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La polizza di assicurazione scolastica la paga lo Stato?

In questi giorni più scuole stanno chiedendo chiarimenti circa la necessità del pagamento da parte delle famiglie, della polizza scolastica integrativa. I dubbi sorgono alla luce delle notizie, diffuse sui media, dal Ministero del Lavoro e da quello dell’Istruzione.
Secondo la comunicazione sarebbe direttamente lo Stato a pagare la polizza assicurativa agli studenti. Meglio quindi fare un po’ di chiarezza.

Estensione delle coperture assicurative

L’estensione delle tutele assicurative è stata introdotta dal D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito in Legge 3 luglio 2023, n. 85.
Relativamente alla scuola, la nuova legge introduce due aspetti. Da un lato viene istituito un fondo per le vittime degli infortuni occorsi durante le attività formative. Dall’altro, viene estesa la copertura assicurativa prestata dall’INAIL per tutte le attività scolastiche.

Fondo per gli studenti vittime di infortunio (Art. 17)

La questione trae origine da alcuni drammatici episodi che hanno visto alcuni studenti coinvolti in incidenti mortali durante le attività di alternanza scuola-lavoro (PCTO). Della questione ne parlammo a gennaio di quest’anno, in un articolo pubblicato sul nostro sito.
Ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, gli studenti vittime di infortuni mortali, sono in copertura in caso di morte. Tuttavia ben difficilmente è possibile, in questo caso, ottenere il risarcimento da parte dell’INAIL. Benché operante la copertura assicurativa, per aver diritto all’indennizzo, la vittima doveva ricoprire la posizione di capofamiglia con conviventi a carico.
Per ovviare al problema, che suscitata sempre un notevole clamore sui media, è stato costituito un fondo specifico teso a sanare questa situazione. L’accesso al fondo tuttavia non è ancora stato definito. Per quest’aspetto dovremo attendere il decreto applicativo della legge, previsto per i primi giorni di ottobre.

Estensione della copertura assicurativa prestata dall’INAIL (Art. 18)

Un secondo aspetto è quello legato all’estensione della tutela assicurativa a tutte le attività scolastiche. Fino alla fine dello scorso anno scolastico, gli studenti risultavano in copertura esclusivamente in quella attività che l’INAIL considerava pericolose. In sintesi: le attività di educazione fisica, i laboratori, i percorsi di alternanza (PCTO) e i viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo.
Con il nuovo dispositivo normativo, la tutela INAIL è estesa a tutti gli studenti e gli operatori durante tutte le attività scolastiche.
Anche in questo caso è importante evidenziare che le tutele INAIL si limitano esclusivamente ai casi di morte e invalidità permanete ≥ 6° punto percentuale.
Restano esclusi i rimborsi per le spese mediche in quanto già ricompresi gratuitamente dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Allo stesso modo, per gli studenti restano escluse le diarie da immobilizzazione e/o ricovero, mentre per il personale, l’incidente viene retribuito ai sensi del CCNL.
Inoltre, dettaglio non da poco, gli operatori scolastici, in qualità di lavoratori, godranno della “copertura integrale” (sia durante le attività che in itinere). Gli studenti al contrario saranno assicurati esclusivamente per le attività poste in essere all’interno dell’Istituto.
Restano ulteriormente escluse le diarie da immobilizzazione (gesso) e/o ricovero, i danni all’apparato dentale non ricompresi nelle tutele prestate dal SSN e i danni agli effetti personali (occhiali).
Da ultimo, con l’attuale testo normativo, al fine di valutarne l’impatto economico, l’estensione delle tutele assicurative è prevista esclusivamente per l’anno scolastico 2023/2024.
Diventa superfluo ricordare come attualmente, ai sensi della norma, un numero meno che marginale di sinistri scolastici è tutelato dall’INAIL. Solo a titolo di esempio, uno dei sinistri più diffusi nella scuola, come quello dentale, resterebbe senza copertura, esclusa quella gratuita offerta dal SSN. In questo caso tuttavia, il servizio offerto eroga soltanto alcune prestazioni per le quali, ad ogni modo, è richiesto il pagamento del ticket.

