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Infortunio in palestra

Non è automatica la responsabilità della scuola in caso di infortunio in palestra di un alunno durante l’ora di educazione fisica. È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 9983/2019.

Il fatto

La famiglia di uno studente, vittima di un infortunio in palestra durante una partita di pallamano, avevano chiesto il risarcimento dei danni patiti da loro figlio. La famiglia imputava la responsabilità diretta dell’Istituto.
I giudici avevano ritenuto che non vi fosse responsabilità della scuola. L’infortunio si era verificato per una ragionevole causa fortuita, legata alle normali modalità di gioco. Inoltre, l’infortunio era avvenuto durante la normale attività didattica della scuola, sotto la diretta vigilanza del docente.
L’istituto, quindi, aveva assolto pienamente l’obbligo di vigilanza ai sensi dell’Art. 2048 del Codice Civile, essendosi il sinistro verificato nell’ambito dell’attività scolastica regolarmente inserita nel piano educativo e con modalità tali da non potere essere impedito.

L’ordinanza della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha ribadito i parametri della responsabilità delle scuole in caso di infortuni agli alunni impegnati durante l’ora di educazione fisica.
La Suprema Corte, ha confermato la conclusione dei giudici di merito.
Nel caso di infortunio subito da uno studente durante le ore di educazione fisica, per potersi ravvisare la responsabilità oggettiva della scuola, è necessario che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro studente. La scuola inoltre non deve aver predisposto tutte le misure idonee a evitare il fatto.
L’onere di provare dell’illecito commesso da altro studente spetta allo studente che ha subito l’infortunio, quale precondizione della richiesta. Spetta invece alla scuola provare di non aver potuto impedire il fatto, nonostante la predisposizione di tutte le cautele idonee a evitare il fatto. La responsabilità, quindi, non sussiste quando le lesioni sono la conseguenza di un’azione che rientra nel normale rischio dell’azione medesima.

La causa fortuita

La Corte di Cassazione ha accertato l’assenza del fatto illecito altrui, in quanto il ragazzo si era infortunato mentre rincorreva un avversario che gli aveva sottratto il possesso della palla senza toccarlo. È emerso, inoltre, che la partita rientrava nella normale attività didattica della scuola e l’insegnante aveva preventivamente istruito i giocatori sulle regole e i comportamenti da tenere durante la partita. L’infortunio non era stato causato da una azione scorretta, o comunque fallosa di altri giocatori, il campo di gioco era perfettamente libero ed idoneo all’attività predisposta e la partita si era svolta interamente sotto il controllo diretto dell’insegnante, in attuazione dell’obbligo di vigilanza.
Essendo, quindi, l’infortunio in palestra, avvenuto in ragione di una causa fortuita, legata alle fisiologiche modalità di gioco della pallamano, la Suprema Corte ha, di fatto, escluso la responsabilità della scuola e rigettato il ricorso.

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Infortunio a scuola

L’infortunio, è un evento lesivo che colpisce il corpo di una persona. L’infortunio a scuola è, a tutti gli effetti, un infortunio sul lavoro.

Cos’è l’infortunio sul lavoro scolastico?

Per infortunio sul lavoro si intende ogni lesione originata, in occasione del rapporto di lavoro, da causa violenta che determini la morte della persona o causi un’invalidità permanente o temporanea, che menomi parzialmente o totalmente la capacità lavorativa.
Per l’operatore scolastico, quindi, l’impossibilità di svolgere l’attività lavorativa, per lo studente, l’incapacità totale o parziale a frequentare tutte le attività scolastiche.

Quali sono le caratteristiche dell’infortunio?

Sotto il profilo assicurativo, per poter parlare di infortunio, devono concorrere contemporaneamente 4 caratteristiche particolari e specifiche. L’infortunio dev’essere un evento:

  1. Fortuito – Accidentale e involontario: il tentato suicidio non può essere considerato un infortunio;
  2. Violento – Che agisce con un’azione rapida, concentrato in un brevissimo lasso di tempo, di tale entità da vincere la resistenza dell’organismo;
  3. Esterno – Estraneo all’organismo, non morboso o patologico: l’infarto non può essere considerato un infortunio;
  4. Che provoca lesioni constatabili –  La constatabilità oggettiva delle lesioni (morte, l’inabilità permanente o temporanea) è desunta dalla certificazione medica.

