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La responsabilità nel caso di rifiuto a vaccinarsi

In qualità di Dirigente Scolastico volevo chiedervi a quali responsabilità potrei andare incontro se alcuni docenti rifiutassero di vaccinarsi, nonostante il formale invito ricevuto da parte dell’ATS.
La polizza assicurativa scolastica copre quest’eventualità?

I dubbi circa la sicurezza dei vaccini è un problema antico. I dubbi hanno preso maggiore vigore alla luce delle problematiche insorte col vaccino antiCovid-19 di AstraZeneca. Alcuni Paesi membri dell’Unione, infatti, ne hanno sospeso la somministrazione.
Questa presa di posizione, rientrata dopo il parere espresso il 18 marzo scorso dal Comitato di Farmacovigilanza (PRAC) dall’EMA (l’Agenzia europea dei medicinali), ha, tuttavia, portato molti cittadini a disdire le prenotazioni vaccinali.

Incremento dei contagi di origine professionale

In data 23 marzo, con una Nota Ufficiale, il servizio statistico dell’INAIL evidenziava un costante incremento delle infezioni da Covid-19 di origine professionale. Le denunce superano quota 150.000, con un incremento, nel mese di febbraio, di quasi 9.000 in più rispetto al mese precedente.
Premesso tutto ciò e senza entrare nelle scelte individuali del singolo, occorre evidenziare che la libertà di scelta, rispetto ad un trattamento sanitario, è garantita dall’Art. 32 della Costituzione. Il testo riporta come: “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.
L’opzione di vaccinarsi o meno rientra quindi nella sfera decisionale della persona. E’ tuttavia opportuno soffermarsi sulle eventuali conseguenze che questa scelta può generare in ambito assicurativo.

Le tutele INAIL

La Circolare INAIL n. 13/2020 equipara l’infezione da Covid-19 ad infortunio sul lavoro ai sensi del D.P.R. n. 1124/1965 (T.U. dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).
Fatta salva quindi l’ipotesi di infortunio doloso o di infortunio conseguente a rischio elettivo, l’INAIL tutela il lavoratore per tutti gli infortuni sul lavoro, anche quelli derivanti da colpa.
La scelta del lavoratore di non vaccinarsi non può essere considerata dolo. Il contagio non può considerarsi previsto e/o voluto come conseguenza diretta della scelta di non immunizzarsi.
Non può neanche essere considerata rischio elettivo, in quanto il contagio non è certamente voluto dal lavoratore.
Resta quindi inteso che anche in considerazione della nota INAIL del 01.03.2021: “il rifiuto di vaccinarsi […] non può costituire una ulteriore condizione a cui subordinare la tutela assicurativa dell’infortunato”.
Il rifiuto di vaccinarsi, configurato come comportamento colposo del lavoratore, può, ad ogni modo, ridurre oppure escludere la responsabilità del datore di lavoro. La colpa non impedisce il diritto dell’infortunato al risarcimento del danno nei suoi confronti. L’INAIL quindi non potrà esercitare azione di regresso nei confronti del datore di lavoro.

Le polizze scolastiche integrative

Non c’è responsabilità nel caso di rifiuto a vaccinarsi del lavoratore. Con riferimento alla polizza assicurativa scolastica, non ci sarà quindi neanche necessità dell’intervento della garanzia RCO.
Stante l’assenza di responsabilità , in capo al Dirigente Scolastico, la garanzia non è operativa. Allo stesso modo, come abbiamo visto, la conseguente rivalsa da parte dell’INAIL.

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Covid19 in ambito scolastico: denuncia INAIL

Negli ultimi mesi siamo tornati più volte sul tema della denuncia INAIL per Covid19 in ambito scolastico. Alla luce dell’equiparazione del contagio ad infortunio, in osservanza dell’Art. 42 della Legge 24 aprile 2020 n. 27, è opportuno effettuare sempre la denuncia di sinistro.