Le polizze scolastiche integrative

Preso atto dell’effettivo perimetro del dispositivo legislativo, è opportuno entrare nel dettaglio delle tutele previste dalle polizze integrative sottoscritte dalle scuole.
Di norma, circa il ramo Infortunio, la polizza integrativa ricomprende tutte le spese mediche affrontate sia in ambito pubblico che privato e, all’interno delle tabelle, non pone limiti circa la percentuale di Invalidità Permanente.
Lo stesso tipo di copertura è operativa inoltre sia per il personale che per gli studenti anche in itinere, durante i trasferimenti tra l’abitazione e la scuola e viceversa.
Ma l’assicurazione integrativa non si limita esclusivamente al ramo infortunio. Di norma prevede specifiche coperture per la Responsabilità Civile e, nelle formule migliori, anche per l’Assistenza nei viaggi di istruzione e la Tutela Legale.
L’aspetto legato alla Responsabilità Civile è di gran lunga il più importante ma troppo spesso il più sottovalutato.
Nel caso di danno, colposo o doloso, il terzo danneggiato può rivalersi nei confronti di colui che lo ha provocato. In assenza di copertura, il risarcimento resta a carico dell’Istituto o, in seconda battuta, del danneggiante. L’assicurazione integrativa tutela proprio quest’aspetto, proteggendo il patrimonio del responsabile dell’evento (pubblico e/o privato).
Analogamente i rami di Assistenza, nel caso di annullamento del viaggio, consentiranno il rimborso della spesa sostenuta senza la sottoscrizione della polizza offerta dall’Agenzia di viaggio o dal Tour Operator. Quest’ultima oltre ad essere più costosa rispetto a quella scolastica, è limitata esclusivamente alla durata del viaggio con massimali di gran lunga più contenuti.
Il ramo di Tutela legale infine copre le spese sostenute dall’assicurato quando deve difendere i suoi diritti ed interessi, per le controversie civili o penali. L’assicurazione opera sia in ambito stragiudiziale che in tribunale.

L’aumento del contenzioso

L’aspetto più preoccupante che ci sentiamo di evidenziare è come il venir meno delle tutele assicurative integrative, potrà facilmente portare ad un incremento del contenzioso.
La famiglia, infatti, che non si vedesse rimborsato il danno potrebbe più facilmente dar corso a un’azione legale per vedersi riconosciuto il risarcimento, incolpando la scuola dell’accaduto.
Proprio per questo motivo, l’aspetto di maggior interesse resta quello legato alla Responsabilità Civile dell’Istituto. Questo stato di cose è ancora più evidente nei casi di danni comuni e diffusi come quelli per gli occhiali o per gli effetti personali degli studenti e degli operatori.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative integrative nella scuola, contattaci qui.

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Riapertura della scuola

Con la riapertura della scuola, svariati sono gli adempimenti che i Dirigenti scolastici dovranno mettere in atto. Tra questi l’adesione alla polizza assicurativa, Infortuni e Responsabilità Civile degli alunni e del personale.

Il pagamento della polizza integrativa

In questi giorni più scuole stanno chiedendo chiarimenti circa la necessità del pagamento della polizza scolastica integrativa da parte delle famiglie.
I dubbi sorgono alla luce delle comunicazioni, diffuse via social dal Ministero del Lavoro, secondo le quali sarà direttamente lo Stato ad assicurare gli studenti.
Meglio fare un po’ di chiarezza.

Il Decreto lavoro

L’estensione delle tutele assicurative è stata introdotta con il D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito in Legge 3 luglio 2023, n. 85.
Semplificando, la legge inserisce due aspetti: da un lato viene istituito un fondo per le vittime degli infortuni occorsi durante le attività formative; dall’altro, viene estesa a tutte le attività scolastiche la copertura assicurativa prestata dall’INAIL.
Fino al luglio scorso, gli studenti vittime di infortuni gravi durante le attività scolastiche, ben difficilmente ottenevano un indennizzo da parte dell’INAIL. Benché la copertura assicurativa fosse operativa, infatti, per ottenere l’indennizzo occorreva ricoprire la posizione di capofamiglia con conviventi a carico, caso quantomeno raro se parliamo di studenti. Per ovviare a questo problema è stato costituito un fondo specifico teso a sanare questa situazione.
L’aspetto più importante, tuttavia, è quello legato all’estensione della tutela assicurativa a tutte le attività scolastiche. Fino alla fine dello scorso anno scolastico, gli studenti risultavano in copertura esclusivamente in quelle attività che l’INAIL considerava pericolose. In buona sintesi: le attività di educazione fisica, i laboratori, i percorsi di alternanza e i viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo.
Un importante particolare: l’estensione delle tutele assicurative è estesa esclusivamente per l’anno scolastico 2023/2024.

Cosa cambia nella tutela assicurativa dell’INAIL

Con l’estensione delle tutele INAIL, studenti e operatori risulteranno in copertura durante tutte le attività scolastiche. Tuttavia, mentre gli operatori godranno di una copertura integrale, sia in Istituto che in itinere, gli studenti saranno assicurati esclusivamente all’interno dell’Istituto.
Una forte limitazione della copertura è costituita dal fatto che le tutele offerte dall’INAIL si limitano ai casi di morte e invalidità permanente sopra il 5° punto percentuale. Sono, inoltre, esclusi i rimborsi per le spese mediche in quanto già forniti gratuitamente dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