L’assicurazione obbligatoria INAIL

Come per tutti gli infortuni sul lavoro, anche nel caso di infortunio scolastico, la legge prevede una specifica assicurazione obbligatoria, prestata dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), per indennizzare i soggetti che subiscono uno di questi eventi.
L’obbligo di copertura assicurativa è contenuto nel D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 – Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, all’Art. 4, comma 5.
Le garanzie assicurative prevedono anche la copertura degli infortuni che si verificano nel tragitto per recarsi sul luogo di lavoro o per rientrare a casa (il c.d. infortunio in itinere), seppur con modalità diverse tra il personale e gli alunni.
Circa le specifiche modalità relative alla copertura assicurativa INAIL per l’infortunio a scuola, vi rimandiamo ad un nostro precedente articolo che affronta in modo dettagliato la questione.

La polizza integrativa

Le polizze assicurative integrative, che gli Istituti scolastici stipulano a tutela degli alunni e del personale, non differiscono in relazione alle caratteristiche tipiche dell’infortunio (fortuito, violento, ecc.) ma, rispetto alla polizza obbligatoria, prevedono massimali, garanzie specifiche, modalità di pagamento e modi di trattazione, di norma, più vantaggiosi e specifici per il settore di riferimento.

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Scuolabus: l’assicurazione copre il sinistro?

Dopo gli avvenimenti di marzo 2019 a Crema e di maggio 2019 ad Arquà Petrarca, in cui i conducenti di due scuolabus si sono resi responsabili di incidenti mentre erano alla guida dei mezzi durante il trasporto degli alunni, alcune famiglie ci chiedono se le coperture assicurative stipulate dall’Istituto coprono gli eventuali danni provocati.

I due casi di cronaca richiamati, pur avendo delle analogie sono diversi sia nei modi che nelle responsabilità.

I casi di cronaca

Nel marzo 2019 lo scuolabus di una società ingaggiata dal Comune di Crema, doveva portare gli studenti presso una palestra situata all’interno dello stesso Comune.
Per motivi ancora da stabilire, il conducente prima sequestra i trasportati, successivamente dirotta il mezzo. Fermato dalle forze dell’ordine dà fuoco all’automezzo.
Nel maggio 2019 lo scuolabus, di un’impresa di trasporti privata, fornitore del Comune di Arquà Petrarca, subisce un incidente che porta al ribaltamento del mezzo.
Dopo aver messo in sicurezza gli alunni trasportati, il conducente si allontana, apparentemente senza motivo. Viene arrestato dopo qualche ora con l’accusa di omesso soccorso e guida in stato di ebbrezza.
In entrambe i casi, fortunatamente, non ci sono vittime, i feriti accolti in ospedale in codice verde, sono rimasti in osservazione.
Non è certo nostra competenza sostituirci alla Magistratura e, anche alla luce delle indagini ancora in corso, ipotizzare eventuali responsabilità sarebbe certamente inopportuno.
Nel caso di Arquà Petrarca, nel febbraio 2020, il giudice ha fatto cadere l’accusa penale di omesso soccorso, mentre rimane ancora possibile il reato di guida in stato di ebbrezza. Il conducente infatti, anche se non superava la soglia prevista per un conducente “privato”, risultava positivo all’alcooltest.
Più definita appare invece la situazione del conducente di Crema.
In questo caso ci troviamo di fronte a gravi reati penali: sequestro di persona, dirottamento di un mezzo adibito al trasporto pubblico, tentata strage e distruzione del veicolo.

La polizza di Responsabilità Civile del veicolo

Circa l’assicurazione, occorre evidenziare che i passeggeri trasportati sono sempre tutelati.
Il passeggero che subisce danni fisici in seguito ad un sinistro stradale è sempre risarcito dalla Compagnia Assicurativa del veicolo con cui viene trasportato. Questo anche se la colpa del sinistro è da ascrivere al conducente e non a terzi.
La scuola, in entrambi questi casi, non ha quindi nessuna responsabilità diretta, in quanto fruiva di un servizio organizzato, commissionato e gestito dal Comune.

Gli atti di terrorismo

Il caso di Crema tuttavia, a nostro parere merita un approfondimento.
La natura e la dinamica dell’evento, presentata dalla stampa, potrebbe presupporre un atto di terrorismo.
I terroristi, veri o presunti, desiderano soprattutto attirare l’attenzione e purtroppo puntano principalmente ad azioni eclatanti con un forte rilievo mediatico.
Subito dopo un attentato, in una larga parte della popolazione, cresce la sensibilità sul tema.
L’esistenza di una richiesta di coperture in relazione ad eventuali attenti terroristici almeno dal punto di vista emozionale è quindi più che giustificabile.
La quasi totalità delle coperture assicurative scolastiche, di norma, già prevedono i danni fisici conseguenti agli atti di terrorismo.
In tutti i casi, a nostro parere, è il caso di sottoporre la polizza assicurativa ad un Broker specializzato.
Nel caso la polizza sottoscritta non prevedesse questo tipo di copertura, può essere sufficiente richiedere un integrazione da inserire nel prodotto assicurativo già sottoscritto.

