Sono una docente di un Istituto Superiore Statale. Un’amica, agente di una Compagnia di Assicurazione, mi ha proposto un contratto come sub agente e, al fine di formalizzare il rapporto, mi ha chiesto di iscrivermi al Registro Unico degli intermediari. A vostro parere, nel mio caso, è possibile instaurare questa collaborazione professionale?
In base alla normativa, un dipendente pubblico può trovarsi in una situazione complessa se desidera svolgere attività professionali al di fuori del proprio incarico. Vediamo in dettaglio le principali questioni legate alla possibilità di operare come subagente assicurativo per un docente di un Istituto scolastico.
Il Codice delle Assicurazioni Private e il Registro Unico degli Intermediari (RUI)
L’attività di intermediazione assicurativa in Italia è regolamentata dall’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), che stabilisce requisiti e procedure attraverso il Regolamento IVASS n. 40/2018, modificato dal provvedimento n. 147 del 2024.
Il requisito imprescindibile per diventare subagente assicurativo è l’iscrizione al Registro Unico degli Intermediari (RUI). Tuttavia, l’Art. 22, comma 1, lettera (b) del Regolamento IVASS specifica che i dipendenti pubblici non possono iscriversi al RUI, a meno che:
- Abbiano un contratto part-time inferiore al 50% dell’orario pieno;
- Si trovino in condizioni particolari, come dimissioni o cessazione definitiva del servizio pubblico.
Quindi, un docente assunto con contratto a tempo pieno o part-time superiore al 50% dell’orario pieno non può iscriversi al RUI, risultando incompatibile con la professione di subagente assicurativo. Inoltre, anche se il docente richiedesse un’aspettativa non retribuita, la normativa esclude comunque la possibilità di iscriversi al RUI, in quanto il rapporto di lavoro pubblico non viene considerato interrotto.
Il Testo Unico del Pubblico Impiego e la Normativa di Esclusività
Il Testo Unico del Pubblico Impiego (D. Lgs. n. 165/2001) disciplina l’incompatibilità per i dipendenti pubblici. Questo stabilisce che:
- In linea generale, i dipendenti pubblici sono tenuti all’esclusività del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione;
- L’Art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 regola le attività esterne, imponendo che queste non risultino in conflitto di interessi con il ruolo ricoperto o incompatibili con il servizio pubblico;
- Sono vietate attività commerciali, industriali o professionali stabili, a meno di deroghe specifiche che l’amministrazione può concedere per incarichi occasionali e di breve durata.
Per i docenti con contratto a tempo pieno o part-time superiore al 50% dell’orario standard, il regime di incompatibilità assoluta si applica in modo completo. Anche se l’amministrazione pubblica può, in alcuni casi, autorizzare incarichi occasionali, questo non si estende ad attività professionali continuative, come l’intermediazione assicurativa, che è considerata un’attività stabile e lucrativa.
Possibili Eccezioni e Autorizzazioni per Attività Esterne
In alcuni casi specifici, il dipendente pubblico può svolgere attività esterne, previa autorizzazione. Tuttavia:
- L’attività deve essere occasionale e non in conflitto con il servizio pubblico;
- Le deroghe generalmente non includono attività di tipo commerciale o industriale a fini di lucro.
Considerando che il ruolo di subagente assicurativo è una professione regolamentata che richiede stabilità e continuità, e che non rientra nelle eccezioni previste, tale attività non risulta generalmente compatibile con il ruolo di docente.
In Conclusione, in base alla normativa italiana, l’incompatibilità si conferma per i docenti con contratti a tempo pieno o part-time superiore al 50% dell’orario completo, a meno di un part-time ridotto. In caso di contratto inferiore al 50% di un orario completo, tecnicamente il docente potrebbe essere idoneo all’iscrizione al RUI, ma è sempre consigliabile consultare direttamente l’Amministrazione di appartenenza per eventuali deroghe o interpretazioni specifiche.
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