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Il decesso per Covid19 è infortunio

Sta facendo discutere la sentenza n. 184 del 19.01.2022 con cui il Tribunale di Torino, Sez. IV Civile, accogliendo la richiesta di risarcimento della famiglia, stabilisce che il decesso per Covid19 è infortunio.

Il fatto

Nel marzo 2020, un dentista piemontese contraeva il virus Covid-19. Le condizioni del professionista erano parse sin da subito gravi, tali da giustificare il ricorso a terapie specifiche. Ricoverato nel reparto di rianimazione dell’Ospedale “Le Molinette” di Torino, spirava dopo circa dieci giorni.
Il professionista, nel 2019, aveva sottoscritto una polizza assicurativa contro gli infortuni. La polizza, tra l’altro prevedeva, per il caso di morte, un indennizzo pari a 100.000,00 euro.
La famiglia chiedeva il risarcimento, ai sensi della polizza infortuni sottoscritta, ma la Compagnia rifiutava l’indennizzo, in quanto il decesso per Covid-19 non risultava contemplato dalle condizioni di contratto. Per far valere le proprie ragioni, la famiglia decideva, quindi, di rivolgersi al tribunale.

La sentenza

Il Tribunale interessato ha considerato fondata la domanda. Sulla base delle risultanze prodotte del Consulente Tecnico d’Ufficio (C.T.U.) è emerso che la causa del decesso doveva ritenersi ascrivibile al Covid-19. Ai sensi delle “Condizioni Generali di Assicurazione Infortuni”, è stabilito che: “è infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea”.
Il Tribunale ha giudicato che il decesso per Covid19 è infortunio e quindi tecnicamente risarcibile.

Le motivazioni

Secondo il tribunale, sul fatto che il Covid-19 possa essere considerato fortuito ed esterno non ci sono dubbi.
L’accidentalità della causa, infatti, viene evidenziata proprio dalla mancanza di attività consapevole da parte del soggetto infettato. Inoltre, l’infezione è da ritenersi sicuramente di origine esterna. Il virus è un organismo estraneo al corpo umano e, in quanto tale, è considerabile come proveniente dall’esterno.
Qualche dubbio, invece, poteva risiedere sulla natura violenta dell’infezione. In questo caso veniva accolta la tesi del Consulente Tecnico d’Ufficio: “Il contagio, non solo non è dilatato nel tempo, ma ha anche determinato uno stravolgimento violento delle regole naturali della vita di un soggetto che si trovi in situazione normale“.

Il Decreto Legge “Cura Italia”

La sentenza del Tribunale di Torino conferma, anche in ambito privato, le indicazioni già adottate dall’INAIL nei casi di infezione sul luogo di lavoro.
L’articolo 42 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Cura Italia”), stabilisce che i casi accertati di infezione da Covid-19, in occasione di lavoro, sono qualificabili come infortuni ai fini INAIL.
Occorre notare come non sia la prima volta che la questione viene affrontata nelle aule giudiziarie. L’orientamento prevalente che si stava formando, affermava che l’infezione da Covid-19 deve ritenersi, anche «nel comune sentire sociale», una malattia e, pertanto, non possa determinare il sorgere di alcun diritto di indennizzo nell’ambito di una polizza infortuni. La sentenza di Torino offre quindi una chiave interpretativa nuova e originale.

Clausole dubbie

Il Tribunale torinese, inoltre, ha anche riconosciuto fondata la domanda della famiglia ai sensi dell’Art. 1370 del Codice Civile. Qualora, infatti, le clausole della polizza redatte su modulo predisposto dall’assicuratore, siano dubbie, queste devono essere intese in senso favorevole all’assicurato e non all’assicuratore medesimo.

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Caso morte

Le coperture assicurative infortuni stipulate dagli Istituti scolastici, prevedono, di norma, la garanzia caso morte. La garanzia prevede la liquidazione di un capitale in caso di decesso dell’assicurato.

La morte durante le attività scolastiche

Premesso che sono situazioni limite, occorre tuttavia evidenziare che i decessi durante le attività coperte dalle assicurazioni scolastiche non sono del tutto assenti. Una ricerca statistica, presso le maggiori Compagnie assicuratrici del settore, evidenzia che, annualmente, si contano 20/30 decessi in ambito scolastico. La maggior parte di questi avviene durante gli spostamenti (in itinere), in conseguenza di sinistri stradali. Tuttavia i casi di morte per malore improvviso, mancata vigilanza o suicidio, rientrano, seppur in misura minore tra le dinamiche ricorrenti.
La cronaca, anche negli ultimi giorni, ha purtroppo riportato casi di decesso di studenti in conseguenza di disfunzioni cardiache. E’ ancora attuale, inoltre, il caso dello studente deceduto dopo essere caduto nella tromba delle scale per la presupposta vigilanza negligente del personale scolastico. I mezzi di comunicazione riportano inoltre casi di suicidio o tentato suicidio all’interno degli Istituti Scolastici.

Cosa fare in caso di morte a scuola

Cosa deve fare la scuola a fronte di un decesso accaduto durante le attività coperte dalle assicurazioni?

  1. Qualora l’evento fosse accaduto in itinere occorre effettuare la denuncia all’INAIL (solo per il personale scolastico), anche attraverso il sistema telematico e in tutti i casi (studenti o personale) alla società assicuratrice, entro le 24 ore dall’accaduto, in forma certificata: telegramma o PEC;
  2. Qualora l’evento fosse accaduto nelle pertinenze dell’Istituto scolastico, una volta allertato il numero di emergenza unico europeo (NUE) 112 e l’autorità di pubblica sicurezza, occorrerà effettuare la denuncia all’INAIL (in ogni caso per il personale scolastico e per gli studenti nel caso delle attività previste dalla tutela), anche attraverso il sistema telematico e in tutti i casi (studenti o personale) alla società assicuratrice entro le 24 ore dall’accaduto, in forma certificata: telegramma o PEC.
    Lo stesso tipo di procedura andrà utilizzato anche nel caso in cui l’evento accada durante le gite o i viaggi d’istruzione.
    In modo assolutamente analogo andrà trattato il caso in occasione dell’attività di PCTO (ex alternanza scuola/lavoro), con l’unica differenza che l’attivazione del numero di emergenza unico europeo (NUE) rimane in questo caso a carico dell’azienda in cui si sta svolgendo l’attività.

La polizza assicurativa scolastica

Pur essendo considerato diretta conseguenza di un infortunio, il decesso potrebbe non essere immediato. Il termine stabilito comunemente dagli assicuratori  perché possa essere determinato un legame tra il sinistro e la successiva morte dell’assicurato è di 2 anni. Se la morte avviene oltre i due anni, non si ci sarà indennizzo. L’indennizzo per il caso morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Ne deriva pertanto, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l’assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, l’assicuratore corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l’indennizzo per morte e quello già pagato per invalidità permanente.

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