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Accesso agli atti

Il legale di una famiglia il cui alunno è stato vittima di un sinistro all’interno della scuola, ci chiede, attraverso formale accesso agli atti, di poter avere in copia la segnalazione di sinistro effettuata dalla docente che in quel momento vigilava sull’attività. La scuola è tenuta a fornire la relazione anche se questa rientra tra la documentazione interna dell’Istituto?

Il principio costituzionale della trasparenza dell’azione amministrativa, prevede che tutti gli atti (dati e informazioni) della scuola siano accessibili.
L’accesso agli atti è quindi sempre garantito nei limiti e con le esclusioni previste dalle norme generali.

Accesso ai documenti amministrativi

La materia è regolata dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241.
La norma consente la presa visione e l’estrazione di tutti i documenti amministrativi da parte di chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale.
Resta inteso che il diritto di accesso è esercitabile, qualora corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso.
Il richiedente dovrà formalizzare per iscritto la richiesta motivando la richiesta. L’istanza dovrà riferirsi a documenti materialmente esistenti al momento della domanda e detenuti alla stessa data dall’Istituzione scolastica di riferimento.
La scuola, entro un massimo di 30 giorni, potrà accogliere o meno o in parte la richiesta. Il non accoglimento, o l’accoglimento parziale dovranno a loro volta essere motivati.
È quindi pienamente legittimo da parte di un genitore richiedere l’accesso agli atti relativi al sinistro del proprio figlio. La famiglia può fare accesso agli atti nel caso in cui ritenga che le procedure attuate dalla scuola, non siano da considerarsi trasparenti e/o regolari.

L’intervento del legale

Qualora la famiglia decida di avvalersi dell’assistenza di un Legale, quest’ultimo potrà effettuare accesso agli atti in relazione al fatto occorso a nome e per conto della famiglia stessa.
Il professionista infatti è formalmente delegato dalla famiglia e portatore di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata.
Anche in questo caso quindi, l’Amministrazione scolastica è tenuta a riscontare la richiesta del legale entro 30 giorni dalla richiesta.

Accesso agli atti e privacy

Un aspetto ancora non ben chiaro in materia di accesso agli atti, in caso di sinistro, è quello legato alla trasmissione dei dati personali delle persone coinvolte nell’evento.
Queste potrebbero essere il docente che prestava vigilanza oppure un altro studente coinvolto direttamente o indirettamente nell’evento.
Il diritto alla privacy, garantito dal Regolamento (UE) 2016/679, è uno strumento di tutela della corretta gestione delle informazioni personali. Tale diritto tuttavia ma non può essere utilizzato come mezzo di non ingerenza sul funzionamento della Pubblica Amministrazione.
La questione è stata chiarita dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 4 febbraio 1997, n. 5.
Sulla base della lettera d), dell’articolo 24, comma 2° della legge n. 241/1990: «non sembra esservi dubbio che nel conflitto tra accesso e riservatezza dei terzi la normativa statale abbia dato prevalenza al primo, allorché questo sia necessario per curare o difendere i propri interessi giuridici».

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Il nesso causale in caso di infortunio

Un alunno ha subito un sinistro durante l’attività di educazione fisica. Il docente ha fatto opportuna segnalazione all’Istituto e, al ricevimento del certificato medico di Pronto Soccorso, la scuola ha effettuato formale denuncia all’INAIL e alla Compagnia Assicurativa. L’assicurazione risponde che il sinistro non può essere gestito in quanto il certificato medico è stato prodotto dal Pronto Soccorso dopo le 24 ore dall’evento. E’ corretto?

Per poter rispondere alla domanda occorre introdurre il concetto di nesso causale, o eziologico, ovvero il legame esistente tra il fatto dannoso ed il danno medesimo.

Cos’è il nesso causale?

Il nesso causale prende spunto dagli Articoli 40 e 41 del Codice Penale. Un evento che ha provocato un danno può essere imputato ad una persona solo se lo stesso sia conseguenza della sua condotta.
Al contrario del sistema penalistico, in ambito civile il legislatore, non ha dedicato al nesso causale un’apposita definizione. Fino a pochi anni fa, la giurisprudenza s’era orientata a favore di una trasposizione diretta dei principi espressi penalmente sul versante della Responsabilità Civile.

