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Scuolabus abusivi: multe e sequestri

Alla metà di ottobre, nell’area nord di Napoli, Carabinieri e agenti della Polizia Locale hanno effettuato alcuni controlli straordinari sui mezzi di trasporto scolastico. Lo riporta un articolo di “Fanpage”.
Le forze dell’ordine hanno individuato conducenti di minibus privi del titolo abilitativo necessario per il trasporto scolastico.
A Giugliano e Villaricca, i militari hanno sequestrato 11 scuolabus abusivi, considerati inidonei per il trasporto pubblico. Due gestori di trasporto scolastico sono stati denunciati per aver utilizzato targhe di altri veicoli, già sequestrati per mancanza di assicurazione.
Un autista di scuolabus è stato sanzionato per aver modificato i sedili senza omologazione. Altri tre autisti che utilizzavano furgoni non destinati al trasporto studenti sono stati multati e i veicoli sequestrati.
Tutti i soggetti fermati sono stati sanzionati per noleggio abusivo, modifiche non autorizzate e mancanza della licenza comunale. I minori trovati sugli scuolabus abusivi sono stati immediatamente affidati ai genitori.

La responsabilità

Quello degli scuolabus irregolari non è un problema recente nel napoletano. Nel corso degli ultimi dieci anni la cronaca locale e nazionale se n’è occupata più volte.
La scuola non è responsabile del servizio di scuolabus. Il servizio di trasporto normalmente, è un contratto oneroso stipulato tra la famiglia dell’alunno e l’Ente locale.
La responsabilità del trasporto ricade innanzitutto sull’operatore economico che ha avuto in appalto il servizio. L’impresa d’essere in regola con la normativa sulla sicurezza sul lavoro, autorizzata all’esercizio della professione (AEP) e all’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale (REN). L’appaltatore dovrà inoltre, mediante apposita documentazione, dimostrare di avvalersi di conducenti in possesso dei prescritti titoli abilitativi e di mezzi idonei al servizio.
In seconda istanza la responsabilità ricade sull’Ente locale che ha appaltato il servizio. In caso di danno, l’Ente Locale potrebbe essere responsabile non solo di non aver verificato la congruità dell’operatore ma anche di non aver effettuato gli opportuni controlli in fase di esecuzione.
Proprio su quest’aspetto si concentra l’ANAC con la Delibera n. 244 del 24 maggio 2024. «I contratti di servizi e forniture – afferma l’Autorità – richiedono da parte del direttore e del responsabile del procedimento attenti controlli in fase di esecuzione. Non è possibile giustificarsi dei mancati controlli affermando che non si sono riscontrate lamentele da parte dei fruitori del servizio».

Il profilo assicurativo

L’Istituto scolastico, in caso di danno, non ha nessuna responsabilità diretta nell’evento. Gli alunni, infatti, non solo sono trasportati su un veicolo di un terzo, ma usufruiscono del servizio organizzato e gestito direttamente dal Comune.
In caso di infortunio, sarà la polizza assicurativa del veicolo a dover risarcire in danneggiato. Nel caso il veicolo fosse sprovvisto di assicurazione, il danneggiato potrà eventualmente coinvolgere la responsabilità dell’Ente locale con il quale ha stipulato il servizio. Da ultimo potrà fare richiesta al Fondo di Garanzia per le Vittime della strada (FGVS) è gestito da Consap.
Circa l’assicurazione integrativa, migliori formule assicurative operanti sul mercato scolastico, assicurano gli alunni e il personale anche in itinere indipendentemente dal mezzo utilizzato.
Per questo motivo è sempre consigliabile inoltrare una denuncia di sinistro precauzionale con la Società con cui è stata stipulata la polizza integrativa.
L’assicuratore, in questo caso, potrebbe provvedere al risarcimento, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili.

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Uscita autonoma da scuola: quali regole

Alcuni genitori di alunni frequentanti le classi 4° e 5° della scuola primaria del nostro Istituto, hanno chiesto l’autorizzazione per l’uscita autonoma dei figli. Nel caso venisse concessa e si verificasse un sinistro può esserci una responsabilità diretta dell’Istituto? Nel caso di infortunio la polizza assicurativa copre il danno?

