Una nostra studentessa s’è infortunata in itinere, nel rientro all’abitazione dopo le lezioni, riportando lo slogamento della caviglia. La famiglia ci ha inoltrato, via mail, il certificato medico di Pronto Soccorso con la dinamica del sinistro. Dopo qualche giorno la stessa famiglia ci ha chiamato telefonicamente. Alla luce del miglioramento del quadro clinico, ci ha chiesto di non procedere alla denuncia di sinistro con la Società assicuratrice. Siamo esonerati dalla denuncia chiedendo alla famiglia di formalizzare la sua richiesta? In caso contrario la scuola è tenuta ad effettuare comunque denuncia anche all’INAIL?
Tecnicamente, quanto proposto dalla famiglia è una dichiarazione di manleva.
La manleva, nota anche come liberatoria o esonero della responsabilità, è una garanzia personale atipica, ampiamente utilizzata, benché non disciplinata espressamente dalla legge.
Il termine manleva si riferisce ad una liberatoria, all’esonero o allo scarico della responsabilità con cui una parte (il danneggiato) assume su di sé gli effetti patrimoniali scaturenti dalla responsabilità di un altro soggetto (mallevato).
La manleva nella scuola
Nella scuola, l’istituto della manleva, è utilizzato spesso e per aspetti diversi. Pensiamo all’assunzione di responsabilità che alcune famiglie rilasciano in relazione all’uscita degli studenti da scuola nella scuola secondaria di primo grado. Altri esempi di manleva si riferiscono ai viaggi di istruzione o al servizio mensa.
È bene evidenziare tuttavia che, proprio perché si tratta di un contratto atipico, non normativamente disciplinato, l’Istituto scolastico potrebbe incorrere nell’abuso della manleva.
Nello svolgimento delle attività scolastiche, molto spesso, le famiglie, anche su richiesta della scuola, sottoscrivono dichiarazioni di esonero della responsabilità a favore dell’istituto scolastico.
Con questi documenti sollevano da ogni responsabilità la scuola nel caso di eventuali incidenti o infortuni subiti o danni cagionati a sé o a terzi, connessi all’espletamento delle attività e all’uso degli impianti e delle attrezzature, compresi gli incidenti e gli infortuni derivanti dall’azione di altri partecipanti.
La manleva nei casi di infortunio è nulla
La manleva in caso di infortunio deve considerarsi nulla. Infatti, quando i genitori affidano il figlio alla scuola, quest’ultima è titolare dell’obbligo di vigilanza e protezione nei confronti del minore.
La manleva prevede la disponibilità giuridica del bene da parte del manlevante. Nel caso dei minori, l’incolumità fisica è un bene giuridicamente indisponibile ai sensi dell’Art. 5 del Codice Civile.
Nel caso specifico, con la trasmissione del Certificato medico, la famiglia sta formalmente denunciando alla scuola il verificarsi di un evento che rientra nella copertura assicurativa stipulata. La successiva richiesta della famiglia di manleva in caso di infortunio e conseguentemente di non effettuare denuncia alla Società assicuratrice, non può essere accolta. Infatti, analogamente a quanto previsto dall’Art. 1915 del Codice Civile, l’Istituto mallevato, il quale non faccia tutto il possibile per evitare o diminuire il danno (cd: obbligo di salvataggio), perde il diritto ad essere manlevato.
La denuncia all’assicurazione e all’INAIL
Effettuata la denuncia alla Società assicuratrice ed effettuata la formale comunicazione alla famiglia, spetterà a quest’ultima decidere, entro i termini di prescrizione, se e come farsi indennizzare l’eventuale danno.
Circa le denuncia all’INAIL, alla luce degli specifici ambiti di copertura relativi agli alunni, il sinistro non sembra rientrare nelle tutele previste dall’Ente.
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