La polizza scolastica integrativa

Circa il ramo infortuni, la polizza integrativa scolastica ricomprende tutte le spese mediche effettuate presso qualsiasi struttura e, all’interno delle tabelle di indennizzo, non pone limiti circa la percentuale di Invalidità Permanente. Gli alunni, inoltre, sono assicurati anche in itinere, durante i trasferimenti tra l’abitazione e la scuola e viceversa.
Ma l’assicurazione integrativa non si limita esclusivamente al ramo infortuni. Di norma, prevede specifiche coperture per la Responsabilità Civile e, nelle formule migliori, anche per l’Assistenza nei viaggi di istruzione e la Tutela Legale.
L’aspetto legato alla Responsabilità Civile è di gran lunga il più importante, ma, spesso, il più sottovalutato.
Nel caso di danno, colposo o doloso, causato dallo studente, il terzo danneggiato potrebbe rivalersi nei confronti di colui che lo ha provocato. In assenza di copertura, il risarcimento resta a carico dell’Istituto o, in seconda battuta, del danneggiante. L’impresa di assicurazione tutela proprio quest’aspetto, proteggendo il patrimonio del responsabile dell’evento.
Analogamente, i rami di Assistenza, nel caso di annullamento del viaggio, consentiranno di risparmiare il costo della polizza proposta dall’Agenzia o dal Tour Operator. Quest’ultima è, d’altronde, decisamente più onerosa rispetto a quella scolastica, la sua operatività è legata esclusivamente alla durata del viaggio e i massimali sono di gran lunga più contenuti.
Il ramo di Tutela legale, infine, copre le spese sostenute dall’assicurato quando deve difendere i suoi diritti ed interessi nelle controversie civili e penali. L’assicurazione opera sia in ambito stragiudiziale che in tribunale.
Nessuno di questi aspetti è previsto nella Legge che estende la tutela degli alunni.

Se desideri maggiori informazioni sull’operatività delle polizze assicurative scolastiche, contattaci qui.

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Implementazione delle tutele INAIL per l’alternanza

Il Tavolo Tecnico costituito a seguito degli episodi che hanno visto la morte di alcuni studenti sta elaborando le nuove tutele assicurative erogabili da INAIL.
Obiettivo del Ministero del Lavoro e di quello dell’Istruzione è l’incremento delle garanzie per gli studenti e per i docenti.

L’attuale quadro normativo

La presente regolamentazione è il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 che disciplina l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali del personale della scuola.
Nell’attuale regolamento i dipendenti della scuola godono delle tutele previste per tutti i lavoratori mentre gli studenti sono tutelati esclusivamente durante alcune attività ritenute pericolose.
Gli alunni sono una particolare categoria e risultano tutelati dall’INAIL per le sole attività tecnico-scientifiche, le esercitazioni pratiche, l’attività motoria e alcuni viaggi d’istruzione.
Negli anni, anche sulla scorta delle indicazioni giurisprudenziali, sono stati apportati dei correttivi. Ad esempio, dal 2000, è stato introdotto l’infortunio in itinere, ma questo riguarda esclusivamente il personale dipendente e non gli alunni.
Un aspetto non secondario riguarda la portata delle garanzie. Dal rimborso sono escluse le spese mediche, in quanto riconosciute gratuitamente dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN). L’INAIL indennizza esclusivamente l’invalidità permanente, con la franchigia dei primi 5 punti, e la morte, questa solo nel caso di presenza di familiari a carico.

Le nuove proposte

La titolare del Lavoro, Marina Calderone e il ministro dell’istruzione, Giuseppe Valditara, hanno annunciato l’ampliamento sia delle tutele, che dei soggetti garantiti.
Ad oggi non è ancora stata pubblicata una bozza definitiva, tuttavia, l’obiettivo è l’ampliamento delle coperture assicurative, sia nel contesto scolastico, che in quello dell’alternanza. L’INAIL, quindi, potrebbe prevedere risarcimenti per i familiari delle vittime anche in caso di evento mortale senza congiunti a carico. In ogni caso, dovrebbero rimare esclusi i risarcimenti in caso di infortunio in itinere degli studenti. L’INAIL, tuttavia, s’è reso disponibile, anche tramite l’uso di metodologie attive e tecnologie innovative, a predisporre strumenti formativi capaci di coinvolgere i giovani.
L’ANP, al fine di limitare l’azione penale nei confronti dei Dirigenti nei casi di infortunio grave, propone l’introduzione di protocolli di sicurezza validati da soggetti qualificati. La formazione sulla sicurezza, per studenti e tutor, dovrà essere realizzata esclusivamente da RSPP qualificati e medici del lavoro, anche col supporto delle università.

La polizza integrativa scolastica

Indipendentemente dagli aggiornamenti che saranno apportati al quadro normativo nazionale, la polizza assicurativa scolastica integrativa resta comunque il miglior sistema di salvaguardia.
Le migliori formule assicurative, oltre a non porre limitazioni relative alle spese mediche, anche se effettuate in strutture private, non prevedono franchigie in relazione all’invalidità permanente.
L’aspetto medico-infortunistico, inoltre, seppur estremamente importante, non è l’unico garantito dalle polizze integrative. Al ramo Infortuni si affiancano, infatti, quelli di Responsabilità Civile, di Assistenza e, nella maggioranza dei casi, quello di Tutela Legale. Nessuno di questi aspetti è previsto dall’INAIL.