La circolare INAIL – Veneto

In data 29 gennaio 2021 l’INAIL – Veneto da diramato la Circolare 1755 con oggetto: Tutela INAIL per infezione da SARS CoV 2 in ambito scolastico.
Circa l’opportunità di denuncia all’INAIL ci siamo già espressi in un nostro precedente articolo. Rileviamo quindi con piacere che le nostre indicazioni trovano riscontro ufficiale nella comunicazione INAIL.

L’obbligo di denuncia anche con modulistica INPS o altra modulistica

L’INAIL – Direzione Territoriale del Veneto evidenzia come: “la situazione emergenziale in atto e le difficoltà di inquadramento della fattispecie, condizionano l’attività del medico che non sempre redige il certificato su modulistica INAIL” conseguentemente “Anche in questi casi, il datore di lavoro [Dirigente Scolastico], sulla base del certificato attestante l’astensione dal lavoro conseguente al contagio da coronavirus pur se redatto su modulistica INPS o su altro tipo di modulistica, deve denunciare l’infortunio all’INAIL sempreché sussistano elementi che consentano di far ricondurre l’infezione all’attività lavorativa.”

Il dettaglio delle circostanze e l’esito del tampone

Alla luce della valutazione del caso, di esclusiva competenza INAIL: “Nella denuncia d’infortunio il datore di lavoro [Dirigente Scolastico] dovrà riportare nel modo più dettagliato le cause e circostanze dell’evento così da consentire all’INAIL di valutare se il lavoratore sia rimasto effettivamente esposto a contagio nello svolgimento delle attività lavorativa […] Dunque, qualsiasi documentazione medica, compresa quella rilasciata ai fini della malattia comune INPS, può essere ritenuta utile ai fini certificativi di infortunio sul lavoro”.
Ai fini della denuncia: “Sarà utile che il datore di lavoro [Dirigente Scolastico] alleghi, tramite i consueti canali telematici, l’esito del tampone attestante la positività al coronavirus”.

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Obbligo di denuncia all’INAIL per Covid19

Il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Cura Italia), all’Art. 42 comma 2, equipara il contagio da Covid19, in occasione di lavoro, ad infortunio sul luogo di lavoro. Pertanto il contagio è assoggettato all’assicurazione obbligatoria INAIL.
In relazione al Covid19, l’INAIL ha emesso due circolari: la n. 13 del 03 aprile 2020 e la successiva n. 22 del 20 maggio 2020.

Gli ambiti di tutela INAIL

L’ambito di tutela INAIL non si limita esclusivamente al luogo di lavoro in quanto tale, ma ricomprende anche tutte attività accessorie o strumentali. Tra queste gli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare al proprio domicilio (itinere).
Affermare quindi che la denuncia non dev’essere effettuata in quanto non è accertabile se il contagio sia avvenuto nel luogo di lavoro appare francamente un’affermazione debole.
Data la peculiarità dell’infezione, infatti, è impossibile stabilire con certezza dov’è avvenuto il contagio. contratta. Tuttavia l’evidenza clinica della presenza del virus (certificato medico e tampone), a nostro parere, meriterebbe, almeno a un approfondimento di indagine.
Come richiamato nelle circolari INAIL, non sussiste alcun onere in capo all’Operatore scolastico contagiato, a fornire la prova di dov’è avvenuta l’infezione.

La responsabilità del Dirigente scolastico

Allo stesso modo, la denuncia di sinistro non presuppone automaticamente la responsabilità del Dirigente scolastico in qualità di datore di lavoro.
Su quest’aspetto la circolare INAIL n. 13 è particolarmente chiara: «[…] ove l’episodio che ha determinato il contagio non sia noto o non possa essere provato dal lavoratore, né si può comunque presumere che il contagio si sia verificato in considerazione delle mansioni/lavorazioni e di ogni altro elemento che in tal senso deponga, l’accertamento medico-legale seguirà l’ordinaria procedura privilegiando essenzialmente i seguenti elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale».
Spetterà quindi all’INAIL stabilire, attraverso l’accertamento medico-legale, se esistano i presupposti di indennizzo dell’infortunio.
Il solo certificato medico e la presunzione di contagio, in assenza del risultato del tampone, qualifica l’evento come malattia comune e, a nostro avviso, non dev’essere denunciato.