L’evoluzione giurisprudenziale

Attualmente la dottrina e la giurisprudenza stanno conducendo un progressivo ripensamento dei rapporti tra causalità civile e penale. La causalità civile infatti risponde ad esigenze e finalità diverse da quella penale. La prima tende ad individuare il soggetto che deve riparare economicamente il danno, la seconda, invece deve sanzionare un comportamento riprovevole.
La moderna giurisprudenza considera non più condivisibile la coincidenza dei concetti di causalità tra Responsabilità Penale e Responsabilità Civile. La Responsabilità Civile deve basarsi su regole e criteri più elastici. Questi sono il frutto di una pluralità di fattori, antecedenti, concomitanti o successivi, che possono incidere nel meccanismo causa-effetto.

Il profilo assicurativo

Un aspetto fondamentale delle polizze di assicurazione danni è rappresentato dalla prova del nesso causale. Esattamente come espresso più sopra, l’assicurato deve provare, in modo certo, la relazione che sussiste tra la causa del danno e il suo effetto.
Il danneggiato, per ottenere il rimborso dalla Società Assicuratrice deve provare, in modo inequivocabile, che il danno subito è intrinsecamente legato all’attività coperta dall’assicurazione.
In assenza della provata esistenza del nesso causale l’assicuratore potrebbe non liquidare il sinistro.
Nel caso in questione la Compagnia Assicuratrice identifica nel Certificato medico il nesso tra quanto accaduto durante l’attività di educazione fisica e il danno subito. Se la data di accesso al Pronto Soccorso è posticipata oltre le 24 ore dall’evento dannoso, l’assicuratore potrebbe avanzare il dubbio che non sussista una relazione diretta tra i due eventi.
In questi casi, la casistica è vastissima e non riducibile in linea generale. Capita infatti che un trauma, giudicato di modesta entità, si riveli, col passare dei giorni, decisamente più grave di quanto ipotizzato.
Assumerà quindi particolare rilevanza la dichiarazione del docente che stava vigilando e la dichiarazione del medico che redige il certificato.
In tutti i casi è importante, almeno a livello preventivo attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute in polizza relative alla denuncia del sinistro.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alle denunce di infortunio nella scuola, contattaci qui.

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Vigilanza del personale fuori dall’orario scolastico

In caso di infortunio di uno studente presente a scuola fuori dall’orario scolastico, il personale non docente può essere ritenuto responsabile di mancata vigilanza? L’Assicurazione copre il sinistro?

In relazione alla vigilanza del personale fuori dall’orario scolastico, per anni, la giurisprudenza è stata incline a non considerarlo nel novero dei soggetti responsabili. Si riteneva infatti che collaboratori, personale tecnico-amministrativo, custodi, e personale di servizio non potessero svolgere attività di sorveglianza sugli studenti al pari degli insegnanti,  in quanto non considerabili precettori ai sensi  dell’Art. 2048 del Codice Civile.

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro nella scuola

Un chiarimento in questo caso è introdotto nel Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 2006/2009.
Ai sensi del contratto, il personale ATA risulta sempre impegnato nel processo di vigilanza della scuola.
Il testo ne precisa i compiti, ricomprendendo l’ordinaria vigilanza sugli alunni e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche. Non solo, anche nei casi di particolare necessità, quali ad esempio, l’assenza momentanea dell’insegnante, il personale è tenuto alla vigilanza.

Il fatto

Risulta significativa a tal proposito la pronuncia della Cassazione n. 14701 del 19 luglio 2016.
La vicenda trae origine da un infortunio occorso ad un studente delle scuole elementari all’interno del plesso scolastico, prima che squillasse la campanella di inizio delle lezioni.
L’alunno, della terza elementare, mentre stava percorrendo il corridoio principale che portava alla sua classe, venne spinto da alcuni alunni, suoi coetanei. Cadendo malamente a terra subiva la rottura parziale di due denti. A fronte del contenzioso scaturito, i primi due giudici avevano ritenuto che non sussistesse la responsabilità dell’Istituto e del MIUR. Secondo i giudici, infatti, l’evento dannoso era avvenuto prima dell’inizio delle lezioni. I genitori del minore decidono quindi di rivolgersi alla Corte di Cassazione.