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L’INAIL non risarcisce la morte dell’alunno in stage

Un certo clamore ha suscitato la notizia relativa alla mancata erogazione di indennizzo da parte dell’INAIL, per uno studente morto durante uno stage.
È quanto ha fatto sapere la famiglia dello studente 18enne Giuseppe De Seta, deceduto il 16 settembre scorso durante uno stage in un’azienda veneta.

Il profilo normativo

In premessa, occorre osservare che, per l’INAIL, gli studenti in stage o in alternanza (PCTO), sono equiparati a qualsiasi altro lavoratore e godono delle stesse tutele.
La norma è contenuta nel Testo Unico per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
La legge tuttavia prevede che l’indennizzo sia erogato esclusivamente nel caso in cui la vittima abbia dei familiari a carico.
In questo caso avranno diritto alla rendita il coniuge e ciascun figlio fino al termine del percorso di studi. La rendita spetterà anche ai figli totalmente inabili al lavoro, a prescindere dall’età e finché dura l’inabilità.
Anche a genitori, fratelli e sorelle, può spettare una rendita, ma solo nella misura del 20% e solo se conviventi e a carico del deceduto.
Scopo della legge, infatti, non è quello di risarcire i familiari, ma offrire ai superstiti il sostentamento venuto a mancare dopo la morte del lavoratore.
Inoltre, l’INAIL, oltre alla rendita, eroga ai familiari delle vittime anche una somma, una tantum, attraverso il fondo di sostegno istituito presso il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Tuttavia, anche per accedere a questo tipo di prestazione valgono le stesse condizioni che regolano la rendita ai superstiti.
Alla famiglia verrà comunque corrisposta una somma, prevista dalla legge, per le spese funerarie. Tuttavia questo rimborso non è attinente al risarcimento.

L’inattualità della legge

Il Testo Unico risale a quasi 60 anni fa e, in verità, l’INAIL ha proposto più volte di introdurre modifiche per adattarlo alla realtà contemporanea. Rispetto agli anni ’60 del secolo scorso, infatti, non sono cambiate solo le caratteristiche del lavoro e della famiglia, ma anche quelle della scuola.
Nel corso degli anni, l’Istituto ha suggerito di liquidare la rendita sul massimale di legge, ferme restando le disponibilità finanziarie e la sostenibilità per la finanza pubblica.
Sulla questione s’è espresso anche il Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara nell’ottica della revisione di tutto il percorso di alternanza. L’obiettivo non è la riforma dell’indennizzo, ma stabilire nuove regole per rendere più sicura l’attività.

Le polizze scolastiche integrative

Il risarcimento per la morte dello studente è, quindi, relegato alla polizza di Responsabilità Civile dell’impresa e alla polizza integrativa dell’Istituto scolastico. Tutto questo avverrà comunque dopo la chiusura del processo, la cui prima udienza è programmata per il prossimo 10 marzo.
Quanto accaduto riaccende l’attenzione sull’importanza e soprattutto sull’utilità della polizza assicurativa scolastica. Alcuni percorsi di studio, come quelli di carattere tecnico o professionale, sono certamente più esposti al rischio di infortunio anche grave.
Una polizza adeguata, soprattutto in questi Istituti, deve prevedere garanzie specifiche e massimali congrui in caso di sinistro. La sottovalutazione di questi aspetti espone la scuola a imprevedibili rischi anche di carattere economico.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative scolastiche per gli stage e i percorsi di alternanza, contattaci qui.

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Il decesso per Covid19 è infortunio

Sta facendo discutere la sentenza n. 184 del 19.01.2022 con cui il Tribunale di Torino, Sez. IV Civile, accogliendo la richiesta di risarcimento della famiglia, stabilisce che il decesso per Covid19 è infortunio.

Il fatto

Nel marzo 2020, un dentista piemontese contraeva il virus Covid-19. Le condizioni del professionista erano parse sin da subito gravi, tali da giustificare il ricorso a terapie specifiche. Ricoverato nel reparto di rianimazione dell’Ospedale “Le Molinette” di Torino, spirava dopo circa dieci giorni.
Il professionista, nel 2019, aveva sottoscritto una polizza assicurativa contro gli infortuni. La polizza, tra l’altro prevedeva, per il caso di morte, un indennizzo pari a 100.000,00 euro.
La famiglia chiedeva il risarcimento, ai sensi della polizza infortuni sottoscritta, ma la Compagnia rifiutava l’indennizzo, in quanto il decesso per Covid-19 non risultava contemplato dalle condizioni di contratto. Per far valere le proprie ragioni, la famiglia decideva, quindi, di rivolgersi al tribunale.