Il tema dell’uscita autonoma degli studenti, nel corso degli anni è stata spesso oggetto di polemiche, anche accese, tra i genitori e l’amministrazione scolastica. Da un lato, c’è l’esigenza della famiglia di svincolarsi dall’obbligo della riconsegna dell’alunno minorenne al genitore o chi esercita la patria potestà. Dall’altro c’è l’obbligo contrattuale assunto dalla scuola circa la vigilanza sui minori a lei affidati.
Il problema si pone nella scuola primaria e secondaria di primo grado, piuttosto che negli Istituti superiori. Con il raggiungimento del 14° anno di età infatti, la legge tiene conto del progressivo sviluppo e dell’autonomia della capacità decisionale, in diversi ambiti.
Recentemente, il legislatore ha tuttavia stabilito che anche i minori di 14 anni possano uscire autonomamente dalla scuola, previa autorizzazione dei genitori. Questo vale anche per gli alunni della scuola primaria.

Il profilo normativo

L’articolo 19-bis del DL 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in Legge 4 dicembre 2017, n. 172, consente ai genitori dei minori di 14 anni di autorizzare questi ultimi all’uscita autonoma da scuola, sollevando il personale scolastico da responsabilità legate all’obbligo di vigilanza. Il Ministero dell’Istruzione, con la nota n. 2379 del 12 dicembre 2017, ha illustrato le disposizioni della legge e fornito indicazioni specifiche.
L’autorizzazione dovrà essere rilasciata tenendo conto dei fattori di età, grado di autonomia e contesto specifico. I genitori dovranno quindi valutare la maturità del figlio, la conoscenza del percorso verso casa o verso il mezzo di trasporto scolastico, e le regole basilari per i pedoni. Nell’autorizzazione dovranno essere considerati anche il traffico e altri pericoli legati al tragitto casa-scuola.
Non sarà quindi la scuola ad autorizzare l’uscita autonoma, ma dovranno essere i genitori a richiederla esplicitamente.
Anche gli alunni della scuola primaria potranno uscire autonomamente qualora venissero autorizzati, ma solo se la situazione è ragionevole. In questi casi, il Dirigente Scolastico, anche dopo aver consultato i docenti, potrà negare l’autorizzazione in caso di irragionevolezza evidente.
E’ comunque opportuno che l’Istituto scolastico disciplini le modalità di entrata e uscita degli alunni attraverso il regolamento interno.
Nel caso venga concessa l’autorizzazione il personale scolastico è esonerato dalla responsabilità di vigilanza, anche nel caso di utilizzo di mezzi pubblici o del trasporto scolastico.

Il profilo assicurativo

Relativamente al percorso casa-scuola e viceversa, le migliori Società operanti nel mercato scolastico, prevedono l’estensione della tutela assicurativa degli alunni nel ramo infortunio.
Resta tuttavia inteso che la copertura è relegata al tempo necessario a compiere il tragitto abituale dall’abitazione dell’Assicurato alla struttura scolastica e viceversa.
Una limitazione importante, in questo senso è l’infortunio accaduto a seguito di un incidente derivante dalla circolazione stradale. Qualora l’infortunato non abbia rispettato le norme previste dal Codice della Strada, l’indennizzo potrebbe essere ridotto anche in modo consistente.

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Studente morto in itinere

Un grave incidente stradale ha visto coinvolti due studenti di un Istituto Superiore di Sanremo. Un diciassettenne è morto e la sorella, quindicenne, versa in gravissime condizioni in ospedale. Lo riporta un articolo de “Il Secolo XIX”.

Il fatto

I due ragazzi sono stati investiti da un TIR dopo essere scesi alla fermata dell’autobus. I due stavano percorrendo uno stretto tratto di strada che porta verso la scuola. Il percorso in cui sono stati travolti i ragazzi, seppur vietato, viene utilizzato abitualmente dagli studenti per arrivare a scuola.
Dalle prime indagini, è emerso che neanche il TIR avrebbe potuto percorrere la stessa bretella. Esiste, infatti, in quel punto, il divieto di transito ai mezzi superiori ai 10 metri di lunghezza e l’autotreno in questione era lungo 15.
Il mezzo stava trasportando tubi in acciaio e l’autista non s’è fermato a prestare soccorso. Rintracciato poco dopo, è stato arrestato dalla polizia locale per omicidio stradale, omissione di soccorso e lesioni stradali colpose. Il conducente ha dichiarato di non essersi accorto di nulla. Il mezzo è stato sequestrato e l’uomo trasferito in ospedale per gli esami tossicologici e alcoltest. Oltre al mezzo è stato sequestrato il cellulare dell’autista: i magistrati stanno verificando se al momento dell’impatto fosse al telefono.
Da tempo i genitori avevano espresso preoccupazione per la pericolosità del percorso che devono affrontare i ragazzi per raggiungere la scuola.
Il giorno successivo, 200 studenti, insieme ai genitori, hanno bloccato, in segno di protesta, il traffico nella bretella stradale in cui è accaduto l’incidente.

