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Alunna infortunata, condannato il Ministero

Un caso particolarmente interessante è quello relativo a una giovane alunna infortunata, per cui il Ministero è stato condannato a pagare il danno. Lo riporta il Quotidiano di Puglia alla fine del mese di luglio.

Il fatto

Nel 2015 un’alunna di quinta elementare, mentre saliva la scalinata di accesso alla scuola, accompagnata dalla madre, cadeva riportando trauma dentale e al labbro superiore.
La scalinata, realizzata negli anni ’30, evidenziava evidenti condizioni di usura con palesi disallineamenti, inoltre, era resa scivolosa con zone ricoperte da muschi ed erba incolta.
L’Istituto scolastico e la Società assicuratrice rigettavano la responsabilità, in quanto, al momento dell’evento era presente la madre dell’alunna, responsabile della vigilanza della stessa.
Per questi motivi, la famiglia, esercente la responsabilità genitoriale, citava in giudizio il Ministero dell’Istruzione per il ristoro dei danni subiti.

La sentenza

Otto anni dopo l’accaduto, il Tribunale civile di Lecce, con la sentenza n. 2030/2023, accoglie le ragioni risarcitorie dei genitori dell’alunna infortunata.
Secondo il Tribunale: «La scuola è tenuta alla sicurezza dell’edificio in tutte le sue parti […] ma anche alle sue pertinenze, per prevenire il verificarsi degli infortuni».
A parere dei giudici, relativamente alla sicurezza, la responsabilità della scuola si estende anche agli accessi alla struttura. La scalinata, infatti, è parte integrante dell’edificio, ancor più per il motivo che rappresenta l’unico accesso all’Istituto.
La scuola, continua la sentenza: «Deve assicurare la sicurezza e l’incolumità impone una sorveglianza crescente con la diminuzione dell’età anagrafica dei bambini. Ciò implica anche la prevedibilità di pericoli derivanti dalle cose e da persone estranee alla scuola ma autorizzate all’utilizzo da parte degli alunni».
La responsabilità della scuola, secondo il giudice, include anche l’obbligo di adeguata manutenzione della scalinata, la mancanza della quale ha portato all’infortunio.
Per questa motivazione il Ministero e la Società assicuratrice dovranno pagare il danno.

La responsabilità della scuola

La responsabilità legata alla manutenzione degli edifici scolastici e alle loro pertinenze, nel corso degli anni, è stato spesso motivo di contenzioso. La manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili scolastici spetta all’Ente Locale concessionario. L’Istituto scolastico tuttavia dovrà effettuare tutte le necessarie segnalazioni all’Ente proprietario. Solo in questo modo, la scuola risulterà sollevata da qualsiasi responsabilità relativa alla conduzione dei locali dati in concessione.
In questo senso è importante ricordare l’introduzione dello “Scudo Legale” per i Dirigenti Scolastici prevista dal D. L. 21 ottobre 2021, n. 146.
Ai sensi della norma, i Dirigenti sono esentati dalla Responsabilità Civile, Amministrativa e Penale, qualora segnalino tempestivamente gli interventi strutturali e di manutenzione necessari a garantire la sicurezza degli edifici assegnati.
Resta inteso che, i Dirigenti Scolastici, sono tenuti comunque ad adottare tutte le misure di carattere gestionale di loro competenza, nei limiti delle risorse disponibili. Ai sensi della norma, i Dirigenti, rilevando l’esistenza di un pericolo grave e immediato, potranno interdire l’uso di aule e spazi o anche dell’intero edificio. In questi casi non scatterà il reato di interruzione di pubblico servizio o di procurato allarme.

Il profilo assicurativo

Fermo restando la polizza integrativa scolastica e la recente norma, è bene richiamare l’opportunità, per il Dirigente Scolastico, di sottoscrivere una polizza di tutela patrimoniale.
La Responsabilità Civile verso terzi dei dipendenti dello Stato è disciplinata dall’Art. 22 e seguenti del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3. Il danno eventuale consiste nella violazione di disposizioni, leggi o norme di comune diligenza o prudenza. Anche l’inerzia, ovvero il ritardo ingiustificato di atti o operazioni a cui è tenuto, è considerabile come danno potenziale.

Se desideri maggiori informazioni circa le polizze assicurative per la Responsabilità Civile nella scuola, contattaci qui.

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Decreto Lavoro: l’assicurazione contro gli incidenti a scuola

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, venerdì 5 maggio, ha pubblicato una comunicazione relativa all’estensione dell’assicurazione obbligatoria contenuta nel Decreto Lavoro. La comunicazione fa riferimento alla pubblicazione del D.L. 4 maggio 2023, n. 48 (cd. Decreto Lavoro). Gli articoli 17 e 18 riguardano l’integrazione delle tutele assicurative nella scuola.
Al di là dei toni propagandistici del comunicato, le polizze assicurative scolastiche sono un tema delicato e ricco di insidie che non vanno sottovalutate.

Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni

L’aspetto più significativo è contenuto all’Art. 17 attraverso il quale, viene costituito un fondo per i familiari degli studenti rimasti vittime in occasione delle attività formative. Il fondo di 10 milioni di euro, prevede solo i casi mortali e ricomprende tutti gli infortuni dal 2018 all’anno in corso. Un’ulteriore dotazione di 2 milioni di euro sarà stanziata per gli anni successivi, a partire dal 2024. Le modalità di accesso al fondo non sono ancora definite e saranno fissate con apposito decreto entro sessanta giorni dalla conversione in legge.
I commi successivi dell’articolo chiariscono come la progettazione dei PCTO debba essere coerente​ con il PTOF, individuando la figura del docente coordinatore del progetto. Saranno inoltre predisposti una piattaforma contenente le indicazioni delle imprese disposte ad accogliere le attività di alternanza e un monitoraggio qualitativo dei PCTO.

Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

L’Art. 18 prevede l’ampliamento delle coperture assicurative obbligatorie prestate dall’INAIL ai sensi del DPR 30 giugno 1965, n. 1124. L’estensione è prevista a livello sperimentale solo per l’anno scolastico 2023-2024.
Il Decreto stabilisce che la protezione assicurativa obbligatoria dovrà tutelare gli studenti e il personale docente durante tutte le attività previste nel piano dell’offerta formativa.
L’assicurazione obbligatoria INAIL, tuttavia, si applicherà esclusivamente agli eventi occorsi all’interno dei luoghi di svolgimento delle attività o comunque nell’ambito delle attività programmate.
L’estensione della tutela assicurativa riguarderà anche gli esperti esterni, gli assistenti addetti alle esercitazioni tecnico-scientifiche, gli istruttori ed il personale ausiliario e tecnico-amministrativo.

La polizza scolastica integrativa

Un aspetto che suscita qualche perplessità è legato alla comunicazione del Ministero dell’Istruzione, secondo il quale, il decreto renderebbe inutile la stipula della polizza integrativa.
A questo proposito è bene fare almeno due considerazioni.
La prima, probabilmente la più importante, è quella legata ai rami di copertura. La polizza integrativa scolastica prevede, infatti, la copertura di una pluralità di rischi, non solo quelli legati agli infortuni.

La Responsabilità Civile

Tra questi quello più rilevante è quello legato alla Responsabilità Civile dell’Istituto scolastico. L’Art. 2043 del Codice Civile obbliga chiunque, dolosamente o colposamente, abbia causato un danno, al risarcimento dello stesso. Il Decreto lavoro non prevede nessuna copertura in questo senso. Affermare, quindi, che la polizza integrativa è superflua, espone, non solo l’Amministrazione, ma anche i singoli operatori o gli studenti, al risarcimento del danno provocato. Vero è che l’Amministrazione centrale in caso di danno da Responsabilità Civile si surroga al dipendente, tuttavia, nel caso di danno, il rischio di rivalsa è più che reale. In assenza di copertura assicurativa per la Responsabilità Civile il dipendente potrebbe trovarsi nella scomoda situazione di dover risarcire personalmente il danno causato. Negli anni abbiamo avuto più di un’occasione per commentare eventi ricompresi nel danno da Responsabilità Civile, uno su tutti la mancata o carente vigilanza durante le attività scolastiche.
Anche la famiglia dello studente potrebbe trovarsi nell’incresciosa circostanza di dover risarcire un danno provocato dolosamente o colposamente dal proprio figlio. A questo proposito basti pensare ai danni provocati agli occhiali o ai beni personali di altri studenti.

L’infortunio

Il secondo aspetto riguarda la copertura assicurativa infortuni.
La polizza integrativa scolastica, come si evince dall’aggettivo stesso, va ad integrare, completare e spesso a sostituire le protezioni erogate dall’INAIL.
L’assicurazione obbligatoria INAIL, infatti, tutela esclusivamente il caso morte e l’invalidità permanente a partire dal 6° punto percentuale. Restano, invece, sempre escluse le spese mediche, poiché gratuite e a carico del servizio sanitario nazionale – gratuite, ma spesso inutilizzabili alla luce dei tempi di attesa.
La polizza integrativa oltre alle spese mediche, di norma, garantisce anche le diarie da ricovero o da gesso e, benché regolamentata da apposite tabelle, non prevede franchigie in relazione all’invalidità permanente.
L’assenza della copertura assicurativa integrativa, se da un lato si rifletterebbe economicamente sulle famiglie degli studenti o sugli assicurati, dall’altro rischia di aumentare il contenzioso. L’infortunato che non vedesse riconosciuto il danno patito potrebbe infatti rivalersi legalmente nei confronti dell’Amministrazione scolastica sotto il profilo della responsabilità civile.

