I recenti avvenimenti che hanno visto la morte in itinere di una docente di 55 anni, mentre si stava recando a scuola, ci offrono l’occasione per alcuni approfondimenti.
L’infortunio in itinere è normalmente ricompreso nel novero degli infortuni sul lavoro coperti dalla tutela assicurativa obbligatoria dell’INAIL, così come dall’assicurazione scolastica integrativa.
La copertura assicurativa INAIL
Ai sensi del T.U. delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall’art. 12 del D. Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, l’infortunio in itinere è quello occorso al lavoratore lungo il tragitto di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro. È itinere anche il percorso che collega due luoghi di lavoro, se il lavoratore ha più rapporti di lavoro, o anche quello che collega il luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti.
L’infortunio in itinere è indennizzato in relazione agli eventi connessi alla circolazione dei veicoli (incidenti stradali, investimenti). L’indennizzo prevede anche altri eventi dannosi, indipendenti dalla condotta volontaria dell’assicurato, ricollegabili allo svolgimento dell’attività lavorativa, con il solo limite del rischio elettivo. La giurisprudenza ha riconosciuto, ad esempio, la tutela assicurativa anche in relazione ai danni fisici subiti in occasione di rapina o di violenza sessuale in occasione della percorrenza del tragitto casa-lavoro.
Il caso morte
In caso di morte a seguito di infortunio in itinere, l’INAIL eroga una rendita al partner e ai figli superstiti. In mancanza di questi ai genitori, fratelli e/o sorelle. Dal 1° gennaio 2014 la rendita è calcolata sulla base della retribuzione massima del: 50% al partner, 20% a ciascun figlio. La somma totale della rendita ai superstiti non può comunque superare il 100% della retribuzione complessiva presa a base per il calcolo della rendita stessa. In caso contrario le quote di rendita vengono proporzionalmente adeguate.
A decorrere dal 1° gennaio 2007, l’INAIL eroga ai superstiti del lavoratore deceduto, su istanza degli aventi diritto, un’anticipazione della rendita. L’anticipazione è pari a 3 mensilità della rendita annua calcolata sul minimale retributivo di legge.
L’INAIL eroga altresì un assegno funerario per contribuire alle spese sostenute in occasione della morte conseguente ad infortunio in itinere. Dal 1° gennaio 2019 l’importo è pari a 10.000,00 euro, non soggetto a tassazione Irpef.
La copertura assicurativa integrativa
In relazione alle modalità di gestione in caso di morte in itinere, ci siamo già occupati in un precedente articolo.
Analogamente all’INAIL, anche la polizza scolastica integrativa, di norma, prevede l’erogazione di una somma in caso di morte accaduta in itinere. L’ammontare del risarcimento è previsto nell’ambito del massimale della polizza stipulata. A differenza dell’INAIL, non è prevista una rendita, inoltre, i beneficiari sono tutti i soggetti testamentari o legittimi.
Resta importante verificare, o far verificare al Broker assicurativo specializzato, l’importo del massimale. Quest’ultimo, infatti, dovrà essere adeguato alle reali necessità dell’Istituto contraente.
Il suicidio
Allo stato attuale, nel caso particolare della docente campana, è stato ipotizzato che la morte potrebbe essere dovuta a suicidio.
La copertura assicurativa INAIL esclude dal risarcimento questa eventualità. Analogamente, anche le polizze integrative, normalmente escludono il risarcimento il caso di suicidio. È tuttavia interessante notare come la giurisprudenza nel caso di nesso causale tra lo stress maturato nell’ambiente di lavoro e il suicidio, possa prevedere il risarcimento.
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