Negli ultimi anni, nel nostro Istituto è diventata usanza per i maturandi, al temine della prova orale, celebrare il traguardo raggiunto. Consuetudine vuole che gli alunni, sul marciapiede fuori dal cancello della scuola, stappino bottiglie di spumante, festeggiando con compagni e amici. Più goliardicamente, qualcuno usa uova e farina. La scorsa settimana, una nostra docente, all’uscita dalla scuola, è scivolata sul selciato reso scivoloso, riportando la frattura del polso.
È ipotizzabile una responsabilità diretta della scuola nell’evento in questione e, in questo caso, la polizza integrativa risarcisce il danno?
Il Codice della strada, D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, all’Art. 3, comma 33, definisce “marciapiede” quella parte della strada destinata ai pedoni. Il Codice specifica, inoltre, che i marciapiedi appartengono al demanio ed, in quanto tali, la loro pulizia e manutenzione sono di competenza della Pubblica Amministrazione.
Il decreto in questione, quindi, dispenserebbe l’Amministrazione scolastica dal doversi occupare del marciapiede posto davanti all’entrata dell’Istituto.
La giurisprudenza
Ma la realtà, spesso, non è così semplice. La questione è controversa e, nel corso degli anni, svariate sentenze si sono espresse in modo differente generando dubbi e incertezze.
Nel 2020 la Corte d’appello del Tribunale di Milano con sentenza n. 73, condannava un condominio al risarcimento di un infortunio occorso ad un pedone. Il malcapitato scivolava su una lastra di ghiaccio posta sul marciapiede davanti all’edificio, riportando la frattura dell’omero. Il tribunale, rifacendosi al Regolamento Comunale che impone l’obbligo di pulizia del marciapiede, ha imposto al condominio un rimborso di quasi 90.000 euro.
Di fronte ad un caso analogo, nel 2021, la Quarta Sezione Civile del Tribunale di Torino, si espresse in maniera assolutamente opposta. In questo caso Il tribunale sentenziò che il Comune mantiene la proprietà del marciapiedi e che tale diritto comprende l’onere della manutenzione dovuta e necessaria.
Fermo restando, comunque, il dovere di manutenzione da parte dell’Ente pubblico, quest’ultimo viene esentato dal risarcimento se prova l’imprevedibilità del pericolo e l’impossibilità di rimuoverlo immediatamente, neppure con la più diligente attività di manutenzione. Un’ulteriore causa di esonero di responsabilità sta nella dimostrazione che l’evento è stato provocato da terzi.
Il reato di imbrattamento del suolo pubblico
Qualora fosse identificato l’autore del danno, sarà quest’ultimo a dover risarcire la parte lesa. Inoltre, ai sensi dell’Art. 674 del Codice Penale l’imbrattamento del suolo pubblico è un reato. Per questo motivo, colui che ha creato il danno, oltre a dover risarcire il danno potrebbe essere condannato al pagamento di una sanzione amministrativa.
La responsabilità della scuola
È pertanto ipotizzabile una responsabilità diretta della scuola nell’evento?
In linea assolutamente teorica ci sentiremmo di escluderlo. L’evento s’è svolto al di fuori dell’edificio scolastico, sulla pubblica via, fuori dalla vigilanza diretta della scuola. Inoltre, non è provato che siano gli studenti assicurati, in prima persona, ad aver creato la situazione di pericolo. Infine, sebbene sia ipotizzabile un nesso di causalità tra l’azione degli studenti e l’accaduto, questo potrebbe non essere provato con certezza.
Il profilo assicurativo
La polizza integrativa stipulata dall’Istituto tutela anche i danni da Responsabilità Civile. Nel caso, quindi, fosse provata la responsabilità della scuola o dello studente, l’assicuratore provvederà a risarcire il danno nel limite del massimale convenuto.
Inoltre le migliori formule assicurative, disponibili in ambito scolastico, nel ramo di Responsabilità Civile, prevedono, limitatamente agli studenti, la tutela anche per i danni che questi possano provocare in itinere.
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