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Obbligo di denuncia all’INAIL per Covid19

Il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Cura Italia), all’Art. 42 comma 2, equipara il contagio da Covid19, in occasione di lavoro, ad infortunio sul luogo di lavoro. Pertanto il contagio è assoggettato all’assicurazione obbligatoria INAIL.
In relazione al Covid19, l’INAIL ha emesso due circolari: la n. 13 del 03 aprile 2020 e la successiva n. 22 del 20 maggio 2020.

Gli ambiti di tutela INAIL

L’ambito di tutela INAIL non si limita esclusivamente al luogo di lavoro in quanto tale, ma ricomprende anche tutte attività accessorie o strumentali. Tra queste gli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare al proprio domicilio (itinere).
Affermare quindi che la denuncia non dev’essere effettuata in quanto non è accertabile se il contagio sia avvenuto nel luogo di lavoro appare francamente un’affermazione debole.
Data la peculiarità dell’infezione, infatti, è impossibile stabilire con certezza dov’è avvenuto il contagio. contratta. Tuttavia l’evidenza clinica della presenza del virus (certificato medico e tampone), a nostro parere, meriterebbe, almeno a un approfondimento di indagine.
Come richiamato nelle circolari INAIL, non sussiste alcun onere in capo all’Operatore scolastico contagiato, a fornire la prova di dov’è avvenuta l’infezione.

La responsabilità del Dirigente scolastico

Allo stesso modo, la denuncia di sinistro non presuppone automaticamente la responsabilità del Dirigente scolastico in qualità di datore di lavoro.
Su quest’aspetto la circolare INAIL n. 13 è particolarmente chiara: «[…] ove l’episodio che ha determinato il contagio non sia noto o non possa essere provato dal lavoratore, né si può comunque presumere che il contagio si sia verificato in considerazione delle mansioni/lavorazioni e di ogni altro elemento che in tal senso deponga, l’accertamento medico-legale seguirà l’ordinaria procedura privilegiando essenzialmente i seguenti elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale».
Spetterà quindi all’INAIL stabilire, attraverso l’accertamento medico-legale, se esistano i presupposti di indennizzo dell’infortunio.
Il solo certificato medico e la presunzione di contagio, in assenza del risultato del tampone, qualifica l’evento come malattia comune e, a nostro avviso, non dev’essere denunciato.

Le indicazioni operative di INAIL

Nel caso di dubbio è sempre opportuno verificare con la sede INAIL di competenza o direttamente con il Contact Center nazionale, la procedura da seguire. Alcuni Istituti hanno verificato in questo senso e le risposte pervenute consigliano sempre di effettuare la denuncia almeno dal punto di vista precauzionale e cautelativo.

Approfondimenti in materia

Per completezza di informazione segnaliamo l’Approfondimento disponibile sul sito di CISL – Scuola che, richiamando la circolare INAIL n. 13, ricorda come sia: «[…] opportuno adottare ogni misura proattiva per l’acquisizione delle denunce da parte dei datori di lavoro, con l’eventuale documentazione sanitaria allegata, evitando comportamenti improntati al rigore letterale delle disposizioni normative».
Sempre sullo stesso tema segnaliamo anche l’articolo dello scorso 8 dicembre 2020 apparso sul quotidiano ItaliaOggi a firma di Antimo Di Geronimo rilanciato dal sito web Assinews.it circa la controversa questione malattia/infortunio.

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Covid19 e trasporto scolastico

Lo scorso 4 dicembre, l’IIS e l’INAIL hanno pubblicato un documento sulla gestione del contagio da Covid19 nelle attività correlate all’ambito scolastico con particolare riferimento al trasporto scolastico. Il documento è stato condiviso con il Comitato tecnico scientifico per l’emergenza Coronavirus. 

Il trasporto scolastico

Importante è evidenziare la premessa del documento: «Mettere in sicurezza la scuola e mantenerla in presenza significa pensare, non solo alle misure organizzative di prevenzione e protezione negli edifici scolastici, ma anche a tutte le attività che avvengono fuori del contesto scolastico (in particolare al percorso casa-scuola degli studenti) che in diversa misura possono contribuire alla diffusione del contagio».
Lo studio evidenzia come il rischio di contagio nelle scuole non sia superiore rispetto a quello della popolazione generale. Tuttavia si osserva una maggiore incidenza di casi nelle fasce di età più elevate (>12 anni). L’incidenza riguarda quella porzione di studenti per i quali, le occasioni di rischio risultano essere più elevate. Tra queste l’utilizzo del trasporto pubblico.

Altri luoghi di aggregazione connessi alla scuola

Il documento evidenzia anche altri aspetti correlati. Tra questi, ad esempio, le aggregazioni nei pressi della scuola, in entrata e uscita, o le attività di studio in collaborazione. Questi momenti potrebbero rappresentare un punto di criticità e richiedono l’applicazione di specifiche misure di prevenzione.
ISS e INAIL infine, offrono alcune indicazioni operative nell’ottica della prospettiva concreta di riavvio delle attività didattiche in presenza per tutte le scuole di ogni ordine e grado.

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L’infortunio durante la DaD è tutelato dall’assicurazione?

L’introduzione massiva della Didattica a Distanza (DaD) e della Didattica Digitale Integrata (DDI), a seguito della pandemia, ha aperto nuovi scenari circa i rapporti assicurativi. Quali sono quindi garanzie per il docente e per lo studente che si infortunassero durante queste attività?