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Infortunio del dipendente scolastico

È dei giorni scorsi la sentenza della Corte dei Conti dell’Umbria che condanna un ex Dirigente Scolastico in relazione all’infortunio di un operatore scolastico.

Il fatto

Come riporta la cronaca, la collaboratrice scolastica, nel marzo 2013, entrando a scuola, rimase imprigionata nel cancello della scuola. L’infortunio fu causato dal malfunzionamento della fotocellula del dispositivo carrabile. L’operatrice riportò un’invalidità temporanea di 85 giorni e un’invalidità permanente dell’8%. Sette anni dopo il Ministero viene condannato dal Tribunale del lavoro a risarcire la collaboratrice scolastica con oltre 17mila euro. Successivamente il Ministero opera rivalsa sul Dirigente scolastico, per danno erariale indiretto.

La tempestività della segnalazione

Alla base della rivalsa c’è la motivazione, secondo la quale, il Dirigente non aveva richiesto tempestivamente la riparazione dei cancelli che da tempo funzionavano male. Al Comune, proprietario dell’immobile, infatti, non risultavano richieste di manutenzione. Per il tribunale c’è stata un’omissione di tempestiva segnalazione, da cui la condanna a risarcire il danno.

Lo scudo legale

Quanto accaduto non costituisce una particolare novità. Fino ad oggi, infatti, i Dirigenti Scolastici sono spesso chiamati in causa, in caso di infortunio. Alla base c’è sempre la presunzione di non aver predisposto tutte le misure organizzative in grado di garantire la sicurezza degli immobili.
Al fine di arginare questo rischio nell’ottobre 2021, all’interno del Decreto Legge n. 146, è stato inserito lo scudo legale per i Dirigenti Scolastici.
La norma tende ad arginare la responsabilità dei Presidi a fronte di precise condizioni.
Il Decreto modifica il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, D.L. 9 aprile 2008, n. 81.
I Dirigenti Scolastici sono così esentati dalla Responsabilità CivileAmministrativa e Penale, solo a patto che abbiano chiesto tempestivamente gli interventi strutturali e di manutenzione necessari a garantire la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati.
Resta tuttavia inteso che i Dirigenti sono tenuti comunque ad adottare tutte le misure cautelative di loro competenza, nei limiti delle risorse disponibili.
Ai sensi dello Scudo Legale, rilevando l’esistenza di un pericolo grave e immediato, i Dirigenti Scolastici potranno impedire l’utilizzo di parte o dell’intero edificio. In questi casi non scatterà il reato di interruzione di pubblico servizio e di procurato allarme.
Il Dirigente dovrà comunque, sollecitamente e formalmente, allertare l’Ente proprietario ed eventualmente l’autorità competente, in relazione al pericolo rilevato.

Il profilo assicurativo

Fermo restando le novità di carattere normativo, più volte abbiamo richiamato all’opportunità, per il Dirigente Scolastico di sottoscrivere una polizza di tutela patrimoniale.
La Responsabilità Civile verso terzi degli impiegati civili dello Stato è disciplinata dall’Art. 22 e seguenti del D.P.R. 10 gennaio 1957 n.3.
Il danno eventuale consiste nella violazione di norme imperative di leggi e/o di norme di comune diligenza o prudenza. Anche l’inerzia, ovvero il fatto che l’impiegato rifiuti o ritardi in maniera ingiustificata atti o operazioni a cui è tenuto, come in questo caso, è considerabile danno diretto.
Stipula del contratto e relativo premio, nel rispetto della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), devono restare ad esclusivo carico del soggetto assicurato.

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Frattura delle dita delle mani

Come opera la polizza assicurativa nei casi di frattura delle dita delle mani? Questo tipo di danno è ricompreso in tutte le polizze assicurative per il rischio scolastico? Qualche anno fa abbiamo visto l’assicurazione del nostro Istituto, negare il rimborso perché l’apparecchio di immobilizzazione non è stato rimosso dal medico.

La frattura delle dita delle mani, tra gli infortuni in ambito scolastico è uno tra i più diffusi, ma anche quello tra i più sottovalutati. I danni più comuni alle dita della mano comprendono le fratture da avulsione e quelle da compressione. In ambito scolastico, prevalentemente, sono tra gli infortuni più frequenti accaduti durante le attività di educazione fisica.