Le indicazioni operative di INAIL

Nel caso di dubbio è sempre opportuno verificare con la sede INAIL di competenza o direttamente con il Contact Center nazionale, la procedura da seguire. Alcuni Istituti hanno verificato in questo senso e le risposte pervenute consigliano sempre di effettuare la denuncia almeno dal punto di vista precauzionale e cautelativo.

Approfondimenti in materia

Per completezza di informazione segnaliamo l’Approfondimento disponibile sul sito di CISL – Scuola che, richiamando la circolare INAIL n. 13, ricorda come sia: «[…] opportuno adottare ogni misura proattiva per l’acquisizione delle denunce da parte dei datori di lavoro, con l’eventuale documentazione sanitaria allegata, evitando comportamenti improntati al rigore letterale delle disposizioni normative».
Sempre sullo stesso tema segnaliamo anche l’articolo dello scorso 8 dicembre 2020 apparso sul quotidiano ItaliaOggi a firma di Antimo Di Geronimo rilanciato dal sito web Assinews.it circa la controversa questione malattia/infortunio.

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Covid19 e trasporto scolastico

Lo scorso 4 dicembre, l’IIS e l’INAIL hanno pubblicato un documento sulla gestione del contagio da Covid19 nelle attività correlate all’ambito scolastico con particolare riferimento al trasporto scolastico. Il documento è stato condiviso con il Comitato tecnico scientifico per l’emergenza Coronavirus. 

Il trasporto scolastico

Importante è evidenziare la premessa del documento: «Mettere in sicurezza la scuola e mantenerla in presenza significa pensare, non solo alle misure organizzative di prevenzione e protezione negli edifici scolastici, ma anche a tutte le attività che avvengono fuori del contesto scolastico (in particolare al percorso casa-scuola degli studenti) che in diversa misura possono contribuire alla diffusione del contagio».
Lo studio evidenzia come il rischio di contagio nelle scuole non sia superiore rispetto a quello della popolazione generale. Tuttavia si osserva una maggiore incidenza di casi nelle fasce di età più elevate (>12 anni). L’incidenza riguarda quella porzione di studenti per i quali, le occasioni di rischio risultano essere più elevate. Tra queste l’utilizzo del trasporto pubblico.

Altri luoghi di aggregazione connessi alla scuola

Il documento evidenzia anche altri aspetti correlati. Tra questi, ad esempio, le aggregazioni nei pressi della scuola, in entrata e uscita, o le attività di studio in collaborazione. Questi momenti potrebbero rappresentare un punto di criticità e richiedono l’applicazione di specifiche misure di prevenzione.
ISS e INAIL infine, offrono alcune indicazioni operative nell’ottica della prospettiva concreta di riavvio delle attività didattiche in presenza per tutte le scuole di ogni ordine e grado.

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La denuncia per contagio da Covid19

Un certo numero di Istituti scolastici ci pone delle domande circa l’obbligo di denuncia per contagio da Covid19 di alunni e operatori. Facciamo il punto sotto il profilo normativo suggerendo alcune istruzioni operative.

Il Decreto “Cura Italia” all’Art. 42 comma 2, equipara il contagio da Covid19, in occasione di lavoro, ad infortunio sul luogo di lavoro e pertanto assoggettato all’assicurazione obbligatoria di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).

Le indicazioni dell’INAIL

In relazione alla denuncia di contagio da Covid19 all’INAIL, è bene richiamare la Circolare, 03 aprile 2020 n. 13 e la successiva Circolare 20 maggio 2020 n. 22. Fermo quindi restando l’obbligo di denuncia nei casi indicati, è opportuno fare una distinzione tra Operatori scolastici e Studenti.

