abint Nessun commento

Morte in itinere

I recenti avvenimenti che hanno visto la morte in itinere di una docente di 55 anni, mentre si stava recando a scuola, ci offrono l’occasione per alcuni approfondimenti.
L’infortunio in itinere è normalmente ricompreso nel novero degli infortuni sul lavoro coperti dalla tutela assicurativa obbligatoria dell’INAIL, così come dall’assicurazione scolastica integrativa.

La copertura assicurativa INAIL

Ai sensi del T.U. delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall’art. 12 del D. Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, l’infortunio in itinere è quello occorso al lavoratore lungo il tragitto di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro. È itinere anche il percorso che collega due luoghi di lavoro, se il lavoratore ha più rapporti di lavoro, o anche quello che collega il luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti.
L’infortunio in itinere è indennizzato in relazione agli eventi connessi alla circolazione dei veicoli (incidenti stradali, investimenti). L’indennizzo prevede anche altri eventi dannosi, indipendenti dalla condotta volontaria dell’assicurato, ricollegabili allo svolgimento dell’attività lavorativa, con il solo limite del rischio elettivo. La giurisprudenza ha riconosciuto, ad esempio, la tutela assicurativa anche in relazione ai danni fisici subiti in occasione di rapina o di violenza sessuale  in occasione della percorrenza del tragitto casa-lavoro.

Il caso morte

In caso di morte a seguito di infortunio in itinere, l’INAIL eroga una rendita al partner e ai figli superstiti. In mancanza di questi ai genitori, fratelli e/o sorelle. Dal 1° gennaio 2014 la rendita è calcolata sulla base della retribuzione massima del: 50% al partner, 20% a ciascun figlio. La somma totale della rendita ai superstiti non può comunque superare il 100% della retribuzione complessiva presa a base per il calcolo della rendita stessa. In caso contrario le quote di rendita vengono proporzionalmente adeguate.
A decorrere dal 1° gennaio 2007, l’INAIL eroga ai superstiti del lavoratore deceduto, su istanza degli aventi diritto, un’anticipazione della rendita. L’anticipazione è pari a 3 mensilità della rendita annua calcolata sul minimale retributivo di legge.
L’INAIL eroga altresì un assegno funerario per contribuire alle spese sostenute in occasione della morte conseguente ad infortunio in itinere. Dal 1° gennaio 2019 l’importo è pari a 10.000,00 euro, non soggetto a tassazione Irpef.

La copertura assicurativa integrativa

In relazione alle modalità di gestione in caso di morte in itinere, ci siamo già occupati in un precedente articolo.
Analogamente all’INAIL, anche la polizza scolastica integrativa, di norma, prevede l’erogazione di una somma in caso di morte accaduta in itinere. L’ammontare del risarcimento è previsto nell’ambito del massimale della polizza stipulata. A differenza dell’INAIL, non è prevista una rendita, inoltre, i beneficiari sono tutti i soggetti testamentari o legittimi.
Resta importante verificare, o far verificare al Broker assicurativo specializzato, l’importo del massimale. Quest’ultimo, infatti, dovrà essere adeguato alle reali necessità dell’Istituto contraente.

Il suicidio

Allo stato attuale, nel caso particolare della docente campana, è stato ipotizzato che la morte potrebbe essere dovuta a suicidio.
La copertura assicurativa INAIL esclude dal risarcimento questa eventualità. Analogamente, anche le polizze integrative, normalmente escludono il risarcimento il caso di suicidio. È tuttavia interessante notare come la giurisprudenza nel caso di nesso causale tra lo stress maturato nell’ambiente di lavoro e il suicidio, possa prevedere il risarcimento.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alle coperture morte in ambito scolastico, contattaci qui.


 

abint Nessun commento

Infortunio in itinere, che fare?

Un nostro alunno, nel rientrare a casa in bicicletta, è caduto e ha riportato una lesione al ginocchio per la quale dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico.
Qual è la documentazione da presentare alla società assicuratrice?
In relazione all’INAIL occorre fare denuncia?

L’infortunio in itinere, almeno dal punto di vista statistico, è un evento poco frequente. Purtroppo è tra quelli con le conseguenze fisiche ed economiche più gravi.
Più dell’80% dei sinistri mortali nella scuola avvengono in itinere, ma anche i casi meno gravi, di norma, potrebbero determinare postumi potenzialmente rilevanti.
Di fronte ad eventi virtualmente molto seri, predisporre una denuncia di assicurazione completa ed esaustiva snellisce il processo amministrativo e velocizza le pratiche di rimborso.

La comunicazione dell’infortunio

Il primo fondamentale passaggio è la comunicazione di infortunio da effettuare alla scuola. L’assicurato infortunato, o la sua famiglia, in caso di studente minorenne, dovranno fornire alla segreteria dell’Istituto la dettagliata dinamica dell’evento: data, ora, luogo e il preciso svolgimento dell’evento.
La dinamica è un aspetto fondamentale perché consente alle Società assicuratrici coinvolte di stabilire con precisione i livelli di responsabilità e di ripartire eventuali indennizzi o risarcimenti.
In questi casi sarebbe opportuno che fosse trasmessa alla segreteria della scuola anche la dichiarazione testimoniale di uno o più soggetti che hanno assistito al fatto. Le testimonianze non sono obbligatorie, tuttavia, tenderanno a evitare eventuali richieste ulteriori di chiarimento che la Società assicuratrice potrebbe richiedere successivamente.