La sentenza

Il Tribunale interessato ha considerato fondata la domanda. Sulla base delle risultanze prodotte del Consulente Tecnico d’Ufficio (C.T.U.) è emerso che la causa del decesso doveva ritenersi ascrivibile al Covid-19. Ai sensi delle “Condizioni Generali di Assicurazione Infortuni”, è stabilito che: “è infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea”.
Il Tribunale ha giudicato che il decesso per Covid19 è infortunio e quindi tecnicamente risarcibile.

Le motivazioni

Secondo il tribunale, sul fatto che il Covid-19 possa essere considerato fortuito ed esterno non ci sono dubbi.
L’accidentalità della causa, infatti, viene evidenziata proprio dalla mancanza di attività consapevole da parte del soggetto infettato. Inoltre, l’infezione è da ritenersi sicuramente di origine esterna. Il virus è un organismo estraneo al corpo umano e, in quanto tale, è considerabile come proveniente dall’esterno.
Qualche dubbio, invece, poteva risiedere sulla natura violenta dell’infezione. In questo caso veniva accolta la tesi del Consulente Tecnico d’Ufficio: “Il contagio, non solo non è dilatato nel tempo, ma ha anche determinato uno stravolgimento violento delle regole naturali della vita di un soggetto che si trovi in situazione normale“.

Il Decreto Legge “Cura Italia”

La sentenza del Tribunale di Torino conferma, anche in ambito privato, le indicazioni già adottate dall’INAIL nei casi di infezione sul luogo di lavoro.
L’articolo 42 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Cura Italia”), stabilisce che i casi accertati di infezione da Covid-19, in occasione di lavoro, sono qualificabili come infortuni ai fini INAIL.
Occorre notare come non sia la prima volta che la questione viene affrontata nelle aule giudiziarie. L’orientamento prevalente che si stava formando, affermava che l’infezione da Covid-19 deve ritenersi, anche «nel comune sentire sociale», una malattia e, pertanto, non possa determinare il sorgere di alcun diritto di indennizzo nell’ambito di una polizza infortuni. La sentenza di Torino offre quindi una chiave interpretativa nuova e originale.

Clausole dubbie

Il Tribunale torinese, inoltre, ha anche riconosciuto fondata la domanda della famiglia ai sensi dell’Art. 1370 del Codice Civile. Qualora, infatti, le clausole della polizza redatte su modulo predisposto dall’assicuratore, siano dubbie, queste devono essere intese in senso favorevole all’assicurato e non all’assicuratore medesimo.

Se desideri avere maggiori informazioni in relazione all’accesso alle coperture assicurative per il rischio pandemico nella scuola, contattaci qui.

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Infortunio durante l’attività di educazione fisica a scuola

Statisticamente, tra tutti i sinistri scolastici, il più frequente è l’infortunio durante l’attività di educazione fisica.
Per la sua natura implicita, l’attività motoria, per quanto possa essere pianificata e vigilata, non può mai escludere l’infortunio dell’alunno o del docente durante il suo svolgimento.
Ai sensi dell’Art. 2048 del Codice Civile, la scuola ha precisi obblighi di sorveglianza e di tutela nei confronti degli studenti. L’Istituto, quindi, per liberarsi dalla responsabilità, deve necessariamente dimostrare che l’evento lesivo si sia verificato per fatto illecito o caso fortuito.

Il fatto illecito di un altro studente

Il fatto illecito si verifica quando il danno subito dall’alunno è diretta responsabilità di un altro studente.
Per fatto illecito s’intende una condotta caratterizzata da un grado di irruenza e violenza incompatibile con il contesto scolastico di riferimento.
In una regolare condotta di gioco, l’urto accidentale o un’azione, compatibile con il contesto, che provoca un danno a un terzo, non può, configurarsi come illecito. La giurisprudenza evidenzia come, in questi casi, il danno non può essere oggetto di richiesta di risarcimento nei confronti dell’istituto Scolastico.

La prevenzione del sinistro

Il secondo caso è legato all’adozione di tutte le misure necessarie per garantire l’incolumità degli studenti.
L’Istituto, quindi, dovrà porre in essere tutte le misure idonee ad evitare l’evento lesivo, prima tra tutte la vigilanza. Garantire l’incolumità dello studente, pianificando l’attività ed evitando l’uso di attrezzature non idonee o pericolose, rientra tra gli obblighi primari dell’Istituto. L’infrazione a queste elementari norme di cautela obbliga la scuola a risarcire tutti i danni subiti dall’alunno. In questo senso s’è espressa anche lo scorso dicembre, la Corte di Cassazione con la Sentenza 35281/2021.