Infortuni durante la DaD

Le cronache riportano il caso emblematico di una studentessa di Monza. L’alunna, nel maggio scorso, in occasione di una lezione di chimica, s’è ustionata durante un esperimento.
Le Società Assicuratrici, inoltre, segnalano un certo numero di sinistri, che hanno coinvolto gli studenti in occasione delle attività svolte in DaD. Alcuni di questi, particolarmente rilevanti, riguarda le attività di educazione fisica.

Il quadro normativo

Docenti e studenti rientrano tra le categorie protette da assicurazione sociale (INAIL) contro gli infortuni sul lavoro. La tutela è operante in virtù del Decreto 10 ottobre 1985. Operatori e studenti sono quindi tutelati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali con la gestione per conto dello Stato attuata presso l’INAIL.
I docenti, come tutti gli altri lavoratori, godono di una copertura assicurativa in relazione del rapporto contrattuale che li lega alla scuola. Gli studenti, al contrario sono considerati: «[…] una particolare categoria di soggetti che non hanno un rapporto di lavoro e che sono assicurati in via eccezionale, solo per gli infortuni che accadano nel corso delle esperienze tecnico-scientifiche e delle esercitazioni pratiche e di lavoro di cui alla specifica disposizione del Testo Unico, con esclusione degli infortuni, come quelli in itinere, non connessi alla specifica attività per la quale sussiste l’obbligo di legge» (Circolare INAIL, 23 aprile 2003, n. 28).
Per le attività in presenza, quindi, il contesto è chiaro e definito. Meno chiaro, invece, appare l’aspetto legato alle attività a distanza soprattutto alla luce del DPCM del 24 ottobre 2020.
Il Decreto stabilisce che nelle scuole superiori, il 75% delle lezioni dovrà avvenire attraverso la Didattica a Distanza.
L’INAIL precisa che i momenti formativi, attuati con l’ausilio sistematico e non occasionale di macchine elettriche (computer, tablet, ecc.) rientrano tra le esercitazioni pratiche. Queste infatti sono applicazioni dirette all’apprendimento e, come tali, ricomprese tra quelle coperte dall’assicurazione obbligatoria.
Risulta tuttavia evidente come l’evoluzione del quadro sanitario, con le conseguenti restrizioni in ordine alla mobilità, ponga una serie di quesiti, ad oggi, irrisolti. Circa le tutele INAIL sarebbe quindi opportuna una precisazione dell’Istituto. Precisazione tesa a chiarire se la copertura possa essere estesa, sia per i docenti che per gli studenti, anche alle attività di DaD.

L’infortunio durante la DaD è tutelato dall’assicurazione integrativa?

Sul fronte delle polizze assicurative integrative, relativamente agli infortuni, la situazione appare più definita.
Le condizioni contrattuali, di norma, prevedono la copertura per tutte le attività realizzate dalla scuola compatibilmente e/o in conformità alla vigente normativa scolastica.
Le attività messe in atto dall’Istituto Scolastico possono essere svolte sia all’interno che all’esterno dell’Istituto, senza limiti di orario.
Per verificare se l’infortunio durante la DaD è tutelato dall’assicurazione è opportuno verificare sempre le condizioni contrattuali anche con la consulenza del Broker assicurativo specializzato.

La responsabilità diretta per colpa in vigilando durante la DaD

Un aspetto che tuttavia merita un approfondimento riguarda la Responsabilità Civile dell’Istituto.
Nel caso di infortunio durante la DaD è configurabile la culpa in vigilando?
In questo caso, qual è la responsabilità del docente?
La giurisprudenza, a più riprese ha precisato che all’atto dell’iscrizione ed ammissione dell’alunno a scuola si realizza «l’instaurazione di un vincolo negoziale». In virtù del vincolo instaurato: «deve ritenersi sicuramente inclusa quella di vigilare anche sulla sicurezza e sull’incolumità dell’allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a se stesso».
Nel caso specifico bisogna quindi chiarire se l’arco temporale di estensione degli obblighi di vigilanza e cautela sono da applicarsi anche durante la DaD. In questa ipotesi, se un alunno è vittima di un infortunio, è configurabile la responsabilità diretta della scuola.
Sarebbe auspicabile che il Ministero regolamentasse la questione anche alla luce del fatto che il problema non è sorretto da nessuna normativa al riguardo.

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La denuncia per contagio da Covid19

Un certo numero di Istituti scolastici ci pone delle domande circa l’obbligo di denuncia per contagio da Covid19 di alunni e operatori. Facciamo il punto sotto il profilo normativo suggerendo alcune istruzioni operative.

Il Decreto “Cura Italia” all’Art. 42 comma 2, equipara il contagio da Covid19, in occasione di lavoro, ad infortunio sul luogo di lavoro e pertanto assoggettato all’assicurazione obbligatoria di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).

Le indicazioni dell’INAIL

In relazione alla denuncia di contagio da Covid19 all’INAIL, è bene richiamare la Circolare, 03 aprile 2020 n. 13 e la successiva Circolare 20 maggio 2020 n. 22. Fermo quindi restando l’obbligo di denuncia nei casi indicati, è opportuno fare una distinzione tra Operatori scolastici e Studenti.

Gli operatori scolastici – Corpo docente e non docente

Gli Operatori scolastici rientrano tra le categorie protette da assicurazione sociale contro gli infortuni sul lavoro in virtù del Decreto ministeriale 10 ottobre 1985. I soggetti sono quindi tutelati contro gli infortuni sul lavoro con lo speciale sistema della gestione per conto dello Stato attuato presso l’INAIL.
Qualora all’Amministrazione scolastica pervenga da parte di un operatore scolastico un certificato medico di infortunio INAIL in cui è stata rilevata la positività al virus (tampone positivo) è obbligatoria la denuncia di infortunio. La denuncia dev’essere effettuata attraverso il Sistema Informativo Dell’Istruzione (SIDI) entro i termini previsti dalla norma.
Sarà quindi l’INAIL a valutare il singolo caso e ad occuparsi della gestione del processo, inviando eventualmente la gestione della pratica all’INPS per malattia professionale.
Nel caso pervenga la semplice certificazione medica (non INAIL), a nostro parere è sempre consigliabile la denuncia all’INAIL, allegando il certificato prodotto dal dipendente.