Il profilo medico

Apparentemente la frattura delle dita delle mani può apparire come un danno di secondaria importanza. Statisticamente le dita che si fratturano più spesso sono il pollice, l’indice e il medio, mentre le fratture delle altre dita sono meno frequenti. A scuola è abbastanza comune la frattura di un dito durante una partita di pallone, basket o pallavolo, se la palla provoca una distorsione.
La lesione va sempre trattata da un medico competente perché il processo di guarigione dipende dalla gravità della frattura. Nei casi più complessi potrebbe comportare anche l’intervento chirurgico per ridurre il danno, in quelli più gravi potrebbe addirittura residuare un’invalidità permanente.
Di norma, la frattura di un dito viene trattata con una copertura protettiva immobilizzante o un tutore digitale. È molto rara l’applicazione di bende gessate anche se non insolita.
L’immobilizzazione prescritta dal ortopedico non dura più di 2/3 settimane. Dopo questo periodo, la frattura dovrebbe essere completamente guarita.
Il problema più frequentemente riscontrato dopo il trattamento delle fratture alle dita è la rigidità articolare. Molti soggetti quindi hanno bisogno di una serie di trattamenti fisioterapici per recuperare il normale movimento.

Le polizze assicurative scolastiche

Le singole polizze assicurative scolastiche non trattano la frattura delle dita delle mani con le medesime garanzie.
Negli anni, proprio alla luce della frequenza del sinistro, abbiamo visto un susseguirsi di condizioni eterogenee e diverse limitazioni. Nei casi di frattura alle dita, alcune polizze garantiscono esclusivamente un rimborso fisso, indipendente dalla gravità del danno. Altre coprono le spese mediche, ma non erogano diarie. Altre ancora, per erogare la diaria, impongono che la rimozione del tutore sia effettuata direttamente dal medico. Altre, inoltre, in relazione all’importo della diaria, fanno una distinzione tra mancini e destrorsi, limitando il risarcimento nel caso in cui l’arto coinvolto non sia quello preferenziale dell’infortunato.
Inutile dire che queste limitazioni hanno scatenato spesso numerose polemiche tra le famiglie e la scuola o la società assicuratrice. In alcuni casi s’è arrivati anche al contenzioso legale.
Oltre all’aspetto relativo alle diarie, come accennavamo più sopra, nei casi più gravi, la frattura delle dita delle mani, potrebbe comportare un’invalidità permanente.
Questo tipo di menomazione, nella quasi totalità dei casi, rientra tra le invalidità micropermanenti, inferiori ai 9 punti percentuali, solitamente tra il 3% e il 5%.
Anche questo tipo di danno (c.d. danno biologico) non viene risarcito in modo uniforme da tutte le polizze.
Le singole Società adottano tabelle di indennizzo differenziate e spesso tendono a ridurre, anche fortemente, i limiti di rimborso in questi casi.

L’intervento del broker assicurativo

In questi casi l’intervento del broker assicurativo, specializzato in ambito scolastico, risulta determinante in relazione all’adeguatezza della polizza.
Le migliori soluzioni assicurative non devono contenere limitazioni legate alle spese mediche e quindi alle eventuali terapie riabilitative. Allo stesso tempo non devono contenere limitazioni in relazione alla rimozione del dispositivo di contenzione o al fatto che il danneggiato sia destrimane o mancino. Ma l’aspetto più rilevante dev’essere quello relativo alla liquidazione dell’eventuale invalidità permanente che dovrà avvicinarsi il più possibile a quella indicata nelle tabelle in uso nei tribunali.

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La perizia medico-legale

Uno studente del nostro Istituto è stato vittima di un grave sinistro in palestra. Il medico di famiglia ha consigliato i genitori di effettuare una perizia medico-legale, nell’eventualità di un’invalidità permanente. La polizza assicurativa della scuola copre anche le spese del medico legale?

Le lesioni derivanti da un infortunio grave, oltre ad avere un percorso di guarigione lungo, possono portare a conseguenze fisiche permanenti. In caso di dubbio, quindi, è sempre opportuno sottoporsi a perizia medico-legale. La perizia del medico legale è un atto estremamente importante, soprattutto in presenza di una polizza assicurativa che dovrà erogare il risarcimento.

La perizia medico legale di parte

La visita medico-legale di parte servirà, quindi, a stabilire quali siano i danni conseguenti all’evento intercorso.
I danni saranno quantificati in punti percentuali (da 1 a 100), al fine di ottenere un equo risarcimento per tutti i pregiudizi subiti.
La perizia non è finalizzata alla diagnosi o alla terapia da seguire, ma a determinare se vi sia un danno risarcibile e quale sia la sua gravità.
A fronte dell’esito della visita medico legale, l’Assicurazione potrà formulare un’offerta di risarcimento o, in alternativa, decidere di inviare l’infortunato al proprio medico legale per una controperizia.
Nel caso di perizia medico legale di parte, di norma, la polizza assicurativa non copre le spese della perizia.