Il profilo giuridico

Il risarcimento della morte per incidente stradale, sotto il profilo giuridico, è notevolmente complesso sul piano civilistico e non sempre facilmente comprensibile. Bisogna, innanzitutto, distinguere il danno patrimoniale da quello non patrimoniale. Se la vittima apportava un contributo economico alla famiglia, per avere diritto anche al danno patrimoniale, bisognerà però provarlo e documentarlo.
In questo caso, inoltre, considerato il reato contestato, le aggravanti e le attenuanti connesse, occorrerà aspettare la fine delle indagini e la pronuncia del tribunale.
Le Tabelle di Liquidazione del Tribunale di Milano 2022, in caso di morte di un minore prevedono un importo da € 168.250,00 a € 336.500,00.

Il profilo assicurativo

Anche l’aspetto assicurativo non è facilmente stimabile a priori. Premesso che l’assicurazione del veicolo è tenuta ad indennizzare il danno, ai sensi dell’Art. 2054 del Codice Civile, occorre superare l’ostacolo del concorso di colpa. Il concorso di colpa, in incidente stradale mortale, infatti, è molto frequente.
Nei casi di concorso di colpa, il giudice potrebbe applicare una decurtazione dell’importo dal 10% al 90%, a seconda della responsabilità della vittima nell’incidente.
Da ultimo, occorre tenere in considerazione che l’alunno deceduto e la sorella, con tutta probabilità, godono anche dell’assicurazione integrativa stipulata dalla scuola.
Secondo i più recenti indirizzi giurisprudenziali, l’indennizzo e il risarcimento del danno non sono cumulabili. Tuttavia nel caso, come quello in questione, l’una potrebbe integrare l’altra.

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Alunno ferito in un incidente stradale

Un alunno di 11 anni è rimasto ferito dopo essere stato investito da uno scooter all’uscita da scuola. Il conducente del veicolo non si è fermato a prestare soccorso, lasciandolo a terra. Il ragazzo dopo il ricovero in ospedale sta bene. Lo riporta la cronaca del giornale on-line CasertaCE.

L’aspetto normativo

La responsabilità del pedone, in caso di investimento da parte di un’automobile, è un tema delicato. Non sempre, infatti, il pedone investito da un veicolo ha ragione. Il pedone, a volte, può essere considerato responsabile per il proprio investimento, come nel caso di quello che viene definito “attraversamento pedonale imprudente”.
Pur tuttavia, in nessun caso, il conducente di un veicolo che ha investito un pedone e non presta soccorso, può beneficiare della non punibilità. Tutto questo anche nell’ipotesi in cui le lesioni subite dal danneggiato fossero lievi.
In tal senso si è espressa la Quarta sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 39989 dell’8 novembre 2021.
In questi casi, inoltre, il tribunale, ai sensi dell’Art. 133-bis del Codice Penale, potrà discrezionalmente aumentare la pena, all’autore del gesto, fino al triplo.

Fondo Garanzia Vittime della Strada

È comunque possibile ottenere il risarcimento del danno qualora l’autore del danno non sia identificabile, come nel caso in questione.
In attuazione della Convenzione di Strasburgo del 1959, anche in Italia è operante il Fondo di Garanzia per le vittime della strada. Il fondo è regolato dall’Art. 283 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Nuovo Codice delle Assicurazioni Private e gestito da CONSAP.
Per accedere al fondo, la vittima, dovrà possibilmente riportare tutti i possibili dettagli relativi al veicolo che ha causato il sinistro: targa, modello, colore, ecc. Nel caso non fosse possibile, sarebbe bene trovare i testimoni del fatto, facendosi rilasciare una testimonianza.
È necessario anche l’accesso al Pronto Soccorso per sottoporsi agli accertamenti del caso, facendosi rilasciare un certificato medico, dopodiché, sporgere denuncia alle autorità competenti.
Effettuati questi passaggi si potrà inviare una richiesta scritta (raccomandata con ricevuta di ritorno), a Consap Spa, allegando tutta la documentazione raccolta e necessaria per la verifica del caso.