Gli studenti

A differenza del personale scolastico, gli Studenti sono una particolare categoria di soggetti che non hanno un rapporto di lavoro con la scuola. Gli studenti sono assicurati, in via eccezionale, solo per le specifiche attività che l’INAIL ritiene “rischiose”. Tra queste le esperienze tecnico-scientifiche o le esercitazioni pratiche e/o di lavoro.
Esattamente come il personale scolastico, gli studenti, sono tutelati contro gli infortuni esclusivamente per le attività scolastiche ricomprese.
Qualora all’Amministrazione Scolastica pervenga da parte di uno di uno studente un certificato medico di infortunio INAIL di positività al virus (tampone positivo) è obbligatoria la denuncia di infortunio. Anche in questo caso la denuncia dovrà avvenire attraverso il Sistema Informativo Dell’Istruzione (SIDI) entro i termini previsti dalla norma.
Sarà sempre l’INAIL ad effettuare gli accertamenti dovuti e ad occuparsi della gestione del processo.
Nel caso pervenga la semplice certificazione medica (non INAIL), a nostro parere, è sempre consigliabile interpellare direttamente la sede INAIL, competente di zona, per verificare se e come procedere.

Le richieste di chiarimento

Ad oggi l’INAIL non ha ancora emesso una linea guida specifica circa la gestione delle denunce per Covid19 negli Istituti Scolastici.
Alla luce dell’incremento dei casi di contagio negli Istituti Scolastici e, al fine di evitare contestazioni e/o ammende, in caso di dubbio circa l’invio della denuncia, è possibile contattare il numero del Contact Center INAIL allo: 06 6001.
Per un parere scritto è anche possibile inoltrare una richiesta di parere sul sito dell’INAIL, oppure rivolgersi alla sede INAIL competente di zona.
Nel merito della procedura per la denuncia di sinistro alla Società assicurativa con cui è stata stipulata la polizza integrativa è opportuna la verifica delle condizioni contrattuali in relazione alla corretta procedura da effettuare.

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Le polizze Covid19 nella scuola. Facciamo il punto della situazione.

A pochi giorni dal rientro a scuola ci sembra opportuno fare il punto della situazione sulle polizze scolastiche per il rischio Covid19.
Secondo un recente articolo del Sole24ore, sono più di 400 le scuole colpite dall’infezione, di queste 75 sono già chiuse.
I casi positivi nel 76% dei casi sono studenti, nel restante 24% è personale scolastico.
La domanda che molti Istituti si stanno ponendo in questi giorni è: conviene sotto scrivere polizze assicurative per il rischio Covid? Sono realmente efficaci e cosa coprono?

Il rischio pandemico è assicurabile?

In questo clima di incertezza dobbiamo evidenziare come alcuni consulenti operanti nel settore scolastico affermano che il rischio Covid19 non sia assicurabile.
La dichiarazione non trova riscontro nella realtà. Ad oggi infatti la maggior parte degli operatori specializzati in ambito scolastico ha approntato e propone specifiche coperture o integrazioni alla polizze già in essere oppure propone polizze peculiari. Nell’ultimo periodo, inoltre si aggiunti nuovi operatori con polizze specifiche.
Fare un riassunto di tutte le coperture assicurative disponibili diventa oltremodo complicato e certamente non esaustivo.

Le garanzie per il rischio pandemico nelle scuole

Possiamo comunque a grandi linee affermare che le garanzie attualmente disponibili sono esclusivamente di carattere indennitario (diaria giornaliera per ricovero e convalescenza).
A questo primo genere di copertura, alcuni operatori, affiancano garanzie di assistenza, riconfermando a grandi linee quanto avevamo già espresso nel nostro articolo dello scorso giugno.
Una novità appare comunque evidente, una parte degli operatori, in modo molto prudente, “limita” la copertura solo nel caso l’infezione è riconosciuta come contratta in ambito scolastico.
Altri invece riconoscono la copertura alla diagnosi, senza entrare nel merito se l’infezione sia avvenuta all’interno dell’attività scolastica o in altro luogo.
Appare evidente come in questo secondo caso gli importi delle diarie e le prestazioni di assistenza sono ridotte anche sensibilmente.
Gli Istituti quindi che stanno prendendo in considerazione questo tipo di copertura è bene che valutino con estrema attenzione quest’aspetto al fine di non generare errate aspettative nelle famiglie degli alunni o il personale.

Quanto costano le polizze Covid19 nelle scuole?

Un ultimo aspetto è legato al premio da erogare.
Alcuni operatori propongono un premio unico, altri un premio differenziato in relazione agli importi delle diarie o dei servizi di assistenza. Alcuni operatori propongono un premio unico sia per studenti che il personale, altri un premio diversificato. Inutile dire che anche in questo caso l’intervento del broker assicurativo specializzato diventa quanto mai opportuno al fine di vagliare la soluzione che meglio si adatta alle specifiche necessità.
A nostro parere è comunque necessario evidenziare che le coperture non assumono carattere di obbligatorietà ma sono demandate esclusivamente alla sensibilità espressa nei confronti del problema.

