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Un docente può fare l’assicuratore?

Sono una docente di un Istituto Superiore Statale. Un’amica, agente di una Compagnia di Assicurazione, mi ha proposto un contratto come sub agente e, al fine di formalizzare il rapporto, mi ha chiesto di iscrivermi al Registro Unico degli intermediari. A vostro parere, nel mio caso, è possibile instaurare questa collaborazione professionale?

In base alla normativa, un dipendente pubblico può trovarsi in una situazione complessa se desidera svolgere attività professionali al di fuori del proprio incarico. Vediamo in dettaglio le principali questioni legate alla possibilità di operare come subagente assicurativo per un docente di un Istituto scolastico.

Il Codice delle Assicurazioni Private e il Registro Unico degli Intermediari (RUI)

L’attività di intermediazione assicurativa in Italia è regolamentata dall’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), che stabilisce requisiti e procedure attraverso il Regolamento IVASS n. 40/2018, modificato dal provvedimento n. 147 del 2024.
Il requisito imprescindibile per diventare subagente assicurativo è l’iscrizione al Registro Unico degli Intermediari (RUI). Tuttavia, l’Art. 22, comma 1, lettera (b) del Regolamento IVASS specifica che i dipendenti pubblici non possono iscriversi al RUI, a meno che:

  • Abbiano un contratto part-time inferiore al 50% dell’orario pieno;
  • Si trovino in condizioni particolari, come dimissioni o cessazione definitiva del servizio pubblico.

Quindi, un docente assunto con contratto a tempo pieno o part-time superiore al 50% dell’orario pieno non può iscriversi al RUI, risultando incompatibile con la professione di subagente assicurativo. Inoltre, anche se il docente richiedesse un’aspettativa non retribuita, la normativa esclude comunque la possibilità di iscriversi al RUI, in quanto il rapporto di lavoro pubblico non viene considerato interrotto.

Il Testo Unico del Pubblico Impiego e la Normativa di Esclusività

Il Testo Unico del Pubblico Impiego (D. Lgs. n. 165/2001) disciplina l’incompatibilità per i dipendenti pubblici. Questo stabilisce che:

  • In linea generale, i dipendenti pubblici sono tenuti all’esclusività del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione;
  • L’Art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 regola le attività esterne, imponendo che queste non risultino in conflitto di interessi con il ruolo ricoperto o incompatibili con il servizio pubblico;
  • Sono vietate attività commerciali, industriali o professionali stabili, a meno di deroghe specifiche che l’amministrazione può concedere per incarichi occasionali e di breve durata.

Per i docenti con contratto a tempo pieno o part-time superiore al 50% dell’orario standard, il regime di incompatibilità assoluta si applica in modo completo. Anche se l’amministrazione pubblica può, in alcuni casi, autorizzare incarichi occasionali, questo non si estende ad attività professionali continuative, come l’intermediazione assicurativa, che è considerata un’attività stabile e lucrativa.

Possibili Eccezioni e Autorizzazioni per Attività Esterne

In alcuni casi specifici, il dipendente pubblico può svolgere attività esterne, previa autorizzazione. Tuttavia:

  • L’attività deve essere occasionale e non in conflitto con il servizio pubblico;
  • Le deroghe generalmente non includono attività di tipo commerciale o industriale a fini di lucro.

Considerando che il ruolo di subagente assicurativo è una professione regolamentata che richiede stabilità e continuità, e che non rientra nelle eccezioni previste, tale attività non risulta generalmente compatibile con il ruolo di docente.

In Conclusione, in base alla normativa italiana, l’incompatibilità si conferma per i docenti con contratti a tempo pieno o part-time superiore al 50% dell’orario completo, a meno di un part-time ridotto. In caso di contratto inferiore al 50% di un orario completo, tecnicamente il docente potrebbe essere idoneo all’iscrizione al RUI, ma è sempre consigliabile consultare direttamente l’Amministrazione di appartenenza per eventuali deroghe o interpretazioni specifiche.

Se desideri ulteriori chiarimenti sulle coperture assicurative e regolamenti, o verificare le normative aggiornate presso l’IVASS, contattaci qui.

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Docente multata per doppio lavoro

Una docente, di un Istituto superiore della Toscana, è stata multata dalla guardia di finanza perché svolgeva un doppio lavoro senza autorizzazione. Lo riporta un articolo de “la Repubblica”.

Il fatto

Una professoressa di una scuola superiore della provincia di Pistoia, da un paio d’anni, si era dedicata alla vendita online di integratori alimentari.
La docente svolgeva regolarmente il proprio incarico di insegnante e, nel tempo libero, vendeva on-line integratori alimentari per una società specializzata.
Su richiesta dell’Ispettorato per la Funzione Pubblica, la Guardia di Finanza ha aperto un’indagine, attraverso il Nucleo Speciale Anticorruzione di Roma.
Dagli atti prodotti risulta che, nei due anni di attività, la professoressa avesse percepito circa 10.000 euro di provvigioni. Tuttavia, per svolgere quest’attività, la docente non aveva mai richiesto la preventiva autorizzazione al Ministero dell’Istruzione e del Merito, da cui dipende.
Il danaro percepito dovrà ora essere versato all’Amministrazione di appartenenza e sarà destinato ad incrementare il fondo dell’Istituto.
Contestualmente anche all’azienda che aveva impropriamente conferito l’incarico, sono state comminate sanzioni amministrative per circa 2.500 euro.

La normativa sul pubblico impiego

Sulla base dell’Art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, i dipendenti pubblici non possono svolgere un doppio lavoro. La violazione della norma può comportare una sanzione amministrativa che può arrivare fino al licenziamento.
Il divieto è inoltre confermato dalla magistratura contabile, che controlla l’operato della Pubblica Amministrazione.
Il comma 6, dello stesso articolo tuttavia prevede delle eccezioni.
Tra queste la collaborazione con giornali o riviste, l’organizzazione di seminari, gli incarichi sindacali e le attività formative all’interno della Pubblica Amministrazione.
Il dipendente pubblico, senza incorrere in infrazioni, potrà anche incassare i proventi derivanti da brevetti o il rimborso documentato di spese legate ad incarichi specifici. Allo spesso modo, il dipendente potrà stipulare contratti di prestazione d’opera qualora si trovasse in aspettativa.
L’attività comunque non dovrà essere in contrasto con i principi di esclusività e incompatibilità del pubblico impiego.
In tutti gli altri casi, prima di intraprendere qualsiasi attività aggiuntiva, al fine di evitare conseguenze legali è necessario ottenere l’eventuale autorizzazione, se necessaria.

Il profilo assicurativo

Le polizze assicurative non risarciscono mai le multe o le ammende. Le sanzioni infatti hanno, come prerogativa, il carattere afflittivo e dissuasivo.
L’ordinamento giuridico non permette che l’autore del comportamento illecito possa essere affrancato, attraverso la copertura assicurativa, dal peso della sanzione. Se così fosse verrebbe vanificata la tutela dell’interesse pubblico.
Dal punto di vista assicurativo, l’unica possibilità concessa è quella legata alla stipula di una polizza di Tutela Legale. In questo caso la docente potrebbe vedersi riconosciute le eventuali spese, che dovesse sostenere in sede civile o penale, avverse al procedimento.
Da ultimo la polizza assicurativa scolastica non prevede la tutela di questo tipo di evento in nessun ramo, poiché esterno all’oggetto dell’assicurazione stessa.

Se desideri maggiori informazioni sulle polizze assicurative scolastiche nei casi di sanzioni o ammende, contattaci qui.