La polizza di assicurazione scolastica

La polizza scolastica, di norma, provvede, in caso di infortunio avvenuti in itinere, al rimborso del danno subito, nei limiti del massimale previsto.
Resta, tuttavia, inteso che, qualora, come nel caso in questione, la responsabilità dell’evento fosse di un terzo, l’Assicuratore può rivalersi sul responsabile, qualora identificato.
La polizza di assicurazione scolastica, se previsto, provvede anche al pagamento delle spese sostenute per intraprendere un procedimento legale.
In questo caso la polizza pagherà le spese dell’avvocato e del perito per gestione del sinistro, oppure per la causa nei confronti del responsabile.

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Alunna investita, l’assicurazione non paga

La cronaca riporta la vicenda dell’alunna, della provincia di Venezia che, nel giugno 2022, recandosi in stage, è stata investita da un’auto sulle righe pedonali.
L’incidente, fortunatamente non grave, ha comunque causato alla studentessa traumi e contusioni, impedendole di lavorare per diversi giorni.
La famiglia afferma che la polizza assicurativa integrativa, stipulata dalla scuola, a più di un anno di distanza, non ha ancora risarcito il danno e minaccia un’azione legale.
Proviamo a fare un’analisi.

Il Codice della Strada

La tutela del pedone è precisamente prevista dal D.L. 30 aprile 1992, n. 285 – Codice della Strada, soprattutto in prossimità degli attraversamenti pedonali. L’Art. 141, comma 4, impone ai conduttori di veicoli di: «ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi […], in prossimità degli attraversamenti pedonali». La tutela nei confronti dei soggetti che impegnano gli attraversamenti pedonali, è sottolineata ulteriormente nello specifico Art. 191 del Codice. La norma prevede una nutrita serie di disposizioni a carico del conducente imponendogli una condotta di guida attenta alla massima tutela del pedone. L’infrazione alla norma prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa tra i 167 e i 665 euro.

La polizza di Responsabilità Civile Auto

L’Art. 193 del Codice della Strada impone che tutti i veicoli circolanti sulla strada siano obbligati alla stipula della polizza di Responsabilità Civile Auto (RCA). La polizza è indispensabile per poter circolare, sia in aree pubbliche che in aree private, per qualsiasi mezzo a motore.
La mancata stipula della polizza assicurativa comporta una sanzione amministrativa tra gli 866 e i 3.464 euro. Nel caso di reiterazione del reato, nei due anni successivi, la sanzione è raddoppiata. Nel caso di recidiva, inoltre, sono è prevista la sospensione della patente di guida e il fermo amministrativo del veicolo per 45 giorni.
La polizza, nel limite del massimale, rimborsa tutti danni causati involontariamente a terzi dalla circolazione del veicolo e include i danni ai passeggeri trasportati.

Il risarcimento del danno

Circa il risarcimento del danno, in relazione al caso specifico quindi, sembrano non esserci dubbi: il soggetto tenuto a pagare il danno causato è il conducente del veicolo.
L’alunna maggiorenne o la sua famiglia potranno chiedere all’automobilista il risarcimento, ai sensi dell’Art. 2054 del Codice Civile. La procedura è quella ordinaria, prevista dal Codice stesso e da quello delle Assicurazioni Private, per quanto previsto in materia di contratto di assicurazione.
Nel caso l’auto non fosse assicurata, il danneggiato potrà avviare la procedura di risarcimento tramite il Fondo di Garanzia Vittime della Strada. Fermo restando comunque che il danneggiato potrà anche esperire azione di rivalsa nei confronti di chi ha causato il sinistro.