La sentenza della Cassazione

La suprema Corte ha ribaltato i primi due gradi di giudizio.
Secondo la Cassazione infatti, le lesioni riportate da un alunno minore all’interno dell’istituto, derivano dalla condotta colposa del personale scolastico.
L’evento è avvenuto al di fuori dell’orario delle lezioni, tuttavia la scuola ha: «il dovere di organizzare la vigilanza degli alunni, sin dal loro ingresso nella scuola e per tutto il tempo in cui gli stessi si trovino legittimamente nell’ambito dei locali scolastici».
I giudici hanno preso in esame l’aspetto relativo all’estensione della responsabilità anche per gli eventi dannosi accaduti fuori dall’orario di lezioni. La responsabilità di diligenza e di vigilanza grava infatti sui precettori ai sensi del Codice Civile.
La responsabilità riguarda tutte le manifestazioni connesse alla prestazione scolastica e si estende all’intero periodo in cui l’allievo si trova all’interno dell’Istituto scolastico.
Questo prevede anche il periodo dopo la fine delle lezioni o, come nel caso in esame, prima del suono della campanella.
Nel caso specifico si riscontrerebbe la responsabilità per la condotta negligente del personale scolastico: L’allievo infatti si stava dirigendo nella sua classe in presenza dei bidelli, sui quali gravava quindi l’obbligo di vigilanza. Per la Corte, quindi: “la responsabilità della scuola scatta dal momento in cui il minore si reca all’interno della scuola dove c’è del personale addetto proprio al controllo (collaboratori scolastici) degli studenti la cui giovanissima età doveva indurre il personale ad adottare le opportune cautele preventive, indipendentemente da qualsiasi segnalazione di pericolo da parte degli stessi”.

Il profilo assicurativo

Nel merito della copertura assicurativa, questa prevede la copertura e il conseguente risarcimento nel ramo Infortuni per i danni diretti derivanti dall’evento.
Tuttavia la sentenza della Cassazione, in questo caso, coinvolge anche il Ramo di Responsabilità Civile dell’Istituto è assicurato.

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L’azione di rivalsa dell’Amministrazione scolastica. La procedura da seguire

L’azione di rivalsa da parte dell’Amministrazione scolastica è un obbligo inderogabile.
Alcune scuole a fronte di infortuni del personale scolastico causate per responsabilità di terzi, omettono di effettuare azione di rivalsa nei confronti dei responsabili.
Negli anni gli USR, hanno fornito precise indicazioni, circa le procedure da seguire nel caso di recupero degli emolumenti corrisposti al personale assente.

Le indicazioni normative

La normativa di riferimento è costituita dall’Art. 2043 del Codice Civile e dall’Art. 17, comma 17, del CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007.
L’amministrazione ha diritto al risarcimento del danno nei casi, in cui il lavoratore non sia in grado di eseguire la prestazione lavorativa a causa di un fatto illecito di un soggetto estraneo al rapporto contrattuale di lavoro.

L’obbligo dell’azione di rivalsa da parte dell’Amministrazione scolastica

L’azione di rivalsa dev’essere posta in essere sia che l’infortunio si verifichi durante lo svolgimento del servizio, che al di fuori dell’orario di lavoro.
L’obbligo dell’azione di rivalsa riguarda: l’incidente stradale, l’aggressione fisica, il danno arrecato da animali, ecc.
L’amministrazione scolastica, in tutti i casi, deve denunciare l’accaduto, oltre che alla società assicuratrice con cui è stata stipulata la polizza integrativa, anche all’INAIL.
Nella denuncia dovrà essere riportato il nome del soggetto che ha causato il danno oltre agli estremi della Società assicuratrice, del soggetto stesso.
L’INAIL attiverà l’azione di rivalsa nei confronti dei terzi responsabili per infortuni di dipendenti statali, agendo come mandatario della P.A. e inviando ai soggetti terzi le diffide.
Terminata questa fase, l’INAIL invia il fascicolo alla Scuola interessata per il proseguimento dell’azione di rivalsa.

La quantificazione del danno

Ricevuto il fascicolo, l’Amministrazione scolastica dovrà quantificare il danno tenendo conto:

  1. Delle somme corrisposte a titolo retributivo al dipendente infortunato nel periodo di assenza dal servizio e di quelle corrisposte a titolo previdenziale e fiscale;
  2. Dell’ eventuale maggior costo sostenuto per il pagamento di straordinario ad altri dipendenti per l’espletamento dell’attività del dipendente infortunato;
  3. Degli interessi al tasso legale e della rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di assenza del dipendente;
  4. Degli eventuali importi comunicati dall’INAIL.

La quantificazione del danno, in ogni caso, non dovrà superare i limiti del pregiudizio effettivamente sofferto. Per questo motivo non si terrà conto della retribuzione eventualmente corrisposta al personale supplente assunto in sostituzione. Dovrà invece, tener conto dell’eventuale maggior costo della spesa rispetto a quella del dipendente assente.