Il caso fortuito durante l’attività di educazione fisica a scuola

Per la giurisprudenza, caso fortuito è quell’evento imprevedibile che non si sarebbe potuto evitare anche adottando un’impeccabile diligenza e una precisa vigilanza.
La scuola, quindi, non può essere ritenuta responsabile per il danno subito da un alunno durante la normale attività di educazione fisica. Soprattutto se non risultano violazioni dell’obbligo di vigilanza e di sorveglianza o se l’evento lesivo non sia dipeso dall’uso di attrezzature pericolose e non idonee al contesto scolastico.

La copertura obbligatoria dell’INAIL

L’Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro identifica negli studenti, una particolare categoria di lavoratori. Con la Circolare 4 aprile 2006, n. 19, l’INAIL dispone che tutti gli alunni delle scuole pubbliche e private siano assicurati, tra gli altri, anche per gli infortuni che si verificano durante le esercitazioni di scienze motorie.
L’INAIL verificherà che l’evento lesivo subito dall’alunno rientri tra i casi risarcibili. In caso di esito positivo, sottoporrà l’infortunato a perizia medico-legale per stabilire il danno biologico e determinare l’ammontare dell’indennizzo economico.
È necessario evidenziare che l’INAIL applica una franchigia sui primi 5 punti di Invalidità permanente e non riconosce il rimborso delle spese mediche, in quanto ricomprese tra quelle erogate gratuitamente dal SSN.

La polizza scolastica integrativa

Nella maggioranza dei casi, gli istituti scolastici sottoscrivono una polizza integrativa. La polizza supplisce alle carenze della tutela INAIL e consente all’Istituto di tutelarsi nei casi di Responsabilità Civile diretta.
Nei casi di infortunio durante l’attività di educazione fisica a scuola, alunni e docenti possono fruire del rimborso di tutte le spese mediche nei limiti del massimale previsto.
Inoltre, nel caso di Invalidità Permanente, otterranno un indennizzo da aggiungere a quello erogato dall’INAIL.
Se l’evento lesivo è causato dalla condotta illecita di un altro studente o dalla negligenza della scuola nell’attuare tutte le misure necessarie per garantire l’incolumità dei propri alunni o dall’omissione dell’obbligo di vigilanza da parte del personale scolastico, il danneggiato può ottenere un risarcimento in Responsabilità Civile.

Se desideri avere maggiori informazioni in relazione all’infortunio durante l’attività di educazione fisica, contattaci qui.

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Come pagano le polizze assicurative

Un nostro operatore scolastico ha subito un infortunio grave mentre era in Istituto. Alla chiusura del sinistro, l’INAIL gli ha riconosciuto 7 punti d’invalidità permanente. Ha diritto a percepire anche l’indennizzo da parte della polizza assicurativa scolastica?

Non è la prima volta che ci viene posta questa domanda.
Su come pagano le polizze assicurative abbiamo già pubblicato un articolo, tuttavia è necessario fare ancora un approfondimento.

Il risarcimento

Una persona che decide di stipulare più assicurazioni, nel caso in cui s’infortunasse durante il periodo di validità della polizza, potrà decidere a quale, tra gli Assicuratori, richiedere il risarcimento delle spese mediche sostenute.
Questa valutazione potrà essere fatta in relazione al massimale previsto da ciascuna polizza, oppure all’importo delle spese mediche o a qualsiasi altra valutazione personale.
Resta inteso che l’intera somma non potrà essere risarcita da più assicuratori.
Quest’azione, che il Codice Civile definisce Arricchimento Illecito, è vietata ai sensi dell’Art. 2041.

L’Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL)

Nel caso di infortunio sul lavoro la tutela è prevista anche dall’INAIL
L’INAIL è un Ente pubblico che, limitatamente agli infortuni e alle malattie professionali, opera come una Compagnia assicurativa privata, ma con regole e protocolli propri.
Una regola, ad esempio, risiede nell’obbligatorietà del Datore di Lavoro ad assicurare i propri dipendenti.
Un’ulteriore regola è che l’INAIL non risarcisce le spese mediche sostenute in caso di infortunio, in quanto queste sono già erogate, gratuitamente, dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
L’INAIL inoltre garantisce anche la retribuzione salariale, in toto o in parte, per tutto il periodo d’infortunio.

L’indennizzo

Capitolo completamente diverso riguarda l’indennizzo.
Il lavoratore che, a seguito d’infortunio sul lavoro residuasse, un’invalidità permanente, come nel caso in questione, o nel caso estremo, perisse, l’indennizzo sarebbe erogato da tutte le società con cui ha stipulato la polizza.
Facciamo un esempio pratico. Un operatore scolastico, rimasto vittima di un infortunio sul lavoro, in auto, in itinere e nell’incidente, residua un’invalidità permanente. Se ha stipulato più polizze assicurative (auto, assicurazione scolastica, sindacato, mutuo della casa, ecc.) percepirà l’indennizzo previsto, da ciascuna polizza, indipendentemente da quante polizze ha sottoscritto.