La polizza assicurativa scolastica

Come riportato dal giornale, la polizza di assicurazione sottoscritta dall’Istituto prevede la copertura assicurativa in itinere. In questo caso tuttavia le spese mediche, l’eventuale danno fisico e la rottura dei beni di proprietà della studentessa dovranno essere risarciti dalla polizza del conducente dell’auto.
È comunque opportuno effettuare la denuncia anche sulla polizza scolastica che potrà essere chiamata, a sua volta, ad intervenire.
È bene inoltre sottolineare come le migliori formule disponibili sul mercato scolastico, oltre al danno prevedono una specifica sezione di Tutela Legale. La garanzia copre le spese sostenute dall’assicurato per la   difesa dei suoi diritti, nel caso di controversie, sia in ambito stragiudiziale che in tribunale.

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Alunna investita in itinere

La cronaca dello scorso mese di aprile riporta come un’alunna di 11 anni sia stata investita da un’auto mentre si recava alla fermata dello scuolabus.
La studentessa stava attraversando la strada sulle righe pedonali. Nel caso in questione, le strisce pedonali sarebbero collocate subito dopo la curva di una strada molto trafficata e sono l’unico punto di attraversamento pedonale. Come non bastasse l’alunna portava con se, oltre allo zaino e a una cartelletta anche la chitarra per l’attività musicale.
Fortunatamente l’evento non ha avuto esiti drammatici, la ragazza se l’è cavata con qualche contusione, occhiali, cellulare e chitarra rotti.

Il Codice della Strada

Occorre premettere che il legislatore ha sempre riservato una particolare tutela, nei confronti del pedone parte debole ed indifesa rispetto al conducente dei veicoli. Il Codice della Strada, all’Art. 3, comma 53 bis, definisce il pedone: «Utente vulnerabile della strada». Proprio per questo motivo, l’Art. 141, comma 4, impone al guidatore di: «ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi […], in prossimità degli attraversamenti pedonali».
La tutela nei confronti dei soggetti che impegnano gli attraversamenti pedonali, è sottolineata ulteriormente nello specifico articolo 191 del Codice della Strada. La norma prevede una nutrita serie di disposizioni a carico del conducente imponendogli una condotta di guida attenta alla massima tutela del pedone.

Il risarcimento del danno

Sul tema della responsabilità, in relazione al caso specifico quindi, sembrano non esserci dubbi.
La famiglia dell’alunna potrà chiedere al conducente del veicolo, ai sensi dell’Art. 2054 del Codice Civile, il risarcimento del danno. La procedura è quella ordinaria prevista dal Codice Civile e dal Codice delle Assicurazioni Private, per quanto previsto in materia di contratto di assicurazione.
Nella richiesta di risarcimento il danneggiato dovrà fare particolare attenzione ad indicare tutti gli elementi necessari alla corretta individuazione dei pregiudizi patiti.
Questi potranno essere inerenti alle lesioni fisiche e possono prevedere: la morte, l’eventuale invalidità permanente oltre alle spese mediche sostenute.
La famiglia potrà chiedere anche il risarcimento degli oggetti danneggiati in occasione dell’evento. In questo caso è necessario che le cose danneggiate siano conservate per essere visionate dal perito che dovrà accertarne il valore d’acquisto e l’entità del danno.

La polizza assicurativa scolastica

Le polizze di assicurazione operanti nel mercato scolastico, di norma, prevedono la copertura assicurativa in itinere. Le migliori formule disponibili oltre al danno fisico risarciscono anche, in toto o in parte, i beni danneggiati. Resta tuttavia inteso che qualora, come nel caso in questione, la responsabilità dell’evento fosse di un terzo, l’Assicuratore può rivalersi sul responsabile.

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Alunno dimenticato sullo scuolabus

Casi di minori, molto piccoli, abbandonati inavvertitamente all’interno delle auto, si ripropongono tutti gli anni, alcune volte con esiti drammatici.
Dal 1998 ad oggi, 11 sono state le vittime di questo tipo di evento, l’ultima, all’inizio di giugno, a Roma. Una bambina di poco più di un anno è morta nell’auto del padre, lasciata in parcheggio, sotto al sole, proprio davanti all’asilo nido.
Con la Legge 1° ottobre 2018, n. 117, se si trasportano in auto minori di 4 anni, è obbligatorio dotarsi di un dispositivo anti abbandono. Purtroppo la normativa non è sempre applicata e, a distanza di pochi giorni, nel teramano, s’è verificato un nuovo episodio. Questa volta fortunatamente, senza tragiche conseguenze. L’evento ha però coinvolto, almeno indirettamente una scuola.
Secondo la ricostruzione l’alunno di 3 anni, verso le 8 del mattino, era salito sullo scuolabus del Comune, per essere portato all’asilo. Nel tragitto si sarebbe addormentato e, all’arrivo, nessuno s’è accorto di lui, rimanendo così, per 8 otto ore rinchiuso nel mezzo parcheggiato.
Sul caso la procura di Teramo ha aperto un fascicolo di indagine ipotizzando il reato di abbandono di minori.

