche a quest’esigenza, garantendo il pagamento delle spese legali e peritali nei casi di controversia giuridica.

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Bullismo: condanna di un Istituto scolastico

Il problema del bullismo torna nuovamente alla ribalta dopo la recente condanna di un Istituto Scolastico da parte del Tribunale di Pescara.

Il fatto

Il dettaglio dei fatti è riportato in cronaca.
Alla luce delle testimonianza prodotte, il giudice Patrizia Medica, ha: «accertato che l’istituto scolastico non ha dimostrato di essersi attivato al fine di impedire il protrarsi della condotta vessatoria [dello studente autore dei fatti], da questi platealmente assunta davanti all’intera classe, può ritenersi sussistente la responsabilità della scuola, tenuta al risarcimento del danno provocato dall’omessa adozione di tutte le misure idonee a tutelare l’alunna» e inoltre: «È evidente che, se l’istituto scolastico avesse posto in essere tutte le cautele necessarie a tutelare l’incolumità dell’alunna, la condotta vessatoria sarebbe stata adeguatamente arginata».
Il giudice, per ragioni di economia processuale e contenimento delle spese, s’è reso disponibile a valutare un’ipotesi transattiva. Sulla base dei primi calcoli, la transazione si aggira intorno ai 35mila euro.

La responsabilità della scuola nei casi di bullismo

Dei danni derivanti dagli atti di bullismo ci siamo già occupati in un nostro precedente articolo, vale tuttavia sottolineare alcuni aspetti.
L’Istituto scolastico ha dei doveri ben precisi per contrastare il fenomeno del bullismo.
Il Docente, come ha stabilito la Cassazione, riveste il ruolo di pubblico ufficiale. Il ruolo non riguarda solo l’esercizio delle sue funzioni ma anche tutte le attività preparatorie, contestuali e successive, compresi gli incontri con i genitori.
Il Docente ha quindi l’obbligo di denunciare all’autorità giudiziaria qualsiasi episodio che comporti un reato procedibile d’ufficio di cui sia venuto a conoscenza o a cui abbia assistito. Non sporgere denuncia, anche quando la persona che ha commesso gli atti di bullismo non è identificata, è, a sua volta, reato ai sensi degli Artt. 361, 362 e 365 del Codice Penale.
Il Docente dovrà anche fare una relazione da consegnare al Dirigente Scolastico sull’accaduto o su quanto gli è stato riferito. Sarà la scuola a decidere quali provvedimenti disciplinari adottare nei confronti del bullo. La responsabilità di prevenzione infatti non grava soltanto sul Docente ma su tutta la scuola.

Il profilo assicurativo

Sul piano strettamente assicurativo, tutte le polizze stipulate dalle scuole tutelano la Responsabilità Civile dell’Istituto. Resta sempre escluso il reato penale nei confronti dell’autore del gesto e l’eventuale azione disciplinare nei confronti del personale inadempiente.
Tuttavia, molte coperture presenti sul mercato escludono i danni diretti ed indiretti derivanti da azioni di bullismo (intimidazioni, molestie verbali, azioni violente, aggressioni fisiche, persecuzioni, ecc.) attuate in ambiente scolastico.
Nel caso di specie, la famiglia della studentessa, per il protrarsi della condotta vessatoria del bullo, ha chiesto il trasferimento dell’alunna che ha perso l’anno scolastico.
Anche la perdita dell’anno scolastico è un danno che potrebbe prevedere una quantificazione da parte del giudice e un rimborso.
L’incremento di frequenza con cui accadono questo tipo di episodi dovrebbe portare la scuola a prestare una particolare attenzione a questo tipo di rischio anche in fase di stipula della polizza.
La consulenza del broker assicurativo specializzato, in questi casi è particolarmente efficace nella tutela dell’Istituto.

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La responsabilità della scuola negli atti di bullismo

Il fenomeno del bullismo e le modalità della sua prevenzione sono tema dibattuti da lungo tempo in ambito scolastico. Minore attenzione, forse, è dedicata alla responsabilità diretta dell’Istituto in questi casi. A questo proposito ci sembra quindi opportuno segnalare la Sentenza n .380 del 12 aprile 2021, con cui il Tribunale di Potenza ha condannato il MIUR a risarcire uno studente aggredito da un allievo di un’altra classe.

Il fatto

Nel 2010, un genitore portava in giudizio il MIUR per i danni patrimoniali e non patrimoniali occorsi al figlio. Il minore era stato aggredito, durante l’orario scolastico, da un’altro allievo.
Alla scuola era contestata la mancata vigilanza, la tardiva conoscenza dell’accaduto e l’intempestiva comunicazione alla famiglia. L’insegnante aveva autorizzato l’alunno a recarsi da solo nei bagni dell’Istituto, senza aver verificato che fosse entrato nella sfera di vigilanza di altri preposti (bidelli o insegnanti).
Inoltre, la docente era venuta a conoscenza dell’accaduto solo dopo 45 minuti dalla fine della ricreazione. Non vedendo rientrare in classe lo studente, lo aveva trovato con evidenti contusioni e graffi.
Gli insegnanti, infine, avevano avvisato i genitori solo all’uscita dalla scuola.

La sentenza del Tribunale

Alla luce dell’Art. 2048, comma 2, del Codice Civile: “I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”.
La responsabilità è stata attribuita esclusivamente all’amministrazione scolastica, la quale, non ha potuto dimostrare l’esercizio della sorveglianza, che avrebbe potuto impedire il fatto. Conseguentemente, il Tribunale ha ritenuto che il comportamento omissivo della scuola abbia causato allo studente danni patrimoniali e non patrimoniali. Il MIUR, quindi, oltre al risarcimento, sarà tenuto ad indennizzare sia le spese legali, sia una sanzione per lite temeraria per complessivi 7.697,25 euro.

Le polizze assicurative

Sul piano strettamente assicurativo, le polizze stipulate tutelano la Responsabilità Civile dell’Istituto. E’ sempre escluso il reato penale nei confronti dell’autore del gesto e l’azione disciplinare per il personale inadempiente. Molte coperture presenti sul mercato escludono i danni derivanti da azioni di bullismo (intimidazioni, molestie verbali, azioni violente, aggressioni fisiche, persecuzioni, ecc.) attuate in ambiente scolastico.

Il Cyberbullismo

Il bullismo è classificato come Atti persecutori dall’Art. 612 bis del Codice Penale. Con l’evoluzione tecnologica ha trovato nuova espansione con l’utilizzo degli strumenti digitali (foto, video, chat room, instant messaging, web, ecc.). In questo caso il bullismo diventa quindi cyberbullismo.
Il cyberbullismo, se possibile, è ancora più pervasivo, in quanto può contare sull’assenza di barriere geografiche e fisiche, nonché sull’anonimato. Le conseguenze psicologiche che si riscontrano nelle vittime spaziano dalla paura al rifiuto di andare a scuola fino all’ansia sociale.
Il Rapporto Istat del 2019 sull’argomento, evidenzia una preoccupante diffusione di questo tipo di casi.
Alla luce della possibile responsabilità diretta della scuola negli atti di bullismo, appare assolutamente evidente che una polizza assicurativa scolastica, se ben strutturata, non possa escludere questo tipo di eventi.

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