Il pagamento del danno

Quantificato il danno, l’Amministrazione scolastica invierà comunicazione all’assicurazione del soggetto che ha causato il danno indicando l’ammontare dei danni da risarcire e gli estremi del versamento.
Le somme eventualmente recuperate dovranno pervenire sul CC della Tesoreria Provinciale dello Stato competente territorialmente.
Qualora non si riesca a recuperare le somme, la Scuola, trascorso un termine di tre/quattro mesi, dovrà inviare il fascicolo all’Avvocatura distrettuale dello Stato, che valuterà l’opportuno o meno di procedere in via giudiziale.
Anche nel caso di infortunio in orario di servizio, occorre operare in modo assolutamente analogo. L’amministrazione, venuta a conoscenza dell’evento dannoso, invierà una diffida al danneggiante, eventualmente alla sua compagnia di assicurazione e al dipendente infortunato.
Nella diffida si dovrà esplicitare una generica richiesta risarcitoria e informare che ci si riserva di comunicare successivamente l’esatto importo del danno. Una volta quantificato il danno, l’Amministrazione invierà una nuova comunicazione e, qualora il tentativo di recupero delle somme non andasse a buon fine, il dirigente dovrà inviare il fascicolo all’Avvocatura Distrettuale dello Stato, come sopra descritto.
Circa l’azione di rivalsa da parte dell’Amministrazione scolastica, è disponibile a questo link, la circolare di riferimento emessa dall’USR Lombardia nel febbraio 2014, n°3206. In allegato alla circolare è disponibile una bozza di modello per la richiesta di risarcimento danni e l’elenco dei nuovi IBAN da utilizzare per il pagamento.

Se desideri maggiori approfondimenti circa la rivalsa nei confronti di terzi nella scuola, contattaci qui.

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Covid19: per l’INAIL è infortunio

Secondo la recente circolare l’infezione da Covid19 per l’INAIL è infortunio.
Conseguentemente in questi casi dovrebbe scattare la piena tutela dell’INAIL già a partire dal periodo di quarantena.
Anche la società assicuratrice, con la quale la scuola ha stipulato il contratto, riconosce il contagio da Covid19 come infortunio?

Il Decreto “Cura Italia” all’Art.42 comma 2, equipara il contagio da Covid19, in occasione di lavoro, ad infortunio sul luogo di lavoro.
Il contagio viene quindi assoggettato all’assicurazione obbligatoria di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro) e ai successivi aggiornamenti normativi intervenuti al riguardo.

La tutela INAIL nei casi di contagio e il livello di responsabilità

L’INAIL esonera il datore di lavoro dalla Responsabilità Civile per gli infortuni sul lavoro.
Nei casi in cui venga riconosciuta la responsabilità diretta, l’INAIL si riserva il diritto di agire in rivalsa (Art. 10).
È bene inoltre evidenziare che l’INAIL, con la Circolare n. 13 del 3 aprile 2020, ha effettuato alcune precisazioni. Qualora l’episodio che ha determinato il contagio, non sia noto o non possa essere provato, né si può presumere che sia avvenuto durante il periodo di lavoro sarà predisposto l’accertamento medico-legale. L’accertamento seguirà l’ordinaria procedura privilegiando i seguenti elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale.

Le differenze tra l’INAIL e le Assicurazioni private nei casi di contagio

Tra l’infortunio INAIL e quello riconosciuto dalle assicurazioni private dobbiamo osservare come, per l’INAIL, la classificazione dell’evento infortunistico preveda, quale condizione di assicurabilità, la causa violenta in occasione di lavoro (Art. 2 Capo II D.P.R. 1124/1965) e, nei casi di trattazione delle malattie infettive, l’INAIL equipara la causa virulenta a quella violenta.
Nei contratti stipulati con le assicurazioni private, la definizione di infortunio, di norma, recita: “evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un’invalidità permanente o un’inabilità temporanea”.
Ne consegue, in conclusione che, a nostro parere, il contagio da Covid19 non può essere considerato indennizzabile all’interno dei contratti assicurativi stipulati dalle scuole con le assicurazioni private, in quanto non ricorrono contemporaneamente i tre requisiti fondamentali di assicurabilità (fortuita, violenta ed esterna) venendo meno uno di essi, ovvero, la “causa esterna”.

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Infortunio durante un viaggio di istruzione

Un docente accompagnatore è rimasto vittima di un infortunio durante un viaggio di istruzione, per responsabilità della struttura . La scuola ha effettuato regolare denuncia all’INAIL ma non alla Compagnia di Assicurazione con la quale la scuola ha stipulato polizza integrativa, in quanto il docente non risulta aver pagato il premio per il periodo in cui è avvenuto il sinistro. Ci scrive il legale dell’albergo, a cui il Docente ha chiesto il rimborso del danno, asserendo che la scuola, alla luce della Circolare Ministeriale MIUR n. 291 del 14/10/1992, avrebbe dovuto assicurare obbligatoriamente il docente. Cosa dobbiamo rispondere?

La domanda è certamente interessante perché ci consente di fare alcune precisazioni.