Gli operatori scolastici – Corpo docente e non docente

Gli Operatori scolastici rientrano tra le categorie protette da assicurazione sociale contro gli infortuni sul lavoro in virtù del Decreto ministeriale 10 ottobre 1985. I soggetti sono quindi tutelati contro gli infortuni sul lavoro con lo speciale sistema della gestione per conto dello Stato attuato presso l’INAIL.
Qualora all’Amministrazione scolastica pervenga da parte di un operatore scolastico un certificato medico di infortunio INAIL in cui è stata rilevata la positività al virus (tampone positivo) è obbligatoria la denuncia di infortunio. La denuncia dev’essere effettuata attraverso il Sistema Informativo Dell’Istruzione (SIDI) entro i termini previsti dalla norma.
Sarà quindi l’INAIL a valutare il singolo caso e ad occuparsi della gestione del processo, inviando eventualmente la gestione della pratica all’INPS per malattia professionale.
Nel caso pervenga la semplice certificazione medica (non INAIL), a nostro parere è sempre consigliabile la denuncia all’INAIL, allegando il certificato prodotto dal dipendente.

Gli studenti

A differenza del personale scolastico, gli Studenti sono una particolare categoria di soggetti che non hanno un rapporto di lavoro con la scuola. Gli studenti sono assicurati, in via eccezionale, solo per le specifiche attività che l’INAIL ritiene “rischiose”. Tra queste le esperienze tecnico-scientifiche o le esercitazioni pratiche e/o di lavoro.
Esattamente come il personale scolastico, gli studenti, sono tutelati contro gli infortuni esclusivamente per le attività scolastiche ricomprese.
Qualora all’Amministrazione Scolastica pervenga da parte di uno di uno studente un certificato medico di infortunio INAIL di positività al virus (tampone positivo) è obbligatoria la denuncia di infortunio. Anche in questo caso la denuncia dovrà avvenire attraverso il Sistema Informativo Dell’Istruzione (SIDI) entro i termini previsti dalla norma.
Sarà sempre l’INAIL ad effettuare gli accertamenti dovuti e ad occuparsi della gestione del processo.
Nel caso pervenga la semplice certificazione medica (non INAIL), a nostro parere, è sempre consigliabile interpellare direttamente la sede INAIL, competente di zona, per verificare se e come procedere.

Le richieste di chiarimento

Ad oggi l’INAIL non ha ancora emesso una linea guida specifica circa la gestione delle denunce per Covid19 negli Istituti Scolastici.
Alla luce dell’incremento dei casi di contagio negli Istituti Scolastici e, al fine di evitare contestazioni e/o ammende, in caso di dubbio circa l’invio della denuncia, è possibile contattare il numero del Contact Center INAIL allo: 06 6001.
Per un parere scritto è anche possibile inoltrare una richiesta di parere sul sito dell’INAIL, oppure rivolgersi alla sede INAIL competente di zona.
Nel merito della procedura per la denuncia di sinistro alla Società assicurativa con cui è stata stipulata la polizza integrativa è opportuna la verifica delle condizioni contrattuali in relazione alla corretta procedura da effettuare.

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L’azione di rivalsa dell’Amministrazione scolastica. La procedura da seguire

L’azione di rivalsa da parte dell’Amministrazione scolastica è un obbligo inderogabile.
Alcune scuole a fronte di infortuni del personale scolastico causate per responsabilità di terzi, omettono di effettuare azione di rivalsa nei confronti dei responsabili.
Negli anni gli USR, hanno fornito precise indicazioni, circa le procedure da seguire nel caso di recupero degli emolumenti corrisposti al personale assente.

Le indicazioni normative

La normativa di riferimento è costituita dall’Art. 2043 del Codice Civile e dall’Art. 17, comma 17, del CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007.
L’amministrazione ha diritto al risarcimento del danno nei casi, in cui il lavoratore non sia in grado di eseguire la prestazione lavorativa a causa di un fatto illecito di un soggetto estraneo al rapporto contrattuale di lavoro.

