Nel caso di peculato, ovvero di appropriazione indebita di danaro pubblico da parte di un dipendente, l’assicurazione scolastica copre il danno?
La cronaca, proprio nelle ultime settimane riporta come un assistente amministrativo, prima nel ruolo di Direttore S.G.A. facente funzione, e poi in quello di tesoriere avrebbe distratto dal Conto Corrente di una scuola, una consistente somma di danaro, per dirottarla sul proprio Conto Corrente privato. Nella scorsa primavera, la Guardia di finanza ha aperto un’indagine e per la donna, che nel frattempo è stata licenziata, è scattato il sequestro preventivo del Trattamento di fine rapporto, poiché il denaro sottratto all’Istituto non è stato trovato e alla stessa non risulta nessun bene intestato.
I danni normalmente esclusi dalle polizze assicurative
Tutti i reati dolosi, quindi anche quelli di carattere patrimoniale riconducibili al peculato (Art. 314 C.P.), sono esclusi dalle polizze assicurative.
Anche il danno gravemente colposo di carattere patrimoniale è escluso dalle polizze assicurative scolastiche ai sensi dell’art. 3, comma 59 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 infatti, alla Pubblica Amministrazione è fatto divieto di stipulare polizze di Responsabilità Civile per la colpa grave dei propri dipendenti in relazione al danno patrimoniale e amministrativo contabile.
La polizza patrimoniale
In questo caso, quindi, una possibile soluzione potrebbe trovarsi nella Polizza di RC Patrimoniale e Ammnistrativa contabile stipulata personalmente dal Dirigente Scolastico.
Tuttavia, è bene evidenziare che nella maggioranza dei casi le polizze esistenti sul mercato escludono genericamente i casi derivanti o attribuibili a comportamenti dolosi.
Nel caso di peculato, come quello esame, potrebbe tuttavia connaturarsi la responsabilità colposa dell’Amministrazione scolastica per mancata vigilanza sull’attività amministrativa. Nel caso di cronaca, restano in corso gli accertamenti per segnalare alla Corte dei conti l’ipotizzato danno erariale.
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