Il Dirigente del Liceo artistico “Nervini” di Ravenna, ha dato il permesso ad una studentessa, mamma da pochi mesi, di portare il proprio figlio a scuola. L’alunna ventenne aveva seguito il rimo quadrimestre in DAD. Al rientro in presenza, per le difficoltà a conciliare studi e vita privata, stava valutando di abbandonare la scuola, da qui la decisione del Dirigente. Una bellissima notizia riportata dalla cronaca.
La dispersione scolastica
Senza entrare nel merito delle motivazioni, il nostro paese, tra quelli europei, è quello che registra il tasso più alto di dispersione scolastica. Secondo Eurostat, nel 2021, il 12,7% degli studenti italiani, tra i 18 e i 24 anni, abbandona la scuola, fermandosi alla licenza media. Un dato significativo che, considerata la media europea del 9,7%, colloca l’Italia tra gli ultimi posti della classifica.
Proprio in quest’ottica la decisione assunta dal Dirigente scolastico assume un valore rilevante.
L’aspetto normativo
Ad oggi l’istituzione di micro-nidi all’interno delle Amministrazioni pubbliche o degli enti privati non ha una regolamentazione organica. I commi 5 e 6 inseriti nell’Art. 70 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 prevedono questa possibilità demandandone tuttavia l’applicazione ai singoli Enti Locali.
L’Art. 91 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, istituisce un fondo per il finanziamento di questo tipo di servizi in ambito privato. Fin dal 2013 è depositato in Senato un disegno di legge finalizzato a razionalizzare quest’aspetto.
Nella scuola il tema dei micro-nidi è spesso relegato a situazioni particolari o marginali come quelle relative all’istruzione degli adulti.
La sicurezza
L’aspetto propedeutico da non sottovalutare, in questo tipo di attività, è quello legato alla sicurezza.
Istituire un micro-nido, anche all’interno di una scuola, necessita di un’attenta progettazione in relazione agli spazi interni ed esterni nonché ai servizi generali.
Una particolare attenzione andrà posta alla prevenzione degli incendi, l’impiantistica e tutte le indicazioni tipiche legate al Testo Unico della Sicurezza.
Ulteriori aspetti riguardano il personale che accede alle strutture e l’igiene delle stesse.
Il profilo assicurativo
Sul versante assicurativo occorre ricordare che l’assicurazione obbligatoria prestata dall’INAIL nella scuola, oltre a tutti i distinguo specifici, tutela esclusivamente gli studenti e il personale.
Ne deriva che i soggetti non iscritti all’istituto o non in rapporto i dipendenza diretta non godono della tutela assicurativa obbligatoria.
Analogamente neanche le polizze assicurative private, di norma prevedono questo tipo di garanzie. Tuttavia è sempre possibile integrare le polizze scolastiche con specifiche estensioni integrative.
Non è un processo semplice né automatico poiché prevede da un lato l’attento esame della situazione specifica e dall’altra la conoscenza del mercato. In questi casi rivolgersi ad un broker assicurativo specializzato diventa particolarmente utile.
Se desideri avere maggiori informazioni in relazione a coperture assicurative particolari negli istituti scolastici, contattaci qui.