L’obbligo dell’azione di rivalsa da parte dell’Amministrazione scolastica

L’azione di rivalsa dev’essere posta in essere sia che l’infortunio si verifichi durante lo svolgimento del servizio, che al di fuori dell’orario di lavoro.
L’obbligo dell’azione di rivalsa riguarda: l’incidente stradale, l’aggressione fisica, il danno arrecato da animali, ecc.
L’amministrazione scolastica, in tutti i casi, deve denunciare l’accaduto, oltre che alla società assicuratrice con cui è stata stipulata la polizza integrativa, anche all’INAIL.
Nella denuncia dovrà essere riportato il nome del soggetto che ha causato il danno oltre agli estremi della Società assicuratrice, del soggetto stesso.
L’INAIL attiverà l’azione di rivalsa nei confronti dei terzi responsabili per infortuni di dipendenti statali, agendo come mandatario della P.A. e inviando ai soggetti terzi le diffide.
Terminata questa fase, l’INAIL invia il fascicolo alla Scuola interessata per il proseguimento dell’azione di rivalsa.

La quantificazione del danno

Ricevuto il fascicolo, l’Amministrazione scolastica dovrà quantificare il danno tenendo conto:

  1. Delle somme corrisposte a titolo retributivo al dipendente infortunato nel periodo di assenza dal servizio e di quelle corrisposte a titolo previdenziale e fiscale;
  2. Dell’ eventuale maggior costo sostenuto per il pagamento di straordinario ad altri dipendenti per l’espletamento dell’attività del dipendente infortunato;
  3. Degli interessi al tasso legale e della rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di assenza del dipendente;
  4. Degli eventuali importi comunicati dall’INAIL.

La quantificazione del danno, in ogni caso, non dovrà superare i limiti del pregiudizio effettivamente sofferto. Per questo motivo non si terrà conto della retribuzione eventualmente corrisposta al personale supplente assunto in sostituzione. Dovrà invece, tener conto dell’eventuale maggior costo della spesa rispetto a quella del dipendente assente.

Il pagamento del danno

Quantificato il danno, l’Amministrazione scolastica invierà comunicazione all’assicurazione del soggetto che ha causato il danno indicando l’ammontare dei danni da risarcire e gli estremi del versamento.
Le somme eventualmente recuperate dovranno pervenire sul CC della Tesoreria Provinciale dello Stato competente territorialmente.
Qualora non si riesca a recuperare le somme, la Scuola, trascorso un termine di tre/quattro mesi, dovrà inviare il fascicolo all’Avvocatura distrettuale dello Stato, che valuterà l’opportuno o meno di procedere in via giudiziale.
Anche nel caso di infortunio in orario di servizio, occorre operare in modo assolutamente analogo. L’amministrazione, venuta a conoscenza dell’evento dannoso, invierà una diffida al danneggiante, eventualmente alla sua compagnia di assicurazione e al dipendente infortunato.
Nella diffida si dovrà esplicitare una generica richiesta risarcitoria e informare che ci si riserva di comunicare successivamente l’esatto importo del danno. Una volta quantificato il danno, l’Amministrazione invierà una nuova comunicazione e, qualora il tentativo di recupero delle somme non andasse a buon fine, il dirigente dovrà inviare il fascicolo all’Avvocatura Distrettuale dello Stato, come sopra descritto.
Circa l’azione di rivalsa da parte dell’Amministrazione scolastica, è disponibile a questo link, la circolare di riferimento emessa dall’USR Lombardia nel febbraio 2014, n°3206. In allegato alla circolare è disponibile una bozza di modello per la richiesta di risarcimento danni e l’elenco dei nuovi IBAN da utilizzare per il pagamento.

Se desideri maggiori approfondimenti circa la rivalsa nei confronti di terzi nella scuola, contattaci qui.