La Responsabilità Civile verso terzi nei casi di infortunio

Ai sensi dell’Art. 2043 del Codice Civile, chi: “cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno“.
Se la responsabilità dell’infortunio del Docente, è dell’albergo ospitante, sarà quest’ultimo a dover rimborsare il danno.
Non è quindi ben chiaro quindi perché il legale della struttura alberghiera, chieda chiarimenti circa l’obbligatorietà della polizza assicurativa dell’Istituto.
La Società assicuratrice, con cui la scuola ha stipulato la polizza, accertata la responsabilità dell’albergatore, potrebbe non pagare il danno. In alternativa potrebbe procedere all’indennizzo per poi rivalersi nei confronti dell’albergatore. Analogamente anche l’Istituto scolastico dovrà istituire analoga azione di rivalsa nei confronti dell’albergo, per le assenze dal lavoro del dipendente determinate da responsabilità imputabile alla struttura alberghiera.

L’autonomia scolastica

Nel merito dell’obbligatorietà della copertura assicurativa da parte dell’Istituto scolastico per tutti i partecipanti ad un viaggio di istruzione richiamata nella Circolare Ministeriale MIUR n. 291 del 14/10/1992, non riveste più carattere prescrittivo.
A decorrere dal 1° settembre 2000, il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”, emanato con il D.P.R. 8 marzo1999, n. 275, ha configurato la completa autonomia delle scuole anche per i viaggi di istruzione. Pertanto, la previgente normativa in materia, costituisce opportuno riferimento solo per orientamenti e suggerimenti operativi.
Proprio in virtù dell’autonomia il Consiglio di Istituto scolastico è tenuto a deliberare un regolamento per i viaggi di istruzione. Il regolamento approvato diventa così fonte normativa per la singola scuola sotto il profilo organizzativo.

Il Regolamento per i viaggi di istruzione

In relazione alla definizione del regolamento è bene valutare alcuni aspetti:
La stipula di una copertura assicurativa per tutti i partecipanti ai viaggi di istruzione risulta una best practice più che consigliabile. La copertura assicurativa dell’INAIL infatti, si limita ai casi di morte e di invalidità permanente lasciando gli eventuali costi di tutte le spese mediche e di assistenza a carico del soggetto infortunato.
Qualora il viaggio di istruzione avvenisse sul territorio italiano, il Sistema Sanitario Nazionale, provvederà gratuitamente al primo soccorso e alle spese mediche.
Nel caso il viaggio prevedesse una meta internazionale, la situazione è più articolata.
All’interno dell’UE, in virtù della tessera sanitaria europea (TEAM), l’infortunato o il malato gode delle stesse condizioni, e agli stessi costi previsti nel paese d’origine.
Tuttavia, anche all’interno dell’UE, non in tutti i Paesi l’assistenza è sempre completamente gratuita. In caso di infortunio, i costi diretti (ambulanza, Pronto Soccorso, rientro sanitario, ecc.), potrebbero essere richiesti direttamente all’infortunato.
Nei Paesi extra UE, la situazione è ancora più disarticolata. Ci sono paesi con i quali sono in vigore Convenzioni in materia di assistenza sanitaria. Per questi valgono gli stessi principi che regolano i rapporti coi i Paesi comunitari. Con la stragrande maggioranza dei Paesi tuttavia, non sono in vigore Convenzioni in materia di assistenza sanitaria. Per questi casi è assolutamente consigliabile un’assicurazione sanitaria privata. Da ultimo esistono Paesi in cui l’accesso è interdetto, in assenza di coperture assicurative private.

Le polizze assicurative scolastiche

Le più diffuse assicurazioni scolastiche prevedono la copertura assicurativa, nel ramo Assistenza, per tutti i partecipanti ai viaggi di istruzione (docenti, studenti e accompagnatori). Tuttavia limitano la copertura assicurativa ai soggetti che non hanno pagato il premio. A questi ultimi, viene garantito il primo soccorso e l’eventuale rientro sanitario, ma non il pagamento delle spese mediche o il risarcimento dell’invalidità permanente o temporanea residuata.
Inoltre, nel caso il soggetto cui è stato erogato il servizio, risultasse non assicurato, è nel diritto della Compagnia richiedere la restituzione delle spese.

Le polizze assicurative dell’Agenzia di viaggio o del Tour Operator

Solitamente, il soggetto organizzatore del viaggio (Tour Operator e/o Agenzia di Viaggio) propone alla scuola, unitamente ai servizi turistici (trasferimento, alberghi, visite guidate, ecc.) anche una polizza assicurativa.
Solitamente e in modo del tutto improprio, queste polizze sono dissimulate all’interno del pacchetto turistico con la formula: “tutto compreso”.
Queste polizze, il più delle volte, hanno un costo rilevante se paragonato a quelle scolastiche e prevedono massimali estremamente ridotti, limiti e franchigie.
Infine, com’è corretto che sia, sono limitate esclusivamente alla durata del viaggio.