In cosa consiste la perizia medico legale

Il medico, perito di parte, o quello incaricato dalla Compagnia, procede all’esame di tutta la documentazione di riferimento, prendendo in considerazione una pluralità di aspetti:

  • La ricostruzione dei fatti relativi all’evento lesivo;
  • Le terapie prescritte ed effettuate dal danneggiato;
  • I disturbi accusati e il decorso clinico;
  • La relazione tra le cause che hanno generato il danno e il danno stesso;
  • L’entità del danno alla salute provocato.

In relazione al danno, il medico procede a definire due voci principali: l’inabilità temporanea e l’invalidità permanente.

L’inabilità temporanea e l’invalidità permanente

L’inabilità temporanea è il periodo di tempo durante il quale l’infortunato, a causa delle lesioni subite e del processo di guarigione, non ha potuto svolgere pienamente le proprie attività quotidiane.
L’invalidità permanente, invece, è l’entità delle lesioni, irreversibili e definitive, riportate a causa del sinistro. Si parla di lesioni di lieve entità, micropermanenti, quando la percentuale che viene attribuita dal perito è compresa tra lo 0 e il 9%, di menomazioni macropermanenti se l’invalidità è stimata sopra questa percentuale.

Le condizioni contrattuali

Alla luce della perizia medico-legale, la Società assicuratrice provvede a formulare un’offerta di indennizzo con riferimento alle condizioni contrattuali ed ai massimali sottoscritti. È bene ricordare che, di norma, il massimale assicurato è sempre proporzionale al premio pagato dal contraente.
Nel caso delle polizze scolastiche, le Società assicuratrici, per poter proporre un premio ridotto, tendono a ridurre, a volte anche drasticamente, gli indennizzi relativi alle lesioni micropermanenti, a causa della loro frequenza.
L’intervento del Broker assicurativo specializzato tende a riequilibrare il differenziale tra gli indennizzi erogati e quelli indicati nelle tabelle dei tribunali.

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Il decesso per Covid19 è infortunio

Sta facendo discutere la sentenza n. 184 del 19.01.2022 con cui il Tribunale di Torino, Sez. IV Civile, accogliendo la richiesta di risarcimento della famiglia, stabilisce che il decesso per Covid19 è infortunio.

Il fatto

Nel marzo 2020, un dentista piemontese contraeva il virus Covid-19. Le condizioni del professionista erano parse sin da subito gravi, tali da giustificare il ricorso a terapie specifiche. Ricoverato nel reparto di rianimazione dell’Ospedale “Le Molinette” di Torino, spirava dopo circa dieci giorni.
Il professionista, nel 2019, aveva sottoscritto una polizza assicurativa contro gli infortuni. La polizza, tra l’altro prevedeva, per il caso di morte, un indennizzo pari a 100.000,00 euro.
La famiglia chiedeva il risarcimento, ai sensi della polizza infortuni sottoscritta, ma la Compagnia rifiutava l’indennizzo, in quanto il decesso per Covid-19 non risultava contemplato dalle condizioni di contratto. Per far valere le proprie ragioni, la famiglia decideva, quindi, di rivolgersi al tribunale.

La sentenza

Il Tribunale interessato ha considerato fondata la domanda. Sulla base delle risultanze prodotte del Consulente Tecnico d’Ufficio (C.T.U.) è emerso che la causa del decesso doveva ritenersi ascrivibile al Covid-19. Ai sensi delle “Condizioni Generali di Assicurazione Infortuni”, è stabilito che: “è infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea”.
Il Tribunale ha giudicato che il decesso per Covid19 è infortunio e quindi tecnicamente risarcibile.

Le motivazioni

Secondo il tribunale, sul fatto che il Covid-19 possa essere considerato fortuito ed esterno non ci sono dubbi.
L’accidentalità della causa, infatti, viene evidenziata proprio dalla mancanza di attività consapevole da parte del soggetto infettato. Inoltre, l’infezione è da ritenersi sicuramente di origine esterna. Il virus è un organismo estraneo al corpo umano e, in quanto tale, è considerabile come proveniente dall’esterno.
Qualche dubbio, invece, poteva risiedere sulla natura violenta dell’infezione. In questo caso veniva accolta la tesi del Consulente Tecnico d’Ufficio: “Il contagio, non solo non è dilatato nel tempo, ma ha anche determinato uno stravolgimento violento delle regole naturali della vita di un soggetto che si trovi in situazione normale“.

Il Decreto Legge “Cura Italia”

La sentenza del Tribunale di Torino conferma, anche in ambito privato, le indicazioni già adottate dall’INAIL nei casi di infezione sul luogo di lavoro.
L’articolo 42 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Cura Italia”), stabilisce che i casi accertati di infezione da Covid-19, in occasione di lavoro, sono qualificabili come infortuni ai fini INAIL.
Occorre notare come non sia la prima volta che la questione viene affrontata nelle aule giudiziarie. L’orientamento prevalente che si stava formando, affermava che l’infezione da Covid-19 deve ritenersi, anche «nel comune sentire sociale», una malattia e, pertanto, non possa determinare il sorgere di alcun diritto di indennizzo nell’ambito di una polizza infortuni. La sentenza di Torino offre quindi una chiave interpretativa nuova e originale.