I massimali erogati

In questi casi resta inteso che il massimale erogato non è uguale per tutti ma quello contrattualmente atteso da ciascuna polizza.
Per completezza d’informazione occorre altresì evidenziare che l’INAIL in questi casi, prevede una franchigia per i primi 6 punti di invalidità permanente.
Molti lavoratori, anche in ambito scolastico, non hanno ben chiaro questo meccanismo, motivo per cui spesso ritengono superfluo aderire alla polizza assicurativa scolastica.

Per tutti i chiarimenti su come pagano le polizze assicurative o sulla la correttezza del risarcimento o dell’indennizzo, contattaci qui.

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Infortunio a scuola

L’infortunio, è un evento lesivo che colpisce il corpo di una persona. L’infortunio a scuola è, a tutti gli effetti, un infortunio sul lavoro.

Cos’è l’infortunio sul lavoro scolastico?

Per infortunio sul lavoro si intende ogni lesione originata, in occasione del rapporto di lavoro, da causa violenta che determini la morte della persona o causi un’invalidità permanente o temporanea, che menomi parzialmente o totalmente la capacità lavorativa.
Per l’operatore scolastico, quindi, l’impossibilità di svolgere l’attività lavorativa, per lo studente, l’incapacità totale o parziale a frequentare tutte le attività scolastiche.

Quali sono le caratteristiche dell’infortunio?

Sotto il profilo assicurativo, per poter parlare di infortunio, devono concorrere contemporaneamente 4 caratteristiche particolari e specifiche. L’infortunio dev’essere un evento:

  1. Fortuito – Accidentale e involontario: il tentato suicidio non può essere considerato un infortunio;
  2. Violento – Che agisce con un’azione rapida, concentrato in un brevissimo lasso di tempo, di tale entità da vincere la resistenza dell’organismo;
  3. Esterno – Estraneo all’organismo, non morboso o patologico: l’infarto non può essere considerato un infortunio;
  4. Che provoca lesioni constatabili –  La constatabilità oggettiva delle lesioni (morte, l’inabilità permanente o temporanea) è desunta dalla certificazione medica.

L’assicurazione obbligatoria INAIL

Come per tutti gli infortuni sul lavoro, anche nel caso di infortunio scolastico, la legge prevede una specifica assicurazione obbligatoria, prestata dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), per indennizzare i soggetti che subiscono uno di questi eventi.
L’obbligo di copertura assicurativa è contenuto nel D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 – Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, all’Art. 4, comma 5.
Le garanzie assicurative prevedono anche la copertura degli infortuni che si verificano nel tragitto per recarsi sul luogo di lavoro o per rientrare a casa (il c.d. infortunio in itinere), seppur con modalità diverse tra il personale e gli alunni.
Circa le specifiche modalità relative alla copertura assicurativa INAIL per l’infortunio a scuola, vi rimandiamo ad un nostro precedente articolo che affronta in modo dettagliato la questione.

La polizza integrativa

Le polizze assicurative integrative, che gli Istituti scolastici stipulano a tutela degli alunni e del personale, non differiscono in relazione alle caratteristiche tipiche dell’infortunio (fortuito, violento, ecc.) ma, rispetto alla polizza obbligatoria, prevedono massimali, garanzie specifiche, modalità di pagamento e modi di trattazione, di norma, più vantaggiosi e specifici per il settore di riferimento.

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Infortunio in itinere, che fare?

Un nostro alunno, nel rientrare a casa in bicicletta, è caduto e ha riportato una lesione al ginocchio per la quale dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico.
Qual è la documentazione da presentare alla società assicuratrice?
In relazione all’INAIL occorre fare denuncia?

L’infortunio in itinere, almeno dal punto di vista statistico, è un evento poco frequente. Purtroppo è tra quelli con le conseguenze fisiche ed economiche più gravi.
Più dell’80% dei sinistri mortali nella scuola avvengono in itinere, ma anche i casi meno gravi, di norma, potrebbero determinare postumi potenzialmente rilevanti.
Di fronte ad eventi virtualmente molto seri, predisporre una denuncia di assicurazione completa ed esaustiva snellisce il processo amministrativo e velocizza le pratiche di rimborso.

La comunicazione dell’infortunio

Il primo fondamentale passaggio è la comunicazione di infortunio da effettuare alla scuola. L’assicurato infortunato, o la sua famiglia, in caso di studente minorenne, dovranno fornire alla segreteria dell’Istituto la dettagliata dinamica dell’evento: data, ora, luogo e il preciso svolgimento dell’evento.
La dinamica è un aspetto fondamentale perché consente alle Società assicuratrici coinvolte di stabilire con precisione i livelli di responsabilità e di ripartire eventuali indennizzi o risarcimenti.
In questi casi sarebbe opportuno che fosse trasmessa alla segreteria della scuola anche la dichiarazione testimoniale di uno o più soggetti che hanno assistito al fatto. Le testimonianze non sono obbligatorie, tuttavia, tenderanno a evitare eventuali richieste ulteriori di chiarimento che la Società assicuratrice potrebbe richiedere successivamente.