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Alternanza scuola-lavoro. Quali tutele assicurative per gli studenti?

L’alternanza scuola-lavoro, è un processo didattico introdotto in modo sperimentale nel 2003. Finalità dell’alternanza è favorire l’orientamento degli studenti, affiancando la formazione teorica, con un periodo di esperienza pratica presso un’Azienda pubblica o privata.
Nel 2015 l’alternanza scuola-lavoro è stata resa obbligatoria, per tutti gli studenti frequentanti gli ultimi tre anni della scuola secondaria di secondo grado.

Le coperture assicurative INAIL

Nel 2016, l’INAIL ha fornito un chiarimento, in relazione all’assicurazione obbligatoria. In caso di infortunio, gli studenti impegnati nell’attività di alternanza scuola-lavoro, sono tutelati dalla copertura assicurativa obbligatoria.
La circolare INAIL 44/2016, ripresa anche dal MIUR, chiarisce che l’alternanza è: “sostanzialmente assimilata a quella dei lavoratori presenti in azienda. Gli studenti infatti: “sono esposti ai medesimi rischi lavorativi che incombono su tutti i soggetti presenti in quest’ultima. Ne consegue che tutti gli infortuni occorsi in “ambiente di lavoro”, sono indennizzabili.”
Per l’INAIL inoltre: “Sono inoltre da ammettere a tutela anche gli infortuni occorsi durante il tragitto tra la scuola presso cui è iscritto lo studente e il luogo in cui si svolge l’esperienza di lavoro. Non è invece tutelabile l’infortunio che accada nel percorso dal luogo di abitazione a quello in cui si svolge l’esperienza di lavoro e viceversa”.
È bene inoltre evidenziare che i percorsi ricompresi nell’assicurazione INAIL prevedono, oltre alla tradizionale modalità in presenza, anche e-learning. Questo aspetto in attuazione dell’accordo di partenariato sottoscritto con il Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca.

La denuncia di infortunio all’INAIL

L’obbligo della denuncia di infortunio o di malattia professionale degli studenti impegnati nell’alternanza scuola-lavoro ricade sul Dirigente Scolastico in qualità di datore di lavoro. Conseguentemente, lo studente vittima del sinistro è tenuto a comunicare tempestivamente alla scuola l’infortunio occorsogli o la malattia professionale da cui è stato colpito.
Nella convenzione stipulata tra l’Istituto scolastico e l’Azienda dovrà essere precisamente specificato questo passaggio. Qualora lo studente desse notizia dell’infortunio o della malattia professionale esclusivamente al responsabile dell’Azienda ospitante, quest’ultimo dovrà notificarlo immediatamente al Dirigente Scolastico. Tutto ciò al fine di assicurare, con la dovuta immediatezza, la comunicazione delle assenze per infortunio o per malattia professionale, consentendo al contempo alla scuola di effettuare le relative denunce entro i termini di legge.

Le coperture assicurative integrative

Anche le polizze integrative stipulata dall’Istituto scolastico, di norma, prevedono la tutela per le attività di Alternanza scuola-lavoro.
E’ importante tuttavia che l’Istituto scolastico verifichi, direttamente anche attraverso un broker assicurativo, la tipologia di copertura e le garanzie presenti nella polizza.
Inutile sottolineare che questo tipo di garanzie devono essere sottoscritte esclusivamente dagli Istituti coinvolti in questo tipo di rischio, in caso contrario sarebbero un aggravio di spesa di nessuna utilità.
Le polizze integrative dovrebbero contenere, per gli Istituti Superiori, specifiche e adeguate coperture che compensino le prestazioni non erogate dall’INAIL.
La polizza integrativa dovrà anche riconoscere l’infortunio in itinere ma estendere i rimborsi delle prestazioni attraverso un adeguato indennizzo economico. L’indennizzo dovrà prevedere sia il danno biologico, legato alle menomazioni, che l’integrità psicofisica. L’INAIL infatti riconosce solo i danni residuati pari o superiori al 6% e nelle rendite per menomazioni solo se il grado risulta superiore al 16%.