Clausole dubbie

Il Tribunale torinese, inoltre, ha anche riconosciuto fondata la domanda della famiglia ai sensi dell’Art. 1370 del Codice Civile. Qualora, infatti, le clausole della polizza redatte su modulo predisposto dall’assicuratore, siano dubbie, queste devono essere intese in senso favorevole all’assicurato e non all’assicuratore medesimo.

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Infortuni a scuola

Secondo le stime ufficiali INAIL gli infortuni a scuola sono circa 77 mila e coinvolgono circa l’1,02% degli alunni.
Il dato si riferisce all’anno scolastico 2018/2019, l’ultimo del periodo pre-Covid.
Per quanto interessante, il dato è, tuttavia, sottostimato; l’INAIL, infatti, esonera dalla denuncia gli infortuni con meno di 3 giorni di prognosi. Inoltre, nel conteggio non sono riportati gli infortuni in cui rimangono vittima gli alunni delle scuole private (l’11% di tutti gli studenti) e il personale scolastico, che ammonta a circa al 10% dell’intera la popolazione scolastica.

Le statistiche

È interessante notare la ripartizioni in relazione alle tipologie di istituti: nella scuola dell’infanzia sono il 12,0%, in quella primaria il 32,5%, nella scuola media il 21,2% e in quella superiore il 34,3%.
Il 44% degli infortuni denunciati è avvenuto in Lombardia (22,0%), Emilia Romagna (11,3%) e Veneto (10,7%). L’Emilia Romagna con circa otto casi accertati ogni 1.000 esposti, è la regione con più infortuni accertati. Il 55,7% degli infortuni riconosciuti riguarda studenti e il 44,3% studentesse. Indipendentemente dal genere, la fascia di età più colpita è quella sotto i 14 anni (64,0%), seguita da quella tra i 15 e i 19 anni (35,1%).
Un ulteriore aspetto evidenzia come gli infortuni a scuola, siano in netto aumento (+2%) rispetto all’anno precedente (1.400 in più). In questo caso, la crescita del trend è derivato anche dall’obbligo di comunicazione di infortunio, che abbia comportato assenza di almeno un giorno, obbligatorio dal 2017.

La responsabilità della scuola

Con l’iscrizione dell’alunno a scuola si genera un vincolo contrattuale, che fa sorgere in capo all’Istituto non solo l’obbligo di istruzione, ma anche il vincolo di provvedere alla vigilanza e protezione al fine di garantirne la sicurezza e l’incolumità fisica.
In caso di infortunio occorso allo studente, anche qualora si procuri il danno da solo, l’onere della prova seguirà le regole generali ai sensi dell’Art. 1218 del Codice Civile.
Ne deriva che la famiglia dell’alunno infortunato dovrà semplicemente provare che il danno si sia verificato durante l’orario scolastico. All’istituto scolastico spetterà dimostrare che la causa dell’evento dannoso non è imputabile al docente o all’istituto, essendo state predisposte tutte le misure idonee ad evitare il verificarsi dell’evento.

La mancata custodia

La responsabilità della scuola, inoltre, può configurarsi anche per l’inadempimento degli obblighi di organizzazione, controllo e custodia posti in capo al Dirigente Scolastico. L’inosservanza di questi obblighi può originare una responsabilità ai sensi dell’Art. 2043 c.c., come accade nel caso di infortuni dovuti alla presenza di insidie nei luoghi ove si svolge l’attività.

La richiesta di risarcimento

In occasione di infortunio, la scuola, al fine di provvedere al risarcimento, provvederà a formalizzare denuncia di infortunio all’INAIL e alla Società assicuratrice privata con cui ha stipulato la polizza. La denuncia deve precisare che l’evento è avvenuto durante l’orario scolastico e che il danno occorso allo studente sia da considerarsi in relazione con l’evento accaduto. A dimostrazione di quanto richiesto dovrà fornire i referti di pronto soccorso e i verbali redatti dal personale scolastico o le dichiarazioni di eventuali testimoni.

L’intervento del broker

In casi di particolare gravità o complessità, l’Istituto scolastico o la famiglia possono rivolgersi al broker assicurativo specializzato per un parere. Il consulente può offrire tutta la consulenza specifica anche agevolando il rapporto con la Società assicuratrice, il liquidatore o il perito.