Il verbale dell’autorità di Pubblica Sicurezza

Nei casi di incidente stradale per cui è intervenuta l’Autorità di Pubblica sicurezza (Polizia Locale, Carabinieri, ecc.) occorrerà produrre anche il Verbale relativo. Per gli incidenti con lesioni lievi o solo danni alle cose, il rilascio del verbale avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Nel caso di incidente con feriti gravi, il verbale sarà rilasciato entro 120 giorni dalla data del sinistro.
In entrambi i casi, l’Autorità di Pubblica Sicurezza rilascia, su richiesta, entro 3 giorni, un “estratto” (cd.: scambio di generalità) in cui sono riportati i dati dei veicoli e delle persone coinvolte. Questo documento consentirà di poter ottemperare immediatamente all’apertura delle pratiche assicurative.
Oltre alla documentazione di cui sopra, dovrà essere consegnata alla scuola anche tutta la documentazione medica di Pronto Soccorso.

La denuncia all’INAIL

Nel merito della denuncia INAIL occorre fare due precisazioni.
La denuncia è sempre obbligatoria quando l’itinere vede coinvolto il personale scolastico (corpo docente e non docente). Non è necessaria se coinvolti risultano essere gli alunni.
Unica eccezione sono le attività di alternanza scuola-lavoro, ma solo per gli spostamenti tra casa, o l’Istituto, e l’Azienda in cui si svolge l’attività e viceversa. I dettagli relativi alle tutele per quest’aspetto sono riportati nella Circolare 21 novembre 2016, n. 44 dell’INAIL.

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La tutela INAIL negli Istituti scolastici

Un ricorrente chiarimento che ci viene sottoposto è relativo alla tutela INAIL negli Istituti scolastici.
La tutela assicurativa, trae origine dall’applicazione del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, all’Art. 4, comma 5: «Sono compresi nell’assicurazione: gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro […]».

La differenti tutele tra Studenti e Operatori scolastici

Gli operatori scolastici – corpo docente e non docente – rientrano nella copertura assicurativa obbligatoria come ogni altro lavoratore dipendente. Per gli operatori la tutela assicurativa è integrale e prevede, oltre al rischio specifico sul luogo di lavoro anche l’itinere. Gli studenti al contrario, sono una particolare categoria di soggetti che, non avendo un formale rapporto di lavoro, sono assicurati in via eccezionale, solo nel corso di particolari attività che l’INAIL considera pericolose. La tutela assicurativa si limita esclusivamente a questi casi:

  • Esperienze tecnico – scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro (Attività di laboratorio);
  • Attività di educazione fisica nella scuola secondaria;
  • Attività di scienze motorie e sportive, nonché attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l’ausilio di laboratori nella scuola primaria e secondaria;
  • Viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo (Viaggi di istruzione, uscite di didattiche, stage formativi, PCTO).

I progetti di PTCO (ex alternanza scuola-lavoro)

In virtù dell’introduzione del D. Lgs. 15 aprile 2005, n. 77, l’attività svolta dagli studenti, durante i periodi di apprendimento svolti nell’ambito dei progetti di PCTO (ex alternanza scuola-lavoro), è assimilata a quella dei lavoratori presenti in azienda. Gli studenti infatti sono esposti ai medesimi rischi lavorativi che incombono su tutti i soggetti presenti in quest’ultima. Conseguentemente tutti gli infortuni occorsi in “ambiente di lavoro”, sono indennizzabili. Esclusivamente in questo caso è garantita anche la tutela nel percorso tra l’Istituto e il luogo di lavoro in cui si tiene l’attività e viceversa (itinere).

Gli indennizzi

Le tutele INAIL previste per gli operatori scolastici e gli studenti, vittime di infortunio negli ambiti sopra elencati, sono limitate alle seguenti prestazioni:

  • Economiche: indennizzo del danno biologico in capitale per menomazioni integrità psicofisica pari o superiori al 6% e rendita per menomazioni di grado superiore al 16% attraverso assegno per l’assistenza personale continuativa, integrazione della rendita, rimborso spese per farmaci e rimborso viaggio e soggiorno per cure termali e soggiorni climatici;
  • Sanitarie: prime cure ambulatoriali e accertamenti medico-legali;
  • Protesiche con fornitura di protesi, ortesi e ausili;
  • Riabilitative.

Le prestazioni di carattere sanitario, protesico e riabilitativo sono quelle rese disponibili dal Servizio Sanitario Nazionale e/o convenzionato. Inoltre gli studenti non hanno diritto all’indennità per inabilità temporanea assoluta, a meno che non siano studenti lavoratori.
Tutte le precisazioni ulteriori relative alla tutela INAIL negli Istituti scolastici sono disponibili nella sezione FAQ del sito istituzionale.

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