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Covid19: per l’INAIL è infortunio

Secondo la recente circolare l’infezione da Covid19 per l’INAIL è infortunio.
Conseguentemente in questi casi dovrebbe scattare la piena tutela dell’INAIL già a partire dal periodo di quarantena.
Anche la società assicuratrice, con la quale la scuola ha stipulato il contratto, riconosce il contagio da Covid19 come infortunio?

Il Decreto “Cura Italia” all’Art.42 comma 2, equipara il contagio da Covid19, in occasione di lavoro, ad infortunio sul luogo di lavoro.
Il contagio viene quindi assoggettato all’assicurazione obbligatoria di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro) e ai successivi aggiornamenti normativi intervenuti al riguardo.

La tutela INAIL nei casi di contagio e il livello di responsabilità

L’INAIL esonera il datore di lavoro dalla Responsabilità Civile per gli infortuni sul lavoro.
Nei casi in cui venga riconosciuta la responsabilità diretta, l’INAIL si riserva il diritto di agire in rivalsa (Art. 10).
È bene inoltre evidenziare che l’INAIL, con la Circolare n. 13 del 3 aprile 2020, ha effettuato alcune precisazioni. Qualora l’episodio che ha determinato il contagio, non sia noto o non possa essere provato, né si può presumere che sia avvenuto durante il periodo di lavoro sarà predisposto l’accertamento medico-legale. L’accertamento seguirà l’ordinaria procedura privilegiando i seguenti elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale.

Le differenze tra l’INAIL e le Assicurazioni private nei casi di contagio

Tra l’infortunio INAIL e quello riconosciuto dalle assicurazioni private dobbiamo osservare come, per l’INAIL, la classificazione dell’evento infortunistico preveda, quale condizione di assicurabilità, la causa violenta in occasione di lavoro (Art. 2 Capo II D.P.R. 1124/1965) e, nei casi di trattazione delle malattie infettive, l’INAIL equipara la causa virulenta a quella violenta.
Nei contratti stipulati con le assicurazioni private, la definizione di infortunio, di norma, recita: “evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un’invalidità permanente o un’inabilità temporanea”.
Ne consegue, in conclusione che, a nostro parere, il contagio da Covid19 non può essere considerato indennizzabile all’interno dei contratti assicurativi stipulati dalle scuole con le assicurazioni private, in quanto non ricorrono contemporaneamente i tre requisiti fondamentali di assicurabilità (fortuita, violenta ed esterna) venendo meno uno di essi, ovvero, la “causa esterna”.

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Sanzione INAIL per ritardata denuncia

Il Dirigente Scolastico dell’Istituto ha ricevuto, da parte dell’INAIL una sanzione pecuniaria in relazione alla ritardata denuncia di un sinistro accaduto ad un alunno durante l’attività di educazione fisica. Il pagamento della sanzione è coperto dalla Polizza Assicurativa di Responsabilità Civile stipulata dall’Istituto? In alternativa, la sanzione può essere pagata direttamente dall’Istituto per conto del Dirigente? 

In premessa, è bene ricordare che le sanzioni pecuniarie, penali o amministrative, sono previste dalla legge per la violazione di una norma giuridica che costituisce illecito amministrativo.
Le sanzioni hanno carattere punitivo, afflittivo oltre che dissuasivo, ai sensi degli Artt.  24 e 26 del Codice Penale.

Le polizze assicurative

Le polizze assicurative di Responsabilità Civile, prevedono il risarcimento al terzo che ha subito il danno per responsabilità dell’assicurato. La pena pecuniaria, invece, è finalizzata alla punizione diretta del trasgressore e dev’essere pagata dal trasgressore medesimo alla Pubblica Amministrazione competente.
Il pagamento della sanzione da parte dell’assicuratore infatti, annullerebbe il carattere punitivo e dissuasivo della sanzione.
Alla luce di quanto sopra, all’Assicuratore, viene impedito il risarcimento della sanzione. Quest’aspetto, è precisamente richiamato in tutte le polizze.
A nostro parere, quindi, non esistono gli estremi per il rimborso assicurativo in relazione alla sanzione erogata dall’INAIL.

Chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa?

Nel merito della possibilità che la sanzione possa essere pagata direttamente dall’Istituto, anche in questo caso ci sentiamo di escludere questa possibilità. Il Dirigente Scolastico è personalmente responsabile della violazione amministrativa e quindi tenuto a pagare direttamente la sanzione emessa nei suoi confronti.
La Legge 24 novembre 1981, n. 689, all’Art. 3, stabilisce il principio della “personalità della pena” prevedendo che ciascuno è responsabile della propria azione o omissione.
Quindi responsabile di una violazione amministrativa è solo la persona fisica a cui è riferibile l’azione materiale o l’omissione che integra la violazione. Ne deriva che Il Dirigente, qualora abbia precisamente indicato l’onere dell’adempimento, potrà rivalersi nei confronti del dipendente inadempiente.

La denuncia di infortunio all’INAIL

Per quanto concerne i termini di presentazione della denuncia di sinistro, è bene precisare che le 48 ore utili per la denuncia all’INAIL decorrono dalla data di ricezione del certificato medico. In questi casi farà sempre fede il protocollo interno dell’Istituto.
È comunque opportuno fare alcune precisazioni:

  • In osservanza del CNNL – Comparto scuola, il dipendente dell’Istituto (Personale Docente o Non Docente), è tenuto a comunicare al Datore di Lavoro l’assenza per infortunio (o malattia) entro l’inizio dell’orario di servizio. Non è specificato il termine entro il quale il dipendente debba consegnare il certificato medico o in alternativa il numero di protocollo, che corrisponderà al numero della pratica inviata all’INPS dal medico curante o dal Pronto Soccorso, tuttavia, traslando quanto indicato all’art. 53 del D.P.R. 1124/1965 è buona norma non superare i 5 giorni dalla data del sinistro;
  • L’INAIL, con gli opportuni distinguo, considera gli studenti dei “dipendenti particolari” dell’Istituto, tuttavia, non essendoci in questo caso un “contratto di lavoro”, i termini perentori per la consegna della certificazione medica non sono precisamente individuabili. Potrà quindi capitare che il certificato medico di infortunio possa essere recapitato alla scuola anche in un periodo successivo a quello obbligatorio per il dipendente regolarmente assunto;
  • Da qualche anno è entrato in vigore, per le Amministrazioni Scolastiche l’obbligo dell’utilizzo del Sistema Informativo Dell’Istruzione (SIDI) per l’inoltro delle denunce d’infortunio. Il mancato funzionamento dell’applicazione telematica non può essere impugnato dall’Amministrazione per la mancata o ritardata denuncia. In questo caso la scuola dovrà, quindi, procedere alla comunicazione via PEC utilizzando la modulistica messa a disposizione dall’INAIL.

Per ogni approfondimento ricordo che tutti gli aspetti normativi e procedurali relativi alla denuncia di infortunio sono reperibili sul sito dell’INAIL.

Ricorso verso la sanzione amministrativa

Esistono casi in cui la sanzione è stata erogata per mancanza o carente documentazione (es.: senza certificato medico o numero di protocollo del Pronto Soccorso).
Alla sanzione erogata in caso di denuncia con documentazione “parziale”, potrebbe essere opposto un ricorso. La procedura di denuncia, infatti risulta comunque espletata, seppur in modo incompleto.
Resta tuttavia inteso che ogni caso è a sé stante e, di per sé, il ricorso non garantisce in assoluto la revoca automatica della sanzione pecuniaria.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alla tariffazione delle polizze assicurative scolastiche, contattaci qui.