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L’Azione del broker al tempo del Covid19

Lo scorso 25 giugno, il CTS di AIBA (Associazione Italiana dei Broker di Assicurazione) ha pubblicato uno studio circa l’azione del broker al tempo del Covid19.
L’analisi prende in considerazione tutti gli ambiti assicurativi compreso quindi quello tipicamente scolastico. Vediamone insieme i passaggi più rilevanti del documento.

Riduzione e aggravamento del rischio

Il primo aspetto che il Comitato Tecnico Scientifico rileva, è relativo alla riduzione o all’aggravamento del rischio. La riduzione è certamente dovuta all’introduzione massiva dello smart working. L’aggravamento allo svolgimento di alcune professioni e attività con un forte impatto pubblico (trasporti, sanità, scuola, ecc.). Occorrerà tenere in considerazione anche i rischi legati ad incendio e furto in strutture meno presidiate, nonché al delicato tema delle coperture delle responsabilità dirette del Dirigente Scolastico. Tutti questi aspetti andranno presi in considerazione e rimodulati nei nuovi contratti.

Ritardi nella gestione amministrativa

Un ulteriore aspetto di particolare rilievo risiede nell’eventualità che, l’eccezionalità del momento, ritardi in modo significativo il pagamento della polizza o la denuncia dei danni.
Il Codice Civile e le condizioni di polizza infatti, prevedono tempistiche precise. Eventuali ritardi motivati dalle conseguenze dell’emergenza Covid19 non presuppongono profili di dolo o di colpa. Ne consegue che la tardiva gestione amministrativa, senza colpa e senza dolo, non potrà essere utilizzata dall’Assicuratore quale motivo di reiezione, anche parziale, del sinistro.
Un aspetto particolarmente importante riguarda invece, la scadenza dei termini di prescrizione dei sinistri. In assenza, infatti, di un preciso intervento legislativo, alcune tipologie di sinistri complessi, spesso legati al ramo infortuni, che richiedono istruttorie e tempi di liquidazione prolungati, potrebbero diventare alquanto rischiosi. Sarà dunque necessario alzare il livello di attenzione sulla corretta gestione dei termini di prescrizione, per evitare di incorrere nella spiacevole situazione della perdita dei propri diritti.

Il ramo infortunio

Da un primo sommario esame il Ramo infortuni pareva essere escluso o comunque non particolarmente coinvolto dal Covid19.
Il rischio poteva addirittura essere diminuito, vista la minor mobilità imposta e la diminuita possibilità di svolgere la normale attività scolastica in presenza.
L’art. 42 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ha invece equiparato il contagio da Covid19 all’infortunio.
In tal senso si è espresso anche l’INAIL nella Nota Operativa 17 marzo 2020 n. 3675 e nella Circolare 13 aprile 2020 n. 13.
L’INAIL tutela il contagio da Covid19, inserendolo nella categoria degli infortuni sul lavoro: in questi casi, infatti, la causa virulenta è equiparata a quella violenta.
Questa interpretazione evidenzia la volontà di creare una forma di tutela più diretta ed immediata, sotto l’aspetto etico e sociale.
Parificare il contagio da Covid19 all’infortunio sul lavoro, potrebbe comportare conseguenze importanti per le coperture infortuni. Nelle polizze private, l’infortunio è definito come un evento dovuto a causa: «fortuita, violenta ed esterna». Tale definizione, dunque, resta difficilmente conciliabile con un contagio come quello di cui stiamo parlando.
Il contagio virale, di norma, mal si concilia con i requisiti contenuti in polizza. Infatti è molto difficile identificare il momento, il luogo e la modalità di infezione, in particolare nei territori più colpiti dall’epidemia. Il solo fatto che il Decreto abbia esteso e modificato la definizione di sinistro INAIL, non significa che il contratto di assicurazione venga modificato automaticamente.
Se l’Assicuratore avesse voluto prevedere la copertura anche per questi casi avrebbe facilmente utilizzato proprio la descrizione dell’oggetto della polizza. Al contrario eventi come epidemie e pandemie, sono di norma esclusi.
La pretesa che le polizze infortuni operino in caso di contagio da Covid19, in assenza di qualsiasi patto contrattuale solo sulla base l’Art. 42 del Cura Italia, appare insostenibile.

Il ramo di Responsabilità Civile

L’interpretazione, INAIL che equipara il Covid19 ad infortunio sul lavoro, sta creando legittime preoccupazioni nei Dirigenti Scolastici in relazione al profilo di responsabilità.  Occorre infatti ricordare che i presupposti dell’erogazione dell’indennizzo INAIL prevede la responsabilità civile e penale del datore di lavoro.
Va comunque sottolineato che le eventuali responsabilità in capo al Dirigente Scolastico, in quanto Datore di lavoro, debbano sempre essere precisamente individuate e provate.
Si dovrà dimostrare che quest’ultimo, non abbia rispettato le norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro. In sede penale vige il principio di presunzione di innocenza e l’onere della prova è a carico del pubblico ministero. In sede civile è sempre necessario l’accertamento della colpa, causa dell’evento dannoso.
La prova si presenta alquanto difficoltosa, dal momento che ben difficilmente potrà stabilirsi quando e dove il lavoratore abbia contratto l’infezione. È dunque ragionevole pensare che i Dirigenti scolastici potranno essere coinvolti solo nel caso di lacune e carenze evidenti e palesi.
Le responsabilità datoriali sono certamente aumentate a partire da maggio 2020 (c.d. FASE DUE).
Da quel momento sono stati emanati indicazioni ed obblighi più chiari e stringenti, che obbligano a comportamenti preventivi, più cogenti.
Nel merito degli aspetti più tipicamente assicurativi: per quanto attiene all’operatività della polizza di Responsabilità Civile, queste non presentano esclusione di pandemie e epidemie. Non c’è quindi motivo per cui le stesse non possano operare regolarmente.

