Dieci sono gli indagati dalla Procura cosentina, dopo la morte della studentessa diciottenne sbalzata in acqua dal gommone su cui stava facendo rafting. Lo riporta la cronaca dello scorso 1° giugno.
L’alunna di un Liceo di Polistena (RC), insieme ad altri 35 compagni e 4 professori, era in gita scolastica sul fiume Lao. Per cause ancora in corso di accertamento, la ragazza è stata sbalzata in acqua dal gommone e il corpo è stato ritrovato solo in giorno dopo.
L’organizzazione dei viaggi di istruzione
Da sempre, le visite didattiche e i viaggi d’istruzione, offrono una grande opportunità di crescita culturale e relazionale. Tuttavia, durante il loro svolgimento, si possano creare situazioni fortuite, potenzialmente anche molto pericolose.
Al fine di limitare questo tipo di eventualità, l’aspetto progettuale diventa fondamentale.
Fin dal 1991, con la Circolare del 14 agosto, n. 253 il Ministero pone l’attenzione sugli aspetti progettuali delle attività legati ai viaggi di istruzione. Successivamente, la Circolare 2 ottobre 1996, n. 623, evidenza come i viaggi di istruzione debbano presentare, sotto il profilo della sicurezza, sufficienti elementi di garanzia.
Dopo il 2000, con l’entrata in vigore dell’autonomia scolastica tutti gli Istituti assumono autonomia didattica, amministrativa e organizzativa. Ne deriva ogni Istituto deve predisporre un regolamento interno che preveda precisamente l’organizzazione del viaggio di istruzione e delle uscite didattiche. I regolamenti deliberati dall’Istituto diventano fonte normativa per le singole scuole sia sotto il profilo progettuale che organizzativo.
Quest’aspetto tuttavia, non ha impedito al Ministero l’emanazione di un nutrito elenco di Circolari con il costante richiamo agli aspetti dell’organizzazione e della sicurezza.
La responsabilità della scuola
La mancata o carente progettazione, del viaggio di istruzione, potrebbe rivelarsi estremamente pericolosa sotto il profilo della responsabilità diretta. La necessità di organizzare tutti i processi per il corretto svolgimento di quest’attività è fondamentale.
L’incolumità dei partecipanti al viaggio presuppone infatti la scelta adeguata delle attività e delle strutture ospitanti oltre che dei mezzi di trasporto utilizzati.
Nel recente passato episodi di infortunio grave anche con conseguenze letali, hanno coinvolto un certo numero di studenti in viaggio di istruzione.
A questo proposito giova ricordare la sentenza della Corte di Cassazione Civile, Sez. III, dell’8 febbraio 2012, n. 1769: «[…] all’istituzione è imposto un obbligo di diligenza per così dire preventivo». La scelta dei vettori o delle attività non devono: «[…] né al momento della loro scelta, né al momento della loro concreta fruizione, presentare rischi o pericoli per l’incolumità degli alunni». In caso di sinistro la valutazione della responsabilità andrà fatta: «[…] caso per caso in relazione alle circostanze della concreta fattispecie». In ogni caso: «[…] incombe all’istituzione scolastica la dimostrazione di avere compiuto tali controlli preventivi e di avere impartito le conseguenti istruzioni agli allievi affidati alla sua cura ed alla sua vigilanza».
Il profilo assicurativo
Di norma, le polizze scolastiche prevedono la copertura durante il viaggio, oltre che negli specifici rami di Infortunio e Assistenza anche in quello di Responsabilità Civile. Tuttavia, l’analisi effettuata sulle polizze presenti sul mercato scolastico, evidenzia come la maggioranza della formule assicurative preveda delle limitazioni relativamente ad alcune attività potenzialmente pericolose.
In questo senso, risultano normalmente escluse le attività sportive professionistiche o semiprofessionistiche. Anche le attività di alpinismo, speleologia, salti dal trampolino, immersioni con autorespiratore, paracadutismo e sport aerei in genere sono normalmente escluse.
Diventa quindi fondamentale la verifica delle condizioni contrattuali prima della progettazione delle attività.
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