Se vuoi avere maggiori dettagli, informazioni o consulenza in relazione alle polizze assicurative per i viaggi di istruzione, contattaci qui.

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Risarcimento all’AST per sinistro occorso a uno studente

Il nostro Istituto ha ricevuto una richiesta di risarcimento all’AST per sinistro occorso a uno studente durante l’ora di educazione fisica. La richiesta riguarda le somme erogate dal SSN. L’assicurazione integrativa scolastica copre quest’eventualità?

L’art. 2043 del Codice Civile italiano stabilisce un principio fondamentale della responsabilità civile: chiunque cagioni ad altri un danno ingiusto, con dolo o colpa, è tenuto a risarcire il danno. Questo principio trova applicazione anche nel contesto della Pubblica Amministrazione, che può avvalersi dell’azione di rivalsa per recuperare i costi sostenuti a seguito di danni causati da terzi. Un esempio pratico di questa azione si osserva nell’ambito delle Aziende Socio Sanitarie (AST/ASL), che possono richiedere risarcimenti relativi alle prestazioni sanitarie erogate a seguito di incidenti o infortuni in ambiente scolastico.

La Rivalsa dell’Azienda Socio-Sanitaria

Quando un sinistro coinvolge uno studente, l’ASS ha il diritto di chiedere un risarcimento, ma solo se il danno è riconducibile a fatti illeciti commessi da terzi. In tal caso, l’onere del risarcimento spetta alla persona responsabile dell’evento dannoso o alla compagnia assicurativa che copre il responsabile. Questo meccanismo permette all’ASS di recuperare gli emolumenti versati per le prestazioni sanitarie che ha fornito, liberando così l’ente pubblico dall’onere finanziario di un danno causato da altri.

La Responsabilità della Scuola

È essenziale che l’Istituto Scolastico valuti con accuratezza la dinamica dell’infortunio prima di riconoscere una propria responsabilità o procedere al pagamento verso l’ASS. La scuola deve verificare se l’incidente possa essere attribuito a una propria condotta colposa, come ad esempio:

  • Inadeguatezza della struttura scolastica: se l’ambiente non rispetta le normative di sicurezza o presenta difetti strutturali che aumentano il rischio di incidenti.
  • Mancata vigilanza: il personale scolastico ha l’obbligo di sorvegliare gli studenti durante le attività e può essere ritenuto responsabile in caso di inosservanza.
  • Ordine di eseguire attività pericolose: assegnare agli studenti attività potenzialmente rischiose senza le dovute precauzioni può costituire colpa dell’istituto.
  • Utilizzo di attrezzature inappropriate: dare in uso strumenti o materiali non idonei o pericolosi aumenta il rischio di danni e può implicare una responsabilità diretta.
  • Sottovalutazione dei rischi: ogni attività dovrebbe essere valutata in termini di potenziale pericolo e, se necessario, prevenuta.

L’Istituto non sarà responsabile solo se l’evento si è verificato per caso fortuito, ovvero in modo del tutto imprevedibile e improvviso, nonostante il rispetto di tutte le norme di diligenza.

Il Concetto di Fatto Illecito

Un fatto illecito si configura quando un comportamento doloso o colposo provoca un danno ingiusto. Nell’ambito scolastico, tuttavia, non è sufficiente che uno studente si faccia male durante un’attività per configurare un illecito. La scuola deve dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie per prevenire incidenti e garantire la sicurezza degli studenti. In caso contrario, si può supporre una responsabilità della scuola e, di conseguenza, un obbligo risarcitorio.

La Procedura di Accertamento dei Fatti

In caso di infortunio scolastico, l’Istituto deve:

  1. Accertare i fatti: ricostruire la dinamica dell’incidente per capire se l’evento era prevedibile o inevitabile;
  2. Verificare la vigilanza: appurare se un docente era presente e ha esercitato la dovuta vigilanza sull’attività svolta dagli studenti;
  3. Documentare la non imputabilità: raccogliere tutta la documentazione necessaria per dimostrare che l’evento lesivo non è riconducibile a un comportamento doloso o colposo della scuola o del personale.

Se l’Istituto dimostra che l’incidente non è stato causato da una propria negligenza, può trasferire la responsabilità sul soggetto direttamente responsabile e sulla sua compagnia di assicurazione, nel caso quest’ultimo fosse coperto da una polizza di Responsabilità Civile.

Se desideri avere maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa delle scuola per la Responsabilità Civile, contattaci qui.