Ramo di Tutela Legale

Le polizze di Tutela Legale, non sono mai state correttamente valutate nei piani assicurativi delle scuole. Spesso sono state definite superflue, ma in questa fase dimostrano la loro sicura utilità, soprattutto in ambito di difesa penale.
Le garanzie di Tutela Legale potrebbero subire un incremento di utilizzo se passerà il concetto riferito alla responsabilità del Dirigente in qualità di Datore di lavoro.
L’emergenza Covid19 potrebbe poi comportare un incremento della litigiosità contrattuale per inadempimento e si potrebbero aprire controversie tra l’Amministrazione scolastica e il personale dipendente.
Se così fosse, oltre a dover aprire i sinistri di Responsabilità Civile, al ricevimento delle rivalse INAIL, sarà opportuno aprire contestualmente il sinistro sulla polizza di tutela legale.
L’emergenza Covid19 ha evidenziato che nel prossimo futuro sarà necessario, anche per il Dirigente Scolastico, valutare con massima attenzione la stipula di queste coperture.
Sarà indiscutibile compito del Broker individuare le migliori soluzioni disponibili sul mercato.

Il ramo Assistenza

In relazione alle polizze o ai rami di Assistenza, l’insorgere del Covid19 ha evidenziato che queste garanzie escludono le conseguenze derivanti da pandemia.
Fa notare l’AIBA, che, proprio recentemente, alcune Compagnie stanno modificando i loro testi, inserendo la possibilità di coprire anche i casi di epidemia e pandemia. Questo potrebbe essere particolarmente importante in vista della ripresa della mobilità sia lavorativa che turistica e, nelle scuole, ai Viaggi di Istruzione.
Le spese sanitarie, conseguenti al contagio, sono a carico del Sistema Sanitario Nazionale. Per questo motivo le Compagnie stanno immettendo sul mercato servizi alla persona. Tra questi: Diarie da ricovero, indennità da convalescenza ed servizi di assistenza, variamente modulati.
Alcune prestazioni, possono essere l’invio del medico generico, il trasporto in autoambulanza, il trasporto dal pronto soccorso al domicilio, ecc.

La necessità di una funzionale gestione del rischio

Il CTS di AIBA in chiusura della sua relazione evidenzia ancora due passaggi.
L’Azione del broker al tempo del Covid19 deve mirare ad allargare il concetto di Risk Management.
Questo aspetto ancora poco conosciuto è purtroppo quasi assente nelle Istituzioni scolastiche, anche in quelle che si avvalgono della consulenza di broker.
La pandemia ci ricorda che anche per i rischi esiste una precisa gerarchia: prima dei “rischi economici” (bilancistici) esistono dei “rischi sistemici” (politica, salute, ambiente etc.) che interessano tutta la comunità.
I rischi sistemici si ripercuotono direttamente su quelli economici, smettere di gestirli o far finta che non esistano, non li risolve, ma anzi ne aumenta la magnitudo.
Per il Comitato Tecnico Scientifico di AIBA diventa: «Auspicabile, quindi, recuperare un approccio più ampio alle tematiche di risk management: sia in fase d’identificazione, analisi e valutazione; sia nella definizione delle strategie di trattamento […] Le azioni future dovranno essere volte ad accorciare e controllare meglio le supply chain [gestione della catena di distribuzione n.d.r.] e rivedere i criteri della loro impostazione, come nei contratti della PA il metodo del “prezzo più basso”, può dar luogo a successive cocenti delusioni».
Da ultimo, in relazione all’attività del broker assicurativo, il Comitato Tecnico Scientifico evidenzia come, in tema di responsabilità professionale: «[…] di qui in avanti i Broker dovranno essere molto attenti nelle attività di mappatura, analisi dei rischi e nel presentare i vari piani assicurativi. Occorrerà aumentare l’attenzione ad una proposizione più ampia ed articolata, dove emerga che le eventuali scoperture o carenze sono dovute non ad una inadeguata ed incoerente presentazione del progetto assicurativo da parte del Broker ma alla volontà del Cliente di non stipularle. […] L’Azione del broker al tempo del Covid19 dovrà sempre più agire in modo proattivo, segnalando l’evoluzione dei profili di rischio (e le eventuali conseguenti scoperture) derivanti dalla nuova situazione».

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Garanzie assicurative Covid19 per gli Istituti Scolastici

Nell’ultimo periodo, dalle scuole, ci giungono richieste circa le garanzie assicurative Covid19 per gli Istituti Scolastici. Facciamo il punto della situazione.

L’11 marzo 2020, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato il nuovo Coronavirus SARS-CoV-2 una pandemia a livello globale. Da quella data le imprese di assicurazione hanno cominciato ad interrogarsi su come coprire il rischio specifico.

Le nuove polizze con rischio Covid19

In ambito privato, alcune Compagnie Assicurative, per prime hanno colto l’esigenza di mercato e hanno creato e messo in commercio prodotti assicurativi ad hoc.
Altre hanno integrato le polizze sanitarie con prestazioni specifiche per il Coronavirus.
In questa direzione si sono mosse imprese come Generali, UnipolSAI, AXA, ma anche fondi contrattualistici che operano nella sanità integrativa.
Occorre precisare subito che le garanzie offerte dalle polizze non riguardano direttamente le cure da prestare a chi s’è ammalato di Covid19. Queste infatti sono integralmente a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Le polizze offrono prestazioni accessorie come: riconoscimento di diarie in caso di ricoveri, convalescenze, visite mediche specialistiche, bonus in denaro, ecc.

