Otto persone, tra docenti e studenti, sono stati ricoverati in ospedale dopo aver bevuto del tè durante la festa di fine anno scolastico. L’episodio risale al 30 maggio scorso, come riporta un articolo de “il Giorno”.
Il fatto
L’evento s’è verificato in un Istituto professionale paritario della provincia di Monza e Brianza. Un docente e sette studenti minorenni, dopo aver bevuto da una bottiglia confezionata la bevanda, hanno accusato crampi allo stomaco, finendo al pronto soccorso. Secondo l’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU), si tratterebbe di una: «verosimile intossicazione alimentare da sostanza imprecisata».
I carabinieri hanno sequestrato le bottiglie e sono partite le indagini per fare luce sull’accaduto e accertarne le cause.
Cibi e bevande a scuola
La somministrazione di alimenti e bevande negli Istituti scolastici coinvolge più aspetti: la sicurezza alimentare, il diritto all’istruzione e la libera scelta alimentare.
Per far fronte a possibili problemi di sicurezza, molte scuole, hanno elaborato appositi regolamenti. Alcuni di questi, prevalentemente negli Istituti comprensivi, vietano l’introduzione e il consumo di cibi e bevande in maniera collettiva all’interno della scuola. Il divieto tende a tutelare il crescente numero di studenti e operatori allergici o intolleranti a sostanze presenti negli alimenti. Ma il veto tende anche a garantire la sicurezza e la salubrità degli alimenti prodotti in ambienti casalinghi e/o domestici in applicazione delle norme “igienico-sanitarie”. Infine i regolamenti tendono a tutelare la scuola sull’oggettiva difficoltà di distribuire gli alimenti (anche di provenienza certa) a fronte di possibili allergie e/o intolleranze. Sono anche previste eventuali deroghe ma solo relativamente a cibi e bevande “tracciabili” oltre che confezionati nel rispetto della norma. Questo tipo di regolamentazione tuttavia, pur tutelando la sicurezza, non terrebbe in considerazione il principio di autodeterminazione individuale.
Sul tema, anche la giurisprudenza, non s’è sempre espressa in modo univoco. Con riferimento agli Istituti comprensivi, con la sentenza n. 20504/2019, a Sezioni Unite, la Corte di Cassazione stabiliva, l’obbligo di: «condivisione dei cibi forniti dalla scuola». Pochi mesi dopo il TAR del Lazio, con la sentenza n. 14368/2019, si pronunciava in maniera opposta. Secondo il Tribunale Regionale è diritto delle famiglie autodeterminarsi, decidendo autonomamente l’alimentazione dei figli a scuola.
Sul tema s’era espresso anche il Ministero dell’Istruzione con la Circolare 348 del 2017. Per il ministero nulla vieta all’alunno di portarsi il cibo da casa. Il Dirigente scolastico, in questo caso, dovrà però mettere in campo una serie di misure a tutela dell’igiene degli alimenti e degli studenti.
Regole diverse riguardano gli Istituti superiori, anche in virtù dell’età e della maturità dei soggetti coinvolti, ma il problema, come abbiamo visto, rimane attuale.
Il profilo assicurativo
Le migliori formule assicurative disponibili sul mercato scolastico tutelano la distribuzione di cibi e bevande nella scuola nel ramo infortunio. In caso di avvelenamento o intossicazione, l’infortunio sarà risarcito a termini di polizza, fermo restando la possibilità per l’assicuratore di rivalsa nei confronti del responsabile.
La polizza tutela anche l’eventuale Responsabilità Civile dell’Istituto sempreché la responsabilità sia ascrivibile al contraente/assicurato. È invece esclusa la tutela nel caso di responsabilità diretta del gestore del servizio.
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