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Infortunio durante l’attività di educazione fisica a scuola

Statisticamente, tra tutti i sinistri scolastici, il più frequente è l’infortunio durante l’attività di educazione fisica.
Per la sua natura implicita, l’attività motoria, per quanto possa essere pianificata e vigilata, non può mai escludere l’infortunio dell’alunno o del docente durante il suo svolgimento.
Ai sensi dell’Art. 2048 del Codice Civile, la scuola ha precisi obblighi di sorveglianza e di tutela nei confronti degli studenti. L’Istituto, quindi, per liberarsi dalla responsabilità, deve necessariamente dimostrare che l’evento lesivo si sia verificato per fatto illecito o caso fortuito.

Il fatto illecito di un altro studente

Il fatto illecito si verifica quando il danno subito dall’alunno è diretta responsabilità di un altro studente.
Per fatto illecito s’intende una condotta caratterizzata da un grado di irruenza e violenza incompatibile con il contesto scolastico di riferimento.
In una regolare condotta di gioco, l’urto accidentale o un’azione, compatibile con il contesto, che provoca un danno a un terzo, non può, configurarsi come illecito. La giurisprudenza evidenzia come, in questi casi, il danno non può essere oggetto di richiesta di risarcimento nei confronti dell’istituto Scolastico.

La prevenzione del sinistro

Il secondo caso è legato all’adozione di tutte le misure necessarie per garantire l’incolumità degli studenti.
L’Istituto, quindi, dovrà porre in essere tutte le misure idonee ad evitare l’evento lesivo, prima tra tutte la vigilanza. Garantire l’incolumità dello studente, pianificando l’attività ed evitando l’uso di attrezzature non idonee o pericolose, rientra tra gli obblighi primari dell’Istituto. L’infrazione a queste elementari norme di cautela obbliga la scuola a risarcire tutti i danni subiti dall’alunno. In questo senso s’è espressa anche lo scorso dicembre, la Corte di Cassazione con la Sentenza 35281/2021.

Il caso fortuito durante l’attività di educazione fisica a scuola

Per la giurisprudenza, caso fortuito è quell’evento imprevedibile che non si sarebbe potuto evitare anche adottando un’impeccabile diligenza e una precisa vigilanza.
La scuola, quindi, non può essere ritenuta responsabile per il danno subito da un alunno durante la normale attività di educazione fisica. Soprattutto se non risultano violazioni dell’obbligo di vigilanza e di sorveglianza o se l’evento lesivo non sia dipeso dall’uso di attrezzature pericolose e non idonee al contesto scolastico.

La copertura obbligatoria dell’INAIL

L’Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro identifica negli studenti, una particolare categoria di lavoratori. Con la Circolare 4 aprile 2006, n. 19, l’INAIL dispone che tutti gli alunni delle scuole pubbliche e private siano assicurati, tra gli altri, anche per gli infortuni che si verificano durante le esercitazioni di scienze motorie.
L’INAIL verificherà che l’evento lesivo subito dall’alunno rientri tra i casi risarcibili. In caso di esito positivo, sottoporrà l’infortunato a perizia medico-legale per stabilire il danno biologico e determinare l’ammontare dell’indennizzo economico.
È necessario evidenziare che l’INAIL applica una franchigia sui primi 5 punti di Invalidità permanente e non riconosce il rimborso delle spese mediche, in quanto ricomprese tra quelle erogate gratuitamente dal SSN.

La polizza scolastica integrativa

Nella maggioranza dei casi, gli istituti scolastici sottoscrivono una polizza integrativa. La polizza supplisce alle carenze della tutela INAIL e consente all’Istituto di tutelarsi nei casi di Responsabilità Civile diretta.
Nei casi di infortunio durante l’attività di educazione fisica a scuola, alunni e docenti possono fruire del rimborso di tutte le spese mediche nei limiti del massimale previsto.
Inoltre, nel caso di Invalidità Permanente, otterranno un indennizzo da aggiungere a quello erogato dall’INAIL.
Se l’evento lesivo è causato dalla condotta illecita di un altro studente o dalla negligenza della scuola nell’attuare tutte le misure necessarie per garantire l’incolumità dei propri alunni o dall’omissione dell’obbligo di vigilanza da parte del personale scolastico, il danneggiato può ottenere un risarcimento in Responsabilità Civile.

Se desideri avere maggiori informazioni in relazione all’infortunio durante l’attività di educazione fisica, contattaci qui.

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Perdita dell’anno scolastico per infortunio

Qualora uno studente rischiasse la perdita dell’anno scolastico per un infortunio che gli faccia cumulare un numero di assenze superiore a quanto previsto dalla norma, la Società assicuratrice rimborsa il danno?

La normativa scolastica prevede che, dopo un certo numero di giorni di assenza, sussista il concreto rischio di bocciatura, con la conseguente ripetizione dell’anno scolastico.