L’analisi dell’IVASS

L’istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), nel mese di marzo ha redatto una specifica analisi di mercato. L’IVASS ha analizzato tutti gli interventi messi in campo dalle compagnie per rispondere alla pandemia, non solo quelli di natura sanitaria.
«Alcune compagnie – si legge nel rapporto – hanno esteso, gratuitamente e in via temporanea, garanzie e servizi presenti nelle polizze sanitarie, per riconoscere agli assicurati colpiti dal virus diarie giornaliere in caso di quarantena domiciliare e indennizzi in caso di ricovero in terapia intensiva. Sono state immesse sul mercato polizze a sostegno degli esercizi commerciali costretti alla chiusura obbligatoria. Nel settore viaggi, in alcuni casi, sono state ampliate le garanzie per il rimborso di costi e penali per la perdita del viaggio. Alcune compagnie hanno anche messo in campo misure diverse dall’offerta di polizze assicurative come ad esempio l’istituzione di teleconsulto medico e sportello legale».
Come appare evidente, da questa possibile necessità non è escluso neanche il comparto scolastico. L’interesse non riguarda tanto per il periodo pregresso, ma soprattutto in previsione della riapertura delle scuole nel prossimo mese di settembre.

Le polizze assicurative scolastiche

Alla data in cui scriviamo, non sono ancora disponibili le linee guida del MIUR per la nuova apertura dell’Anno Scolastico. Diventa quindi difficile fare qualsiasi ipotesi circa coperture assicurative efficaci.
Appare inoltre evidente che il livello di sensibilità al problema è differente in funzione delle zone geografiche interessate dall’epidemia.
Facendo comunque una rapida analisi delle polizze multirischio scuola attualmente disponibili sul mercato, possiamo affermare, con una certa sicurezza che, ad oggi, in relazione al ramo:

  • Responsabilità Civile – Qualora l’evento “epidemia” non sia esplicitamente escluso, si può considerare compreso;
  • Infortuni – Le polizze in essere non ricomprendono quest’evento. Per le polizze stipulate per il prossimo anno scolastico, in relazione all’andamento del problema, sarebbe opportuno prendere in considerazione anche quest’aspetto. Resta inteso che, a nostro avviso, dovrebbe trattarsi di una formula aggiuntiva alle “normali” condizioni di polizza;
  • Assistenza – Le polizze in essere non ricomprendono quest’evento. Anche in questo caso, all’interno delle polizze che saranno stipulate per il prossimo anno scolastico potrebbe essere opportuno prevedere l’estensione di questa garanzia in forma aggiuntiva, con tariffazioni e coperture diverse;
  • Tutela Legale – Qualora non sia esplicitamente escluso, il rischio si può considerare compreso. In questo caso è bene, tuttavia, evidenziare come le garanzie di tutela legale escludono che i due soggetti che ricorrono alla copertura siano assicurati con la stessa polizza. Se ad esempio nascesse una vertenza tra due soggetti dello stesso Istituto assicurati con la stessa polizza, la garanzia non opererebbe.

In conclusione consigliamo sempre di far controllare, ed eventualmente revisionare da un broker assicurativo professionista del comparto scolastico, i contratti in essere e la relativa documentazione, per stabilire eventuali aree di rischio e responsabilità che, se non adeguatamente coperte dalla polizza, potrebbero ricadere direttamente sull’Istituto.

Cosa prevedere

Vi suggeriamo quattro punti fondamentali per prevenire eventuali contenziosi e rischi di natura legale in un’ottica di adeguata gestione del rischio:

  1. Verificare sempre se l’adempimento delle prestazioni contrattuali sia ricompreso oppure esplicitamente escluso, soprattutto nei rami di Responsabilità Civile e Tutela Legale;
  2. Analizzare ed eventualmente rivedere, senza soluzione di continuità, le disposizioni interne al singolo Istituto soprattutto in relazione alla gestione del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/08) coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106, alla luce delle revisioni apportate nel Gennaio 2020, valutando con attenzione le policy adottate in tema di salute e sicurezza anche in relazione alle coperture previste dalle polizze assicurative, ad esempio monitorando precisamente i flussi all’interno dell’Istituto (Operatori scolastici, Studenti, Famiglie, Soggetti esterni, Fornitori, ecc.), il corretto utilizzo, la disponibilità e l’adeguatezza del materiale di protezione per i dipendenti (es.: mascherine, guanti, disinfettante, ecc.);
  3. Porre estrema attenzione alle modifiche e agli aggiornamenti delle ordinanze regionali e locali e assicurarsi che le policy adottate dall’Istituto siano conformi alle disposizioni in vigore nella propria area di giurisdizione, distinguendo le misure a titolo di raccomandazione da quelle a carattere obbligatorio, all’interno delle informative governative o ministeriali;
  4. Raccogliere tutta la possibile documentazione prodotta dall’Istituto in relazione agli interventi effettuati per contenere la diffusione dell’epidemia, conservando traccia dettagliata di tutti gli eventuali danni subiti e delle operazioni di prevenzione effettuate in vista di future possibili contestazioni.
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Nel mezzo delle difficoltà nascono le opportunità

In questi giorni di blocco forzato, mi è tornata in mente una frase di Albert Einstein: “Nel mezzo delle difficoltà nascono le opportunità”.