Il reato di abbandono

Ai sensi dell’Art. 591 del Codice Penale chiunque abbandoni un minore, o un incapace, posto sotto la propria responsabilità compie un reato.
I soggetti che possono incorrere nel reato sono coloro i quali, in virtù della loro posizione giuridica, devono occuparsi della custodia di un minore.
La natura giuridica può basarsi sulla norma di legge, come nel caso dell’implicita responsabilità genitoriale oppure su un contratto, come nel caso dello scuolabus.
Il reato può configurarsi anche in assenza di una lesione personale, che rappresenta una circostanza aggravante. L’abbandono scatta in tutti i casi in cui il comportamento dell’affidatario metta a repentaglio la vita o l’incolumità del minore.
Non c’è reato qualora la persona che ha l’obbligo di custodia del minore è in grado di dimostrare di aver ottemperato ai suoi doveri.

La Responsabilità Civile

In parallelo alla Responsabilità Penale, in caso di lesione, il danneggiato potrà chiedere in sede Civile il pagamento del danno sofferto.
Nel caso dello scuolabus si tratta della cosiddetta responsabilità contrattuale ovvero dell’inadempimento contrattuale e il risarcimento del danno indiretto e diretto ad esso conseguente.
Ai sensi dell’Art. 1218 del Codice Civile: «il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno».
Anche il Comune che ha commissionato il servizio potrebbe dover rispondere del danno. Ai sensi dell’Art. 1228 del Codice, infatti, qualora si fosse avvalso di terzi per l’esecuzione del contratto: «[…] risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro».
La famiglia quindi, in presenza dei requisiti potrà richiedere il risarcimento dei danni diretti e indiretti.

Il profilo assicurativo

Le polizze assicurative, anche quelle scolastiche, non operano in caso di reato penale. Inoltre il contratto relativo al servizio di scuolabus è stato stipulato dalla famiglia con il Comune. Quest’ultimo sarà quindi tenuto all’eventuale risarcimento. A sua volta il Comune potrà rivalersi nei confronti della società di trasporto.

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Infortunio del genitore che accompagna l’alunno a scuola

Una donna di San Donà di Piave s’è fratturata entrambe le braccia mentre accompagnava la figlia scuola. Come riporta il Gazzettino, nella cronaca locale, i fatti risalgono all’ottobre del 2021. La donna inciampando rovinosamente, per la mancanza di una mattonella del marciapiede, riportava la frattura di entrambi i gomiti e una prognosi di 80 giorni.
L’evento non è stato risarcito dall’assicurazione stipulata dal Comune, motivo per cui la donna ha presentato querela alla Procura di Venezia. Il magistrato ha aperto un procedimento penale nei confronti del dirigente del Comune, disponendo la citazione a giudizio avanti il giudice di pace.

La Responsabilità dell’Ente proprietario

Ai sensi dell’Art. 2051 del Codice Civile: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. La responsabilità del danno si applicherebbe quindi all’Ente Locale, in quanto conduttore del bene appartenente al demanio.