Il verbale dell’autorità di Pubblica Sicurezza

Nei casi di incidente stradale per cui è intervenuta l’Autorità di Pubblica sicurezza (Polizia Locale, Carabinieri, ecc.) occorrerà produrre anche il Verbale relativo. Per gli incidenti con lesioni lievi o solo danni alle cose, il rilascio del verbale avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Nel caso di incidente con feriti gravi, il verbale sarà rilasciato entro 120 giorni dalla data del sinistro.
In entrambi i casi, l’Autorità di Pubblica Sicurezza rilascia, su richiesta, entro 3 giorni, un “estratto” (cd.: scambio di generalità) in cui sono riportati i dati dei veicoli e delle persone coinvolte. Questo documento consentirà di poter ottemperare immediatamente all’apertura delle pratiche assicurative.
Oltre alla documentazione di cui sopra, dovrà essere consegnata alla scuola anche tutta la documentazione medica di Pronto Soccorso.

La denuncia all’INAIL

Nel merito della denuncia INAIL occorre fare due precisazioni.
La denuncia è sempre obbligatoria quando l’itinere vede coinvolto il personale scolastico (corpo docente e non docente). Non è necessaria se coinvolti risultano essere gli alunni.
Unica eccezione sono le attività di alternanza scuola-lavoro, ma solo per gli spostamenti tra casa, o l’Istituto, e l’Azienda in cui si svolge l’attività e viceversa. I dettagli relativi alle tutele per quest’aspetto sono riportati nella Circolare 21 novembre 2016, n. 44 dell’INAIL.

Se desideri avere maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa degli studenti ucraini temporaneamente ospiti delle scuole italiane, contattaci qui.

abint Nessun commento

Infortunio in itinere

Un operatore scolastico del nostro istituto è stato vittima di un infortunio in itinere durante il rientro alla propria abitazione. Teniamo a chiarire che il dipendente ha deviato dal percorso più breve per passare a prendere il proprio figlio a scuola. La polizza di assicurazione scolastica stipulata prevede anche questo caso? A vostro parere anche l’INAIL tutela l’assicurato in questo senso?

Sull’argomento dell’infortunio in itinere ci siamo già soffermati in un articolo precedente, tuttavia, occorre fare qualche approfondimento proprio in relazione alla domanda.

Il profilo normativo

La materia relativa all’infortunio in itinere è disciplinata dal D. Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38.
L’Articolo 12, prevede l’esclusione della tutela nel “caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate”. “L’interruzione e la deviazione – inoltre – si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, a esigenze essenziali e improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti”.

Deviazione per esigenze essenziali

Il significato del concetto di esigenze essenziali ha suscitato negli anni più di una perplessità. Veniva esclusa di fatto dalla copertura assicurativa gli infortuni occorsi durante il percorso interrotto o deviato effettuato dal genitore per accompagnare i figli a scuola.
Esigenze essenziali potrebbero essere anche le deviazioni e le interruzioni inerenti alle necessità della vita quotidiana. Esempi sono la spesa per la famiglia o gli acquisti fatti in farmacia, una visita urgente dal medico, o i prelievi e i depositi bancari.

Criterio di ragionevolezza

Sentenze successive della Corte di Cassazione hanno di fatto imposto un ripensamento in questo senso. Il il 18 dicembre 2014 l’INAIL ha emanato, con la Circolare n. 6, le linee guida, tese proprio a chiarire quest’aspetto.
La circolare introduce il criterio di ragionevolezza in relazione alle esigenze essenziali (l’età dei minori, mancanza di soluzioni alternative per assolvere l’obbligo familiare di assistenza dei figli, ecc.). Il criterio di ragionevolezza si applica anche alla deviazione effettuata (lunghezza della deviazione, il tempo della sosta, ecc.). Attraverso il quale: “[…] sia ravvisabile, ragionevolmente, un collegamento finalistico e ‘necessitato’ tra il percorso effettuato e il soddisfacimento delle esigenze e degli obblighi familiari, la cui violazione è anche penalmente sanzionata”.

L’assicurazione integrativa

Nel merito della domanda, quindi, qualora la deviazione sia ragionevolmente motivata da esigenze essenziali e provata, questa rientra nel campo di tutela dell’INAIL.
Per quanto riguarda invece l’assicurazione integrativa si dovrà fare riferimento alle clausole contrattuali, verificando che su questo aspetto non siano presenti specifiche esclusioni.