Un nuovo modo di concepire la vita e il lavoro

Al netto dei problemi che tutti noi abbiamo affrontato in questo periodo, per chiunque sia a capo di un’impresa pubblica o privata, sono giorni difficili.
L’economia dell’intero pianeta ha subito una battuta d’arresto, dovendosi fermare dinanzi un nemico invisibile, che tiene in ostaggio miliardi di persone. Le nazioni più colpite dal Covid19 hanno applicato il lockdown, impedendo alle persone di lasciare la propria abitazione, se non per motivi di stretta necessità. Tutti noi, volenti o nolenti, abbiamo cominciato a cambiare non solo i nostri stili di vita ma anche il nostro modo di concepire e sviluppare il lavoro.
Anche la scuola ha dovuto ripensare, a come coniugare la dinamica formativa alla luce dell’impossibilità di gestire il lavoro direttamente in presenza.
Ognuno di noi, quando pensa alla scuola, si concentra, quasi istintivamente sugli alunni. Spesso dimentichiamo che oltre agli 8.500.000 studenti c’è anche quasi un milione e mezzo di operatori scolastici suddivisi tra Docenti e Personale.

L’online, tra obbligo e opportunità

Mapp è una piattaforma che si occupa di ricerche in campo digitale. In un recente articolo rivela come gli italiani hanno moltiplicato in modo straordinario il proprio tempo online. Le persone hanno più che raddoppiato la consultazione dei portali di informazione per tenersi aggiornati o anche solo per i loro acquisti.
Un articolo pubblicato alla fine di aprile da Cornerstone OnDemand, leader globale nelle soluzioni di sviluppo del personale, che ha annunciato come sia anche esponenzialmente aumentata la domanda di formazione online. Sia i singoli che le imprese si stanno adattando a un nuovo modo di lavorare.
L’uso massivo dello smart working o dell’home working infatti, oltre a diventare una nuova modalità operativa, ha aumentato la richiesta di formazione online.
Una larga parte dei soggetti inseriti nel tessuto produttivo sta ripensando il proprio lavoro cercando di acquisire maggiori competenze. Competenze che consentano di essere più produttivi e flessibili anche lavorando da casa.

E la scuola in tutto questo processo?

La scuola, in larghissima parte, ha reagito più che positivamente.
In un Comunicato stampa Cittadinanzattiva afferma che il 92% delle scuole ha attivato processi di Didattica a Distanza. Per lo più si tratta di lezioni in diretta, su varie piattaforme e una durata media a lezione fra i 40 e i 60 minuti. Buona, per il 60% dei rispondenti, anche la valutazione del lavoro svolto dai docenti. Purtroppo si conferma la grande questione dell’esclusione di troppi studenti che non partecipano alle videolezioni. I motivi, per lo più, sono la mancanza di device, connessioni inadeguate e in parte anche per condizioni familiari economicamente difficili.
Più variegati sembrano invece i risultati relativi alla gestione amministrativa degli Istituti Scolastici con l’introduzione del Lavoro Agile.
Nonostante siano ormai passati 15 anni dall’introduzione del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, relativo al Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), molta della documentazione con cui lavorano le segreterie è ancora “cartacea” e non on line. Inoltre gli attuali software o applicativi non sempre sono adatti all’archiviazione digitale. Spesso consentono di lavorare solo on-site o non sono predisposti per un cloud condiviso e sicuro.
Decisamente migliori sono i metodi e i sistemi adottati per le interazioni con gli organi collegiali (Consiglio di Istituto, Collegio dei docenti, Consigli di classe, ecc.)
La maggioranza degli Istituti scolastici hanno cominciato a svolgere questi incontri in modalità telematica con risultati apprezzabili sotto il profilo economico e funzionale.
L’utilizzo di software e applicativi on-line consente infatti ai partecipanti di non essere presenti fisicamente. Attraverso la “video conferenza”, possono comunque conversare, scambiarsi dati e documenti attraverso una connessione ad Internet.
Risulta evidente che probabilmente, non tutte le riunioni possono svolgersi secondo tale modalità. Tuttavia l’innovazione apportata appare estremamente interessante, sia sotto il profilo economico che funzionale. Nel futuro, c’è già chi ritiene auspicabile utilizzarla anche al di fuori del periodo di emergenza contingente.

Il ruolo delle assicurazioni scolastiche

Nel febbraio 2018, con notevole lungimiranza, l’IVASS, sottolineava come le Società assicuratrici dovessero sviluppare un approccio proattivo nei confronti degli assicurati.
E’ indubbio che la pandemia ha avuto un forte impatto sia sul “sistema Italia” che sull’evoluzione della domanda e della risposta assicurativa.
La pandemia modificherà i comportamenti delle imprese assicuratrici. L’effetto non sarà di breve durata ma è destinato ad incidere sulle scelte di medio e lungo termine delle imprese.
Uno scenario ancora nebuloso in cui anche le assicurazioni scolastiche e i broker specializzati resteranno coinvolti da cambiamenti importanti.

Insomma, quando si dice che non tutto il male viene per nuocere…

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Covid19: per l’INAIL è infortunio

Secondo la recente circolare l’infezione da Covid19 per l’INAIL è infortunio.
Conseguentemente in questi casi dovrebbe scattare la piena tutela dell’INAIL già a partire dal periodo di quarantena.
Anche la società assicuratrice, con la quale la scuola ha stipulato il contratto, riconosce il contagio da Covid19 come infortunio?

Il Decreto “Cura Italia” all’Art.42 comma 2, equipara il contagio da Covid19, in occasione di lavoro, ad infortunio sul luogo di lavoro.
Il contagio viene quindi assoggettato all’assicurazione obbligatoria di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro) e ai successivi aggiornamenti normativi intervenuti al riguardo.