Il caso fortuito e il principio di autoresponsabilità

Come, tuttavia, espresso dal Codice, in presenza di caso fortuito viene meno la responsabilità risarcitoria dell’Ente proprietario. Per caso fortuito s’intende l’evento imprevedibile ed eccezionale che fa mutare d’improvviso lo svolgersi dei fatti, anche legato alla condotta imprudente del danneggiato.
Alla luce del principio di autoresponsabilità, quindi, qualora il danneggiato abbia avuto un atteggiamento imprevidente e negligente nell’uso del bene demaniale, potrebbe non esserci responsabilità diretta del proprietario. Il mancato risarcimento assicurativo, con tutta probabilità, fa riferimento a quest’aspetto.
Sul tema, purtroppo la giurisprudenza non sempre si esprime in maniera univoca.
Alcune sentenze, infatti, sollevano dalla responsabilità l’Ente proprietario qualora il pedone, in modo disaccorto, inciampi in una buca anche poco visibile.
Un orientamento giurisprudenziale più favorevole, evidenzia come anche l’eventuale disattenzione del pedone non è di per sé sufficiente ad escludere la responsabilità del proprietario. L’Ente, in questo caso, dovrà dare rigorosa dimostrazione di aver fatto tutto quanto in suo potere per eliminare o limitare la situazione di pericolo.

Il risarcimento del danno

Qualora venga riconosciuta la responsabilità dell’Ente, ai sensi dell’Art. 1223 del Codice Civile, il risarcimento deve comprendere sia le spese sostenute che il mancato guadagno. Danno emergente e lucro cessante sono, infatti, conseguenza immediata e diretta del fatto illecito.

La polizza scolastica integrativa

La dinamica del sinistro esclude la tutela della polizza assicurativa scolastica.
Le garanzie riguardanti gli infortuni in itinere, come in questo caso, valgono esclusivamente per gli studenti e per il personale pagante.
La copertura assicurativa può riguardare i genitori solamente all’interno dell’Istituto, in caso di eventuali danni subiti per responsabilità dell’Istituto, oppure in specifiche attività previste contrattualmente.

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Garanzie assicurative in itinere

Un grave sinistro che non riguarda direttamente la scuola, ma per analogia, ci dà l’opportunità di fare alcune precisazioni circa l’operatività delle garanzie in itinere.

Il fatto

L’evento, come riporta la cronaca, è accaduto nel marzo scorso, a Milano, in un parco pubblico. Un bambino di 5 anni, sotto la supervisione del padre, stava imparando ad andare in bicicletta senza rotelle.  Il ragazzino ha urtato accidentalmente una donna di 87 anni. L’anziana ha perso l’equilibrio e, cadendo a terra, ha battuto la testa sul selciato ed è morta.
L’accaduto ha costretto la Procura di Milano a porre in capo al padre la responsabilità dell’accaduto, per condotta omissiva. Il padre è, infatti, indagato per omicidio colposo in rapporto all’Art. 40 del Codice Penale ai sensi del quale, non impedire un evento, equivale a cagionarlo. 
Nel caso in questione, inoltre, è presupponibile anche la Responsabilità Civile del genitore, ai sensi dell’Art. 2047 del Codice. Il danno cagionato da incapace, infatti, dovrà essere risarcito da chi è tenuto alla sorveglianza, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Ne deriva che, se in sede penale è prevedibile il patteggiamento e la sospensione condizionale, in sede civile il genitore potrebbe dover indennizzare la vittima. Risarcimento che la stampa stima intorno ai 200mila euro.

Danni in itinere

Come accennato in premessa, il caso non coinvolge direttamente la scuola, tuttavia, la possibilità che eventi analoghi possano accadere in itinere merita qualche approfondimento. L’utilizzo di biciclette o monopattini, per andare e tornare da scuola, è ormai più che consueto a tutte le età. La possibilità di causare lesioni personali a terzi è più che concreta.
A questo occorre aggiungere che, nel caso di lesioni, dal 2016, è previsto un inasprimento delle pene.
Se da un incidente stradale deriva una lesione grave, con una prognosi superiore a 40 giorni, il responsabile dovrà rispondere penalmente della sua condotta. Tutto questo anche se non ha provocato volutamente l’incidente, ma si è trattato solo di una disattenzione.