Se vuoi avere maggiori informazioni sulla tutela assicurativa in itinere, contattaci qui.

abint Nessun commento

Covid19 e trasporto scolastico

Lo scorso 4 dicembre, l’IIS e l’INAIL hanno pubblicato un documento sulla gestione del contagio da Covid19 nelle attività correlate all’ambito scolastico con particolare riferimento al trasporto scolastico. Il documento è stato condiviso con il Comitato tecnico scientifico per l’emergenza Coronavirus. 

Il trasporto scolastico

Importante è evidenziare la premessa del documento: «Mettere in sicurezza la scuola e mantenerla in presenza significa pensare, non solo alle misure organizzative di prevenzione e protezione negli edifici scolastici, ma anche a tutte le attività che avvengono fuori del contesto scolastico (in particolare al percorso casa-scuola degli studenti) che in diversa misura possono contribuire alla diffusione del contagio».
Lo studio evidenzia come il rischio di contagio nelle scuole non sia superiore rispetto a quello della popolazione generale. Tuttavia si osserva una maggiore incidenza di casi nelle fasce di età più elevate (>12 anni). L’incidenza riguarda quella porzione di studenti per i quali, le occasioni di rischio risultano essere più elevate. Tra queste l’utilizzo del trasporto pubblico.

Altri luoghi di aggregazione connessi alla scuola

Il documento evidenzia anche altri aspetti correlati. Tra questi, ad esempio, le aggregazioni nei pressi della scuola, in entrata e uscita, o le attività di studio in collaborazione. Questi momenti potrebbero rappresentare un punto di criticità e richiedono l’applicazione di specifiche misure di prevenzione.
ISS e INAIL infine, offrono alcune indicazioni operative nell’ottica della prospettiva concreta di riavvio delle attività didattiche in presenza per tutte le scuole di ogni ordine e grado.

abint Nessun commento

Infortunio 𝑖𝑛 𝑖𝑡𝑖𝑛𝑒𝑟𝑒. Cosa garantisce l’assicurazione scolastica?

La questione dell’infortunio in itinere è un tema ricorrente nelle richieste di copertura delle polizze assicurative scolastiche.
L’infortunio in itinere rientra nelle modifiche al “Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”, del DPR, 30 giugno 1965 n. 1124, introdotte con l’Art. 12 del D. Lgs. 23.02.2000 n. 38.

Cos’è l’infortunio in itinere?

Per infortunio in itinere s’intende quindi il normale percorso che il lavoratore compie spostandosi:

  • dalla sua abitazione al luogo di lavoro e viceversa;
  • da un primo luogo di lavoro ad un secondo, qualora il lavoratore sia impegnato in più rapporti lavorativi;
  • dal luogo di lavoro a quello di consumazione dei pasti e viceversa qualora non fosse disponibile una mensa all’interno dell’azienda.

Queste indicazioni valgono esclusivamente per il personale scolastico. Per l’INAIL, docenti e operatori godono di una copertura assicurativa in relazione del rapporto contrattuale che li lega alla scuola. Gli studenti sono considerati: “[…] una particolare categoria di soggetti che non hanno un rapporto di lavoro e che sono assicurati in via eccezionale, solo per gli infortuni che accadano nel corso delle esperienze tecnico-scientifiche e delle esercitazioni pratiche e di lavoro di cui alla specifica disposizione del Testo Unico, con esclusione degli infortuni, come quelli in itinere, non connessi alla specifica attività per la quale sussiste l’obbligo di legge” (Circolare INAIL 24.04.2003, n. 28).

Il normale percorso

La norma, parlando di normale percorso, intende quello più breve e diretto, quello abitualmente compiuto dal lavoratore. Qualora non abituale, sia tuttavia giustificato da una concreta situazione che impone di percorrerlo in quella determinata situazione.
Eventuali variazioni effettuate al di fuori del normale percorso, se non in  diretta conseguenza di necessità improrogabili, non rientrerebbero nella tutela assicurativa.
L’infortunio in itinere non viene risarcito neanche quando il lavoratore si trova alla guida della propria auto. Tuttavia, secondo la giurisprudenza, è possibile rientrare nell’ambito della tutela quando non ci sono mezzi pubblici o questi non consentono di arrivare in orario sul lavoro, oppure se l’uso dei mezzi pubblici è particolarmente disagevole o ancora, se l’uso dei mezzi pubblici è troppo gravoso in relazione alle esigenze di vita familiare del lavoratore.
Nel corso degli anni, tuttavia, la giurisprudenza ha in qualche modo esteso la tutela assicurativa per gli infortuni che si verificano durante le soste avvenute nel normale tragitto, purché siano brevi e motivate.

L’assicurazione scolastica integrativa

Sul fronte delle assicurazioni integrative, di norma, le coperture in relazione all’infortunio in itinere, oltre che al personale scolastico pagante, si estendono anche agli studenti e spesso sono integrate con particolari coperture per gli spostamenti attraverso pedibus o bicibus.
È tuttavia importante richiamare la recentissima Sentenza, 25.02.2020, n. 5119 della Cassazione Civile, sezione VI, secondo la quale, qualora la polizza assicurativa copra l’infortunio in itinere, ma non lo definisca, le parti devono fare riferimento alla normativa INAIL.