La nostra scuola, in relazione ad un progetto PON, ha effettuato un acquisto di materiale informatico al di fuori dalla specifica convenzione CONSIP-MePA. La scelta è stata motivata dall’inidoneità dell’offerta alle nostre specifiche esigenze. In occasione della presentazione del bilancio annuale il revisore dei conti mi chiede la motivazione. Nel caso venisse accertato un danno all’amministrazione, la polizza assicurativa scolastica copre il sinistro?
La normativa, attualmente, obbliga tutte le pubbliche amministrazioni ad approvvigionarsi, per la fornitura di beni e servizi, attraverso le Convenzioni CONSIP. Ne deriva che anche le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e gli istituti educativi devono, in via prioritaria, utilizzare questo canale.
Il fondamento giuridico dell’obbligo di adesione alle Convenzioni CONSIP è previsto dall’Art 1, comma 150, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Stabilità 2013).
Possibilità di deroga
L’obbligo di adesione alle convenzioni CONSIP è, tuttavia, derogabile in almeno due circostanze specifiche.
Nel primo caso, quando una convenzione non è idonea a soddisfare il particolare fabbisogno dell’Amministrazione scolastica appaltante. Nel secondo caso, quando, a parità di rapporto qualità-prezzo, l’utilizzo di una procedura di affidamento differente, permetta condizioni migliori e risparmi di spesa.
Nel caso di inidoneità, il Dirigente Scolastico deve adottare un apposito provvedimento che la motivi. Il documento dev’essere trasmesso alla sezione territorialmente competente della Corte dei conti. La sola trasmissione del provvedimento legittima la deroga alla convenzione e non è necessario attendere l’esito del controllo della Corte dei conti.
Sia nel caso di economicità, che in quello di inidoneità delle Convenzioni CONSIP, il Dirigente dovrà darne atto nella determina a contrarre, fornendo adeguata motivazione.
Buona norma consiglia, qualora si proceda con affidamenti al di fuori dalle piattaforme, di effettuare lo screenshot dell’elenco delle Convenzioni attive al momento della verifica. La documentazione così ottenuta andrà posta agli atti dell’Istituto. In caso di controlli successivi, il fascicolo potrà essere portato a dimostrazione del corretto operato e del rispetto degli obblighi di legge.
Il profilo assicurativo
La polizza assicurativa scolastica, normalmente, non tutela questo tipo di danno.
La sezione di Responsabilità Civile, infatti, tutela l’Istituto esclusivamente per i danni cagionati a terzi per morte, lesioni personali, distruzione, danneggiamento e deterioramento di cose. Restano, quindi, esclusi tutti i danni di carattere patrimoniale. In questi casi, è opportuno che Dirigente Scolastico e Direttore S.G.A. siano tutelati da una copertura assicurativa per la Responsabilità Civile patrimoniale e amministrativa contabile.
Giova ricordare che, nel rispetto della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), contratto e relativo premio restano ad esclusivo carico del soggetto assicurato.
Sul mercato sono disponibili molteplici soluzioni assicurative, con massimali e premi differenti. Alcune sono comprese all’interno delle quote previste per l’iscrizione ad Associazioni di categoria o Sindacali.
In tutti i casi, è sempre opportuno verificare i livelli di copertura e le condizioni contenute.
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