Il profilo assicurativo

Sono due le garanzie delle polizze assicurative scolastiche che possono tutelare l’assicurato nel caso di (mal)utilizzo dei velocipedi.
In primo luogo, la tutela per i danni da Responsabilità Civile, ovvero quando un soggetto, ingiustamente, arreca un danno a un altro. Sul danneggiante infatti, grava l’obbligo di risarcire il danno. La polizza scolastica, se previsto contrattualmente, provvede, in caso di incidente, al rimborso del danno causato, nei limiti del massimale previsto. 
Dal punto di vista di un eventuale contenzioso nella liquidazione del danno potremmo però trovarci di fronte ad alcune limitazioni. La Compagnia, in relazione alla Responsabilità Civile potrebbe, infatti, fornire l’assistenza legale solo fino a quando ha un interesse diretto nella vertenza di danno. Inoltre, l’assicuratore potrebbe arrogare a sé tutti i diritti e le azioni spettanti all’assicurato tra cui quello di nominare legali o periti di parte.
La seconda garanzia, prevista dalle migliori soluzioni assicurative operanti in ambito scolastico, è la Tutela Legale. La Compagnia, in questo caso, si obbliga a fornire al cliente l’assistenza e la difesa giudiziale e stragiudiziale necessaria. È bene sottolineare che la garanzia non rimborsa le sanzioni amministrative (multe e/o ammende), ma prevede il rimborso delle spese legali, peritali e processuali sostenute per eventuali ricorsi. Ma, soprattutto, l’assicurato può vedersi rimborsate le spese anche per la difesa da imputazione per reati penali. Ovviamente, in questi casi, la garanzia di Responsabilità Civile resterebbe inoperante.

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Alunna scompare all’uscita da scuola

La cronaca riporta come una studentessa di 11 anni, uscita nel pomeriggio da una scuola di Piacenza, si sia persa. Allertate anche le forze dell’ordine, l’alunna è stata ritrovata dal padre solo in tarda serata.
Il lieto fine della vicenda tuttavia non esonera a qualche riflessione sulla possibile responsabilità della scuola o della famiglia sull’accaduto.

La responsabilità dell’Istituto scolastico

Il secondo comma dell’Art. 2048 del Codice Civile identifica nella scuola (il precettore) il soggetto responsabile dell’incolumità dell’alunno per tutto il periodo dell’affidamento alla stessa.
Analogo concetto è ribadito dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184, in relazione al diritto dei minori. Con l’iscrizione alla scuola di uno studente alla scuola si instaura un vincolo negoziale dal quale discende l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’alunno.
Di fatto è di un contratto di protezione, secondo il quale, tra gli interessi da realizzarsi da parte della scuola, rientra quello all’integrità fisica dell’allievo.
Ne deriva che l’alunno minore d’essere consegnato e ritirato dalla famiglia alla scuola, senza interruzione della vigilanza.
L’evoluzione normativa introdotta dall’Art. 19-bis, del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, ha modificato in parte quest’aspetto. Il dispositivo infatti, consente l’uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni fermo restando l’autorizzazione esplicita della famiglia.

La responsabilità della famiglia

I genitori quindi potranno consentire ai figli di lasciare l’Istituto scolastico, finite le lezioni, esonerando il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza.
La decisione delle famiglie dovrà comunque sempre tenere in considerazione l’età, la maturità e il grado di autonomia degli alunni, oltre allo specifico contesto di riferimento.
In questo senso s’è espresso anche il Tar Veneto, Sezione I, con la recente sentenza n. 72 del 10 gennaio 2022.
In questo caso, l’Istituto aveva modificato il regolamento scolastico imponendo la: «Presa in consegna, all’uscita, dai rispettivi genitori o da persona maggiorenne espressamente delegata». Alcuni genitori hanno impugnato davanti al giudice la delibera che ha modificato il regolamento scolastico.
Il TAR ha disposto l’annullamento della Delibera fermo restando il potere dell’Amministrazione scolastica di rideterminarsi, nell’osservanza dei principi enunciati dalla legge.
In altre parole, la richiesta della famiglia, potrebbe non venire accolta qualora si evidenziassero, nello studente, presupposti tali da non garantire la sicurezza dello stesso.

Il profilo assicurativo

Le polizze assicurative scolastiche, di norma, prevedono l’infortunio in itinere anche per gli studenti. Ne deriva quindi che, nel caso di danno fisico, nel tratto tra l’abitazione e l’Istituto scolastico o viceversa, l’assicuratore risarcirà il sinistro.
L’assicuratore provvederà anche al rimborso del danno nel caso di responsabilità civile diretta dell’Istituto, nel caso di mancata o carente vigilanza imputabile direttamente a quest’ultimo.
Nessun risarcimento sarà invece previsto dalla polizza scolastica qualora la responsabilità diretta sia imputabile alla famiglia dell’alunno.

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