Nel nostro Istituto, un docente di educazione fisica ha subito il danneggiamento del proprio PC portatile in palestra. Nel corso di un esercizio, un pallone lanciato da uno studente ha colpito il dispositivo rompendone lo schermo. L’assicurazione, a cui abbiamo denunciato il danno in Responsabilità Civile, ha respinto il sinistro. È corretto?
La vigilanza del docente, durante l’attività didattica, non è legata esclusivamente agli studenti, ma anche ai beni, siano questi di proprietà della scuola o di terzi.
La Responsabilità Civile
In relazione all’evento occorso si fa riferimento alla responsabilità extracontrattuale.
Parliamo di responsabilità extracontrattuale quando un soggetto, come in questo caso l’alunno, causa un danno a un terzo. La responsabilità extracontrattuale è precisamente identificata all’Art. 2043 del Codice Civile. «Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno».
Questo tipo di responsabilità si basa su alcuni elementi: il comportamento illecito, il danno ingiusto, il dolo o la colpa. Il danneggiato, inoltre, deve provare il nesso di causalità tra il comportamento e il danno.
Nel caso in questione sembra non esserci nessun comportamento illecito: lo studente, infatti, stava effettuando un esercizio disposto dal docente. Allo stesso modo sembra escludibile il dolo: infatti non pare esserci nessuna volontarietà nel danneggiare il bene. Anche la colpa, ovvero l’infrazione di norme o regolamenti o mancata osservanza delle regole di condotta suggerite dalla prudenza, dalla diligenza, dalla perizia, sembra esclusa. Esiste, infatti, una notevole probabilità che, durante un esercizio fisico con un pallone, quest’ultimo possa prendere una traiettoria imprevedibile.
A nostro parere, quindi, la Responsabilità Civile dell’Istituto appare esclusa e conseguentemente la posizione dell’assicuratore appare corretta.
Incuria, negligenza o trascuratezza
Un ulteriore aspetto per meglio inquadrare il livello di responsabilità, deriva dall’Art. 2051 del Codice Civile. «Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito».
Il fatto colposo potrebbe essere, quindi, costituito dall’aver omesso la protezione del bene.
Alla luce della norma si potrebbe anche rilevare che il danno è stato causato dalla condotta imprudente (quindi colposa) dello stesso danneggiato.
Allo stesso modo, lo studente che ha commesso il danno può liberarsi da ogni responsabilità, dimostrando che il sinistro s’è verificato per caso fortuito. D’altronde, quest’aspetto, anche alla luce della dinamica dell’evento, sembra assodato.
L’assicurazione dei beni
Se la strada della Responsabilità Civile risulta impercorribile, un altro modo per recuperare il danno è quello della polizza Property.
Le coperture Property tutelano il patrimonio della scuola da tutta una serie di eventi dannosi. Tra questi sono tutelati: l’incendio, il furto, i danni accidentali, gli eventi sociopolitici, dai quali possono derivare la perdita o il danneggiamento del bene.
Le migliori formule assicurativa tutelano anche i beni di proprietà di terzi, sempre che questi siano formalmente autorizzati a utilizzarli all’interno dell’Istituto.
Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alle polizze per l’assicurazione dei beni all’interno della scuola, contattaci qui.