In qualità di Direttore S.G.A. vi chiedo se in relazione alla Responsabilità Civile patrimoniale e amministrativa contabile degli amministratori della scuola, non è già sufficiente la copertura di Responsabilità Civile stipulata con la polizza scolastica?
Per poter rispondere nel merito della domanda, occorre inquadrarla precisamente sotto il profilo normativo. In conformità al principio dettato dagli Art. 28 e 97 della Costituzione, i funzionari pubblici rispondono dei danni prodotti con il loro comportamento nell’esercizio delle proprie attribuzioni:
- Direttamente verso i terzi (responsabilità civile extracontrattuale);
- Direttamente verso l’Amministrazione di appartenenza e la P.A. in genere (responsabilità patrimoniale amministrativa e contabile).
La Responsabilità Civile verso terzi
La Responsabilità Civile verso terzi degli impiegati civili dello Stato è disciplinata dall’Art. 22 e seguenti del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3.
Il danno eventuale consiste nella violazione di norme imperative di leggi e/o di norme di comune diligenza o prudenza. Anche l’inerzia, ovvero il fatto che l’impiegato rifiuti o ritardi in maniera ingiustificata atti o operazioni a cui è tenuto, è considerabile danno diretto.
La responsabilità solidale tra il funzionario e l’Amministrazione, sancita dall’Art. 28 della Costituzione, consente al terzo danneggiato di scegliere a chi chiedere il risarcimento. Qualora il dipendente non fosse in grado di risarcirlo, il terzo potrà rivolgere la propria azione nei confronti dell’Ente Pubblico. Quest’ultimo, a sua volta, potrà agire verso il dipendente.
La Responsabilità Civile verso l’Amministrazione
La responsabilità dei funzionari pubblici verso la P.A. può assumere due forme:
- Responsabilità amministrativa: incombe sui funzionari che abbiano prodotto un danno patrimoniale all’amministrazione;
- Responsabilità contabile: propria degli agenti contabili, cioè dei dipendenti che maneggiano denaro o hanno in custodia beni e/o valori dell’amministrazione stessa.
Il funzionario è chiamato a rispondere per responsabilità patrimoniale innanzi alla Corte de Conti ai sensi dell’Art. 1 comma 1 della Legge 14 gennaio 1994 n. 20.
La legislazione limita la responsabilità amministrativa dei funzionari alle omissioni commessi con dolo o colpa grave. Tuttavia resta l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali ai sensi dell’Art. 3, comma 1, della Legge 20 dicembre 1996 n. 639.
Le conseguenze di una condotta lievemente colposa accertata in giudizio restano, dunque, sempre a carico della Pubblica Amministrazione e dunque del bilancio pubblico.
L’intervento della Corte dei Conti
Il controllo da parte della Corte dei Conti è divenuto negli anni un fenomeno di enorme interesse per gli amministratori pubblici anche in ambito scolastico. Alla luce della la vastità della materia, l’atto illecito, potrebbe dar adito ad un possibile danno erariale con conseguente procedimento amministrativo.
Fino al 31/12/2007 era possibile per la Pubblica amministrazione stipulare polizze di RC per i propri dipendenti in relazione al danno patrimoniale e amministrativo contabile.
Con l’introduzione della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008) questo non è più possibile. L’art. 3, comma 59 sancisce che: “È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri i propri amministratori per i rischi derivanti dall’espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per i danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile”.
La polizza di Responsabilità Civile patrimoniale e amministrativa contabile
Risulta quindi opportuno che Dirigente Scolastico e Direttore S.G.A. provvedano a stipulare una copertura assicurativa di Responsabilità Civile patrimoniale e amministrativa contabile.
Stipula del contratto e relativo premio, nel rispetto della normativa prevista dalla Finanziaria 2008, devono restare ad esclusivo carico del soggetto assicurato.
Sul mercato sono disponibili svariate soluzioni assicurative con massimali e premi diversi. Alcune sono offerte “gratuitamente” all’interno delle quote erogate per l’iscrizione ad Associazioni di categoria o Sindacali.
In questi casi e sempre opportuno verificare direttamente o con la consulenza del broker assicurativo specializzato, livelli di copertura e condizioni.
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