Scuola e famiglia condannate per un atto di bullismo in un Istituto superiore toscano. Lo riporta un articolo di cronaca de “la Repubblica”.
Il fatto
L’episodio che coinvolse due alunne all’epoca quattordicenni, avvenne in un Istituto superiore di Pistoia nell’aprile 2019.
Le ragazze, dopo un litigio in classe, chiesero di uscire per andare agli armadietti al piano inferiore della scuola. Nei pressi di una rampa di scale, una delle due spinse l’altra con entrambe le mani, facendola cadere di schiena.
La ragazza andò a sbattere con la testa contro una colonna in cemento, riportando un trauma cranico e un taglio di 12 centimetri sul volto. Trasportata in pronto soccorso, le fu assegnata una prognosi di 20 giorni.
La famiglia richiese un risarcimento per i danni subiti sia ai genitori della compagna che all’Istituto scolastico, accusato di mancata vigilanza.
Dal canto proprio, l’Amministrazione scolastica sostenne che l’incidente avvenne in un’area priva di particolari profili di pericolosità, in un’uscita autorizzata dall’insegnante. La scuola dichiarò, inoltre, che le studentesse erano sotto la sorveglianza di una collaboratrice scolastica, che le aveva richiamate per aver corso.
La decisione del Tribunale
Nella sentenza, il Tribunale ha riconosciuto la “culpa in educando” della famiglia, accusata di non aver impartito alla figlia un’adeguata educazione.
Ai sensi dell’Art. 147 del Codice Civile, i genitori hanno l’obbligo di: «istruire ed educare la prole».
Secondo il giudice, la famiglia non ha fornito all’alunna: «un’istruzione adeguata al rispetto delle regole fondamentali della civile convivenza», definendo la spinta «grave e immotivata».
Il tribunale ha anche stabilito un concorso di responsabilità della scuola nell’episodio. L’istituto non avrebbe correttamente vigilato sulle studentesse, oltre a non aver limitato la pericolosità dell’ambiente in cui si è verificato l’incidente.
Rilevante l’importo del risarcimento: 85.000 euro, superiore a quanto chiesto dalla famiglia dell’alunna che aveva avanzato una richiesta di 53.000 euro, più le spese mediche.
Il consulente tecnico del tribunale ha riconosciuto, nella quantificazione degli importi, anche i danni estetici temporanei e permanenti per l’alunna danneggiata.
Il profilo assicurativo
L’assicurazione integrativa scolastica, di norma, tutela l’Istituto in relazione alla Responsabilità Civile per la carente o mancata vigilanza del personale scolastico. In alcuni casi, la polizza tutela anche la responsabilità derivante all’Istituto Scolastico dalla mancata o parziale applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro.
Circa l’infortunio, la polizza risarcisce anche le spese mediche sostenute dell’alunno danneggiato. Le migliori formule assicurative risarciscono, all’interno del massimale previsto, anche i costi per gli interventi di chirurgia plastica ed estetica.
Un discorso a parte merita, invece, il risarcimento richiesto alla famiglia. Se confermata la dinamica degli eventi, questo non potrà trovare applicazione nella polizza scolastica integrativa. Il danno infatti, per stessa ammissione dell’alunna che ha spinto la compagna, è stato provocato con dolo. Quest’aspetto escluderebbe di fatto il risarcimento delle spese da parte della polizza.
Se desideri maggiori informazioni in relazione alle polizze assicurative scolastiche per gli atti di bullismo, contattaci qui.