La tutela INAIL nei casi di contagio e il livello di responsabilità

L’INAIL esonera il datore di lavoro dalla Responsabilità Civile per gli infortuni sul lavoro.
Nei casi in cui venga riconosciuta la responsabilità diretta, l’INAIL si riserva il diritto di agire in rivalsa (Art. 10).
È bene inoltre evidenziare che l’INAIL, con la Circolare n. 13 del 3 aprile 2020, ha effettuato alcune precisazioni. Qualora l’episodio che ha determinato il contagio, non sia noto o non possa essere provato, né si può presumere che sia avvenuto durante il periodo di lavoro sarà predisposto l’accertamento medico-legale. L’accertamento seguirà l’ordinaria procedura privilegiando i seguenti elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale.

Le differenze tra l’INAIL e le Assicurazioni private nei casi di contagio

Tra l’infortunio INAIL e quello riconosciuto dalle assicurazioni private dobbiamo osservare come, per l’INAIL, la classificazione dell’evento infortunistico preveda, quale condizione di assicurabilità, la causa violenta in occasione di lavoro (Art. 2 Capo II D.P.R. 1124/1965) e, nei casi di trattazione delle malattie infettive, l’INAIL equipara la causa virulenta a quella violenta.
Nei contratti stipulati con le assicurazioni private, la definizione di infortunio, di norma, recita: “evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un’invalidità permanente o un’inabilità temporanea”.
Ne consegue, in conclusione che, a nostro parere, il contagio da Covid19 non può essere considerato indennizzabile all’interno dei contratti assicurativi stipulati dalle scuole con le assicurazioni private, in quanto non ricorrono contemporaneamente i tre requisiti fondamentali di assicurabilità (fortuita, violenta ed esterna) venendo meno uno di essi, ovvero, la “causa esterna”.

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Tablet in comodato d’uso alle famiglie

In relazione alla recente pandemia di Covid19, al nostro Istituto Scolastico sono stati accreditati, da parte del MIUR, le somme relative all’acquisto di tablet e personal computer destinati agli alunni per la didattica a distanza.
In caso di furto o di danneggiamento di questi beni la copertura assicurativa stipulata dall’Istituto copre il danno anche nel caso in cui questi fossero dati in comodato alle famiglie degli alunni?

Il MIUR con il D.M. 26 marzo 2020 n. 187, ha previsto lo stanziamento di 85 milioni di euro per far fronte all’emergenza sanitaria del Covid19 consentendo alle istituzioni scolastiche statali la prosecuzione della didattica tramite la diffusione di strumenti digitali per l’apprendimento a distanza.
In particolare, è prevista l’assegnazione di 70 milioni di euro per mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso gratuito, dispositivi digitali individuali.
Regione Lombardia, con 12 milioni di euro, si pone al primo posto per assegnazione delle risorse; segue la Campania con 10,6 milioni, la Sicilia con 9,1 milioni, il Lazio con 7,3 milioni.

Il consegnatario dei beni della scuola

In relazione ai beni, il D. Interm. 28 agosto 2018, n. 129, all’Art. 30, evidenzia come il Direttore S.G.A., assuma il ruolo di consegnatario dei beni. Il consegnatario è preposto alla conservazione, gestione e manutenzione della strumentazione di proprietà dell’Istituto.
Sempre lo stesso decreto all’Art. 33 evidenzia come: “Il materiale ed i beni mancanti per furto o per causa di forza maggiore (es.: danneggiamento) […] sono eliminati dall’inventario con provvedimento del dirigente, nel quale deve essere indicato l’obbligo di reintegro a carico degli eventuali responsabili ovvero l’avvenuto accertamento dell’inesistenza di cause di responsabilità amministrativa, con adeguata motivazione”.

Le polizze assicurative di Responsabilità Civile e Infortunio non tutelano i beni

Di norma, le polizze sottoscritte dagli Istituti Scolastici, non prevedono i rami Incendio/Furto/Elettronica che garantiscono la copertura dei danni ai beni. In caso di danno, la responsabilità e l’onerosità del reintegro dei dispositivi danneggiati ricadono esclusivamente sul consegnatario del bene stesso.
Unitamente alla Responsabilità Patrimoniale più sopra delineata, è inoltre bene ricordare che la sottrazione e/o il danno dei beni dell’Istituto, compresi quelli dati in comodato d’uso, producono come effetto diretto l’impossibilità da parte degli alunni di fruire del servizio didattico tipico dell’Istituto scolastico.

La polizza assicurativa per la tutela dei beni

Il nostro consiglio, quindi, è quello di valutare con attenzione l’opportunità di garantire il patrimonio della scuola attraverso un’adeguata copertura assicurativa per i beni di proprietà. Due sono le considerazioni da effettuare. Da un lato l’importanza di garantirsi un adeguato indennizzo in caso di eventuali danni alle attrezzature di proprietà dell’Istituto. Dall’altro il costo contenuto dell’assicurazione che, oltretutto, rientra generalmente nei limiti di spesa espressi dal Decreto Interministeriale.
Ulteriori informazioni possono essere richieste direttamente alla nostra casella di posta: info@abint.it

Il contratto di comodato

Un ultimo aspetto riguarda il contratto di comodato che la scuola dovrà stipulare con la famiglia dell’alunno o il personale dell’Istituto. Nel documento, infatti, andranno sempre riportati tutti i passaggi che riguardano la tutela del bene concesso in comodato, compreso, in caso di danno, il reintegro delle somme per la riparazione o la sostituzione dello stesso.