Il contesto normativo

Il limite di assenze, per ritenere assolto l’obbligo formativo, è espresso all’articolo 14, comma 7, del DPR 22 giugno 2009, n. 122: “Per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. […] Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo”.
Il tema, soprattutto negli ultimi due anni, è oggetto di discussione. Con lo scoppio della pandemia, infatti, sono numerose le famiglie hanno ritenuto opportuno non far frequentare la scuola ai propri figli per diversi giorni. La decisone è stata dettata un po’ per opportunità e un po’ per necessità, .
Senza entrare nelle scelte personali, questa decisione potrebbe avere delle gravi conseguenze qualora dovesse verificarsi il superamento del limite di assenze consentite durante l’anno scolastico.

Perdita dell’anno scolastico per infortunio

Al di là della pandemia, esclusa dalle polizze assicurative scolastiche, poniamo l’attenzione sulle assenze causate da infortunio.
Le migliori polizze assicurative operanti in ambito scolastico prevedono un indennizzo se, per assenza a seguito di infortunio, lo studente dovesse superare il limite di assenze consentito.
Tuttavia siamo in presenza di alcune precise limitazioni.
L’infortunio, di cui è stato vittima l’alunno, dev’essere avvenuto a scuola. E’ quindi escluso l’indennizzo se l’infortunio è accaduto al di fuori dell’ambito scolastico.
Spesso le condizioni contrattuali prevedono un numero minimo di giorni di prognosi a fronte dei quali può essere erogato l’indennizzo.
Ulteriori limitazioni possono prevedere l’andamento scolastico nel trimestre o nel quadrimestre precedente.
In altri casi il risarcimento è previsto solo per l’anno scolastico in cui è accaduto il sinistro e non per l’eventuale successivo se la prognosi fosse particolarmente lunga.

Se desideri avere maggiori informazioni in relazione agli indennizzi legati alla perdita dell’anno scolastico per infortunio, contattaci qui.

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Arresto cardiaco a scuola

La recente cronaca riporta come, in una scuola del napoletano, un alunno della scuola dell’infanzia, vittima di un arresto cardiaco a scuola, è stato salvato dalle proprie docenti.
Lo scorso mese di novembre un caso analogo ha colpito un alunno di un istituto superiore pugliese durante l’ora di educazione fisica.
Questo tipo di eventi, fortunatamente, limitati nel numero e nella frequenza, non devono essere sottovalutati, anche perché alcune volte portano ad esiti nefasti.
Nell’ottobre del 2018 una studentessa mantovana è rimasta vittima di un arresto cardiaco, anche in questo caso, durante l’ora di scienze motorie.
In relazione alle procedure per la gestione del caso morte nella scuola, vi rimandiamo ad un nostro precedente articolo.

Il Preposto

Focalizziamo, invece, l’attenzione sulle possibili responsabilità dell’Istituto in questi casi.
Nella scuola, in osservanza al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, sono individuate almeno due figure legate strettamente ai processi di sicurezza: il Preposto (responsabile alla sicurezza del plesso) e l’Addetto al primo soccorso.
Le competenze specifiche in capo al Preposto o Responsabile di Plesso, ove esistente, sono la verifica che l’attività didattica sia svolta conformemente al regolamento della scuola, ma, soprattutto, la vigilanza sul corretto svolgimento delle varie attività didattiche. Queste dovranno svolgersi in conformità a quanto prescritto dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) della scuola.

L’Addetto al Primo Soccorso

All’attività del Preposto si affianca quella dell’Addetto al primo soccorso. Questa figura non deve necessariamente avere competenze di carattere medico o infermieristico, ma dev’essere dotato della capacità nell’intervento pratico e organizzativo in caso di infortunio.
Per entrambe queste figure, la formazione dovrebbe essere costante, parallelamente al confronto con il Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
La formazione di base in materia di primo soccorso (12 ore) e l’aggiornamento relativo, sono obbligatori per lo svolgimento dell’incarico di addetto al primo soccorso. Il Dirigente Scolastico, pertanto, è tenuto a verificarne il possesso e l’aggiornamento.

I defibrillatori nella scuola

In relazione all’arresto cardiaco a scuola è bene evidenziare come la presenza dei defibrillatori (DAE) nelle scuole non sia ancora un obbligo. Tuttavia il MIUR, con la nota n. 7144 del 25 marzo 2021, ha dato via libera all’assegnazione ed erogazione delle risorse finanziarie per il loro acquisito.
Il defibrillatore è lo strumento fondamentale per consentire un pronto intervento, qualora si verifichino casi di arresto cardiaco a scuola. Quest’aspetto diventa particolarmente importante nell’esercizio dell’attività motoria.
I DAE devono essere comunque mantenuti in condizioni di perfetta operatività. La batteria che deve possedere carica sufficiente a garantirne il funzionamento e le piastre adesive che devono essere sostituite alla scadenza.

Se desideri avere avere maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa di Responsabilità Civile nella scuola, contattaci qui.